Sentenza 13 ottobre 2011
Massime • 1
L'ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento è affetta da nullità generale a regime intermedio quando venga adottata senza consentire il contraddittorio con la difesa, sicché la parte che vi assiste deve eccepirla, al più tardi, immediatamente dopo il suo compimento, in applicazione del disposto di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, adottata senza contraddittorio, è…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 settembre 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria rigettava un appello confermando una ordinanza con cui la Corte di Appello aveva disposto anche nei riguardi di un detenuto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen.. Da tale ordinanza emergeva che in una udienza, alla presenza dell'imputato e del difensore, il Procuratore generale aveva avanzato richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare ed il processo era stato rinviato a causa dell'astensione di alcuni consiglieri giudicanti. Alla udienza di rinvio, cui erano presenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2011, n. 37406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37406 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2011 |
Testo completo
37406 / 1 1
M 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 13/10/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. GIOVANNI DE ROBERTO N. Rel. Consigliere - 1581 Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO PAOLONI N. 28551/2011
Dott. RG FIDELBO
- Consigliere -
- Consiglicre - Dott. ERSILIA CALVANESE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) OF RG N. IL 25/01/1963
avverso l'ordinanza n. 269/2011 TRIB. LIBERTA' di LECCE, del 24/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Lee/sentite le conclusioni del PG Dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udivi difensor AVV.; Cardiglianes, in est. cell 'evv. de ha concluss for l'accoph- Corvaglia, ments del ricorso
Con ordinanza in data 24 maggio 2011 il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, rigettava l'appello proposto da AN IO avverso l'ordinanza in data
21.04.2011 con cui la Corte d'Assise di Lecce aveva sospeso i termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento. Il Tribunale rilevava, fra l'altro, che, pur essendo stata l'ordinanza emessa d' ufficio, sulla base di una richiesta presentata fuori udienza dal P.M., in violazione delle regole del contraddittorio, era stata tuttavia letta in pubblica udienza, senza tempestive eccezioni da parte delle difese.
Contro tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento, rilevando che la pretesa sanatoria della nullità per omessa tempestiva eccezione da parte della difesa non poteva ritenersi verificata, in quanto avverso il provvedimento di sospensione è espressamente previsto il rimedio impugnatorio dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non c'è dubbio che è affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) l'ordinanza con la quale si pronuncia la sospensione dei termini della custodia cautelare a sensi del comma 2 dell'art. 304 cpp, senza consentire il contraddittorio alla difesa. Tale nullità è tuttavia a regime cd. intermedio, sicché la parte che vi assiste deve eccepirla (quando non sia possibile prima) immediatamente dopo il suo compimento, in applicazione del disposto dell'art. 182 c.p.p., comma 2 (cfr. al riguardo, in motivazione, Cass. SS.UU. sent. N. 40701 del 31.10.2001, dep. 14.11.2001, Panella).
L'ordinanza di sospensione fu letta in pubblica udienza, per cui la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità doveva essere immediatamente denunciata ed eccepita subito dopo detta lettura.
La previsione di appellabilità dell'ordinanza stessa non interferisce con le regole di cui all'art. 182, commi 2 e 3. L'appello sarà, invero, sempre proponibile ma non potrà non subire l'eventuale preclusione derivante dalle regole anzidette.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011
IL CONSIGLIERE ESTENSORE PRESIDENTE
C A. Co rtese G. de Roberto DEPOSITATO IN CANCELLERIA, tielle
[IL 17 OTT 2017
M
E
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R
P
U
S
Riera Esposito