Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2013, n. 45626
CASS
Sentenza 18 luglio 2013

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Per determinare il termine di durata della custodia cautelare relativo alla fase che va dall'emissione della sentenza di primo grado all'emissione di quella d'appello, è irrilevante la sopravvenienza della successiva condanna in appello, poiché l'applicabilità del solo termine previsto dall'art. 303, comma quarto, richiamato dal comma primo, lett. d), secondo periodo, del medesimo art. 303, presuppone che la decisione conforme sia intervenuta prima dell'avvenuto decorso del termine stabilito per la fase del giudizio di appello. (Conf. N. 45627 del 2013, non mass.).

Per determinare il termine di durata della custodia cautelare relativo alla fase che va dall'emissione della sentenza di primo grado all'emissione di quella d'appello, occorre fare riferimento alla pena irrogata in concreto, non a quella edittale. (Conf. N. 45627 del 2013, non mass.).

In tema di durata della custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di fase per mezzo dell'imputazione del periodo residuo a fasi diverse, non comporta l'aumento dei termini massimi di custodia fissati dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Custodia cautelare: il doppio del termine di fase non è superabileAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2013, n. 45626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45626
Data del deposito : 18 luglio 2013

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