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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3885/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 14/05/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per ALLIANZ S.P.A. l'avv. PASSINI FRANCESCA MARIA ha concluso come da nota depositata in data 9.12.2025 per l'avv. SOFRA SIMONA ha concluso come da nota Controparte_1 depositata in data 10.12.2025 per nessuno è comparso (già contumaci) CP_2 Controparte_3
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:25 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3885/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3885/2022 R.G. promossa da: tra
ALLIANZ S.P.A. (c.f./p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PASSINI FRANCESCA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Frascati (RM), Piazza Monte Grappa n. 11, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
appellante contro
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SOFRA SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Nervi Torre Gigli sc. A, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
appellata nonché contro
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._1 Controparte_3
); C.F._2 appellati – contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 504/2022 datata
14/04/2021 e pubblicata il 10/06/2022 in seno al procedimento R.G. n. 2884/2020;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec in data 15.07.2022, ALLIANZ S.P.A., convenendo in giudizio nonché i sigg. Controparte_1 CP_2
, ha interposto appello avverso la sentenza come in epigrafe Controparte_3 indicata, - tramite cui il Giudice di Pace di Latina, in accoglimento dell'atto di citazione promosso nei propri confronti dall'odierna società appellata, agente nella veste di cessionaria del credito del sig. , avente ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dal cedente in occasione di un CP_4 sinistro stradale avvenuto il 19.2.2019 in Cisterna di Latina, l'aveva condannata al pagamento in favore della predetta della somma pari ad euro 5.647,00 (= € 4.984,00 spese di riparazione + € 663,00 spese noleggio autovettura), oltre interessi e spese del giudizio -, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina adito quale Giudice dell'Appello, disattesa ogni contraria istanza IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n.504/2022 del Giudice di Pace di Latina per le ragioni sopra espresse;
NEL MERITO In via principale - accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.504/2022 del Giudice di Pace di Latina ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e, per l'effetto, rimettere la controversia al Giudice di Pace di Latina ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la nuova introduzione ed istruzione della controversia;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Allianz S.p.A. nell'odierno giudizio, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, e, per l'effetto, riformare la sentenza n.504/2022 rigettando qualsivoglia domanda proposta nei confronti della società appellante;
In via subordinata: accertare e dichiarare la infondatezza della domanda proposta dalla nei confronti della Allianz Controparte_1
S.p.A e, per l'effetto, riformare totalmente o parzialmente la sentenza n.504/22 del Giudice di Pace di Latina con conseguente rigetto delle domande proposte nei confronti della appellante per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto. Con vittoria di spese e competenze.”.
Vi ha resistito l'appellata la quale, nel costituirsi Controparte_1 tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/11/2022, contestando la ricostruzione dell'appellante, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza 504/2022 del Giudice di Pace di Latina per tutti i motivi sopra indicati e per
l'effetto, stante l'infondatezza dell'istanza, in applicazione dell'art. 283 c. 2 cpc condannare la parte appellante ad un pena pecuniaria. Nel merito sentir rigettare l'appello proposto poiché totalmente infondato nell'an come nel quantum, con la totale conferma della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Latina n. 504/2022 in data 10.06.2022 e notificata in copia autentica in data 24.06.2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 55/2014 oltre accessori di legge.”.
Gli altri convenuti, sigg. e , già contumaci nel giudizio dinanzi al CP_2 Controparte_3
Giudice di Prime cure, restavano contumaci anche nel presente. Denegata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, acquisito il fascicolo del primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Il primo motivo di censura tramite cui l'odierna appellante ha chiesto la rimessione della causa dinanzi al primo giudice per violazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354
c.p.c. è fondato e assorbente.
Ed invero, ancorché risulti per tabulas l'intervenuta notifica, all'odierna società appellante, dell'atto di citazione tramite pec del 09.04.2020 inoltratale dall'avv. Roberta Teodori, n.q. di procuratore della con prima udienza chiamata al 10.09.2020 e poi differita d'ufficio al Controparte_1
16.09.2020, dallo storico del fascicolo di primo grado (vd. all.ti 3-4, atto d'appello), si evince, purtuttavia, che predetta udienza veniva rinviata, una prima volta, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per mancata comparizione delle parti al 30.09.2020 e poi, stante nuovamente l'assenza delle parti, la causa veniva cancellata dal ruolo del Giudice di Pace medesimo.
Si evince altresì che, in data 2.12.2020, il predetto giudizio fosse stato riassunto con ricorso.
Ed invero, a seguito del deposito dell'“istanza di rimessione sul ruolo” da parte del difensore dell'odierna società appellata del 26.11.2020 (all. 4, comparsa appello), il Giudice di Pace di Latina, con provvedimento scritto a penna il 2.12.2020 in calce alla stessa, prendeva atto del disguido occorso nell'elenco del ruolo, revocando, dunque, l'ordinanza di cancellazione del giudizio adottata precedentemente e fissando udienza per il prosieguo al 9.12.2020.
Orbene, di tale evento l'odierna parte appellante non è stata mai messa al corrente, come evincibile dai verbali di causa allegati alla comparsa dell'odierna appellata (cfr. all. 9).
Come noto, “l'ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli art. 309 e 181 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo, non è impugnabile nè revocabile, con la conseguenza che, quand'anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione.” (Cassazione civile sez. I, 09/07/2003, n.10796), sicché, al di là di prendere atto dell'erronea revoca da parte del Giudice di Pace dell'ordinanza di cancellazione del giudizio, si consta come l'“istanza di rimessione sul ruolo” presentata dall'avv. Teodori in data 26.11.2020 avrebbe dovuto, insieme al pedissequo decreto di fissazione della nuova udienza, essere portato a conoscenza
(i.e. notificata) dell'odierna società appellante, il che non è avvenuto.
Ne consegue, dunque, la nullità per violazione del contraddittorio del giudizio celebratosi poi dinanzi al Giudice di Pace di Latina e conclusosi con la sentenza di cui in epigrafe emessa in contumacia dell'appellante. Pertanto, in accoglimento dell'atto di appello, accertata e dichiarata la nullità della sentenza n.504/2022 del Giudice di Pace di Latina ai sensi dell'art. 101 c.p.c., va disposta, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c. la rimessione della controversia al Giudice di Pace di Latina.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dei caratteri peculiari della vicenda sopra descritta e della definizione della causa sulla scorta della disamina di una sola questione, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'appello proposto, accerta e dichiara la nullità della sentenza di cui in epigrafe per violazione del contraddittorio e, per l'effetto, dispone, ai sensi dell'art. 354, co.
1, c.p.c. la rimessione della controversia al Giudice di Pace di Latina;
b) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 14/05/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per ALLIANZ S.P.A. l'avv. PASSINI FRANCESCA MARIA ha concluso come da nota depositata in data 9.12.2025 per l'avv. SOFRA SIMONA ha concluso come da nota Controparte_1 depositata in data 10.12.2025 per nessuno è comparso (già contumaci) CP_2 Controparte_3
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:25 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3885/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3885/2022 R.G. promossa da: tra
ALLIANZ S.P.A. (c.f./p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PASSINI FRANCESCA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Frascati (RM), Piazza Monte Grappa n. 11, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
appellante contro
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SOFRA SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Nervi Torre Gigli sc. A, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
appellata nonché contro
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._1 Controparte_3
); C.F._2 appellati – contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 504/2022 datata
14/04/2021 e pubblicata il 10/06/2022 in seno al procedimento R.G. n. 2884/2020;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec in data 15.07.2022, ALLIANZ S.P.A., convenendo in giudizio nonché i sigg. Controparte_1 CP_2
, ha interposto appello avverso la sentenza come in epigrafe Controparte_3 indicata, - tramite cui il Giudice di Pace di Latina, in accoglimento dell'atto di citazione promosso nei propri confronti dall'odierna società appellata, agente nella veste di cessionaria del credito del sig. , avente ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dal cedente in occasione di un CP_4 sinistro stradale avvenuto il 19.2.2019 in Cisterna di Latina, l'aveva condannata al pagamento in favore della predetta della somma pari ad euro 5.647,00 (= € 4.984,00 spese di riparazione + € 663,00 spese noleggio autovettura), oltre interessi e spese del giudizio -, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina adito quale Giudice dell'Appello, disattesa ogni contraria istanza IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n.504/2022 del Giudice di Pace di Latina per le ragioni sopra espresse;
NEL MERITO In via principale - accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.504/2022 del Giudice di Pace di Latina ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e, per l'effetto, rimettere la controversia al Giudice di Pace di Latina ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la nuova introduzione ed istruzione della controversia;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Allianz S.p.A. nell'odierno giudizio, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, e, per l'effetto, riformare la sentenza n.504/2022 rigettando qualsivoglia domanda proposta nei confronti della società appellante;
In via subordinata: accertare e dichiarare la infondatezza della domanda proposta dalla nei confronti della Allianz Controparte_1
S.p.A e, per l'effetto, riformare totalmente o parzialmente la sentenza n.504/22 del Giudice di Pace di Latina con conseguente rigetto delle domande proposte nei confronti della appellante per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto. Con vittoria di spese e competenze.”.
Vi ha resistito l'appellata la quale, nel costituirsi Controparte_1 tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/11/2022, contestando la ricostruzione dell'appellante, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza 504/2022 del Giudice di Pace di Latina per tutti i motivi sopra indicati e per
l'effetto, stante l'infondatezza dell'istanza, in applicazione dell'art. 283 c. 2 cpc condannare la parte appellante ad un pena pecuniaria. Nel merito sentir rigettare l'appello proposto poiché totalmente infondato nell'an come nel quantum, con la totale conferma della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Latina n. 504/2022 in data 10.06.2022 e notificata in copia autentica in data 24.06.2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 55/2014 oltre accessori di legge.”.
Gli altri convenuti, sigg. e , già contumaci nel giudizio dinanzi al CP_2 Controparte_3
Giudice di Prime cure, restavano contumaci anche nel presente. Denegata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, acquisito il fascicolo del primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Il primo motivo di censura tramite cui l'odierna appellante ha chiesto la rimessione della causa dinanzi al primo giudice per violazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354
c.p.c. è fondato e assorbente.
Ed invero, ancorché risulti per tabulas l'intervenuta notifica, all'odierna società appellante, dell'atto di citazione tramite pec del 09.04.2020 inoltratale dall'avv. Roberta Teodori, n.q. di procuratore della con prima udienza chiamata al 10.09.2020 e poi differita d'ufficio al Controparte_1
16.09.2020, dallo storico del fascicolo di primo grado (vd. all.ti 3-4, atto d'appello), si evince, purtuttavia, che predetta udienza veniva rinviata, una prima volta, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per mancata comparizione delle parti al 30.09.2020 e poi, stante nuovamente l'assenza delle parti, la causa veniva cancellata dal ruolo del Giudice di Pace medesimo.
Si evince altresì che, in data 2.12.2020, il predetto giudizio fosse stato riassunto con ricorso.
Ed invero, a seguito del deposito dell'“istanza di rimessione sul ruolo” da parte del difensore dell'odierna società appellata del 26.11.2020 (all. 4, comparsa appello), il Giudice di Pace di Latina, con provvedimento scritto a penna il 2.12.2020 in calce alla stessa, prendeva atto del disguido occorso nell'elenco del ruolo, revocando, dunque, l'ordinanza di cancellazione del giudizio adottata precedentemente e fissando udienza per il prosieguo al 9.12.2020.
Orbene, di tale evento l'odierna parte appellante non è stata mai messa al corrente, come evincibile dai verbali di causa allegati alla comparsa dell'odierna appellata (cfr. all. 9).
Come noto, “l'ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli art. 309 e 181 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo, non è impugnabile nè revocabile, con la conseguenza che, quand'anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione.” (Cassazione civile sez. I, 09/07/2003, n.10796), sicché, al di là di prendere atto dell'erronea revoca da parte del Giudice di Pace dell'ordinanza di cancellazione del giudizio, si consta come l'“istanza di rimessione sul ruolo” presentata dall'avv. Teodori in data 26.11.2020 avrebbe dovuto, insieme al pedissequo decreto di fissazione della nuova udienza, essere portato a conoscenza
(i.e. notificata) dell'odierna società appellante, il che non è avvenuto.
Ne consegue, dunque, la nullità per violazione del contraddittorio del giudizio celebratosi poi dinanzi al Giudice di Pace di Latina e conclusosi con la sentenza di cui in epigrafe emessa in contumacia dell'appellante. Pertanto, in accoglimento dell'atto di appello, accertata e dichiarata la nullità della sentenza n.504/2022 del Giudice di Pace di Latina ai sensi dell'art. 101 c.p.c., va disposta, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c. la rimessione della controversia al Giudice di Pace di Latina.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dei caratteri peculiari della vicenda sopra descritta e della definizione della causa sulla scorta della disamina di una sola questione, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'appello proposto, accerta e dichiara la nullità della sentenza di cui in epigrafe per violazione del contraddittorio e, per l'effetto, dispone, ai sensi dell'art. 354, co.
1, c.p.c. la rimessione della controversia al Giudice di Pace di Latina;
b) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini