Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2006, n. 25058
CASS
Sentenza 9 maggio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

I termini massimi di custodia cautelare per la "fase" del giudizio abbreviato, previsti dall'art. 303, comma primo, lett. b-bis cod. proc. pen., decorrono dall'ordinanza che, in qualunque grado di giudizio di merito, dispone procedersi con il giudizio abbreviato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato volto ad ottenere la retrodatazione dei suddetti termini a far data dal rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di ammissione al rito abbreviato, successivamente accolta dal giudice del dibattimento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2006, n. 25058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25058
    Data del deposito : 9 maggio 2006

    Testo completo