TRIB
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/11/2025, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica,
Dott.ssa Rossella Marro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1307/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Nobile n. 32, CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Alessandro Ruggeri del Foro di Lecce, giusta procura in atti
ATTORE
E
nata a [...] il [...], CF: Controparte_1
, domiciliata, rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore C.F._2
Musco, giusta procura in atti
CONVENUTA - COSTITUITA
NONCHE' CONTRO
nato a [...] il [...], CF: CP_2
; Proprietario per 1/18; C.F._3
nata a [...] il [...] CP_3 C.F._4
Proprietaria per 1/18;
nato a [...] il [...] , CP_4 C.F._5
Proprietario per 1/18;
nata a [...] il [...] CP_5 C.F._6
Proprietaria per 1/18, residente in [...](Germania) al Forstring n. 1, 63225; nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._7
Proprietaria per 1/18;
n. 1307/2022 r.g.a.c Pag. 1 nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._8
Proprietaria per 1/18;
CONVENUTI - CONTUMACI
Oggetto: acquisto per usucapione
Conclusioni: come da verbale del 13.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Va anzitutto dichiarata la contumacia dei Sigg.ri , , CP_2 CP_4
ritualmente citati e non costituiti. CP_5 Pt_2 Parte_3
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Il Sig. con atto di citazione del 3 febbraio 2022, adiva Parte_1 questo tribunale esponendo: 1) di essere proprietario della civile abitazione sita in Veglie, alla via Umberto Nobile riportata al NCEU del Comune di Veglie al foglio 23, particelle 596 sub 4, categoria A/3, depositandone la visura catastale;
2) che a causa di errori catastali negli anni 80, tra i quali l'inversione delle tavole catastali e dei rispettivi lucidi depositati presso il Competente Ufficio,
l'abitazione di effettiva proprietà dell'attore, come tutte le altre presenti su via
U. Nobile, si presentava edificata in parte nella proprietà dei confinanti, identificata nel Catasto Fabbricati al Foglio: 23, Particella 1286, Subalterno 1, intestata ai convenuti;
3) di avere posseduto per oltre quarant'anni la proprietà CP_ così come edificata e quindi anche il suolo intestato in catasto ai Sigg.ri e
. CP_1
All'udienza del 6 settembre 2022, si costituiva la Sig.ra la Controparte_1 quale confermava l'assunto dell'attore non opponendosi alla declaratoria dell'usucapione.
Dopo vari rinvii per la rinotifica dell'atto di citazione agli altri convenuti, all'udienza del 24 ottobre 2024, veniva ammessa la prova per testi, articolata da parte attrice, che veniva espletata all'udienza del 26 marzo 2025. All'ultima n. 1307/2022 r.g.a.c Pag. 2 udienza del 13.11.2025 precisate le conclusioni la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
I testi escussi, della cui attendibilità e credibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato il possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto per oltre venti anni da parte dell'attore dell'immobile adibito ad abitazione nella sua attuale consistenza. Entrambi i testi escussi, Sigg.ri Testimone_1
e difatti, all'udienza del 26 marzo 2025, hanno dichiarato di Tes_2 essersi personalmente occupati del frazionamento e del riaccatastamento della porzione di suolo occupata dall'attore risultante in catasto in proprietà dei convenuti e di aver personalmente curato le pratiche derivanti dalla regolarizzazione di un errore commesso dagli uffici negli anni 80' che ha determinato “uno slittamento” dei grafici di pressoché tutti gli immobili edificati in Veglie, alla Via Umberto Nobile. In particolare, per quanto riguarda l'attore, i testi hanno dichiarato che l'abitazione dallo stesso edificata risulta sconfinata su una parte della proprietà dei convenuti che in seguito a frazionamento e accatastamento è attualmente identificata in NCUE del
Comune di Veglie dal foglio 23, particella 1286 sub 1 e sub 2, quest'ultima di categoria c/6 di pochi metri quadrati. Entrambi i testi hanno, altresì confermato, alla medesima udienza, che l'attore ha sempre posseduto l'immobile, da quando
è stato realizzato, negli anni 70' fino all'attualità, e nella consistenza posseduta, quindi, per oltre un ventennio.
Deve dunque ritenersi che l'istante ha posseduto il suolo su cui ha edificato la sua abitazione ivi compresa la superfice individuata in NCEU del
Comune di Veglie al Foglio 23, particella 1286 sub 1 e particella 1286 sub 2 cat. c/6 per cui è causa in modo continuativo, non violento ed esclusivo per CP_ oltre venti anni, senza contestazioni da parte dei proprietari Sigg.ri e
. CP_1
n. 1307/2022 r.g.a.c Pag. 3 Sussistono dunque i requisiti disciplinati dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà di beni immobili per usucapione, ossia un potere di fatto sugli immobili manifestatosi in attività uti dominus, accompagnato dall'animus possidendi, non violento o clandestino, protrattosi con continuità per oltre vent'anni, in assenza di contrastanti poteri di fatto di soggetti terzi sul bene per il quale è causa.
Peraltro, deve ricordarsi che “ai fini dell'usucapione, l' "animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri”
(Cass. 2857/2006).
La domanda ed i fatti dedotti dall'attore non sono stati contestati dall'unica convenuta costituitasi Sig.ra che ha anzi Controparte_1 dichiarato, a mezzo del suo difensore, di non opporsi alla declaratoria di usucapione.
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere accolta la domanda e dichiarato esclusivo proprietario, per Parte_1 intervenuta usucapione, del bene immobile sito in Veglie alla Via Umberto
Nobile, 31, riportato al NCEU del Comune di Veglie al foglio 23, particella
1289 sub 1 e particella 1289 sub 2 derivanti dalla originaria particella 1286.
Autorizza la competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Lecce alla trascrizione della presente sentenza di acquisto per usucapione.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
n. 1307/2022 r.g.a.c Pag. 4 1) dichiara esclusivo proprietario, per intervenuta Parte_1 usucapione, del bene immobile sito in Veglie (LE) alla Via Umberto Nobile,
31, riportato al NCEU del Comune di Veglie al foglio 23, particella 1289 sub 1
e particella 1289 sub 2 (derivanti dalla originaria particella 1286);
2) Compensa integralmente le spese tra le parti;
3) autorizza la competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Lecce alla trascrizione della presente sentenza di acquisto per usucapione.
Così deciso in Lecce, in data 15 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Rossella Marro La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 1307/2022 r.g.a.c Pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica,
Dott.ssa Rossella Marro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1307/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Nobile n. 32, CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Alessandro Ruggeri del Foro di Lecce, giusta procura in atti
ATTORE
E
nata a [...] il [...], CF: Controparte_1
, domiciliata, rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore C.F._2
Musco, giusta procura in atti
CONVENUTA - COSTITUITA
NONCHE' CONTRO
nato a [...] il [...], CF: CP_2
; Proprietario per 1/18; C.F._3
nata a [...] il [...] CP_3 C.F._4
Proprietaria per 1/18;
nato a [...] il [...] , CP_4 C.F._5
Proprietario per 1/18;
nata a [...] il [...] CP_5 C.F._6
Proprietaria per 1/18, residente in [...](Germania) al Forstring n. 1, 63225; nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._7
Proprietaria per 1/18;
n. 1307/2022 r.g.a.c Pag. 1 nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._8
Proprietaria per 1/18;
CONVENUTI - CONTUMACI
Oggetto: acquisto per usucapione
Conclusioni: come da verbale del 13.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Va anzitutto dichiarata la contumacia dei Sigg.ri , , CP_2 CP_4
ritualmente citati e non costituiti. CP_5 Pt_2 Parte_3
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Il Sig. con atto di citazione del 3 febbraio 2022, adiva Parte_1 questo tribunale esponendo: 1) di essere proprietario della civile abitazione sita in Veglie, alla via Umberto Nobile riportata al NCEU del Comune di Veglie al foglio 23, particelle 596 sub 4, categoria A/3, depositandone la visura catastale;
2) che a causa di errori catastali negli anni 80, tra i quali l'inversione delle tavole catastali e dei rispettivi lucidi depositati presso il Competente Ufficio,
l'abitazione di effettiva proprietà dell'attore, come tutte le altre presenti su via
U. Nobile, si presentava edificata in parte nella proprietà dei confinanti, identificata nel Catasto Fabbricati al Foglio: 23, Particella 1286, Subalterno 1, intestata ai convenuti;
3) di avere posseduto per oltre quarant'anni la proprietà CP_ così come edificata e quindi anche il suolo intestato in catasto ai Sigg.ri e
. CP_1
All'udienza del 6 settembre 2022, si costituiva la Sig.ra la Controparte_1 quale confermava l'assunto dell'attore non opponendosi alla declaratoria dell'usucapione.
Dopo vari rinvii per la rinotifica dell'atto di citazione agli altri convenuti, all'udienza del 24 ottobre 2024, veniva ammessa la prova per testi, articolata da parte attrice, che veniva espletata all'udienza del 26 marzo 2025. All'ultima n. 1307/2022 r.g.a.c Pag. 2 udienza del 13.11.2025 precisate le conclusioni la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
I testi escussi, della cui attendibilità e credibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato il possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto per oltre venti anni da parte dell'attore dell'immobile adibito ad abitazione nella sua attuale consistenza. Entrambi i testi escussi, Sigg.ri Testimone_1
e difatti, all'udienza del 26 marzo 2025, hanno dichiarato di Tes_2 essersi personalmente occupati del frazionamento e del riaccatastamento della porzione di suolo occupata dall'attore risultante in catasto in proprietà dei convenuti e di aver personalmente curato le pratiche derivanti dalla regolarizzazione di un errore commesso dagli uffici negli anni 80' che ha determinato “uno slittamento” dei grafici di pressoché tutti gli immobili edificati in Veglie, alla Via Umberto Nobile. In particolare, per quanto riguarda l'attore, i testi hanno dichiarato che l'abitazione dallo stesso edificata risulta sconfinata su una parte della proprietà dei convenuti che in seguito a frazionamento e accatastamento è attualmente identificata in NCUE del
Comune di Veglie dal foglio 23, particella 1286 sub 1 e sub 2, quest'ultima di categoria c/6 di pochi metri quadrati. Entrambi i testi hanno, altresì confermato, alla medesima udienza, che l'attore ha sempre posseduto l'immobile, da quando
è stato realizzato, negli anni 70' fino all'attualità, e nella consistenza posseduta, quindi, per oltre un ventennio.
Deve dunque ritenersi che l'istante ha posseduto il suolo su cui ha edificato la sua abitazione ivi compresa la superfice individuata in NCEU del
Comune di Veglie al Foglio 23, particella 1286 sub 1 e particella 1286 sub 2 cat. c/6 per cui è causa in modo continuativo, non violento ed esclusivo per CP_ oltre venti anni, senza contestazioni da parte dei proprietari Sigg.ri e
. CP_1
n. 1307/2022 r.g.a.c Pag. 3 Sussistono dunque i requisiti disciplinati dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà di beni immobili per usucapione, ossia un potere di fatto sugli immobili manifestatosi in attività uti dominus, accompagnato dall'animus possidendi, non violento o clandestino, protrattosi con continuità per oltre vent'anni, in assenza di contrastanti poteri di fatto di soggetti terzi sul bene per il quale è causa.
Peraltro, deve ricordarsi che “ai fini dell'usucapione, l' "animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri”
(Cass. 2857/2006).
La domanda ed i fatti dedotti dall'attore non sono stati contestati dall'unica convenuta costituitasi Sig.ra che ha anzi Controparte_1 dichiarato, a mezzo del suo difensore, di non opporsi alla declaratoria di usucapione.
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere accolta la domanda e dichiarato esclusivo proprietario, per Parte_1 intervenuta usucapione, del bene immobile sito in Veglie alla Via Umberto
Nobile, 31, riportato al NCEU del Comune di Veglie al foglio 23, particella
1289 sub 1 e particella 1289 sub 2 derivanti dalla originaria particella 1286.
Autorizza la competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Lecce alla trascrizione della presente sentenza di acquisto per usucapione.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
n. 1307/2022 r.g.a.c Pag. 4 1) dichiara esclusivo proprietario, per intervenuta Parte_1 usucapione, del bene immobile sito in Veglie (LE) alla Via Umberto Nobile,
31, riportato al NCEU del Comune di Veglie al foglio 23, particella 1289 sub 1
e particella 1289 sub 2 (derivanti dalla originaria particella 1286);
2) Compensa integralmente le spese tra le parti;
3) autorizza la competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Lecce alla trascrizione della presente sentenza di acquisto per usucapione.
Così deciso in Lecce, in data 15 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Rossella Marro La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 1307/2022 r.g.a.c Pag. 5