Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 711
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Sentenza 18 gennaio 2003

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In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora l'opponente non compaia all'udienza di comparizione fissata ex art. 618, primo comma, cod. proc. civ., e applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., e, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell'esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorché adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 711
    Data del deposito : 18 gennaio 2003

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