Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 1
La privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità per la durata non inferiore ad anni cinque e non superiore ad anni dieci, che, ai sensi dell'art. 113, commi primo e secondo, d. P.R. n. 361 del 1957, scaturisce da una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per reati elettorali nei confronti di un candidato, costituisce effetto extrapenale della condanna (e non pena accessoria), in relazione al quale non opera la sospensione condizionale della pena principale eventualmente disposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2013, n. 31499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31499 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 04/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2047
Dott. CASSANO M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 49889/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT TR N. IL 09/01/1960;
avverso l'ordinanza n. 269/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del 26/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 26 ottobre 2012 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, si pronunziava in sede di opposizione - così qualificati, con sentenza di questa Corte del 14 luglio 2011, i "ricorsi" delle parti) sulle impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero e dalla difesa di RO OD avverso l'ordinanza depositata l'il gennaio 2011 che, in parziale accoglimento dell'istanza difensiva, aveva dichiarato la non esecutività della pena accessoria della sospensione dal diritto di elettorato di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, art. 113 e aveva confermato, invece, l'ordine di esecuzione n. 31474, emesso dal Pubblico Ministero il 3 dicembre 2010 con riferimento alla privazione del diritto elettorale quale conseguenza dell'interdizione dai pubblici uffici , disposta D.P.R. n. 361 del 1957, ex art. 113, con sentenza del Tribunale di Napoli del 12 ottobre 2005, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Napoli del 2 maggio 2007 (irrevocabile il 18 gennaio 2008), all'esito della condanna per i reati previsti dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 100 e 101 e L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15. All'esito del giudizio camerale, il Tribunale, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, in parziale riforma dell'ordinanza depositata l'11 gennaio 2011, dichiarava l'immediata esecutività della sospensione dal diritto di elettorato di cui alla L. n. 361 del 1957, art. 113 e, per l'effetto, confermava l'ordine di esecuzione di cui al provvedimento n. 31474/2010, adottato dal Pubblico Ministero il 3 dicembre 2010.
Rigettava le opposizioni proposte dalla difesa di RO OD avverso i provvedimenti depositati dal giudice dell'esecuzione rispettivamente l'11 gennaio 2011 e il 27 giugno 2011 e, per l'effetto, confermava la dichiarazione di immediata esecutività della privazione del diritto elettorale quale conseguenza dell'interdizione dai pubblici uffici e l'ordine di esecuzione di cui al provvedimento n. 31474/2010, adottato dal Pubblico Ministero il 3 dicembre 2010.
Rigettava l'istanza avanzata in via subordinata dalla difesa di OD RO con la memoria integrativa a supporto del ricorso per incidente per esecuzione depositato il 14 marzo 2011 (nelle more della decisione di questa Corte in ordine alle impugnazioni originariamente proposte) con il quale si sollecitava la declaratoria di non esecutività delle sanzioni accessorie irrogate a OD con la sentenza del Tribunale di Napoli del 12 ottobre 2005, in precedenza richiamata, ribadita nell'opposizione depositata il 14 settembre 2011.
2. Avverso il provvedimento adottato, in sede di opposizione, dal giudice dell'esecuzione il 26 ottobre 2012, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RO OD il quale, anche mediante note difensive, formula le seguenti censure. Denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica della previsione contenuta nel D.P.R. n. 361 del 1957, art. 113, commi 1 e 2, non come pena accessoria, ma come effetto extrapenale della condanna. Se la "privazione dal diritto elettorale" fosse un effetto extrapenale della condanna non avrebbe senso la precisazione, contenuta nella norma, che la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione. In realtà il giudice dell'esecuzione ha affrontato le problematiche sottoposte al suo esame senza cogliere la differenza esistente tra la sospensione (D.P.R. n. 361 del 1957, art. 113, comma 1) e "privazione" dal diritto elettorale. A RO OD è stata irrogata la "sospensione" e non la "privazione", che ha diversa natura giuridica e per la quale non è esclusa l'applicabilità della sospensione della pena principale, come si desume dal tenore letterale della L. n. 223 del 1967, art. 2, avente carattere speciale, relativa alla sola "privazione" e non alla "sospensione" del diritto di cui del D.P.R. n. 361 del 1957, art. 113, comma 2. Erroneamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame l'art. 166 c.p., che estende la sospensione condizionale della pena principale "alle pene accessorie". Se alla "privazione" del diritto elettorale dovesse riconoscersi non la natura di pena accessoria, bensì di effetto extrapenale della sentenza, sarebbe palese la manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato, atteso che gli effetti extrapenali della sentenza di condanna si producono ope legis nel momento stesso in cui la sentenza diviene irrevocabile e non residuano spazi rientranti nella competenza funzionale del giudice dell'esecuzione. In tale prospettiva non appaiono coerenti neppure i poteri d'impulso del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 662 c.p.p., che possono trovare una loro giustificazione soltanto quando si verta in tema di pene accessorie.
Il provvedimento impugnato è viziato anche nella parte in cui ritiene inappropriato il richiamo all'art. 139 c.p., prospettato dalla difesa in tema di corretto meccanismo di computo delle pene accessorie.
Tale disposizione contiene un ineludibile principio di coordinamento di successione cronologica intercorrente tra pena principale e pena accessoria che, nel caso in esame, non è stato rispettato, in quanto, in assenza di una specifica clausola derogatoria, l'esecuzione della pena accessoria sarebbe dovuta decorrere dall'avvenuta espiazione della pena principale o, altrimenti, dalla sua estinzione. Nel caso (come quello in esame) in cui la pena principale sia sottoposta alla sospensione condizionale, il "compimento" della pena principale si perfeziona soltanto con il decorso del termine quinquennale e con il verificarsi della condizione della mancata commissione di delitti e contravvenzioni della medesima specie ovvero con la revoca del beneficio. Di conseguenza, in sede di incidente di esecuzione, soltanto l'esito positivo del beneficio previsto dall'art. 163 c.p., avrebbe potuto consentire di ritenere estinta la pena principale e di dare corso ai meccanismi di esecuzione delle pene accessorie insieme al computo delle medesime.
L'ordinanza impugnata non ha correttamente interpretato l'art. 167 c.p., comma 2, ne' ha tenuto conto del disposto di cui all'art. 139 c.p., prospettando la possibilità di un'immediata esecuzione della pena accessoria ormai superata alla luce del disposto della L. n. 19 del 1990, art.
6. La difesa di RO OD lamenta, infine, violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta subordinata formulata dalla difesa, concernente il computo della sanzione accessoria a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza. Nel computo si sarebbe dovuto tenere conto della data di irrevocabilità della sentenza e non di quella dell'adozione, da parte del Pubblico Ministero, del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 662 c.p.p. e comunicato al Sindaco di Mintumo, alla Questura e alla Prefettura di Latina. Il ricorrente, quindi, nell'esercitare, nei due anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza, il diritto di elettorato attivo e passivo (non essendosi nel frattempo proceduto alla sua cancellazione dalle liste elettorali), non intendeva sottrarsi volontariamente all'esecuzione della pena accessoria che si prefigurava ricompresa nella sospensione condizionale della pena.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Gli effetti penali della condanna si caratterizzano per: a) essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell'effetto; b) essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto;
c) la natura sanzionatoria dell'effetto, pur se incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostanziale e processuale (Sez. Un., n. 7 del 20 aprile 1994). Gli effetti penali della condanna, di cui le pene accessorie costituiscono una species, vanno individuati in tutte quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo che scaturiscono dalla condanna penale;
tali conseguenze, peraltro, non possono essere individuate esclusivamente in quelle derivanti ope iuris dalla sentenza affermativa della responsabilità, rientrando invece tra esse anche ogni altra sanzione o privazione di benefici che possa prodursi in modo non automatico, ma che trovi nella sentenza di condanna il suo necessario e indefettibile presupposto.
2. In base al D.P.R. n. 361 del 1957, art. 113, comma 1, la condanna alla pena della reclusione per un reato elettorale determina la obbligatoria sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Il secondo comma della medesima disposizione stabilisce che, se la decisione di condanna riguarda il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità non può avere una durata inferiore ai cinque anni e superiore ai dieci.
L'esegesi letterale del D.P.R. n. 361 del 1957, art. 113, rende evidente che il legislatore non ha previsto due diversi tipi di conseguenze derivanti dalla condanna alla reclusione per un reato elettorale. Il riferimento, contenuto nell'art. 113, comma 2, alla privazione dal diritto di eleggibilità deve essere letto ed interpretato alla luce dell'inscudibile nesso esistente tra diritto di elettorato passivo e attivo: quest'ultimo, costituisce il presupposto indefettibile del diritto di elettorato passivo. Nel nostro ordinamento, infatti, sussiste una sostanziale coincidenza tra elettorato attivo e passivo: chiunque è elettore è anche, a sua volta, eleggibile e le cause di esclusione dell'elettorato attivo implicano, di per sè, anche il venir meno dell'elettorato passivo, considerato che la Costituzione e le leggi ordinarie stabiliscono requisiti positivi e negativi comuni sia alla capacità attiva che a quella passiva (art. 58 Cost., D.P.R. n. 361 del 1957, art. 6; L. n.29 del 1948, art. 6; L. n. 108 del 1968, art. 4 cpv.; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 55).
Sulla base della necessaria lettura organica e logico-sistematica del D.P.R. n. 361 del 1957, art. 113 dei due commi è possibile concludere che non appaiono conferenti i rilievi difensivi concernenti il significato e la portata della disposta sospensione del diritto elettorale D.P.R. n. 361 del 1957, ex art. 113, disposta dal Tribunale di Napoli, con sentenza irrevocabile, nei confronti del candidato RO OD.
Nell'ambito dei principi e del contesto normativo sinora delineati e alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 132 del 2001) è indubbio che le conseguenze scaturenti, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 1957, art. 113, commi 1 e 2, da una sentenza irrevocabile di condanna pronunziata per reati elettorali nei confronti di un candidato debbono essere qualificate come effetto extrapenale della condanna stessa.
In tale contesto, la distinzione, prospettata dal ricorrente, tra "sospensione" e "privazione" del diritto elettorale non appare correttamente impostata, in quanto tesa a sovrapporre due profili tra loro distinti, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità quale effetto extrapenale scaturente dalla sentenza irrevocabile di condanna alla pena della reclusione per un reato elettorale pronunziata nei confronti del candidato per un reato elettorale (D.P.R. n. 361 del 1957, art. 113, commi 1 e 2) e la privazione del diritto elettorale conseguente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (cfr. successivo par. 3). Alla luce delle considerazioni sinora svolte prive di pregio appaiono anche le censure concernenti la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione e l'assenza di poteri del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 662 c.p.p.. 3. Relativamente alla privazione del diritto elettorale conseguente all'interdizione dai pubblici uffici, il Collegio osserva che un corretto approccio metodologico richiede di interpretare l'art. 166 c.p. alla luce delle successive modifiche normative.
Il D.P.R. n. 223 del 1967, art. 2, comma 2, poi sostituito dalla L.16 gennaio 1992, n. 15, art. 1, ha introdotto un'espressa clausola derogatoria alla regola generale contenuta nell'art. 166, prevedendo espressamente che le condanne penali per reati elettorali, in presenza dell'applicazione della pena della reclusione, producono sempre la perdita del diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici, una volta passate in giudicato e che "la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato, dopo avere ricostruito correttamente il contesto normativo, ha evidenziato che la sentenza del Tribunale di Napoli del 12 ottobre 2005 ha irrogato a OD la pena accessoria della sospensione del diritto elettorale, oltre all'interdizione dai pubblici uffici, per la durata di cinque anni.
La lettura logico-sistematica del D.P.R. n. 223 del 1967, art. 2, comma 2, poi sostituito dalla L. 16 gennaio 1992, n. 15, art. 1 e dell'art. 166 c.p., comma 2, così come modificato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 4, consente di affermare, sulla base dell'art. 11 disp. gen., che la deroga alla estensione del beneficio della sospensione condizionale alla privazione temporanea dei diritti elettorali, introdotta dell'art. 2, comma 2 è contenuta nella L. 16 gennaio 1992, n. 15, art. 1, ossia in una legge successiva alla modifica dell'art. 166 c.p., ad opera della L. n. 19 del 1990. Si tratta, pertanto, di una deroga che conserva pienamente la sua validità e la sua efficacia e che non consente di richiamare le disposizioni di segno contrario contenute nella L. n. 19 del 1990, per sostenere l'applicabilità della sospensione condizionale della pena disposta per la sanzione principale della reclusione anche alla privazione dei diritti elettorali e per prospettare la loro decorrenza sulla base dell'improprio richiamo all'art. 139 c.p.. Peraltro, come è stato autorevolmente affermato in dottrina, la riforma del 1990 non ha introdotto alcuna nuova previsione rispetto alle conseguenze dell'illecito diverse dalle pene accessorie. Per quanto riguarda, in particolare, gli effetti penali della condanna, l'espressa esclusione dall'ambito di operatività degli effetti estintivi della sospensione condizionale della pena (art. 167 c.p.) trova una sua coerente spiegazione, da un lato, alla luce del fatto che gli effetti penali conseguono alla sentenza di condanna, ma non coincidono con nessuna delle pene e, dall'altro, nel fatto che il nostro ordinamento conosce molte ipotesi di effetti penali derivanti dalla condanna a pena sospesa (possibilità di concedere un ulteriore beneficio;
contestazione della recidiva;
qualifica di delinquente o contravventore abituale o professionale;
iscrizione della condanna nel casellario giudiziale;
concessione delle sanzioni sostitutive). Il permanere di tali effetti deve essere letto in un'ottica generai preventiva, in quanto sulla loro base vengono ricavati i dati necessari per la predeterminazione di una più grave misura di minaccia nei confronti di chi abbia già commesso reati. Anche sotto questo profilo, dunque, l'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati e le censure concernenti l'erronea interpretazione dell'art. 166 c.p. e (in subornine) l'omessa applicazione del disposto di cui all'art. 139 c.p., appaiono prive di pregio.
4. La motivazione dell'ordinanza impugnata non appare ne' viziata ne' illogica neppure nella parte in cui ha delineato una stretta correlazione tra il bene offeso dai delitti elettorali (la libera espressione del voto) e il permanere della privazione dell'elettorato attivo e passivo anche in caso di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva principale, essendo preminenti le esigenze di tutela della libertà del corpo elettorale, nel caso in esame pregiudicata dalle condotte illecite di RO OD. È lo stesso bene tutelato con la condanna a pena detentiva nel delitto elettorale che impone il prodursi, quale effetto penale della pronunzia irrevocabile per tale tipologia di reato, della privazione dei diritti elettorali, anche se è sospesa la pena principale,
La irrilevanza della sospensione condizionale della pena sulla incandidabilità del condannato non costituisce un aspetto del trattamento sanzionatone) penale del reato elettorale, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l'elettorato passivo;
tale approdo ermeneutico appare, ancora un volta, conforme ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza a 132 del 2001;
cfr, inoltre, Sez. 1^ civ. n. 25732 dell'11 novembre 2011; Sez. 1^ civ., n. 13831 del 27 maggio 2008).
4. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013