Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
In tema di pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dall'art. 16 della legge 20 settembre 1980 n. 576 - che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato pur essendo l'epoca di riferimento - considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione - anteriore al momento di maturazione del diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA, Via degli Scipioni, 288 presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI;
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO di ROMA dell'11/5/2000 rep. n^ 42466;
- ricorrente -
contro
NI CA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato NI CA C/O PAPADIA ALBERTO MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10/99 del Tribunale di PRATO, depositata il 15/01/99 R.G.N. 894/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso del 4 novembre 1997 al ET di Prato, CA NI esponeva di avere ricevuto la pensione di vecchiaia da avvocato con decorrenza 1^ agosto 1996 senza la rivalutazione Istat per l'anno 1997, pari al 5,8 per cento, ai sensi dell'art. 16 l. 20 settembre 1980 n. 576, onde chiedeva la condanna della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense al pagamento della cifra corrispondente;
che la convenuta, costituitasi, rilevava che il decreto di rivalutazione del Ministero della giustizia era stato emesso nel 1997 e non poteva avere effetto che dal 1998;
che il ET accoglieva la domanda con decisione del 7 aprile 1998, confermata con sentenza 15 gennaio 1999 dal Tribunale di Prato, il quale riassumeva la motivazione già adottata dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 4 ottobre 1996 n. 8684;
che contro la pronuncia del Tribunale ricorre per cassazione la Cassa, mentre il NI resiste con controricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, 16, 26, 27 l. 20 settembre 1980 n. 576 e dei principi ricavabili dagli artt. 2-5, 7, 15, 16, 26,
27 della stessa legge, modificati dalle leggi 2 maggio 1983 n. 175 e 11 febbraio 1992 n. 141, nonché vizi di motivazione;
che essa, muovendo al Tribunale l'addebito di avere
"acriticamente aderito" alla sentenza di questa Corte, Sez. un. n. 8684 del 1996 e di averne male riassunto la motivazione, "omettendo completamente di conflittare le argomentazioni critiche della Cassa a detta sentenza", sostiene l'irragionevolezza della tesi che permette di tener conto di una svalutazione monetaria, nel calcolo di una pensione, maturata in un periodo anteriore al pensionamento: nel caso di specie la pensione iniziata nell'agosto 1996 beneficerebbe di un calcolo della svalutazione monetaria relativa anche ai primi mesi del 1995;
che ad avviso della ricorrente il calcolo della svalutazione andrebbe posticipato rispetto alla data di maturazione, dando così luogo ad un sistema di rivalutazione "raffreddato" ed in armonia con i sistemi adottati dal legislatore per gli altri liberi professionisti;
che il motivo non è fondato;
che a norma dell'art. 16 l. n. 576 del 1980, modificato dall'art. 8 l. n. 141 del 1992, "Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dello indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione" (primo comma. "Gli aumenti hanno decorrenza dal 1^ gennaio successivo alla delibera" (terzo comma);
che a norma dell'art. 26 l. n. 576 del 1980, "sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1^ gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore (ottobre 1980)" (primo comma); "Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento di entrata in vigore della presente legge con le rivalutazioni intervenute" (ottavo Comma);
che tali disposizioni sono state interpretate dalle Sezioni unite di questa Corte nel senso che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale di cui all'art. 16 cit. possono fruire dell'adeguamento ivi determinato pur essendo l'epoca di riferimento anteriore al momento della maturazione del diritto (sent. 4 ottobre 1996 n. 8684);
che gli argomenti addotti ora dalla ricorrente non inducono a discostarsi da questa affermazione;
che infatti è intenzione del legislatore non già di rivalutare "pensioni non erogate", come sostiene la ricorrente, bensì di calcolare le nuove pensioni tenendo conto non soltanto della proporzione rispetto al valore nominale del reddito professionale a suo tempo percepito e dei contributi versati dal professionista ma anche della svalutazione monetaria già verificatasi (cfr. art. 26, ottavo comma, cit.: "con le rivalutazioni intervenute") in modo che al lavoratore siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38, secondo comma, Cost.);
che l'intento di costituire un sistema di "raffreddamento" della rivalutazione non risulta dalle leggi invocate dalla ricorrente;
che eventuali differenze di trattamento rispetto a sistemi di calcolo della pensione per altre categorie di lavoratori autonomi non basta a considerare violato il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., senza che sia effettuata ma comparazione complessiva, che tenga conto del numero degli iscritti alla singola gestione, dell'entità della contribuzione e della durata minima, del regime dei contributi non utilizzati o non utilizzabili, dell'ambito dei rischi coperti, del raggiungimento dell'età pensionabile (Corte Cost. 7 maggio 1993 n. 227, 5 marzo 1999 n. 61);
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 6,80, oltre ad euro duemila per onorario.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002