Sentenza 10 aprile 2002
Massime • 1
In materia di previdenza forense, la base di computo per la liquidazione della pensione di avvocato è costituita, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 576/1980, dal reddito medio decennale rivalutato, che si determina, previa rivalutazione della parte di reddito compresa entro il massimale (uguale alla parte soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma lett. a della legge cit.), sommando i dieci redditi più elevati, individuati, tra i quindici prodotti anteriormente all'anno di maturazione della pensione, e dividendo il risultato per dieci; per i redditi più elevati è altresì previsto l'impiego di moltiplicatori decrescenti, previa suddivisione del massimale in scaglioni; è escluso che le fasce e gli scaglioni del reddito medio decennale da applicare siano quelli valevoli nell'anno di decorrenza della pensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5084 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso (R.G.N. 20308/99) proposto da
Avv. ALDO ROLLE, in proprio ex art. 86 c.p.c, elett. dom. in Roma, via A. Genovesi n. 3, presso lo studio dell'avv. Eugenio Merlino che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso ed unitamente all'avv. Renato Scognamiglio per proc. not. del 30/11/01 rep. n. 62862.
- ricorrenti -
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;
- intimato -
nonché
Sul ricorso (R.G.N.22109/99) proposto
Da
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, elett. dom. in Roma, via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Janari, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Musatti, per procura speciale in calce al controricorso;
ed unitamente all'avv. Giulio Prosperetti per proc. not. del 12/12/01 rep. n. 49882. - controricorrente e ricorrente incidentale -
AVV.ALDO ROLLE;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 12 dicembre 1998, n. 13413 (R.G.N. 359/1998);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/12/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Renato Scognamiglio e Giulio Prosperetti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 febbraio 1998 il Pretore del lavoro di Milano, in accoglimento del ricorso nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense dell'avv. Aldo Rolle, titolare di pensione di vecchiaia dal 1^ febbraio 1992, condannava la stessa a rivalutare, ai fini del calcolo della media di rendimento della pensione, tutti i redditi professionali e, quindi, anche quelli prodotti anteriormente all'anno 1991, nella misura del 100%, ai sensi del D.M. 25 settembre 1990; ad applicare per il calcolo della pensione scaglioni e coefficienti di rivalutazione dei redditi del 1992,anno di maturazione del diritto a pensione, con liquidazione della differenza dei ratei pensionistici dal 1^ febbraio 1992,oltre accessori di legge dalle singole scadenze al saldo;
ad applicare gli scaglioni e i coefficienti di rivalutazione dei redditi dell'anno di maturazione del diritto al primo supplemento di pensione (1994) e a liquidare la differenza dei ratei dal lo febbraio 1994 con accessori;
ad aggiornare al 1^ gennaio 1993 il trattamento pensionistico dovuto alla data del 31 dicembre 1992 con applicazione dell'indice ISTAT e a liquidare le relative differenze dei ratei di pensione conseguenti al detto aumento perequativo dal 1^ gennaio 1993,oltre accessori. Avverso la decisione proponeva appello la Cassa., assumendo che:
ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia, dovevano essere rivalutati al 75% i redditi prodotti a tutto il 1990 e al 100% soltanto quelli relativi al 1991, ai sensi del D.M. 25 settembre 1990; erano stati erroneamente applicati gli scaglioni e i coefficienti di rivalutazione dei redditi del 1992,anno di maturazione della pensione da parte dell'avv. Rolle;
era stato riconosciuto l'adeguamento dal 1^ gennaio 1993,sulla base di variazione dell'indice ISTAT del 1992, rivalutandosi in tal modo una pensione non ancora erosa dal processo inflattivo.
Nella resistenza dell'appellato, il Tribunale locale, con sentenza del 12 dicembre 1998, in parziale riforma della pronuncia pretorile, rigettava le domande dell'avv. Rolle concernenti l'applicazione sia del coefficiente del 100% ai redditi precedenti il 1991 che degli scaglioni e dei coefficienti di rivalutazione dei redditi del 1992 e della incidenza sul supplemento di pensione;
confermava nel resto, condannando l'appellato alla restituzione delle somme percepite in più in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi.
L'avv. Rolle ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito con controricorso la Cassa, proponendo ricorso incidentale con un motivo. L'avv. Rolle ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, depositando memoria nella quale si è costituito come difensore l'avv. Renato Scognamiglio, in forza di procura speciale del 30 novembre 2001 per notar UI MA di Carate Brianza, iscritto al ruolo del distretto notarile di Milano, rep. 62862. Anche la Cassa ha depositato memoria.
All'udienza di discussione l'avvocato della stessa ha presentato alla corte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 370 brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero, le quali sono però inammissibili poiché rappresentate da copia del ricorso proposto avverso altre parti (avv. Domenico Bellantoni e Giovanni Battista Maltoni) e contro diversa sentenza del Tribunale di Milano (sentenza del 10 dicembre 1997, n. 13554). MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i due ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riuniti in un solo processo, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 C.P.C. per violazione dell'art. 15, comma 30, della legge 20 settembre 1980, n. 576 e falsa applicazione del D.M. 25 settembre 1990, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che la pensione di vecchiaia doveva, nella specie, essere calcolata mediante rivalutazione al 75%, e non nella misura del 100%, dei redditi professionali maturati prima del 1^ gennaio 1991.
Il motivo va accolto perché fondato.
La rivalutazione dei redditi rilevanti per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di vecchiaia degli avvocati deve avvenire, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 576 del 1980, sulla base di un coefficiente di rivalutazione unico per tutti gli anni da prendere in considerazione ai fini del calcolo, senza che, pertanto, eventuali variazioni del coefficiente possano essere prese in considerazione solo con riguardo agli anni successivi all'adozione del provvedimento modificativo (Cass., S.U., 27 maggio 1999, n. 297). Secondo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è chiara la lettera dell'art. 21 comma, della legge n. 576 del 1980 che, con espressioni univoche, parla di redditi risultanti dalle dichiarazioni d'imposta relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, e non dice che essi possono essere rivalutati in misura diversa a seconda degli anni di produzione. Nè emergono elementi favorevoli alla distinzione dai lavori preparatori della legge e dai poteri riconosciuti ai ministri del lavoro e della giustizia, che hanno solo facoltà di variare l'indice di rivalutazione, senza alcuna discriminazione fra i redditi del quindicennio (Cass., S.U., 27 maggio 1999, n. 297, in motivazione). Siffatti criteri sono stati disapplicati dal Tribunale che, nella interpretazione del D.M. 25 settembre 1990 - il quale, ai sensi degli artt. 2, 13, 15 della legge n.76 del 1980, ha elevato al 100% la percentuale del 75% di rivalutazione dei redditi sui cui calcolare le pensioni degli iscritti alla Cassa, a decorrere dal 1^ gennaio 1991 - ha escluso l'assoggettamento al nuovo coefficiente di tutti i redditi precedenti il 1991.
Secondo la difesa della controricorrente (pag. 5/6 del controricorso), sarebbe venuto meno l'oggetto del contendere - con immediati riflessi sulla procedibilità del ricorso per cassazione - poiché, a seguito della citata sentenza n. 297 del 1999, il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza aveva giugno 1999, di estendere gli effetti di tale pronuncia, procedendo tra l'altro, su domanda degli interessati, al ricalcolo delle pensioni di vecchiaia.
L'eccezione va respinta perché infondata.
Nel caso in esame è di tutta evidenza la persistenza dell'interesse al ricorso per cassazione dell'avv. Rolle, il quale, invece di poter fare affidamento sempre alla stregua di quanto precisato dalla controricorrente, sul venire meno del contrasto con la Cassa relativamente ai diritti azionati, sarebbe obbligato a proporre alla stessa una nuova richiesta e soprattutto ad attendere l'emanazione di un suo provvedimento liquidatorio per la verifica della rispondenza di tale atto alla situazione sostanziale prospettata.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 4 legge 11 febbraio 1992, n. 141 e degli artt. 2, commi 1 e 5, e 16,
comma 4, legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituiti dagli artt. 1 e 8 legge n. 141 del 1991, si censura l'impugnata sentenza per avere confuso la rivalutazione dei quindici redditi anteriori alla decorrenza della pensione con i limiti di reddito professionale considerato (massimale) e le fasce di reddito medio decennale, che sono quelli dell'anno di decorrenza della pensione (art. 4, comma 2, legge n. 141 del 1992).
Ed invero, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, una volta determinato il reddito medio decennale pensionabile, si suddivide tale reddito in fasce o scaglioni ai quali corrispondono aliquote di rendimento diverse. Tali scaglioni di reddito sono rivalutati anno per anno perché conservino il loro valore reale. Gli scaglioni di reddito dell'anno di decorrenza della pensione sono poi moltiplicati per i coefficienti (aliquote di rendimento), stabiliti per legge o per decreto ministeriale (art. 2, comma 1 e 5, della legge n. 576 del 1980; D.M. 25 settembre 1990; legge n. 141 del 1992) e ulteriormente per gli anni di anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa.
In particolare, nella liquidazione della pensione le fasce e gli scaglioni del reddito medio decennale rivalutato da applicare nella liquidazione della pensione sono quelli valevoli nell'anno di decorrenza della pensione. Tali fasce e scaglioni di reddito sono gli stessi scaglioni e fasce di reddito applicati per il pagamento alla Cassa da parte degli avvocati dei contributi soggettivi nello stesso anno di decorrenza della pensione.
Sempre secondo il ricorrente, la tesi sostenuta trova puntuale riscontro nell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, sostituito dall'art. 8 della legge n. 141 del 1992, poiché la rivalutazione dei limiti (scaglioni) di reddito (co. 4),per lo specifico riferimento all'art. 2, co. 5 (liquidazione pensione di vecchiaia),va di pari passo con la contestuale rivalutazione del contributo soggettivo ed entrambi hanno la stessa decorrenza, cioè dal primo gennaio successivo alla data di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa.
Peraltro, anche nella legge n. 576 del 1980, prima della modifica di cui alla legge n. 141 del 1992, non si rinviene alcuna norma che disponga che le fasce di reddito da considerare per il calcolo della pensione siano quelle dell'anno precedente;
ne' lo dicono gli artt. 16,2 e 15, onde le fasce di reddito, ossia la scomposizione del reddito medio decennale per la liquidazione della pensione dell'avv. Rolle, decorrente dal 1^ febbraio 1992, sono le stesse valevoli per il pagamento del contributo soggettivo dell'anno 1992.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Ai fini della migliore comprensione della questione sottoposta all'esame della Corte - la quale involge la sussistenza dell'obbligo della Cassa di Previdenza dell'impiego di coefficienti, di massimali e di scaglioni valevoli nell'anno di decorrenza della pensione - è opportuno procedere alla ricognizione delle fonti normative, richiamate anche dalle parti, ad eccezione dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, posto che tale norma, ai sensi dell'art. 25,1^
comma, della stessa legge, è entrata in vigore il 1^ gennaio 1993, cioè successivamente al 30 gennaio 1992, data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia dell'avv. Rolle. Vengono in rilievo le norme sulle modalità di calcolo della pensione di vecchiaia degli avvocati e, in primo luogo, sul reddito medio che ne è la base di computo.
Al riguardo il primo comma dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 - modificato dall'art. 2 legge 2 maggio 1983, n. 175 -
prevede che la sua misura "è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - Irpef - risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".
In base al secondo comma del detto art. 2, "Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a)". Tale norma stabilisce l'entità del contributo soggettivo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali, pari a date "percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef e dalle successive definizioni":
a)reddito sino a 40 milioni: dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento".
Sempre in base al secondo comma dell'art. 2 "i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati, a norma dell'art. 1511 della stessa legge, il cui primo comma prevede appunto che "Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7 sono rivalutate "secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16, mentre per il terzo comma "Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento (oggi il 100%) degli aumenti tra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione". In definitiva, ai fini della rivalutazione, viene in considerazione soltanto la parte di reddito che è compresa entro il massimale o limite di reddito e, dopo la rivalutazione, i dieci redditi più elevati, individuati tra i quindici redditi prodotti anteriormente all'anno di maturazione della pensione, si sommano tra di loro e si dividono per dieci ed il risultato è il reddito medio che è la base di computo della pensione che è pari, per ogni anno di anzianità previdenziale, alla percentuale fissata dal primo comma dell'art. 2 della legge.
Sempre l'anzidetta disposizione prevede, al quinto comma, per i redditi più elevati l'impiego di moltiplicatori progressivamente decrescenti, suddividendo il massimale in scaglioni e configurando un moltiplicatore per ogni scaglione.
Tanto premesso, non trova riscontro nel quadro normativo vigente la tesi del ricorrente secondo cui, nella liquidazione della pensione le fasce e gli scaglioni del reddito medio decennale rivalutato da applicare nella liquidazione della pensione sono quelli valevoli nell'anno di decorrenza della pensione.
Per quanto riguarda i coefficienti, si è visto come la chiara lettera del 3^ comma dell'art. 15 che fa riferimento, ai fini della rivalutazione, al 100% degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione, non autorizza l'interprete alla individuazione di riferimenti temporali diversi. Quanto ai massimali dei redditi pregressi, essi corrispondono, anno per anno, a quelli su cui sono stati versati i contributi onde, relativamente all'anno di maturazione della pensione in cui nessun reddito è stato ancora prodotto e dichiarato, il massimale, se calcolato, non è utilizzabile per il calcolo della pensione. Gli scaglioni, privi di autonomia perché configuranti mere quote di un dato massimale, seguono gli stessi criteri che disciplinano i coefficienti di rivalutazione.
In tale profilo non è pertinente il riferimento da parte del ricorrente alla disposizione dell'art. 4, secondo comma, della legge il febbraio 1992, n. 141, per la quale valgono le osservazioni già svolte sulla non retroattività della legge.
Nè tanto meno è pertinente il riferimento all'art. 16 della legge n. 576 del 1980 - che recita 11Rivalutazione delle pensioni e dei contributi",. stabilendo le modalità e i tempi di recupero della svalutazione di anno in anno subita - e, in particolare, al terzo comma - che prevede che "Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza" con cui è disposta la variazione degli importi delle pensioni, "sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, all art. 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma...." - data l'incidenza di quelle rivalutazioni solo sui redditi già prodotti e dichiarati.
Siffatti principi sono stati sostanzialmente applicati dall'impugnata sentenza che, nell'accogliere il motivo di appello della Cassa concernente l'applicazione del coefficiente di rivalutazione dei redditi del 1992, cioè dell'anno di maturazione della pensione dell'avv. Rolle, ha tratto argomenti a sostegno della decisione dalle modalità di rivalutazione dei redditi annui ai sensi del citato secondo comma della legge n. 576 del 1980. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 16, primo, secondo e terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 nonché degli artt. 26 e 27 della stessa legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nel ritenere che la pensione, non appena concessa, incominci a rivalutarsi a far tempo dal 1^ gennaio successivo alla sua maturazione, non ha considerato che, quando la legge parla espressamente di rivalutazione, allora il ritocco della pensione non potrà avere luogo che dopo che sia accertata l'effettiva esistenza di una svalutazione e, quindi, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla maturazione della pensione.
Nè al principio affermato dalla sentenza impugnata possono dare conforto - come invece ha ritenuto la Corte Suprema - le norme transitorie e di prima applicazione della legge n. 576 del 1980, e in particolare gli artt. 26 e 27 che, semmai, sono di segno opposto. Il motivo va rigettato perché infondato.
In tema di pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dall'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato, pur essendo l'epoca di riferimento - considerata nel decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione anteriore al momento di maturazione del diritto (Cass., S.U., 4 ottobre 1996, n. 8684). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, proprio richiamando gli argomenti su cui si fonda la citata sentenza, ha confermato sul punto la decisione del giudice di primo grado, che aveva condannato la Cassa ad aggiornare al 1^ gennaio 1993 la pensione dell'avv. Rolle sulla base di variazione dell'indice ISTAT del 1992, liquidandogli le relative differenze maturate. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e il ricorso incidentale, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto. La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 1^, c.p.c., decide la causa nel merito dichiarando applicabile il coefficiente del 100% ai redditi dell'avv. Rolle precedenti il 1991.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo e rigetta il secondo del ricorso principale e il ricorso incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara applicabile il coefficiente del 100% ai redditi precedenti il 1991 dell'avv. Rolle;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002