Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
I termini massimi di custodia cautelare per la "fase" del giudizio abbreviato, previsti dall'art. 303, comma primo, lett. b-bis cod. proc. pen., decorrono dall'ordinanza che, in qualunque grado di giudizio di merito, dispone procedersi con il giudizio abbreviato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato volto ad ottenere la retrodatazione dei suddetti termini a far data dal rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di ammissione al rito abbreviato, successivamente accolta dal giudice del dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2006, n. 25058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25058 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1095
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 8550/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RR, N. a Angri IL 2 settembre 1941;
contro l'ordinanza 19 gennaio 2006 del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. CESQUI Elisabetta, sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che LO ER propone ricorso contro la ordinanza 19 gennaio 2006 del Tribunale di Napoli con la quale è stato rigettato l'appello proposto contro il provvedimento, reso nel corso della fase di giudizio da altra sezione del medesimo Tribunale, di reiezione della scarcerazione per scadenza dei termini massimi di custodia oltre che di sostituzione della misura con altra meno afflittiva;
che l'ordinanza impugnata pone in premessa che LO ER è detenuto dal 1^ settembre 2003 e il 16 marzo 2004 il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato e disposto poi il rinvio a giudizio il 17 marzo 2004;
che, precisa ancora il giudice d'appello, LO ER fu però ammesso rito abbreviato dal giudice del dibattimento, con provvedimento del 24 gennaio 2005;
che LO ER ha chiesto la scarcerazione per scadenza del termine massimo di custodia di nove mesi ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis), n. 3, in quanto il dies a quo avrebbe dovuto decorrere non dal 24 gennaio 2005 - data in cui fu emessa ordinanza con la quale il giudice ebbe a disporre il giudizio abbreviato - ma, per effetto di una regressione del procedimento, dal 16 marzo 2004, giorno in cui il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la prima richiesta;
che, ad avviso del giudice d'appello, il provvedimento di rigetto è corretto, in quanto l'imputato è stato ammesso al rito abbreviato dal giudice del dibattimento il 24 gennaio 2005 e tale è il dies a quo di decorrenza del termine massimo di nove mesi di custodia cautelare ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis), n. 3 stabilito per la fase del giudizio nelle forme del rito abbreviato, non verificandosi una regressione nella fase anteriore dell'udienza preliminare e il dies a quo non avrebbe potuto essere il 16 marzo 2004, data in cui il giudice per le indagini preliminari ebbe a rigettare la richiesta di ritto abbreviato poi ammessa in giudizio dal Tribunale;
che il giudice d'appello rileva ancora che in ogni caso il termine ordinario stabilito dall'art. 303 c.p.p., lett. b), n. 3, se si volesse considerare tale il termine di custodia per la fase di giudizio, anche là dove vi sia stata ammissione in dibattimento al rito abbreviato, non è anch'esso ancora decorso, in quanto il decreto di rinvio a giudizio è stato emesso il 17 marzo 2004 e la sentenza di condanna di primo grado è intervenuta il 16 settembre 2005;
che infine il giudice d'appello ha confermato l'insussistenza di ragioni incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute di LO ER e che la misura degli arresti domiciliari è inidonea ad assicurare le esigenze cautelari da tutelare;
che il ricorrente, con un primo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 13 Cost. e dell'art. 303 c.p.p. nonché dell'art. 303 c.p.p., lett. b bis), n. 3 con riferimento anche all'art. 303 c.p.p., comma 2 e art. 304 c.p.p., comma 6, in quanto l'ordinanza non si è pronunciata sulla richiesta difensiva di retrodatare il dies a quo di decorrenza del termine di fase della custodia cautelare al 16 marzo 2004, giorno in cui l'imputato aveva maturato il diritto a essere ammesso al rito abbreviato e fu illegittimamente rigettata la sua richiesta dal giudice per le indagini preliminari;
che, ad avviso del ricorrente, la mancata retrodatazione del dies a quo al giorno indicato, è in contrasto con l'art. 3 Cost. e con quanto affermato dalla sentenza n. 299 del 2005 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 303 c.p.p., comma 2, la cui ragione fondamentale è quella di non fare ricadere sull'imputato detenuto un periodo di custodia cautelare esorbitante rispetto a quello previsto ex lege, allorquando l'allungamento dei termini processuali non sia imputabile all'imputato o alla difesa, ne' ad eventi di forza maggiore;
che erroneamente il Tribunale si è limitato ad affermare che non si è verificata alcuna regressione del procedimento, senza considerare gli argomenti posti a fondamento della richiamata sentenza costituzionale per la quale la decorrenza del termine di custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., lett. b bis), n. 3 avrebbe dovuto essere retrodato al 16 marzo 2004, giorno fu rigettata la richiesta formulata per la prima volta dall'imputato;
che la pronuncia del Tribunale in realtà comporta l'applicazione, ai fini del calcolo della durata di custodia, dei maggiori termini stabiliti per il rito ordinario, in tal modo violando la norma per la quale è assoggettata la durata della custodia cautelare a un regime diverso rispetto a quello ordinario e che rappresenta uno dei benefici correlati alla richiesta del rito speciale e alla correlata rinuncia delle garanzie del rito ordinario;
che non vi è stata nella specie una mera modifica di rito in corso di giudizio, mentre si è verificata una situazione per la quale i termini di durata avrebbero dovuto essere regolati dall'art. 3O3 c.p.p., lett. b bis), n. 3 e con decorrenza dal 16 marzo 2004, data di illegittimo rigetto della richiesta, con applicazione del disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 6 per il quale, sempre a decorrere dal 16 marzo 2004, la durata di custodia non avrebbe potuto superare il doppio del termine pari a diciotto mesi, come avviene per la regressione;
che, con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 303 c.p.p., lett. a), n. 3 e rileva che l'ordinanza impugnata non ha considerato la perdita di efficacia della custodia cautelare per il tempo trascorso dal momento della sua applicazione, il 1^ aprile 2003 e il provvedimento di ammissione al rito, il 24 gennaio 2005, pari ad anni uno e mesi nove, in quanto non può riconoscersi efficacia interruttiva al decreto col quale il 17 marzo 2004 è stato disposto il giudizio, trattandosi di atto del tutto privo di efficacia in tale processo poiché, anzitutto, vi è stato a monte l'errore rappresentato dal rigetto il 16 marzo 2004 della richiesta di ER di essere ammesso al rito abbreviato;
che la successiva ordinanza 24 gennaio 2005 di ammissione al rito abbreviato avrebbe privato anch'essa di effetti il precedente provvedimento 17 marzo 2004 col quale fu disposto il rinvio a giudizio;
che, per tale motivo, avrebbero dovuto operare i termini di custodia stabiliti dall'art. 303 c.p.p., lett. a), n. 3 con decorrenza dal 1^ aprile 2004 con la e, pertanto, avrebbe dovuto essere disposta la scarcerazione per la scadenza dei termini massimi;
che, con un terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e il difetto di motivazione, in quanto il Tribunale non ha motivato sulle particolari condizioni di salute di ER con le quali non si voleva solo rappresentare l'incompatibilità con lo stato di custodia, bensì provare l'attenuazione del pericolo di reiterazione, considerato lo specifico ruolo di corriere attribuito a ER per il trasporto di droga dall'Olanda all'Italia;
che non sarebbe stato considerato il progressivo allontanamento di ER dall'associazione criminosa già all'epoca della commissione del delitto in contestazione, rilevati dalla difesa con i passaggi argomentativi contenuti nell'ordinanza custodiale, riportati anche in ricorso;
che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato valutato il ridimensionamento della posizione di ER per la esclusione delle aggravanti del reato associativo e per la ritenuta continuazione con precedenti condanne;
che, con riferimento all'art. 275 c.p.p., non sarebbero stati presi in considerazione gli elementi già indicati ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione, tra cui, in particolare, il grave stato di salute di ER come documentato, e la importante circostanza che nel periodo in cui ER è stato agli arresti domiciliari dal 2 agosto 2001 al 1^ aprile 2003 ha meritato il beneficio della liberazione anticipata per tutti i semestri di detenzione, per il comportamento corretto osservato;
che, ad avviso del ricorrente, è erronea l'affermazione per la quale ER commise i fatti nel periodo in cui era agli arresti domiciliari, in quanto trattasi di fatti commessi in epoca anteriore;
che tale è la sintesi ex art. 73 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il rigetto della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare è stato correttamente giustificato dal Tribunale con riferimento all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis), introdotta con D.L. 7 aprile 2000, n. 82 convertito in L. n. 4 del 2000, volto a regolare i termini di durata della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, termini che non si riferiscono solo all'ipotesi in cui il rito de quo sia disposto nell'udienza preliminare, ma hanno carattere generale e riguardano tutti i casi in cui si proceda con tale rito, e il dies a quo, come stabilito dalla norma processuale, è comunque quello di "emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato;
che la soluzione del giudice d'appello, come descritta in narrativa, è aderente al disposto normativo e precisa che il dies a quo di decorrenza del termine massimo di custodia di nove mesi ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis), n. 3 non avrebbe potuto che essere il 24 gennaio 2005, data in cui fu emessa ordinanza con la quale il giudice del dibattimento ha disposto il giudizio abbreviato, non realizzandosi nella fattispecie la regressione del procedimento ipotizzata dal ricorrente in ragione di una pretesa estensione analogica di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 299 del 2005;
che il riferimento all'art. 303 c.p.p., comma 2, nel testo risultante dalla dichiarazione illegittimità costituzionale, è improprio per essere diretto a disciplinare le differente fattispecie in cui si ha un'effettiva regressione del procedimento a un grado o a una fase diversi per effetto di una pronuncia di "annullamento" della Corte di Cassazione o per altra causa dovuta anch'essa a "espressa" e "tassativa" ipotesi di regressione, quali la dichiarazione di incompetenza o di annullamento della sentenza di primo grado ex art. 604 c.p.p., comma 1, dal giudice d'appello;
che va, dunque, condiviso il percorso argomentativo seguito dal provvedimento di rigetto secondo cui l'imputato è stato ammesso al rito abbreviato dal giudice del dibattimento il 24 gennaio 2005 e tale è il dies a quo di decorrenza del termine massimo di nove mesi di custodia cautelare ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis), n. 3, stabilito, in relazione al reato per il quale si procede, non verificandosi una regressione nella fase anteriore dell'udienza preliminare;
che, invece, il dies a quo non può essere il 16 marzo 2004, data in cui il giudice per le indagini preliminari ebbe a rigettare la richiesta di rito abbreviato, che non ha alcuna riferimento tipico nella dinamica della fattispecie processuale considerata;
che è del tutto infondata la tesi di ripristino dei termini, stabiliti ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a) per la fase d'indagini con decorrenza dalla data d'inizio della custodia, perché il decreto col quale è stato disposto il rinvio a giudizio è atto propulsivo che conserva la sua efficacia e non è stato privato di effetti dall'ordinanza del giudice del dibattimento che abbia disposto il giudizio abbreviato, erroneamente ab origine respinto dal giudice dell'udienza preliminare;
che il riferimento all'art. 304 c.p.p., comma 6, è anch'esso improprio, per un verso, e conferma, per altro verso, la soluzione giuridica alla quale si è attenuto il provvedimento impugnato;
che il riferimento è improprio, in quanto la norma in parola non contiene alcun richiamo ai termini di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis) e ciò conferma che tali termini hanno l'autonoma durata stabilita nell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis), nn. 1, 2 e 3, a decorrere "dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato", quando il rito de quo è disposto nell'ambito del segmento processuale di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), e cioè dopo "il provvedimento che dispone il giudizio" e fino alla "pronuncia della sentenza di condanna in primo grado";
che il termine così definito non si aggiunge a quelli stabiliti dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), nn. l, 2 e 3, per il primo grado di giudizio in cui il rito de quo è ammesso e si svolge, bensì ha una sua autonomia e ciò comporta che l'inefficacia della misura cautelare si verifica, oltre che nell'ipotesi fisiologica di scadenza del termini stabiliti dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis), anche là dove siano decorsi, prima della scadenza di questi ultimi termini, quelli ordinali previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), nn. l, 2 e 3, nel cui ambito il giudizio abbreviato è stato ammesso;
che, nella fattispecie concreta, non è decorso il termine di nove mesi, ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis), n. 3, il cui dies a quo è il 24 gennaio 2005 - giorno in cui è stato disposto il rito abbreviato nei confronti di LO ER - perché il 16 settembre 2005 è stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado, e non è decorso anche, come bene a posto in risalto il Tribunale, il termine ordinario di un anno e sei mesi stabilito dall'art. 303 c.p.p., lett. b), n. 3, il cui dies a quo è il 17 marzo 2004, giorno in cui è stato emesso il decreto di rinvio a giudizio;
che la fattispecie normativa come ricostruita rende infondate, in ogni loro articolazione e specificazione, le deduzioni del ricorrente riferite alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare;
che altrettanto infondate sono le censure riferite alla modifica dell'attuale stato di custodia, in quanto lo stato di salute di LO ER non è stato ritenuto incompatibile con la custodia cautelare in carcere;
che il giudice d'appello, nel condividere la valutazione espressa dal Tribunale, ha altresì implicitamente ritenuto le condizioni di salute di tale importanza da incidere sulla grave prognosi di pericolosità dimostrata dalle modalità dei fatti, per i quali vi è stata in primo grado una condanna alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione, e dalla negativa personalità comprovata dai precedenti penali dell'imputato;
che la valutazione espressa risponde ai parametri imposti dall'art. 275 c.p.p., in virtù dei quali il giudice d'appello ha confermato l'inadeguatezza di ogni altra diversa misura a soddisfare le specifiche e gravi esigenze cautelari;
che il ricorso va rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2006