Sentenza 12 maggio 2016
Massime • 1
In ipotesi di giudizio abbreviato disposto a seguito di giudizio immediato, il prolungamento dei termini di fase della custodia cautelare, previsto dall'art.303, comma primo, lett.b), n. 3 bis cod. proc. pen., per i reati di particolare allarme sociale di cui all'art. 407 comma secondo, lett. a) dello stesso codice, opera soltanto in relazione al segmento dei termini decorsi nella fase del giudizio che va dalla data del decreto di giudizio immediato a quella dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2016, n. 28682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28682 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2016 |
Testo completo
: 2 8 6 8 2/1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. YOY Presidente - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere relatore UC 12/05/2016 Dott.ssa ROSSELLA CATENA R.G.N. 13854/16 - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA -- Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE AT, nato a [...], il [...], avverso l'ordinanza emessa ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale del Riesame di Milano in data 11/03/2016. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv.to Anna Bevilacqua, in sostituzione dell'Avv.to Antonio Parisotto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Milano, in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. della difesa del NE AT, annullava il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., emesso 1 k dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 08/02/2016 nell'ambito del giudizio abbreviato nei confronti del predetto ricorrente;
non disponeva la liberazione dell'imputato non essendo decorsi i termini di custodia cautelare. In particolare, l'ordinanza impugnata ha premesso che nei confronti del ricorrente - sottoposto a misura cautelare emessa in data 22/10/2014, esecutiva il 28/10/2014, per il delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., quale partecipe della famiglia Galati, espressione della 'ndrangheta radicata sul territorio di TE (CO) e zone limitrofe, ed espressione in Lombardia della cosca mafiosa dei US operante nel territorio di DI (VV), con l'aggravante dell'essere l'associazione armata era stato emesso decreto di giudizio immediato in data 19/02/2015, ed in data 28/10/2015 era stata ammessa la richiesta di rito abbreviato avanzata dal NE AT e da numerosi altri coimputati, con prosecuzione del giudizio nelle udienze del 15/12/2015, 20/01/2016, 04/02/2016, 14/04/2016, 21/04/02016; in data 05/02/2016 il pubblico ministero aveva chiesto l'emissione di ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., ed il Giudice dell'udienza preliminare aveva disposto in conformità. A seguito di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha ritenuto il Tribunale del Riesame che le doglianze difensive fossero fondate, in quanto l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare era stata adottata in violazione del principio del contraddittorio e, come tale, risultava affetta da nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., come eccepito dalla difesa;
tuttavia non andava adottato alcun provvedimento di scarcerazione nei confronti del ricorrente, in quanto i termini di fase di custodia cautelare non risultavano scaduti. Nel caso in esame, infatti, i termini di fase previsti per il giudizio abbreviato non risultavano scaduti al momento in cui il Tribunale del Riesame si è pronunciato, trattandosi di termini decorrenti dal 28/10/2015 e scadenti al 27/04/2016 ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b bis, n. 2, cod. proc. pen.; la questione, in ogni caso, ha sottolineato il Tribunale del Riesame, concerne la scadenza del termine di fase relativo al giudizio, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2, cod. proc. pen., trattandosi di giudizio abbreviato atipico, ossia di giudizio abbreviato disposto a seguito di decreto di giudizio immediato, con la conseguenza che esclusa senza alcun dubbio la possibilità di applicare al termine per la fase del giudizio abbreviato il così detto prolungamento di cui all'art. 303, comma 1, lett. 3 bis, cod. proc. pen. tuttavia, come desumibile dalla motivazione delle Sez. U., n. 30200 del 2011 e della successiva giurisprudenza della sezioni semplici, tra cui Sez. 6, sentenza n. 37406 del 2011, l'applicabilità del prolungamento dei termini era senz'altro possibile in riferimento ai termini della fase del giudizio;
ciò in 2 quanto nel caso di specie non si discuteva dell'applicabilità del così detto prolungamento ai termini di fase del rito abbreviato, bensì dell'applicabilità del citato istituto ai termini di fase del giudizio, ex art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., termini di "chiusura" di cui deve tenersi conto in ipotesi di rito abbreviato preceduto da decreto che dispone il giudizio;
ed infatti, trattandosi di giudizio abbreviato atipico, è necessario evitare che agli imputati che prescelgano detto rito si applichi un trattamento deteriore in termini di compressione della libertà personale rispetto agli imputati che scelgano di procedere con rito ordinario, ma, in ogni caso, dovrà tenersi conto del segmento dei termini decorsi nella fase del giudizio precedente quella di ammissione del rito abbreviato, ossia la fase compresa tra l'emissione del decreto che dispone il giudizio e la fase del rito abbreviato, che decorre dall'ordinanza ammissiva dello stesso;
ne consegue che nella fase del giudizio non può decorrere un termine maggiore di quello che la legge assegna a tale specifica fase, termine le cui articolazioni risultano quelle declinate dall'art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in cui viene, quindi, inserito anche il termine previsto dal n. 3 bis. Conclusivamente, nel caso in esame, il Tribunale del Riesame di Milano, rilevato che il termine di fase per il rito abbreviato sarebbe scaduto in data 27/04/2016 e che, in ogni caso, dalla data di emissione del decreto che dispone il giudizio non possono decorrere termini maggiori rispetto a quelli di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in cui deve essere computato il così detto prolungamento in relazione alla tipologia di fattispecie criminosa contestata, ha rilevato che nel caso in esame il termine di fase per il giudizio sarebbe scaduto il 18/02/2016, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2, cod. proc. pen., ma, vertendosi in materia di reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., si deve tenere conto del così detto prolungamento che, tuttavia, non potrà essere applicato nella sua interezza, ma solo fino alla data di scadenza del termine di fase previsto per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b bis, n. 2), cod. proc. pen., ossia fino al 27/04/2016. 2. Con ricorso il difensore di NE AT, Avv.to Antonia Parisotto, ricorre per violazione di legge ed inosservanza di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 303, comma 1, lett. b) bis, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del Riesame di Milano avrebbe operato una vera e propria applicazione analogica in malam partem, applicando il prolungamento dei termini di fase, proprio del rito dibattimentale, al giudizio abbreviato, istituto di carattere eccezionale, stante l'autonomia dei termini di fase per il rito abbreviato, di cui all'art. 303, comma 1, lett. b) bis, cod. proc. pen., e l'insuscettibilità di applicare ad esso l'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen.; a tanto non può, infatti, pervenirsi neanche attraverso 3 l'assimilazione del giudizio abbreviato a quello ordinario operata dall'art. 304, comma 1, lett. c) bis, cod. proc. pen., norma che disciplina la sospensione dei termini e non la proroga degli stessi;
anche la logica ispiratrice dell'istituto del prolungamento dei termini non può che far riferimento alle esigenze connesse a specifiche fattispecie delittuose, di particolare allarme sociale, che processualmente si risolvono in verifiche dibattimentali destinate a prolungarsi oltremodo;
ciò, peraltro, entro i limiti dei termini massimi di custodia cautelare, di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., considerando anche la circostanza che il cosi detto prolungamento dei termini, per le indicate categorie di reati, non è previsto per la fase dell'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va rigettato. Le doglianze difensive, pur facendo riferimento a condivisibili principi della giurisprudenza di legittimità in materia cautelare, non colgono nel segno in relazione alla specifica vicenda processuale. Come in premessa indicato, nel caso in esame, nei confronti del ricorrente NE AT e di numerosi altri coimputati, era stato emesso decreto di giudizio immediato in data 19/02/2015, e successivamente, in data 28/10/2015, era stata ammessa la richiesta di rito abbreviato avanzata dal NE AT e da altri coimputati, con prosecuzione del giudizio nelle successive udienze. Detto giudizio risulta essersi concluso con sentenza emessa in data 21/04/2016, con condanna del ricorrente alla pena di anni sei di reclusione, così determinata per il rito, per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. ascrittogli ed in premessa descritto. Pacificamente, quindi, dalla emissione del decreto di giudizio immediato in data 19/02/2015, era iniziato a decorrere il termine di fase di cui all'art. 303, lett. b), pari ad anni uno in relazione alla pena edittale prevista per il delitto di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., ascritto al ricorrente. Altrettanto pacificamente a detto termine era applicabile il prolungamento di ulteriori sei mesi, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 303 cod. proc. pen., secondo il meccanismo ivi descritto. attraverso il richiamo allaDetta norma, infatti, prevede per taluni gravi reati formulazione dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. un 4 prolungamento fino a sei mesi del termine di fase relativo al dibattimento di primo grado;
detto termine va imputato a quello della fase precedente, ove non completamente utilizzato, ovvero, e per la parte residua, al termine previsto dalla lett. d), con esclusione, pertanto, sia della fase del giudizio di appello che della fase che si colloca tra la conclusione del giudizio di primo grado ed il processo di appello, atteso che la norma non richiama dette fasi (Sez. 2, sentenza n. 41180 del 26/09/2013, Rv. 257071). Come ricordato dalla Sez. 5, sentenza n. 30759 del 11/07/2012, Rv. 252938, la finalità perseguita dal legislatore con la citata disposizione consiste nel permettere al giudice del dibattimento di primo grado che, notoriamente, costituisce snodo cruciale del processo penale, per tutte le incombenze istruttorie ad esso inerenti e per le inevitabili lungaggini un maggior tempo per la - trattazione, evitando che, in relazione alle più gravi fattispecie di reato, venga a cessare l'efficacia della misura custodiale per effetto della maturazione dell'ordinario termine massimo di fase. Per conseguire detto risultato è stato previsto un termine aggiuntivo fino a sei mesi;
detto termine, in concreto, è imputato a quello della fase precedente, ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lett. d) del primo comma dell'art. 303, cod. proc. pen., per la parte eventualmente residua e, in quest'ultimo caso, i termini di cui alla lett. d) sono proporzionalmente ridotti. La logica di tale previsione non può essere colta se non alla stregua del rinvio alla norma dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. non a caso richiamata dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. sul limite massimo complessivo della - durata della custodia cautelare, secondo le scansioni temporali dettate dalla stessa disposizione in rapporto alla pena edittale prevista per il reato per cui si procede, che rappresenta la norma di chiusura con cui vengono indicati i limiti invalicabili di durata complessiva della custodia cautelare. Appare quindi evidente che il richiamo alla disposizione da ultimo citata renda palese come, fermo restando il limite massimo, complessivo per tutte le fasi del processo, di durata della custodia cautelare, nell'ambito della relativa decorrenza, il giudice del dibattimento può disporre di un ulteriore termine di mesi sei in presenza di determinati reati di particolare gravità, che, ordinariamente, comportano maggiore complessità di accertamento istruttorio, come si evince anche dai lavori preparatori della novella, introdotta con d.l. 24/11/2000, n. 341, convertito con modificazioni nella legge 19/01/2001, n. 4: l'intendimento del legislatore, infatti, appare quello di offrire al giudice del dibattimento un termine aggiuntivo di trattazione, per impedire la scarcerazione 5 di persone imputate di reati di particolare allarme sociale, precisandosi che detto termine va sommato al termine di fase, pur se raddoppiato, anche se, a sua volta, non è ovviamente suscettivo di raddoppio. Considerando che ai sensi dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., il termine massimo complessivo non può essere superato, è stato quindi elaborato un particolare meccanismo di applicazione di quel termine aggiuntivo, caratterizzato da una peculiare flessibilità, nel senso dell'utilizzazione dell'eventuale frazione residua del termine della fase precedente, ove non interamente utilizzato, ovvero dell'imputazione del tempo necessario ai termini di fase relativi al giudizio di cassazione, per intero o per la frazione necessaria, con conseguente contrazione proporzionale della relativa durata. Il che significa che spalmando il termine aggiuntivo, sino a sei mesi, su fasi diverse, utilizzandone l'eventuale eccedenza ovvero imputandone l'intero o quanto necessario al termine di una fase successiva, il giudice del dibattimento può disporre di un ulteriore periodo di sei mesi, senza che cessi la custodia cautelare di fase, secondo l'ordinaria previsione, e nel rigoroso rispetto del termine complessivo dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., che rappresenta un limite invalicabile. Ne consegue che tale termine di sei mesi non comporta, in realtà, alcun aggravio per la complessiva custodia cautelare, in quanto l'eventuale prolungamento della custodia durante la fase del dibattimento di primo grado sarà compensato o da una minore durata nella fase precedente delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, ovvero da una minor durata in pendenza del giudizio di cassazione. Pacificamente, infatti, in relazione alla durata della custodia cautelare riferibile ad uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., qualora il termine di fase sia stato sospeso per la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., il termine massimo di durata della custodia, fissato nel doppio dei termini di fase dal sesto comma del predetto art. 304, non può essere superato sommando ad esso l'ulteriore termine eventualmente utilizzato, nella fase del giudizio per uno dei delitti citati, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen. (Sez. U., sentenza n. 29556 del 29/05/2014, Rv. 259176; Sez. 6, sentenza n. 46482 del 30/10/2013, Rv. 257710; Sez. 6, sentenza n. 45626 del 18/07/2013, Rv. 258152). Tanto premesso in relazione all'operatività dell'art. 303, comma 1, lett. b), sub 3 bis), cod. proc. pen., altrettanto pacificamente il legislatore ha escluso la possibilità di far ricorso al descritto meccanismo di prolungamento nel caso in cui il processo venga definito con rito abbreviato, avendo adottato una autonoma 6 previsione, quella di cui alla lettera b bis) della norma citata, secondo cui dall'emissione dell'ordinanza con cui viene disposto il rito abbreviato, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare, viene fissato il decorso di diversi termini di fase, e precisamente di termini ridotti della metà in relazione a ciascuna delle tipologie di reati previsti alla lettera b) della norma citata. Non vi è dubbio, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 12907 del 25/02/2003, Rv. 224157), che il meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen., abbia carattere eccezionale, derivante dal particolare allarme sociale dei delitti ai quali si applica, e tuttavia non possa estendersi al caso previsto dalla lettera b bis) del medesimo comma, concernente il regime applicabile in caso di giudizio abbreviato, nel quale non vi è cenno alcuno, neanche indiretto, a tale eccezionale sistema di recupero, la cui utilizzabilità non può nemmeno farsi discendere dalla assimilazione del giudizio abbreviato a quello ordinario disposta dall'art. 304, comma 1, lett. c bis, stesso codice, dato che quest'ultima disposizione si riferisce alla sospensione, e non alla proroga, dei termini di durata massima della custodia cautelare. Il carattere di eccezionalità del citato meccanismo, conseguentemente, è estraneo anche al sistema del decorso dei termini massimi di custodia cautelare, come definitivamente sancito dalle Sez. U, sentenza n. 29556 del 29/05/2014, Rv. 259176, secondo cui "In tema di durata della custodia cautelare nei procedimenti per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., qualora il termine di fase sia stato sospeso per la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., il termine massimo di durata della custodia, fissato nel doppio dei termini di fase dal sesto comma del predetto art. 304, non può essere superato sommando ad esso l'ulteriore termine eventualmente utilizzato, nella fase del giudizio per uno dei delitti citati, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen." Detti principi, assolutamente pacifici, non vengono in alcun modo contraddetti dalla pronuncia del Tribunale del Riesame di Milano, atteso che, nel caso di specie, come più volte detto, il giudizio abbreviato è stato instaurato in un secondo momento rispetto all'emissione del decreto di giudizio immediato, in quanto, a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato in data 19/02/2015, solo successivamente, e precisamente in data 28/10/2015, era stata ammessa la richiesta di rito abbreviato avanzata da svariati imputati, tra cui l'odierno ricorrente. 7 Come noto, costituisce ius receptum il principio sancito dalle Sez. U. sentenza n. 30200 del 28/04/2011, Rv. 250348, secondo cui "I termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen." (in tal senso anche Sez. 1, sentenza n. 41380 del 14/10/2009, Rv. 245072; Sez. 6, sentenza n. 25058 del 09/05/2006, Rv. 235133). La sequenza procedimentale che, nel caso di specie, si è verificata, quindi, ha implicato due ben distinte scansioni all'interno della medesima fase: una prima scansione compresa tra l'emissione del decreto di giudizio immediato e l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato ed una seconda scansione - conseguente all'ordinanza ammissiva del rito abbreviato relativamente alle - quali la individuazione dei termini di fase non può che essere disciplinata dall'applicazione delle norme che, specificamente basate sulla struttura ontologica della tipologia di rito prescelto e sulle peculiari esigenze ad esso connesse, hanno diversamente calibrato i termini stessi. Ne deriva che dall'emissione del decreto di giudizio immediato e sino all'emissione dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato che nel caso in - esame risulta intervenuta in data 28/10/2015, a poco più di dieci mesi dal decreto di giudizio immediato deve essere applicata la disposizione di cui - all'art. 303, lett. b), n. 2, cod. proc. pen., nonché quella di cui all'art. 3 bis della medesima norma, in relazione alla natura dell'imputazione, compresa tra quelle di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. La disposizione inerente l'aumento dei termini, infatti, si applica unicamente alla porzione di fase precedente l'instaurazione del giudizio abbreviato, apparendo del tutto fuorviante e non rispondente alla concreta operatività del meccanismo la doglianza difensiva secondo cui nel caso de quo si sarebbe fatto ricorso ad un'analogia in malam partem. Peraltro il Tribunale del Riesame di Milano ha fatto corretta applicazione della sentenza della Sez. 6, n. 9088 del 22/11/2012, Rv. 254582, la quale, proprio a seguito di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza da ultimo citata - secondo cui i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono 8 dall'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. ha ripercorso, al fine di individuare il termine ad quem relativo alle - indagini preliminari, un passaggio della motivazione della predetta sentenza delle Sezioni Unite, in cui è stato affermato che "quando vi è un decreto che dispone il giudizio, ordinario o immediato che sia, si apre la fase del giudizio e, quindi, il decreto costituisce termine ad quem per la fase delle indagini preliminari e termine a quo per la fase del giudizio". Anche nell'ipotesi di rito abbreviato che si innesti dopo che sia stato adottato un decreto che dispone il giudizio ha proseguito la sentenza in esame come verificatosi nel caso di specie, non vi è - dubbio, quindi, che il decreto di giudizio immediato abbia chiuso, comunque, la fase delle indagini preliminari, essendosi aperta la ulteriore fase del giudizio, benché in detto momento sia ancora incerto lo sviluppo di detta fase, se in base al rito dibattimentale ordinario ovvero al rito speciale abbreviato. Si evidenzia ancora, proseguendo nell'analisi della citata motivazione delle Sezioni Unite con riferimento al termine di fase per il giudizio, che "se successivamente al decreto che dispone il giudizio venga emessa ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, i termini di custodia relativi alla fase del giudizio si commisurano a quelli propri di questo rito...". Ne deriva, secondo la sentenza della Sez. 6, che "le Sezioni unite non hanno affermato che l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, innestato su quello immediato, segna la conclusione della fase delle indagini preliminari, ma al contrario hanno ribadito che questa fase è, in ogni caso, conclusa con l'emanazione del decreto che dispone il giudizio, e che dallo stesso decreto decorre la fase del giudizio, dibattimentale o abbreviato a seconda che quest'ultimo sia o no ammesso con successiva ordinanza. La presenza o meno dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato costituisce il discrimine per applicare i tempi più lunghi o più brevi previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. per la durata di fase (giudizio di primo grado) della custodia cautelare." Ciò che appare necessario sottolineare è che il mutamento del rito, . . evidentemente determinato da una precisa scelta dell'imputato, non solo nell'an ma anche nel quando, non può incidere sulla precedente porzione di fase regolata dalle disposizioni vigenti per il giudizio ordinario, nel senso di far retroagire le disposizioni relative al calcolo dei termini previsti per il giudizio abbreviato anche alla precedente porzione di fase, in cui il detto giudizio abbreviato non era stato ancora instaurato. Specularmente, nella fase instauratasi a seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio immediato, nel caso in esame la disciplina dei termini non può che essere- 9 quella di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 e 3 bis, cod. proc. pen., atteso che nel caso in esame si procede per uno dei delitti per i quali è specificamente previsto il meccanismo del prolungamento dei termini di fase, né si comprende per quale ragione, ovvero in base a quale disposizione, l'eventualità che nel corso della fase del giudizio possa essere instaurato un rito speciale, in base alla legittima scelta dell'imputato, debba determinare una disapplicazione della norma di cui alla lett. b), sub 3 bis, del citato articolo, in relazione ad un momento dello sviluppo della sequenza interna alla fase giudizio in cui non si era ancora verificato il mutamento del rito. L'autonomia dei termini a seguito della scelta del rito abbreviato come prevista dall'art. 303, comma primo, lett. b bis, come modificato dalla L. 5 giugno 2000 n. 144 implica senza dubbio che il nuovo termine di fase inizi a decorrere dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, ma non può incidere né riflettersi sulle altre disposizioni normative, che disciplinano la diversa ed antecedente sequenza del giudizio ordinario, regolata da termini parimenti autonomi e rispondenti ad esigenze del tutto peculiari, soprattutto se riferibili a reati di particolare allarme sociale, rispetto alla quale l'eventualità di un rito speciale non può avere alcuna incidenza, neanche nel caso in cui detta eventualità si concreti attraverso la scelta dell'imputato che, per le più varie ragioni, può intervenire in un momento non immediatamente successivo all'emissione del decreto che dispone il giudizio, come verificatosi nel caso di specie, in cui la richiesta di definizione del processo con il rito alternativo risulta formulata dall'imputato per sua insindacabile scelta svariati mesi dopo - l'emissione del decreto di giudizio immediato. Sotto altro aspetto detta autonomia dei termini derivante dalla scelta del rito è stata chiarita da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ricordato come le modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare introdotte dal d.l. 7 aprile 2000 n. 82, convertito nella legge 5 giugno 2000 n. 144, per la fase del giudizio abbreviato, non si riferiscono solo all'ipotesi che esso venga disposto nell'udienza preliminare, ma hanno carattere generale e riguardano tutti i casi nei quali il giudice lo disponga, e perciò anche quelli in cui l'istanza dell'imputato sia stata presentata nel giudizio di appello, a norma dell'art. 4 ter della legge 5 giugno 2000 n. 144. Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, ai termini ordinari di fase si sostituiscono quelli previsti dall'art. 303, comma 1, lett. b bis, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1 della legge citata), che decorrono dall'emissione dell'ordinanza dispositiva del giudizio abbreviato (Sez. 1, sentenza n. 17474 del 16/03/2001, Rv. 218723; analogamente, per la fase del giudizio abbreviato disposto in sede di giudizio dibattimentale di primo grado, Sez. 1, 10 sentenza n. 24818 del 12/04/2001, Rv. 219545; inoltre, Sez. 2, sentenza n. 32978 del 12/06/2001, Rv. 220865, in senso conforme: "In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, la disciplina dettata, per la fase dell'eventuale giudizio abbreviato, dalla lettera b bis) del primo comma dell'art. 303 cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1, primo comma, lett. b) del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000 n. 144), trova applicazione indipendentemente da quale sia l'organo giudicante che abbia disposto il giudizio abbreviato e, quindi, anche nel caso in cui tale giudizio sia stato disposto dal giudice del dibattimento, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 4 ter del citato d.l. n. 82 del 2000"). Appare appena il caso di rilevare come in nessuna delle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza appena citata si è mai ritenuto che nelle fasi processuali precedenti l'ammissione del rito abbreviato non fossero applicabili le norme relative ai termini di fase proprie del rito ordinario celebrato sino all'introduzione di quello abbreviato. Ne consegue che anche nel caso in esame non può che sottolinearsi che non sussiste alcun argomento giuridicamente fondato per diversamente opinare. In realtà l'autonomia reciproca dei termini tra la scansione procedimentale compresa tra l'instaurazione del giudizio ordinario e l'ammissione del rito abbreviato e la successiva scansione conseguente all'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, si chiarisce proprio dall'analisi delle esigenze poste a base del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, come in precedenza chiarito, di ridurre il numero di scarcerazioni per il decorso dei termini di fase;
non a caso detta esigenza venne posta a base del requisito "di necessità e d'urgenza" di cui all'art. 77, secondo comma, della Costituzione. A differenza di quanto si potrebbe ritenere ad un'analisi superficiale dell'impianto normativo, come risultante dalle disposizioni innestate dal decreto-legge, e come chiarito dalle Sez. Unite con la sentenza n. 29556 del 29/05/2014, Rv. 259176, in precedenza citata, il raggiungimento della finalità indicata non si è tradotto in un allungamento dei termini complessivi di custodia cautelare preventiva, bensì in una significativa flessibilizzazione dei termini di fase fino a rendere la loro funzione, se non irrilevante, sicuramente marginale. Questo risultato - che nel testo originario prevedeva la possibilità generalizzata di utilizzare i termini non decorsi nella fasi precedenti è stato raggiunto attraverso una soluzione meno - drastica sul versante del "recupero", ossia limitando le ipotesi di "recupero" (che il decreto-legge aveva previsto in modo generalizzato) ai soli reati di maggior allarme sociale, e quindi ai delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), ed 11 altresì limitando la possibilità di "recupero" alla sola fase precedente (a quella di primo grado) e al giudizio di legittimità, con conseguente impossibilità, come già detto, di recuperare nel giudizio di appello un periodo non utilizzato nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio di primo grado. Tuttavia la legge di conversione ha operato anche sotto un ulteriore profilo, ossia introducendo, nell'art. 304, comma 6, dopo il primo periodo che prevede la possibilità di superare il limite dei termini di fase, ma non oltre il doppio -la norma di chiusura già più volte ricordata "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), n. 3 bis)". Insomma la frase esplicita come, nel calcolo per verificare l'eventuale superamento del doppio del termine di fase in caso di sospensione dei termini stessi, non si debba tener conto di quell'aumento. Evidentemente la disposizione evidenzia la necessità di lasciare immutati i termini complessivi di custodia cautelare in base ai principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 299 del 2005, che ha riaffermato la "natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall'altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva". La sentenza del Giudice delle leggi, partendo dalla premessa della necessità di rispettare i "principi di adeguatezza e di proporzionalità, operanti anche in relazione ai limiti che devono incontrare la durata della custodia cautelare" precisa che "ove siano previsti termini massimi in relazione alle varie fasi del procedimento, la relativa disciplina deve essere tale da assicurare in ogni modo un ragionevole limite di durata della custodia, in conformità d'altra parte ai parametri di proporzionalità e adeguatezza interni allo stesso precetto sancito dall'ultimo comma dell'art. 13 Cost.". E ribadisce che "nel sistema attuale, la durata ragionevole è, appunto, assicurata anche dai termini massimi di fase, in quanto proporzionati alla effettiva evoluzione della situazione processuale dell'imputato". Proprio alla luce dei principi sin qui esaminati, quindi, deve ritenersi del tutto corretto il percorso logico seguito dal Tribunale del Riesame di Milano, che - dopo aver ritenuto violato il principio del contraddittorio in relazione all'ordinanza adottata ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. si è posto il problema dell'adozione dei provvedimento scaturenti dalla pronuncia di annullamento dell'ordinanza di sospensione dei termini, qualora detti termini siano nel frattempo scaduti, rilevando come detta ipotesi non si fosse verificata in base alle argomentazioni in premessa indicate. 12 Il Tribunale del Riesame, quindi, non ha negato la natura eccezionale della disposizione di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen., ma ha ritenuto che essa fosse applicabile alla fase del giudizio precedente l'ammissione del rito abbreviato, facendo espresso riferimento alla sentenza delle Sez. U., n. 30200 del 2011, con particolare riguardo all'inciso secondo cui, in ipotesi di rito abbreviato atipico, il termine di fase decorre dall'ordinanza ammissiva del rito, con la precisazione che "essendo in precedenza decorsi quelli della normale fase del giudizio (a seguito di decreto che lo dispone) da tale momento non può decorrere un tempo maggiore rispetto a quello che la legge assegna a tale fase (termini indicati nelle varie articolazioni dell'art. 303 comma 1 lett. b, cod. proc. pen.)", rilevando come tra le articolazioni di detta norma non possa che ricomprendersi anche quella di cui al n. 3 bis, nelle ipotesi particolari a cui la norma si riferisce. Fatta questa premessa, il Tribunale del Riesame ha dato atto che, nel caso in esame, i termini di fase propri del rito abbreviato, pacificamente, sarebbero scaduti in data 27/04/2016 e che, in ogni caso, dalla data di emissione del decreto di giudizio immediato non sarebbero potuti decorrere termini maggiori di quelli di cui all'art. 303, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in tutte le sue articolazioni, inclusa quella di cui alla lettera b sub 3 bis della norma citata, che prevede il così detto prolungamento. Il termine di fase per il giudizio ordinario, quindi, ai sensi del n. 2 della lettera b) della norma, sarebbe scaduto, in ragione dei limiti edittali del reato ascritto al ricorrente, in data 18/02/2016, e tuttavia a detto termine andava applicato il prolungamento per effetto dell'art. 303, lett. b, sub 3 bis, cod. proc. pen.; detto prolungamento, considerata la contestuale decorrenza del termine concernente rito abbreviato nel frattempo instaurato, non avrebbe potuto essere applicato nella sua interezza, ma solo fino alla data del 27/04/2016, data di scadenza del termine di fase previsto per il rito abbreviato. Appare quindi evidente come non vi sia stata alcuna analogia in malam partem nel caso in esame, atteso che il Tribunale del Riesame non ha prolungato affatto il termine di fase per il rito abbreviato oltre il 27/04/2016, non utilizzando in alcun modo in tale fase il prolungamento di cui all'art. 303, lett. b, sub 3 bis, cod. proc. pen.; ed infatti l'ordinanza di custodia cautelare, emessa in data 22/10/2014, era stata eseguita, nei confronti del ricorrente, in data 28/10/2014, per cui il termine di fase per le indagini preliminari sarebbe scaduto in data 27/04/2015; in data 19/02/2015, tuttavia, era intervenuto il decreto di giudizio immediato, con conseguente scadenza del termine di fase per il giudizio 13 ordinario in data del 18/8/2016; in data 28/10/2015, inoltre, era stato ammesso il rito abbreviato, quindi in epoca precedente la scadenza del termine di fase per il giudizio ordinario, calcolato in base alla disciplina di cui all'art. 303, lett. b 3 bis, cod. proc. pen., ed a decorrere dalla trasformazione del rito il termine di fase non avrebbe potuto essere prolungato oltre la data del 27/04/2016, ossia del termine calcolato unicamente ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b bis, cod. 2016 proc. pen;
in data tuttavia, risulta intervenuta sentenza di primo grado, con condanna del ON AT, tra gli altri, alla pena di per il delitto a lui ascritto, con conseguente applicazione dell'ulteriore termine di fase ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In tal senso il percorso logico seguito dal Tribunale del Riesame di Milano appare assolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare con la citata Sez. 6, sentenza n. 9088 del 22/11/2012, Rv. 254582 che, come detto, ha affermato che "I termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso di giudizio abbreviato ammesso dopo il decreto che dispone il giudizio, si commisurano a quelli propri della fase del giudizio dibattimentale per il periodo antecedente all'ordinanza ammissiva del rito alternativo, e a quelli previsti per quest'ultimo in relazione al periodo successivo, con la precisazione che gli stessi, complessivamente considerati, non possono estendersi per un tempo maggiore rispetto a quello che legge assegna alla fase del giudizio ex art. 303, comma primo, lett. b), cod. proc. pen." Ne deriva quindi, che, pur a seguito dell'annullamento dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari in data 08/02/2016, ossia in epoca in cui era già stata emessa l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato, i termini complessivi per la fase del giudizio certamente non possono essere calcolati oltre la data di scadenza del termine di cui all'art. 303, comma 1, sub b bis), cod. proc. pen., ossia oltre la scadenza del 27/04/2016, né oltre detta data gli stessi avrebbero potuto essere in alcun modo prolungati, e tuttavia deve considerarsi che il rito abbreviato si è comunque instaurato in una fase processuale già introdotta a seguito di decreto di giudizio immediato, con la conseguenza che la frazione temporale intercorrente tra la data di adozione dell'ordinanza di sospensione dei termini, poi annullata - 08/02/2016 e la data di scadenza del termine di fase per il rito abbreviato 27/04/2016 deve essere ritenuta già recuperata con imputazione alla precedente fase delle indagini preliminari. Detto meccanismo appare del tutto coerente con la disciplina complessiva dell'istituto, in quanto da un lato esso non ha determinato alcun prolungamento 14 dei termini di fase previsti per il giudizio abbreviato, dall'altro non ha determinato alcun aumento dei termini massimi ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la Cancelleria per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 12/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Rossella Catena B To Helle Cakes the DEPOSITATA IN CANCELLERIA add - 8 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise uneله 1 15 5