Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5084
CASS
Sentenza 10 aprile 2002

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In materia di previdenza forense, la base di computo per la liquidazione della pensione di avvocato è costituita, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 576/1980, dal reddito medio decennale rivalutato, che si determina, previa rivalutazione della parte di reddito compresa entro il massimale (uguale alla parte soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma lett. a della legge cit.), sommando i dieci redditi più elevati, individuati, tra i quindici prodotti anteriormente all'anno di maturazione della pensione, e dividendo il risultato per dieci; per i redditi più elevati è altresì previsto l'impiego di moltiplicatori decrescenti, previa suddivisione del massimale in scaglioni; è escluso che le fasce e gli scaglioni del reddito medio decennale da applicare siano quelli valevoli nell'anno di decorrenza della pensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5084
    Data del deposito : 10 aprile 2002

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