Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2013, n. 31499
CASS
Sentenza 4 giugno 2013

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La privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità per la durata non inferiore ad anni cinque e non superiore ad anni dieci, che, ai sensi dell'art. 113, commi primo e secondo, d. P.R. n. 361 del 1957, scaturisce da una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per reati elettorali nei confronti di un candidato, costituisce effetto extrapenale della condanna (e non pena accessoria), in relazione al quale non opera la sospensione condizionale della pena principale eventualmente disposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2013, n. 31499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31499
    Data del deposito : 4 giugno 2013

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