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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
OL LU NA, TO
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 532/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 394/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3
e pubblicata il 31/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000824000 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000824000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000824000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000826000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI ha impugnato la sentenza numero 394/2025 - pronunciata in data 17 giugno 2025 e depositata in segreteria in data 31 luglio 2025 - con la quale la terza sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di liquidazione numero 20221T000824000 emesso nei confronti del signor Resistente_1 per imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad atto pubblico di acquisto di immobile, accoglieva il ricorso e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Oggetto della contestazione è la esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per quei soggetti che, al momento della stipula dell'atto, non avevano ancora compiuto i trenta sei anni di età e avevano un reddito inferiore a quaranta mila euro.
L'Amministrazione finanziaria proponeva appello ritenendo la decisione palesemente affetta da travisamento degli elementi costitutivi della controversia, avendo male interpretato la normativa e non avendo il contribuente dimostrata la esistenza dei requisiti agevolativi che avrebbero dovuto sussistere alla data della stipula dell'atto notarile.
Il signor Resistente_1 si è ritualmente costituito in giudizio per contestare le argomentazione dell'ufficio e chiedere la conferma della sentenza di primo grado e l'annullamento della pretesa tributaria.
All'udienza in data 9 febbraio la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado della quale questo Collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
La disposizione di legge non contiene alcun riferimento alla necessità di essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità alla data del rogito né, tantomeno, prevede una decadenza automatica in caso di mancata richiesta o formazione dell'attestazione.
La decadenza da dette agevolazioni è prevista soltanto in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge, nei termini anagrafici ed economici, e non anche per la mancata indicazione formale di essi potendo, infatti, l'Agenzia delle Entrate attivare i controlli in relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante “sulla base di appositi controlli automatici”, secondo quanto stabilisce l'articolo 11 comma 3 del dpcm in data 5 dicembre 2013 numero 159.
Ciò che rileva ai fini dell'accesso al beneficio, infatti, è il rispetto della soglia economica prevista dalla legge e non il momento in cui viene formato il documento attestante tale valore.
L'ufficio non ha provveduto a una specifica e puntuale contestazione circa il presupposto sostanziale dell'agevolazione ma si è limitato a dichiarare la decadenza dal beneficio fiscale sulla base di un presupposto non previsto dall'ordinamento quale la mancata allegazione dell'attestazione ISEE al momento della stipula dell'atto o la mancata richiesta della stessa in data antecedente al rogito.
Il signor Resistente_1, peraltro, con la prova documentale effettuata e relativa ai suoi redditi per l'anno dìimposta 2021, non contestata nel merito, ha dato piena prova di avere avuto, in allora, il requisito reddituale prescritto dalla legge per ottenere l'agevolazione.
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto.
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispostivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sasrdegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 900,00 oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 9 febbraio 2026 Il TO dr. Luisa Anna Cagnoli Il Presidente dr. Gianluigi Dettori
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
OL LU NA, TO
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 532/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 394/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3
e pubblicata il 31/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000824000 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000824000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000824000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000826000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI ha impugnato la sentenza numero 394/2025 - pronunciata in data 17 giugno 2025 e depositata in segreteria in data 31 luglio 2025 - con la quale la terza sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di liquidazione numero 20221T000824000 emesso nei confronti del signor Resistente_1 per imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad atto pubblico di acquisto di immobile, accoglieva il ricorso e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Oggetto della contestazione è la esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per quei soggetti che, al momento della stipula dell'atto, non avevano ancora compiuto i trenta sei anni di età e avevano un reddito inferiore a quaranta mila euro.
L'Amministrazione finanziaria proponeva appello ritenendo la decisione palesemente affetta da travisamento degli elementi costitutivi della controversia, avendo male interpretato la normativa e non avendo il contribuente dimostrata la esistenza dei requisiti agevolativi che avrebbero dovuto sussistere alla data della stipula dell'atto notarile.
Il signor Resistente_1 si è ritualmente costituito in giudizio per contestare le argomentazione dell'ufficio e chiedere la conferma della sentenza di primo grado e l'annullamento della pretesa tributaria.
All'udienza in data 9 febbraio la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado della quale questo Collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
La disposizione di legge non contiene alcun riferimento alla necessità di essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità alla data del rogito né, tantomeno, prevede una decadenza automatica in caso di mancata richiesta o formazione dell'attestazione.
La decadenza da dette agevolazioni è prevista soltanto in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge, nei termini anagrafici ed economici, e non anche per la mancata indicazione formale di essi potendo, infatti, l'Agenzia delle Entrate attivare i controlli in relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante “sulla base di appositi controlli automatici”, secondo quanto stabilisce l'articolo 11 comma 3 del dpcm in data 5 dicembre 2013 numero 159.
Ciò che rileva ai fini dell'accesso al beneficio, infatti, è il rispetto della soglia economica prevista dalla legge e non il momento in cui viene formato il documento attestante tale valore.
L'ufficio non ha provveduto a una specifica e puntuale contestazione circa il presupposto sostanziale dell'agevolazione ma si è limitato a dichiarare la decadenza dal beneficio fiscale sulla base di un presupposto non previsto dall'ordinamento quale la mancata allegazione dell'attestazione ISEE al momento della stipula dell'atto o la mancata richiesta della stessa in data antecedente al rogito.
Il signor Resistente_1, peraltro, con la prova documentale effettuata e relativa ai suoi redditi per l'anno dìimposta 2021, non contestata nel merito, ha dato piena prova di avere avuto, in allora, il requisito reddituale prescritto dalla legge per ottenere l'agevolazione.
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto.
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispostivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sasrdegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 900,00 oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 9 febbraio 2026 Il TO dr. Luisa Anna Cagnoli Il Presidente dr. Gianluigi Dettori