Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
È configurabile il delitto di falsa testimonianza anche nei riguardi di chi, già imputato in procedimento connesso o collegato definito con sentenza irrevocabile, abbia deposto senza la dovuta assistenza del difensore. V. Corte cost., 8 novembre 2006, n. 381.
Commentario • 1
- 1. Art. 372 - Falsa testimonianza (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'interesse giuridico protetto dal delitto di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è la collettività e non la persona che per la violazione della norma subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, qualificabile come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa (Sez. 6, 3358/2018). Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ma è sufficiente che questo abbia potenziale idoneità a condurlo in errore, e ciò in quanto si è in presenza di un reato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2007, n. 10235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10235 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 07/02/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 204
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 26929/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT NO, n. 8/02/1977;
LB ZI, n. 22/04/1972;
avverso la sentenza della Corte di Appello di TA in data 8/02/2005;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. SERPICO;
udito il P.M. in persona del SPG Dr. FAVALLI Mario, che ha concluso per: rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
Sull'appello proposto da AT NO e LB AU, avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Lamezia Terme in data 18.03.2003 che, all'esito di giudizio abbreviato, li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 372 c.p., per falsa testimonianza nel procedimento penale a carico di tal TA ZI, in corso innanzi al Tribunale anzidetto, e, concesse le attenuanti generiche o con la riduzione per il rito, aveva condannato ciascuno alla pena di uno e mesi sei di reclusione, la Corte di Appello di TA, con sentenza in data 8.02.2005 ritenuta infondata l'eccezione in rito per asserita violazione delle art. 197 c.p.p., bis comma 3, ribadita la comprovata colpevolezza degli imputati in ordine al reato loro ascritto, riduceva, per ciascuno, la pena a mesi dieci "di reclusione sospesa per entrambi, conformando nel resto.
Avverso tale sentenza i predetti imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo, a monocorde motivo di gravame, l'erronea applicazione degli artt. 197 c.p.p.. e art. 384 c.p., ribadendo l'eccezione in rito già proposta innanzi alla Corte territoriale catanzarese.
Ad avviso dei ricorrenti, intatti, stante la loro qualità di soggetti precedentemente imputati in procedimento connesso o per un reato collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b, la loro escussione senza l'assistenza di un difensore di fiducia o, in o, in mancanza di un difensore nominato d'ufficio, rendeva le loro dichiarazioni non già meramente "irregolari" come inessattamente ritenuto in sentenza impugnata, bensì del tutto inutilizzabili, il che era dato cogliere dallo stesso spirito della norme ancorché non espressamente prevista dalla lettera di questa.
In sostanza, a parere dei ricorrenti, costoro non dovevano essere assunti come testimoni "semplici", risultando, in virtù, della loro posizione processuale ex ante, testimoni aventi diritti ad una assistenza difensiva, così come espressamente previsto dall'art. 197 bis c.p.p., solo in tal modo potendosi garantire loro eventuali eccezioni di inammissibilità di domande idonee a provocare il rischio di una incriminazione per qualsiasi reato da parte di soggetto che renda dichiarazioni innanzi alle A.G.. Di qui il conseguente rechiamo alla violazione dell'art. 384 c.p., comma 2, in tema di causa di non punibilità per il reato di cui all'art. 372 c.p., per il principio del nemo tenetur se detegere, in relazione a quanto disposto dagli artt. 198 c.p.p., comma 2 e art. 63 c.p.p.. I ricorsi vanno, dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dell'unico motivo in rito addotto monocordemente dai ricorrenti che, pertanto, vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente a quello della somma Euro Mille in favore della cassa ammende, determinata in via equitativa. Ed invero, risulta in fatto che, in data 17.10.2001, il AT ed il LB, imputati nel procedimento connesso o collegato, definito con sentenza irrevocabile emessa ex art. 444 c.p.p., sono stati esaminati dal Tribunale monocratico di Lamezia Terme nel procedimento a carico di tal TA ZI, senza l'assistenza di un difensore di fiducia o d'ufficio, come invece previsto dall'art. 197 bis c.p.p., comma 3.
Ciò posto, la Corte territoriale catanzarese, ha ritenuto che tale omissione, pur determinando una assunzione delle dichiarazioni dei predetti ricorrenti non rituale, non comportasse alcuna conseguenza ne in tema di nullità, ne' di inutilizzabilità delle cennata dichiarazioni, non essendo previsto in tal senso alcuna disposizione dalla norma in parola;
di cui la relativa infondatezza del richiamo all'art. 384 c.p. (cfr. foll.
2-3 sentenza impugnata). La risposta offerta dalla Corte catanzarese all'eccezione in rito è corretta e motivatamente fondata.
Giova, in proposito ribadire che, in tema di c.d. testimonianza "assistita" di imputato già giudicato, le modalità di svolgimento del relativo mezzo di prova, tracciate dall'art. 197 bis c.p.p., non consentano affatto una interpretazione estensiva delle figure di nullità o inutilizzabilità di tali dichiarazioni assunte in violazione del comma 3 dell'art. cit., posto che, come rilevato anche da questa Corte di legittimità, perché possa correttamente parlarsi (ex art. 191 c.p.p.) o di nullità della prova occorre che, per lo stesso principio di tassatività di tali effetti, questi siano previsti come violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Ne consegue che se, come nella specie, pur in costanza dell'omessa assistenza difensiva, si utilizzino le dichiarazioni le dichiarazioni rese dal testimone-imputato, costui è inequivocamente garantito dall'art. 197 bis c.p.p., comma 4, in relazione ad ipotesi di possibile auto ed etero incriminazione, con il relativo appello ai principi di cui all'art. 384 c.p. e il divieto di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni è esplicitamente limitato all'ipotesi di cui all'art. cit., comma 5, che, nella specie, non ricorre affatto. Al di fuori di tanto non è invocabile quanto richiesto dai ricorrenti.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, processuali e ciascuno a quello della somma di Euro MILLE, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007