Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , e' sostituito dal seguente:
"Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 500.000 e di L. 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 109.000, 89.000 e 74.000".
Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , e' sostituito dal seguente:
"Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 500.000 e di L. 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 109.000, 89.000 e 74.000".