Sentenza 18 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora l'opponente non compaia all'udienza di comparizione fissata ex art. 618, primo comma, cod. proc. civ., e applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., e, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell'esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorché adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, Cost.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUONANNO ROBERTO nonché IPER A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore LE AN, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ROBERTO BUONANNO con studio in 80078 POZZUOLI (NA) VIA CELLE 2, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, REGIONE CAMPANIA;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Pretore di NAPOLI, Sezione 7^ Civile, emessa il 28/05/99 (R.G. 8448/99);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari il ricorso manifestamente fondato.
LA CORTE PREMESSO IN FATTO 1. La controversia ha tratto origine dal processo di espropriazione forzata presso terzi iniziato dalla società ER, che ha sottoposto a pignoramento le somme depositate dalla NE IA presso il suo tesoriere, il CO di AP;
nel processo è intervenuto per far valere propri crediti l'Avv. Roberto AN, difensore della ER.
L'Avv. AN e la ER, con ricorso depositato l'1.4.1999, hanno proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione.
Il pretore di AP, giudice dell'esecuzione, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti ed il termine per la notifica del ricorso e del decreto.
Nell'udienza del 28.5.1999, cui era stata rinviata di ufficio quella fissata nel decreto, nessuno compariva ed il giudice dichiarava improcedibile il giudizio.
2. Roberto AN e la ER hanno chiesto la cassazione della sentenza.
NE IA e CO di AP non hanno svolto attività di difesa.
3. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia trattato in camera di consiglio ed accolto perché manifestamente fondato. I ricorrenti hanno depositato una memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile.
1.1. L'ordinanza pronunciata dal pretore poteva essere impugnata nei modi previsti per le sentenze.
Essa contiene una pronuncia - quella di improcedibilità del giudizio - che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi in base alla decisione di una questione pregiudiziale impediente (art. 279, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.), ciò che vale a connotare come sentenza il relativo provvedimento. Questione pregiudiziale impediente è stata considerata dal pretore la situazione processuale che si ha quando nessuna delle parti compare nella udienza che il giudice dell'esecuzione fissa a tale scopo, a norma del primo comma dell'art. 618 cod. proc. civ., quando dopo l'inizio dell'esecuzione è presentata con ricorso una opposizione agli atti esecutivi.
La conclusione non sarebbe diversa se il provvedimento fosse considerato alla stregua di una ordinanza che abbia dichiarato l'estinzione del processo per inattività delle parti. Questo, a norma degli artt. 178, secondo comma, e 311 cod. proc. civ., nel testo rispettivamente risultante dagli artt. 15 della L. 26 novembre 1990, n. 353 e 22 della L. 21 novembre 1991, n. 374,
comportava, prima della istituzione del giudice unico di primo grado, che l'ordinanza pronunciata dal pretore, non diversamente da quella pronunciata dal giudice istruttore del tribunale in funzione di giudice unico, non fosse impugnabile con il reclamo previsto dagli artt. 178 e 308 dello stesso codice, ma appunto, come una sentenza, nei modi ordinari.
Siccome l'ordinanza è stata resa in giudizio di opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 618 cod. proc. civ. e 111 Cost., pertinente mezzo di impugnazione era il ricorso per cassazione che è stato appunto proposto.
2. - La cassazione è chiesta per il motivo di nullità derivante da violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 180, 181 e 617 dello stesso codice). I ricorrenti, premesso che avevano notificato nel termine il ricorso ed il decreto, sostengono che la circostanza di non essere comparsi nell'udienza alla quale era stata rinviata di ufficio quella fissata nel decreto, non giustificava la statuizione di improcedibilità del giudizio.
Il motivo è fondato.
2.1. - Anche nei giudizi che iniziano con il deposito di ricorso che non deve essere notificato in precedenza, la disciplina della inattività delle parti, ed in particolare quella della mancata comparizione di tutte le parti nella prima udienza, è disciplinata dall'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., se la legge non dispone altrimenti (Sez. Un. 25 maggio 1993 n. 5839). Orbene, l'udienza che il giudice dell'esecuzione fissa per la comparizione delle parti davanti a sè, se pure ha la funzione di consentire allo stesso giudice di adottare i provvedimenti richiesti dalla necessità di coordinare il corso del processo esecutivo con quello del giudizio di opposizione, assolve alla funzione propria della prima udienza, è cioè ordinata a verificare che il contraddittorio sia regolarmente costituito, in vista dei provvedimenti da darsi per la prosecuzione del giudizio. D'altra parte, se l'art. 618, primo comma, autorizza il giudice a fissare un termine perentorio per la notifica del decreto, non regola gli effetti della mancata comparizione dell'opponente nell'udienza fissata per la comparizione delle parti. Perciò, in base al primo comma dell'art. 181, quando nessuno compare nella prima udienza, il giudice deve fissare una nuova udienza, di cui il cancelliere dà comunicazione all'opponente, che è costituito già per effetto del deposito del ricorso, ed alle altre parti eventualmente costituite.
Questo non significa protrarre il termine per la notifica del ricorso e del decreto, che l'opponente potrà dimostrare d'avere notificato tempestivamente, comparendo nell'udienza successiva. Se in questa non compaia, il giudice dell'esecuzione ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo, con ordinanza non impugnabile (art. 181, primo comma).
Se compaia, ma non dimostri di avere notificato il ricorso ed il decreto, il giudice dell'esecuzione potrà considerare la causa matura per la decisione, ed adotterà i provvedimenti previsti dall'art. 281-quinquies cod. proc. civ., in vista di una decisione di improcedibilità dell'opposizione, non potendo essere resa pronuncia sul merito, se la domanda non sia stata notificata e non essendo d'altro canto ammessa la proroga di termini perentori. Se, infine, compaia e dimostri di avere notificato il ricorso ed il decreto, il giudizio proseguirà per la decisione di merito, a meno che la notifica non sia stata eseguita oltre il termine e le parti interessate non eccepiscano l'estinzione del giudizio (art. 307, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.).
3. - Il ricorso è accolto.
La sentenza è cassata e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica nel giudice dell'esecuzione del tribunale di AP.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese al giudice dell'esecuzione del tribunale di AP.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2003