Sentenza 18 luglio 2013
Massime • 3
Per determinare il termine di durata della custodia cautelare relativo alla fase che va dall'emissione della sentenza di primo grado all'emissione di quella d'appello, è irrilevante la sopravvenienza della successiva condanna in appello, poiché l'applicabilità del solo termine previsto dall'art. 303, comma quarto, richiamato dal comma primo, lett. d), secondo periodo, del medesimo art. 303, presuppone che la decisione conforme sia intervenuta prima dell'avvenuto decorso del termine stabilito per la fase del giudizio di appello. (Conf. N. 45627 del 2013, non mass.).
Per determinare il termine di durata della custodia cautelare relativo alla fase che va dall'emissione della sentenza di primo grado all'emissione di quella d'appello, occorre fare riferimento alla pena irrogata in concreto, non a quella edittale. (Conf. N. 45627 del 2013, non mass.).
In tema di durata della custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di fase per mezzo dell'imputazione del periodo residuo a fasi diverse, non comporta l'aumento dei termini massimi di custodia fissati dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare: il doppio del termine di fase non è superabileAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2013, n. 45626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45626 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 18/07/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1284
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 25047/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Napoli;
Avverso l'ordinanza del 30/04/2013 del Tribunale di Napoli nei confronti di:
IM FR, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Paoloni Giacomo;
udito il p.m. in persona del sostituto Procuratore Generale dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore dell'imputato CI, avv. Ferone Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tratto in arresto il 20.1.2010 (attinto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere), FR CI è stato condannato, con sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 8.2.2011, alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione (oltre alla multa) per il reato, commesso per agevolare l'attività di un sodalizio camorristico, di concorso in acquisto e detenzione illeciti di otto chili di cocaina, ingente quantità di sostanza stupefacente.
2. Nella pendenza del giudizio di appello il difensore del CI ha sollecitato la scarcerazione dell'imputato per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio di appello, termine corrispondente (art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c, n. 2: condanna a pena non superiore ai dieci anni) a un anno dalla data della prima decisione (sentenza G.U.P. 8.2.2011) e, pur raddoppiato ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6, già decorso nel marzo 2013. Istanza richiamante una decisione di legittimità con cui si è affermato che nel computo del doppio del termine di fase della custodia cautelare "non" deve tenersi conto dell'aumento fino a sei mesi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis per i reati elencati dall'art. 407 c.p.p., ivi compreso quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2 ascritto al CI (Cass. Sez. 5, 11.7.2012 n. 30759, Ali Sulaiman, rv. 252938).
2.1. La Corte di Appello di Napoli con ordinanza dell'11.3.2013 ha respinto l'istanza de libertate, osservando che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (si cita Cass. Sez. 6,12.12.2007 n. 8734/08, Cappuccio, rv. 239419), per individuare il termine massimo di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6 deve aversi riguardo alla pena edittale prevista per il reato contestato e ritenuto in sentenza, a nulla rilevando la misura della pena inflitta in concreto. Per il reato contestato al CI (e ritenuto dal giudice di primo grado) D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 e ex art. 80, comma 2 il termine di fase va individuato in un anno e sei mesi, duplicato ex art. 304 c.p.p., comma 6, non ancora decorso l'11.3.2013.
Quanto alla sentenza di legittimità richiamata dal difensore dell'imputato, la Corte di Appello offre la sua lettura del "vero dictum" della decisione non ben enunciato dalla relativa massima ("...tale aggiunta art. 303 c.p.p., comma 1/b, lett. 3 bis, u.p.:
aumento di sei mesi, ndr non comporta in realtà un maggiore aggravio per la complessiva custodia cautelare, in quanto l'eventuale plus di custodia durante la fase del dibattimento di primo grado sarà compensato o da una minore durata nella fase precedente delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare o da una minor durata in pendenza del giudizio di cassazione").
3. La descritta ordinanza della Corte territoriale è stata appellata dal difensore del CI, che - producendo copia del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Appello il 29.4.2013, con cui la pena detentiva inflitta all'imputato è stata ridotta, esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 a quattro anni e sei mesi di reclusione - ha ribadito l'avvenuto decorso del termine custodiale, censurando l'erroneità del ragionamento della Corte territoriale. Tesi sostenuta, con l'evidenziare che: 1) il parametro di riferimento per individuare il termine di fase nel giudizio di appello (decorrente dalla sentenza di primo grado) è costituito dalla pena irrogata in concreto e non, come asserito dalla Corte distrettuale, dalla pena edittale massima prevista per il reato per cui è intervenuta condanna;
2) non deve calcolarsi, come pure erroneamente ritenuto dai giudici di appello, il termine di sei mesi previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis.
4. Il Tribunale di Napoli, giudice dell'appello cautelare, con l'indicata ordinanza del 30.4.2013 ha accolto il gravame e per l'effetto ha dichiarato cessata l'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata al CI, che ha posto in libertà.
4.1. Il Tribunale ha precisato in limine, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, che nei casi in cui - come nel giudizio cumulativo riguardante il CI (p.p.
contro
LL GI + 60)- sia stata disposta la sospensione dei termini custodiali (per complessità del processo, per altre ragioni ex art. 304 c.p.p., comma 1) la durata massima della custodia cautelare non può in alcun caso (art. 304 c.p.p., comma 6) superare il doppio dei termini fissati dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2, 3 - (Cass. Sez. 1,26.4.2007 n. 21247, P.M. in proc. Di Fede, rv. 236794; Cass. Sez. 1, 3.4.2007 n. 22416, P.M. in proc. Vaccaro, rv. 236929).
4.2. Ciò posto, per calcolare il termine massimo della fase del giudizio di appello, ha affermato il Tribunale, occorre innanzitutto avere riguardo, ai sensi dell'art. 303 c.p.p, comma 1, lett. e), nn. 2 e 3, al criterio della pena concretamente irrogata con la sentenza di primo grado. Pena che per CI è stata inferiore ai dieci anni di reclusione, di tal che il termine di fase è pari ad un anno. Tenuto conto tenuto dei periodi di sospensione del processo ex art. 304 c.p.p., commi 1 e 2, (nessuna delle quali, tuttavia, per i casi previsti dall'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), il termine, raddoppiato a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 6, risulta pari "nella sua massima portata" a due anni, che a decorrere dalla sentenza di primo grado sono interamente decorsi fin dall'8.2.2013. La giurisprudenza evocata dalla Corte di Appello (Cass. Sez. 6, 12.12.2007 n. 8734/08, Cappuccio, rv. 239419), riferentesi al diverso parametro della pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non alla pena in concreto irrogata, concerne il diverso caso del computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare. Relativa, cioè, all'intero procedimento penale ex art. 303 c.p.p., comma 4 e art. 304 c.p.p., comma 6 e non al termine di fase ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c) - e art. 304 c.p.p., comma 6. Di conseguenza la stessa è inconferente rispetto al caso del
CI, che attiene alla scadenza del termine di fase relativo al giudizio di merito di secondo grado.
Il termine aggiuntivo di sei mesi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis, che - in base a più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, 11.7.2012 n. 30759, Ali Sulaiman, rv. 252938, ricordata dal difensore dell'imputato) - andrebbe sommato al doppio del termine di fase per il dibattimento nel giudizio di primo grado, non si applica alla fase del giudizio di appello, nessun riferimento in proposito essendo contenuto nella relativa disposizione dettata dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c).
4.3. Nella vicenda processuale, aggiunge poi il Tribunale, non ricorrono casi di sospensione o rinvio del dibattimento ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), (mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza l'imputato). Unici casi di sospensione incidenti ex art. 304 c.p.p., comma 7 sul computo dei termini massimi di fase di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6 (tali da determinare la somma dei relativi periodi di sospensione all'individuato termine di fase di due anni per il CI). Con l'ovvia inferenza, per tanto, che per il CI i termini di custodia cautelare della fase di appello sono interamente decorsi alla data dell'8.2.2013. Nè peso alcuno assume al riguardo l'intervenuta sentenza di merito di secondo grado confermativa della responsabilità del CI per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2. La sentenza è stata emessa (il 29.4.2013) dopo la scadenza del ridetto termine;
di guisa che non può operare il disposto dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) (caso di decisione c.d. doppia conforme), che impone di tener conto del solo termine di durata complessiva della custodia a norma dell'art. 303 c.p.p., comma 4. 5. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Napoli, che con articolato atto impugnatorio ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 303 e 304 c.p.p., la cui corretta interpretazione per la fase del giudizio di appello avrebbe dovuto indurre a ritenere non ancora scaduti al 30.4.2013 (decisione ex art. 310 c.p.p.) i termini della custodia carceraria applicata al CI.
5.1. Questi è stato condannato per un delitto punito con pena edittale superiore nel massimo a dieci anni di reclusione e il relativo termine di fase è equivalente ad un anno e sei mesi, giusta l'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n.
3. Tale termine, sospeso (per il deposito della sentenza di primo grado e per la complessità del processo) nel giudizio cumulativo concernente anche il CI, deve essere raddoppiato fino a tre anni a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 6. Con l'effetto, dunque, che il termine custodiale è
destinato a spirare per CI non prima dell'8.2.2014. Il diverso criterio della pena inflitta in concreto valutato dal Tribunale confligge con i principi dettati dalla S.C. (Cass. Sez. 6, 12.12.2007 n. 8734/08, Cappuccio, rv. 239419; Cass. Sez. 1,17.12.2009 n. 3638/10, Ferro, rv. 246313).
5.2. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale (parametro della pena edittale applicabile al solo computo dei termini globali di durata della custodia cautelare e non pure a quelli di fase) la S.C. ha statuito che i termini custodiali da applicare in caso di conferma in appello della sentenza di condanna di primo grado sono quelli complessivi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, per il cui computo deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non a quella inflitta in concreto (Cass. Sez. 6, 16.6.2010 n. 27408, Santangelo, rv. 247779). Ragionare diversamente sarebbe illogico e la necessaria "geometria processuale" sarebbe svilita dall'ipotesi di un meccanismo (quello del computo dei termini collegati alla pena edittale) operativo per il calcolo dei termini finali (complessivi) e non anche per quelli delle singole fasi processuali.
5.3. Erroneamente il Tribunale non ha ritenuto applicabile ai termini di fase per l'appello, anche - a tutto concedere - nella configurata misura di due anni (e non tre), l'ulteriore incremento temporale di sei mesi previsto dal combinato disposto dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) e art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis. Cumulo
temporale considerato necessario alla luce di recente "nuovo indirizzo" della S.C. (Cass. Sez. 5,11.7.2012 n. 30759, Ali Sulaiman, rv. 252938: il ricorso riproduce l'intero testo di tale decisione). Incongrua deve valutarsi, allora, la soluzione del Tribunale, non comprendendosi perché il legislatore avrebbe dovuto introdurre una irrazionale differenziazione tra primo grado di giudizio e grado di appello (e di legittimità) in rapporto ai meccanismi di durata dei termini cautelari di fase e ai relativi calcoli. Anche il dato letterale della norma sembra confermare tale assunto. Il riferimento dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis al termine di cui alla lett. d) dello stesso art. 303 c.p.p., comma 1 appare indicativo del fatto che il meccanismo di cui al n. 3 bis non è confinato al giudizio di primo grado, ma opera anche nella fase dell'appello, essendo riferibile all'intera fase del giudizio di merito.
6. Gli argomenti prospettati dal ricorrente p.m. sono contrastati con una memoria del difensore dell'imputato CI (depositata il 9.7.2013), con la quale si rivendica la correttezza, conforme alle iniziali prospettazioni della stessa difesa, delle conclusioni giuridiche raggiunte dal Tribunale con la dichiarata inefficacia della misura cautelare.
7. Il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato, perché imperniato su enunciati censori infondati.
7.1. Correttamente i giudici dell'appello cautelare hanno ribadito come, ai fini della precisazione del termine di fase della custodia cautelare nel giudizio di primo e di secondo grado, non possa che aversi riguardo alla pena concretamente inflitta all'imputato, essendovi in tali casi una decisione sulla regiudicanda, laddove nelle fasi anteriori delle indagini preliminari e della eventuale udienza preliminare il termine della custodia cautelare non può che essere riferito alla pena edittale del reato contestato, quale unico indice (in quella fase) della maggiore o minore gravita del reato e della condotta dell'indagato o imputato. Le decisioni di legittimità cui si riporta il ricorrente, le stesse già richiamate dalla Corte di Appello (nell'ordinanza 11.3.2013 appellata dal CI), pertengono - come puntualmente rimarca il Tribunale - alla definizione del calcolo dei termini della durata complessiva della custodia cautelare e non ai termini endofasici disciplinati, per il giudizio di appello, dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c) - e art. 304 c.p.p., comma 6 (cfr. Cass. Sez. 6,16.6.2010 n. 27408,
Santangelo, rv. 247779, inesattamente citata dal p.m. a sostegno dell'applicabilità anche alle singole fasi processuali considerate dall'art. 303 c.p.p. del criterio della pena edittale del reato contestato o ritenuto in sentenza).
7.2. La regola della decisione ed. doppia conforme dettata dall'art. 303 c.p.p., comma 4 menzionata dal ricorrente p.m. in forma di ipotesi alternativa attestante la mancata scadenza dei termini cautelari concernenti il CI, perché valutabili in rapporto alla pena edittale e non alla pena inflitta in concreto, è richiamata in modo improprio e non conferente ai fini della soluzione del quesito sulla scadenza dei termini di custodia cautelare nel caso di specie. Vuoi perché, come detto, la decisione Santangelo n. 27408/2010 di questa Corte attiene ai termini complessivi di durata della custodia cautelare e non anche ai quelli delle singole fasi processuali. Vuoi soprattutto perché nel caso in esame non si è comunque realizzata la situazione prevista dall'art. 303 c.p.p., comma 4 per il semplice motivo che la sentenza di appello confermativa (sebbene con riduzione della pena) della colpevolezza del CI per il contestato reato di detenzione illegale aggravata di stupefacente è intervenuta (29.4.2013) in epoca successiva al già maturato decorso del termine custodiale per la fase del giudizio di appello (8.2.2013).
7.3. La tesi della cumulatività ai termini cautelari per la fase anteriore al giudizio di appello del termine di sei mesi previsto dal n. 3 bis della lett. b) dell'art. 303 c.p.p., comma 1, alla quale si è riportato il pubblico ministero sulla scorta della citata decisione Ali Sulaiman n. 30759/2012 di questa Corte di legittimità non può essere condivisa dal collegio decidente. A tale soluzione, per altro, questa stessa Corte è già pervenuta, come segnalato in discussione dal difensore dell'imputato, decidendo posizioni in tutto analoghe a quelle oggetto dell'odierna impugnazione del p.m. partenopeo e in un caso relativo anche a coimputati del CI nel medesimo processo (Cass. Sez. 2,10.7.2013 n. 42879, De Simone e altri;
Cass. Sez. 2,10.7.2013 n. 42881, Di Ronza). Il collegio non ritiene di poter decampare dai principi di diritto già affermati sul tema in esame da questa stessa Sezione, secondo cui l'operatività del meccanismo di recupero previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis, che consente il prolungamento dei termini di fase mediante l'imputazione del periodo residuo a fasi diverse, non comporta in nessun caso l'aumento dei termini massimi di custodia fissati dall'art. 304 c.p.p., comma 6 (così Cass. Sez. 6, 7.10.2011 n. 38671, Amasiatu, rv. 250847; nella stessa linea ermeneutica: Cass. Sez. 1,11.4.2007 n. 34545, P.M. in proc. Greco, rv. 237680; Cass. Sez. 4, 18.1.2010 n. 9990, Napolitano, rv. 246799). In vero il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6 non può essere aumentato fino a sei mesi ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis perché, da un lato, l'avverbio "comunque" impiegato nella prima disposizione sottolinea il carattere di limite insuperabile del "doppio dei termini" di custodia e perché, da un altro lato, la collocazione fraseologica dell'inciso "senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis", subito dopo l'enunciazione della "regola" in tema di durata massima della custodia, induce ad escludere l'adozione di ogni criterio di computo che riduca la portata della regola stessa. È opportuno evidenziare, del resto, che - se il meccanismo dei termini di custodia introdotto dal citato n. 3 bis della lett. b) dell'art. 303 c.p.p., comma 1 per i reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), è volto ad incrementare, per tali gravi reati, i termini di custodia della fase processuale avviata dal provvedimento dispositivo del giudizio di merito - è altrettanto palese che detto meccanismo espansivo dei termini cautelari non viene attuato mediante un aumento "assoluto" dei termini complessivi della custodia cautelare della fase, ma attraverso una "tecnica di flessibilizzazione e bilanciata redistribuzione dell'aumento dei termini della fase centrale del processo tra gli altri termini di fase già vigenti" (così Cass. Sez. 6, Amasiatu, cit.). L'aumento dei termini "fino" a sei mesi, infatti, deve essere ascritto o ai termini della fase anteriore, ove questi non siano stati completamente esauriti, ovvero ai termini di una fase successiva (quella ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) che risulteranno poi ridotti in proporzionale misura. Sicché la logica ispiratrice del disposto del n. 3 bis non va rinvenuta nel fine di dar vita ad un incremento in assoluto dei termini custodiali per gravi reati, ma unicamente nell'introduzione di più flessibili condizioni di utilizzazione di un termine di custodia complessivo che si è inteso mantenere immutato.
La decisione di legittimità sulla quale fa leva il ricorso del pubblico ministero (Cass. Sez. 5, 11.7.2012 n. 30759, Ali Sulaiman, rv. 252938), divenuta nel caso di specie fonte di incertezza interpretativa (come si evince dalle singolari diverse e confliggenti letture che ne hanno proposto il difensore del CI, il p.m. ricorrente e la Corte di Appello di Napoli e lo stesso Tribunale ex art. 310 c.p.p.), è espressione di un orientamento isolato, che si pone in consapevole contrasto con il contrario e consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice. Indirizzo scaturito dalla analisi del tenore letterale delle disposizioni (art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b, n. 3 bis - e art. 304 c.p.p., comma 6),
alla cui stregua il termine di durata massima della custodia cautelare non può essere aumentato, sommandovi il residuo "recuperato" nella fase dibattimentale da quelle precedenti. Ciò neppure nel caso di sospensione dei termini relativi alla fase di appello disposta ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) bis - per il deposito della sentenza di primo grado ovvero per la complessità del procedimento. Tale sospensione non incide, infatti, sulla determinazione del termine massimo di fase, atteso che in alcun caso la durata massima dei termini custodiali di fase può superare - a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 6 - il doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3, nel cui ambito, come detto, l'uso dell'avverbio "comunque" attesta che nessuna sospensione può ulteriormente dilatare quel termine, anche quando ne sia stata disposta la sospensione. Con l'unica eccezione dettata dall'art. 304 c.p.p., comma 7 per le sospensioni di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), relative ai tempi in cui il dibattimento sia sospeso o rinviato per mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione di uno o più difensori (Cass. Sez. 1, 3.4.2007 n. 22416, P.M. in proc. Vaccaro, rv. 236929; Cass. Sez. 1,18.12.2009 n. 623/10, Cammarata, rv. 245989).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2013