Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2011, n. 37406
CASS
Sentenza 13 ottobre 2011

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L'ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento è affetta da nullità generale a regime intermedio quando venga adottata senza consentire il contraddittorio con la difesa, sicché la parte che vi assiste deve eccepirla, al più tardi, immediatamente dopo il suo compimento, in applicazione del disposto di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.

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  • 1L'ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, adottata senza contraddittorio, è…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 settembre 2021

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria rigettava un appello confermando una ordinanza con cui la Corte di Appello aveva disposto anche nei riguardi di un detenuto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen.. Da tale ordinanza emergeva che in una udienza, alla presenza dell'imputato e del difensore, il Procuratore generale aveva avanzato richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare ed il processo era stato rinviato a causa dell'astensione di alcuni consiglieri giudicanti. Alla udienza di rinvio, cui erano presenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2011, n. 37406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37406
Data del deposito : 13 ottobre 2011

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