Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 2
In tema di durata massima della custodia cautelare, l'ulteriore termine di sei mesi, previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) stesso codice, qualora non utilizzato completamente dal giudice di primo grado, non può essere utilizzato per il periodo compreso tra la sentenza di primo grado e quella d'appello.
Per determinare il termine di durata della custodia cautelare relativo alla fase che va dall'emissione della sentenza di primo grado all'emissione di quella d'appello, occorre fare riferimento alla pena irrogata in concreto, non a quella edittale.
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare: il doppio del termine di fase non è superabileAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2013, n. 41180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41180 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 26/09/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1861
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 022507/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli - in data 10/04/2013 - con la quale si disponeva la scarcerazione, per decorrenza dei termini di custodia cautelare di:
RO BE (n. il 05/09/1966);
GI VI (n. il 18/01/1988);
AV IC (n. il 09/10/1959);
AS DE RI (n. il 20/09/1983);
UA AN (n. il 13/06/1985);
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Pietro Gaeta, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 15/03/2013, la Corte di appello di Napoli rigettava le istanze di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare presentate nell'interesse degli attuali ricorrenti (condannati in primo grado: il RO per estorsione aggravata, tentata estorsione e illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente ad anni 10 di reclusione;
il GI per associazione a delinquere di stampo mafioso e detenzione illegale di armi ad anni 6 di reclusione;
AV per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente ad anni 10 di reclusione;
AS per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ad anni 10 di reclusione;
UA per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ad anni 9 di reclusione. La Corte di appello di Napoli confermava le predette condanne tranne che: per RO che veniva condannato ad anni 14 di reclusione;
per AS che veniva condannato alla pena ad anni 8 di reclusione;
per UA che veniva condannato ad anni 7 di reclusione). Avverso il provvedimento di cui sopra gli imputati proposero appello. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 10/04/2013 (poi corretto l'errore materiale - con provvedimento in data 16/04/2013 - nel senso che il rigetto dell'appello riguarda MI SQ, mentre l'appello di AV IC è stato accolto) accolse l'appello disponendo la scarcerazione di tutti gli odierni ricorrenti per decorrenza dei termini di custodia cautelare che si è verificata in data 19.12.2012 e cioè prima dell'emissione della sentenza di secondo grado avvenuta in data 12.03.2013.
Ricorre per cassazione il Procuratore Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli deducendo che il Tribunale del riesame ha sbagliato nell'individuare quale termine di durata della custodia cautelare quello di un anno (ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. C, n. 2) e non già quello di un anno e mesi 6 (ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. C, n. 3). Il ricorrente ritiene erronea la decisione del
Tribunale perché questi ha tenuto conto della pena in concreto inflitta con la sentenza di primo grado e non già della pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza. Inoltre, il P.M. evidenzia che il Tribunale erroneamente ha ritenuto che il termine di sei mesi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. B, n. 3 bis, non possa essere utilizzato per il periodo compreso tra la sentenza di primo grado e quello di appello. In forza di quanto sopra i termini di custodia cautelare non sarebbero decorsi.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, con il primo motivo il Procuratore della Repubblica si duole del fatto che il Tribunale del riesame abbia individuato quale termine di durata della custodia cautelare quello di un anno (ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. C, n. 2) e non già quello di un anno e mesi 6 (ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. C, n. 3). Il ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale perché questi ha tenuto conto della pena in concreto inflitta con la sentenza di primo grado e non già della pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza. In realtà il Tribunale ha correttamente applicato la legge. Infatti, per determinare il termine di durata della custodia cautelare per la fase che va dall'emissione della sentenza di primo grado a quella di secondo grado la norma (art. 303 c.p.p., comma 1, lett. C, nn. 1, 2 e 3) fa espressamente riferimento alla pena in concreto irrogata allorché, nello scandire i tre diversi termini, afferma "...se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore...". Questa Suprema Corte ha in proposito, più volte, affermato che il computo dei termini di custodia cautelare è regolato dall'art. 303 c.p.p. che lo disciplina in relazione a quattro distinte fasi (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello e fase successiva sino alla sentenza irrevocabile). Nelle due prime fasi il termine massimo va determinato in base al combinato disposto degli artt. 278 e 303 c.p.p., con riferimento esclusivo alla pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede, senza considerare, perché successive, le statuizioni contenute nella sentenza di condanna, che eventualmente incidono sulla contestazione nel senso di escluderla o qualificarla diversamente. Nelle due fasi successive, anche per il diverso calcolo del termine (ancorato non più alla pena legislativamente prevista, bensì a quella concretamente irrogata) non può prescindersi dalla intervenuta pronuncia di condanna che produce i seguenti effetti: a) interrompe il decorso del termine;
b) costituisce il momento iniziale della fase successiva;
c) sostituisce in tale fase "al reato per cui si procede" (contestazione formale) quello in concreto ritenuto in sentenza, che è espressione aggiornata del primo (Sez. 4, Sentenza n. 31338 del 22/02/2005 Cc. - dep. 19/08/2005 - Rv. 231732; Sez. 5, Sentenza n. 46835 del 04/12/2007 Cc. - dep. 17/12/2007 - Rv. 238890; Sez. 4, Sentenza n. 5079 del 11/01/2011 Cc. - dep. 10/02/2011 - Rv. 249581). Inoltre questa Corte ha evidenziato che il legislatore ha parametrato la durata dei termini massimi della custodia nelle prime due fasi - quelle previste dalle lett. a) e b) o b bis) dell'art. 303 c.p.p., comma 1 (che vanno dall'inizio dell'esecuzione della custodia all'emissione del decreto di rinvio a giudizio ovvero dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato, ed ancora, dalla emissione di tali provvedimenti, ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, all'adozione della sentenza di condanna di primo grado) - all'astratta gravità del reato oggetto del procedimento, dovendosi fare riferimento al limite edittale massimo della pena della reclusione prevista per il delitto oggetto dell'addebito; mentre la durata dei termini massimi in relazione alle altre due successive fasi - regolate dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c) e d) (cioè delle fasi che vanno, rispettivamente, dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, alla sentenza di condanna di secondo grado;
e dalla pronuncia di tale seconda sentenza di condanna, o dalla sopra sopravvenuta esecuzione della custodia, alla pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna) - è rapportata alla gravità in concreto del reato per il quale è intervenuta la condanna, in relazione all'entità della pena della reclusione effettivamente irrogata (Sez. 6, Sentenza n. 7199 del 08/02/2013 Cc. - dep. 13/02/2013 -Rv. 254504).
La giurisprudenza citata dal Procuratore non inficia quanto sopra evidenziato perché tratta casi del tutto diversi da quelli di cui oggi ci occupiamo. Infatti la sentenza della sesta Sezione di questa Suprema Corte (n. 27408 del 16/06/2010 Cc. - dep. 15/07/2010 - Rv. 247779) affronta un caso in cui i termini di custodia applicabili sono quelli previsti nell'art. 303 c.p.p., comma 4, per il cui computo deve farsi riferimento - come espressamente stabilito nella norma ("due anni quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione...") - alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non a quella irrogata in concreto con la medesima. Lo stesso discorso vale per la sentenza della prima Sezione di questa Corte (n. 3638 del 17/12/2009 Cc. - dep. 28/01/2010 - Rv. 246313) che affronta un caso di termine di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 6, termine che va computato - come stabilisce espressamente la legge - con riferimento esclusivamente alla pena edittale prevista dalla legge per il reato contestato o ritenuto in sentenza, a nulla rilevando la misura della pena inflitta in concreto.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Invero, il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato che nell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b) sub n. 3 bis, si prevede per taluni gravi reati - ivi compresi quelli per cui si procede a carico degli odierni imputati - un "aumento" fino a sei mesi del termine di fase relativo al dibattimento di primo grado, "imputato" a quello della fase precedente, ove non completamente utilizzato, ovvero, e per la parte residua, al termine previsto dalla lett. d) (si veda anche Sez. 1, Sentenza n. 31319 del 28/02/2002 Cc. - dep. 19/09/2002 - Rv. 222291). Quindi in forza di quanto previsto espressamente dalla legge che non richiama, per applicare l'aumento di sei mesi di cui sopra, la fase del giudizio di appello (in proposito è appena il caso di ricordare che le disposizioni di cui ci occupiamo non consentono un ricorso all'analogia, che sembra essere evocata dal ricorrente allorché sottolinea una presunta illogicità nel ritenere che quanto disposto nell'art. 303 c.p.p., comma 1, n. 3 valga per la fase di giudizio primo grado, per la fase precedente, per la fase tra appello e cassazione e non già per la fase tra la sentenza di primo grado e quella di appello;
si veda sul punto quanto si dirà in seguito) il Tribunale ritiene correttamente che il termine di sei mesi di cui al n. 3 bis - sopra citato - non può essere utilizzato per il periodo compreso tra la sentenza di primo grado e quello di appello. Anche per tale motivo di ricorso si deve osservare che la sentenza citata dal P.M. (Sez. 5, Sentenza n. 30759 del 11/07/2012 Cc. - dep. 26/07/2012 - Rv. 252938) non contrasta con quanto ritenuto dal Tribunale del riesame. Infatti, si deve innanzi tutto rilevare che il caso trattato nella sentenza di questa Corte - sopra citata - è anch'esso diverso da quello di cui ci occupiamo. Invero, nel caso di cui sopra il ricorrente sosteneva che il termine di fase per il dibattimento di primo grado, pari ad anni uno e mesi sei - raddoppiato in ragione della sospensione dei termini disposta per la complessità del dibattimento - fosse decorso alla data del 17.10.2011 (tre anni, appunto, dal 17.10.2008 quando era stato emesso il decreto che disponeva il giudizio) e cioè in data anteriore a quella in cui fu emessa la sentenza di primo grado (del 10.11.2011 con la quale l'imputato era stato condannato ad anni 23 di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74). Il ricorrente sosteneva che il termine di fase fosse decorso ritenendo errata la decisione del Tribunale di aggiungere ai tre anni di cui sopra anche il termine di sei mesi previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. B, n. 3 bis. Come si vede il caso trattato dalla sentenza di questa Suprema Corte, citata dal P.M., riguarda una fase (quella che va dal decreto di rinvio a giudizio alla sentenza di primo grado) per la quale non vi è discussione sulla piena applicabilità del predetto aumento di sei mesi;
mentre nel caso di cui oggi ci occupiamo la questione è se l'aumento di sei mesi può essere utilizzato per il periodo compreso tra la sentenza di primo grado e quello di appello. Solo qualora fosse ritenuto possibile un tale aumento in questa fase (aumento, come già rilevato, correttamente escluso dal Tribunale del riesame in tale fase) si potrebbe applicare - se condivisa - la decisione contenuta nella sentenza di questa Corte n. 30759 del 2012 (possibilità di aggiungere anche al termine massimo di fase raddoppiato, i sei mesi di cui all'art. 303 c.p.p., n. 3 bis più volte citato). La sentenza n. 30759 del 2012 per quanto riguarda, invece, la questione di cui ci stiamo occupando conferma appieno la decisione del Tribunale del riesame. Invero, nella predetta sentenza si afferma che: "Muovendo, in primo luogo, dalla logica ispiratrice non è revocabile in dubbio che la finalità perseguita dal legislatore sia quella di consentire al giudice del dibattimento di primo grado - che, notoriamente, costituisce snodo cruciale del processo penale, per tutte le incombenze istruttorie ad esso inerenti e le inevitabili lungaggini - un maggior tempo per la trattazione, evitando che, in relazione a più gravi reati, venga a cessare l'efficacia della misura custodiate per effetto della maturazione dell'ordinario termine massimo di fase. Per conseguire siffatto risultato, è stato appunto introdotta la previsione di un termine aggiuntivo fino a sei mesi. Venendo, ora, al canone sistematico, la norma in questione non può che essere letta in stretta connessione con la specifica disposizione relativa all'aumento, che, significativamente, introduce un particolare metodo di utilizzo del plus di durata. L'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. 3 bis stabilisce, infatti, che il termine ulteriore (fino a sei mesi) è imputato a quello della fase precedente, ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lett. d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso, i termini di cui alla lett. d) sono proporzionalmente ridotti. La logica di tale previsione non può essere colta se non alla stregua del rinvio alla norma dell'art. 303 c.p.p., comma 4 - non a caso richiamata dall'art. 304 c.p.p., comma 6 - sul limite massimo complessivo della durata custodiale, secondo le scansioni temporali dettate dalla stessa disposizione in rapporto alla pena edittale prevista per il reato per cui si procede. La norma richiamata, dettando limiti invalicabili di durata complessiva, è disposizione davvero di chiusura del macchinoso sistema di computo dei termini di custodia cautelare. Orbene, il richiamo a tale ultima disposizione non può significare altro che, fermo restando il limite massimo, complessivo (per tutte le fasi del processo), di durata della custodia cautelare, nell'ambito della relativa decorrenza, il giudice del dibattimento può disporre di un ulteriore termine di mesi sei in presenza di determinati reati di particolare gravità, che, ordinariamente, comportano maggiore complessità di accertamento istruttorio. E poiché il termine massimo complessivo (ex art. 303 c.p.p., comma 4), non può essere superato, è stato elaborato un particolare meccanismo di applicazione di quel termine aggiuntivo, caratterizzato da speciale flessibilità, nel senso dell'utilizzo dell'eventuale frazione residua del termine della fase precedente, ove non interamente utilizzato, ovvero dell'imputazione del tempo necessario ai termini di fase di cui alla lettera d), ossia al giudizio di cassazione, per intero o per la frazione necessaria, con conseguente contrazione proporzionale della relativa durata. Il che significa che spalmando il termine aggiuntivo (sino a sei mesi) su fasi diverse, utilizzandone l'eventuale eccedenza ovvero imputandone l'intero o quanto necessario al termine di una fase successiva, il giudice del dibattimento può disporre di un ulteriore periodo di sei mesi (che, in caso di utilizzo, da virtuale diventa concreto), senza che cessi la custodia cautelare di fase, secondo l'ordinaria previsione. Il tutto, però, nel rigoroso rispetto del termine complessivo dell'art.303 c.p.p., comma 4, che rappresenta il limite invalicabile. Se così
è, la contraddizione sul piano lessicale - dovuta per quanto si è detto a difetto di coordinamento nella successione normativa - si spiega agevolmente considerando:
a) il limite massimo di fase è previsto dall'art. 304 c.p.p., comma 6, in riferimento ai periodi di sospensione, ove invece il termine fino a sei mesi non riguarda affatto un caso di sospensione, costituendo mera aggiunta, ope legis, in considerazione della particolare gravità del reato da giudicare;
b) il termine in questione non attiene specificamente alla fase, in quanto è ad essa riferibile solo in via eventuale e meramente virtuale, dovendo di fatto imputarsi, secondo il particolare metodo di utilizzo stabilito dal legislatore, o alla fase precedente (attingendo il periodo o la frazione di periodo necessaria ove il relativo termine di quella fase non sia stato interamente utilizzato) ovvero alla fase del giudizio di cassazione, con proporzionale riduzione del termini relativi.
Da ultimo, in chiave di definitiva conferma della plausibilità e fondatezza della lettura esegetica qui sostenuta può farsi richiamo ai lavori preparatori della novella (resoconto della seduta parlamentare - Camera dei Deputati del 14.12.2000), da cui emerge chiaro l'intendimento del legislatore, attraverso l'introduzione dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. 3 bis, di offrire al giudice del dibattimento un termine aggiuntivo di trattazione, per impedire la scarcerazione di persone imputate di reati di particolare allarme sociale, precisandosi che detto termine va sommato al termine di fase, pur se raddoppiato, anche se, a sua volta, non è ovviamente suscettivo di raddoppio. È di tutta evidenza che tale aggiunta non comporta, in realtà, un maggiore aggravio per la complessiva custodia cautelare, in quanto l'eventuale plus di custodia durante la fase del dibattimento di primo grado sarà compensato o da una minore durata nella fase precedente (indagini preliminari e udienza preliminare) ovvero da una minor durata in pendenza del giudizio di cassazione". Come si vede la sentenza evocata dal ricorrente a sostegno della sua tesi in realtà conferma la decisione del Tribunale e cioè che l'ulteriore termine di sei mesi di cui all'art.303 c.p.p., comma 1, lett. B, n. 3 bis, non può essere utilizzato per la fase compresa tra la sentenza di primo grado e quella di appello;
nell'ampia motivazione della predetta sentenza si fornisce - anche attraverso il richiamo dei lavoratori preparatori -una esaustiva e logica risposta alla domanda del P.M. del perché il legislatore non abbia previsto l'utilizzo del suddetto termine di sei mesi nella fase compresa tra la sentenza di primo grado e quella di appello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013