Sentenza 15 gennaio 2013
Massime • 1
È illegittimo il diniego della liberazione anticipata in relazione al primo semestre di detenzione sul presupposto che il reato, causa dello stato detentivo, sia stato commesso da un minorenne nel periodo in cui era sottoposto ad osservazione in seguito a sospensione del processo con messa alla prova per altra fattispecie delittuosa, non potendo l'osservazione essere assimilata alla detenzione, con conseguente impossibilità di valutare il periodo trascorso in prova ai fini della partecipazione del detenuto all'opera rieducativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2013, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 15/01/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - N. 162
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 22025/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.P.O. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 36/2012 TRIB. SORV. MINORI di CATANIA, del 12/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 12 aprile 2012 il Tribunale di sorveglianza per i minorenni di Catania ha respinto il reclamo proposto da C.P.O. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza il quale, il precedente 2 febbraio, aveva respinto la sua domanda di liberazione anticipata relativa ai semestri di detenzione sofferta dal giorno 8.8.2009 al 6.2.2010 (il beneficio è stato viceversa concesso per il semestre 6.2.2010 - 6.8.2010).
A sostegno della decisione il tribunale osservava che il C. era stato arrestato in flagranza di reato il dì (omesso) , giorno iniziale del semestre per cui è causa, circostanza da valutarsi negativamente ai fini della decisione perché sottoposto l'interessato in quel periodo ad osservazione quale beneficiario di provvedimento di messa alla prova in relazione ad altro reato di rapina, da ciò desumendo la mancata partecipazione del C. all'opera di rieducazione in quel momento in corso, valutazione diversa da quella poi positivamente espressa per il semestre successivo.
2. Ricorre per cassazione il C. , tramite il suo difensore di fiducia, censurando, sotto il triplice profilo della violazione di legge, della inosservanza di norme processuali e della mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), l'ordinanza impugnata, assumendo, in particolare (ed in sintesi) che "...l'esame della condotta del condannato, ai fini della valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione, ha ad oggetto tutti i comportamenti posti in essere dal momento dell'inizio della espiazione della pena (in questo caso coincidente con il momento dell'ingresso all'interno dell'istituto penitenziario) in poi.....", di guisa che "....il giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione .... è sempre proiettato in avanti e non può essere condizionato da eventi antecedenti rispetto alla commissione del reato e all'inizio dell'espiazione della pena... ".
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
La questione giuridica posta dal ricorso si articola in due profili:
1. come deve rapportarsi la messa alla prova di cui alla legislazione minorile rispetto all'istituto della liberazione anticipata;
2. se nel valutare la ricorrenza del requisito della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, necessario ed essenziale per il riconoscimento del beneficio, si possa fare riferimento a condotte tenute al di fuori dal carcere, coeve e prodromiche a quel periodo di detenzione da valutare ai fini del beneficio, ma consumate nel corso della messa alla prova del detenuto già sottoposto a processo disciplinato dalla legislazione per imputati minorenni. Tanto premesso osserva il Collegio che il provvedimento impugnato ha considerato l'istituto della messa alla prova, proprio della legislazione sui minori, alla stregua della osservazione carceraria ed, in quanto tale, fungibile con la detenzione, ovvero con le misure alternative. Su tale presupposto teorico il giudice a quo ha poi considerato l'esito negativo della messa alla prova come comportamento valutabile ai fini del semestre iniziato con la rapina giustificativa della detenzione (e del fallimento della messa alla prova).
La tesi sviluppata dal giudice territoriale non può essere condivisa nè sul piano logico ne' su quello strettamente giuridico. La messa alla prova è infatti istituto particolarissimo, il quale interviene necessariamente prima della condanna dalla quale, pertanto, prescinde del tutto, considerazione questa che rende l'istituto stesso non assimilabile ne' alla espiazione della detenzione, ne' alle misure alternative al carcere, ancorché caratterizzato da elementi di affinità con esse quanto alla finalità di recupero sociale. La liberazione anticipata, viceversa, è istituto premiale strettamente collegato al comportamento carcerario ovvero a quello successivo al periodo di carcerazione sottoposto a valutazione, fondato sulla delibazione (necessariamente successiva) della partecipazione del detenuto all'opera rieducativa.
Per la esatta determinazione dei presupposti di merito richiesti per la concessione della riduzione di pena deve infatti farsi riferimento all'art. 103 comma 2 reg. esec. O.P., norma questa che ricollega il beneficio a parametri precisi di valutazione, quali l'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento ed il mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori e con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna, i quali tutti presuppongono il decorso del periodo di detenzione ponendosi in posizione di incompatibilità logica con un periodo ancora da iniziare o, che è lo stesso, appena iniziato ovvero con una condotta estranea alla detenzione ed a questa anteriore.
Date le esposte premesse deve trarsi il principio di diritto che non può pertanto negarsi la riduzione di pena per il primo semestre successivo all'arresto valorizzando la causa della detenzione e la condotta sanzionata con la detenzione, anche se detta condotta, come nella fattispecie, è stata consumata in costanza di messa alla prova.
Anche nella esposta ipotesi particolare trova conferma la lezione interpretativa di questo giudice di legittimità secondo cui "è illegittimo il diniego della liberazione anticipata in relazione al primo semestre di detenzione, valutato in termini negativi solo per l'appartenenza a tale periodo del giorno di commissione del reato, in quanto quest'ultimo costituisce il presupposto e l'antecedente necessario della detenzione, ma non può essere preso in considerazione per la valutazione del comportamento, ne' può far parte degli elementi utilizzabili ai fini della concessione del beneficio" (Cass., Sez. 1,29/09/2000, n. 5384 , De Stefano).
5. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice territoriale perché rivaluti la domanda del ricorrente alla luce dei principi di diritto innanzi chiariti.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza per i minorenni di Catania. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013