Sentenza 30 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di durata della custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b) n. 3 bis cod. proc. pen. che consente il prolungamento dei termini di fase per mezzo dell'imputazione del periodo residuo a fasi diverse, non comporta l'aumento dei termini massimi di custodia di cui all'art. 304, comma sesto, cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2013, n. 46482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46482 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 30/10/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - N. 1619
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 27970/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
EL IO N. IL 25/12/1984;
avverso l'ordinanza n. 2717/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 30/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto:
in via principale, annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
in via subordinata, rimessione alle S.U.;
udito il difensore avv. MUSCARIELLO MARCO, in sost. Dell'avv. ABET ANTONIO, che ha chiesto:
in via principale, il rigetto del ricorso;
in via subordinata, rimessione alle S.U..
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 22.5.2013 il Tribunale del riesame di Napoli - a seguito di appello ex art. 310 c.p.p. proposto nell'interesse di EL NZ avverso la ordinanza del 5.3.2013 con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di scarcerazione del EL per decorrenza dei termini di fase - ha annullato detta ordinanza disponendo la immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli deducendo violazione dell'art. 304 c.p.p., comma 6. Il ricorrente, assume che il termine di fase non doveva considerarsi spirato alla data dell'8.2.2013, deducendo che, ai fini del calcolo dei termini massimi che dei termini di fase, occorre tenere conto per il giudizio di appello e quello di cassazione della pena edittale prevista per il reato per il quale è intervenuta condanna e non della sanzione in concreto irrogata e che, pertanto, il termine di fase per l'appello doveva individuarsi nell'ambito della previsione di cui all'art. 303, comma 1, lett. c), n. 3 e pari ad un anno e sei mesi;
di qui il raddoppio a tre anni per le intervenute sospensioni. Inoltre, secondo il ricorrente,anche alla stregua di Sez. 5^ 30759/12, deve essere considerato l'ulteriore termine semestrale di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), comma 3 bis, illegittimamente escluso dal
Tribunale in base ad una non consentita diversificazione del trattamento dei termini di fase del giudizio di appello.
3. Il ricorso è infondato.
4. Il Tribunale partenopeo è stato investito della istanza difensiva di declaratoria di inefficacia della ordinanza custodiale emessa nei confronti del EL in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e L. n. 230 del 1991, art.
7 - eseguita il
20.1.2010 - per dedotto superamento dei termini massimi di fase previsti per il grado di appello ai sensi dell'art. 303 c.p.p. e art. 304 c.p.p., comma 6. 4.1. Il primo grado è stato definito con sentenza emessa nel febbraio del 2011 con la condanna dell'imputato ad otto anni di reclusione. Nel corso del giudizio di appello è intervenuta la sospensione dei termini custodiali ex art. 304 c.p.p., comma 2 per la complessità del processo, oltre altre sospensioni verificatesi per motivi diversi.
4.2. Secondo il Tribunale, innanzitutto, per calcolare il termine massimo di fase in appello deve farsi riferimento alla pena concretamente irrogata con la sentenza di primo grado che, essendo nella specie inferiore a dieci anni di reclusione, individua il termine di fase di un anno. Termine che va raddoppiato ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6, in ragione delle menzionate sospensioni, ad anni due. Cosicché, il termine massimo finale doveva ritenersi interamente decorso alla data del 8 o, meglio, del 28 febbraio 2013. Secondo lo stesso Tribunale il termine di set mesi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis non può essere applicato al termine di fase del giudizio di appello non essendo operato alcun riferimento al riguardo dalla disposizione di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c). Nessuna rilevanza, infine, poteva avere la pronuncia di condanna di secondo grado, intervenuta il 29.4.2013, a termine di fase ormai spirato.
5. Osserva il Collegio che il computo dei termini di custodia cautelare è regolato dall'art. 303 cod. proc. pen. che lo disciplina in relazione a quattro distinte fasi (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello e fase successiva sino alla sentenza irrevocabile). Nelle due prime fasi il termine massimo va determinato in base al combinato disposto degli artt. 278 e 303 cod. proc. pen., con riferimento esclusivo alla pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede, senza considerare, perché successive, le statuizioni contenute nella sentenza di condanna, che eventualmente incidono sulla contestazione nel senso di escluderla o qualificarla diversamente. Nelle due fasi successive, anche per il diverso calcolo del termine (ancorato non più alla pena legislativamente prevista, bensì a quella concretamente irrogata) non può prescindersi dalla intervenuta pronuncia di condanna che produce i seguenti effetti: a) interrompe il decorso del termine;
b) costituisce il momento iniziale della fase successiva;
c) sostituisce in tale fase "al reato per cui si procede" (contestazione formale) quello in concreto ritenuto in sentenza, che è espressione aggiornata del primo (Sez. 6, Sentenza n. 4235 del 16/12/1999 Rv. 216506 Imputato: AN A.; Sez. 1, Sentenza n. 26346 del 29/05/2001 Rv. 219181 Imputato: Cappello;
Sentenza n. 31338 del 22/02/2005 Rv. 231732 Imputato: Rafik.).
6. Per la fase di appello, in relazione alla quale si discute, l'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c) prevede il termine massimo di un anno,
se vi è stata condanna alla pena di reclusione non superiore a dieci anni e l'art. 304 c.p.p., comma 6, individua l'insuperabile termine di fase finale nel doppio di tale termine laddove prevede che la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2, e 3 senza tener conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis).
7. Cosicché, correttamente il Tribunale impugnato ha considerato, per determinare il termine massimo di fase, la pena inflitta in primo grado, nella specie non superiore a dieci anni, così individuando il predetto termine annuale;
questo, a sua volta, ai sensi del l'art. 304 c.p.p., comma 6, raddoppiato in ragione delle intervenute sospensioni per motivi diversi da quelle previste dall'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b).
8. Quanto alla incidenza sul tema di cui si tratta - che, è opportuno ribadire, è quello della individuazione del termine di fase finale - del meccanismo di recupero previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b) n. 3 bis, di questo ne è stata costantemente evidenziata la natura eccezionale (Sez. 2, Ordinanza n. 3829 del 06/11/2001 Rv. 220840 Imputato: Verde A.; Sez. 6, Sentenza n. 12907 del 25/02/2003 Rv. 224157, P.M. in proc. Ruggiero;
Sez. 5, Sentenza n. 16136 del 21/03/2002 Rv. 221356 Imputato: Soloperto;
Sez. 4, Sentenza n. 9990 del 18/01/2010 Rv. 246799 Imputato: Napolitano;
Sez. 6, Sentenza n. 38671 del 07/10/2011 Rv. 250847 Imputato:
Amasiatu) e segnalata la sua estraneità al sistema del decorso dei termini massimi complessivi (Sez. 4 sent. n. 9990/ 2010 cit.). Si è, quindi, affermato che la disposizione di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis - introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 (Disposizioni
urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), in virtù della quale qualora si proceda per taluno dei reati di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) i termini di fase previsti per il giudizio di primo grado sono aumentati fino a sei mesi - non incide sul risultato derivante dalla sommatoria dei vari termini ordinari delle distinte fasi del procedimento, in quanto l'aumento fino a sei mesi dovuto al termine aggiunto va imputato a quello della fase precedente, ove non completamente utilizzato, e, in difetto, a quello della fase del giudizio di cassazione di cui alla lettera d) dello stesso art. 303 c.p.p., comma 1, che viene, di conseguenza ridotto in misura proporzionale;
il che trova conferma nell'art. 304 c.p.p., comma 6, nella parte in cui (a seguito della modifica introdotta dall'art. 2, comma 2, del citato d.l. n. 341 del 2000, nel testo modificato dalla Legge di conversione n. 4 del 2001)
prevede che il limite massimo del doppio dei termini di fase, stabilito per l'eventualità che si verifichino casi di sospensione, vada computato "senza tener conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis".(Sez.5, Sentenza n. 11876 del 18/02/2002 Rv. 221554 Imputato: Serino). Così, qualora sia stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare, non potendo il termine di sei mesi indicato all'art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. b, n.
3-bis (come introdotto dal D.L. n. 341 del 2000, art. 2, comma 1, convertito in L. n. 4 del 2001), essere aggiunto a quelli complessivi, la durata massima della custodia stessa a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 6, in nessun caso può superare il doppio dei termini stabiliti dai commi 1, 2 e 3 del citato art. 303 ( Sez. 1, Sentenza n. 34119 del 08/08/2001 Rv. 219914 Imputato: Trane;
conformi: Sez. 6, Sentenza n. 43178 del 23/10/2001 Rv. 220587 Imputato: Capriati;
Sez. 2, Ordinanza n. 3829 del 06/11/2001 Rv. 220840 Imputato: Verde A.; Sez. 5, Sentenza n. 11874 del 05/02/2002 Rv. 221539 Imputato: Misuraca;
. Sez. 1, Sentenza n. 26435 del 01/07/2002 Rv. 221733 Imputato: Russo;
. Sez. 1, Sentenza n. 32361 del 20/09/2002 Rv. 222297 Imputato: Bellopede;
Sez. 5, Sentenza n. 16136 del 21/03/2002 Rv. 221356 Imputato: Soloperto;
Sez. 1, Sentenza n. 34545 del 11/04/2007 Rv. 237680,P.M. in proc. Greco;
Sez. 1, Sentenza n. 22416 del 03/04/2007 Rv. 236929, P.M. in proc. Vaccaro;
Sez. 6, Sentenza n. 38671 del 07/10/2011Rv. 250847 Imputato:
Amasiatu).
9. Per dirimere il non chiaro tenore lessicale della norma espressa dall'art. 304 c.p.p., comma 6 dovuto alle tecniche di intervento legislativo, sono stati evidenziati (Sez. 1, Sentenza n. 34545 del 11/04/2007 Rv. 237680 Imputato: P.M. in proc. Greco;
Sez. 6, Sentenza n. 38671 del 07/10/2011 Rv. 250847 Imputato: Amasiatu), innanzitutto, argomenti testuali derivanti dall'uso dell'avverbio comunque nell'incipit dell'art. 304 c.p.p., comma 6 che sottolinea il carattere di limite e di insuperabile confine del "doppio" dei termini di custodia e la collocazione dell'inciso senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p. , comma 1, lett. b), n. 3 bis nel corpo della frase, subito dopo l'enunciazione della "regola" in tema di durata massima della custodia, ove esso assume la funzione di chiarire che la regola stessa esclude l'adozione di ogni criterio di compito che (calcolando a parte l'ulteriore aumento derivante dal nuovo 3 bis) riduca la portata e la sua forza cogente. È stata, inoltre, considerata la peculiare connotazione del meccanismo di recupero introdotto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis che, lungi dal prevedere un aumento assoluto dei termini complessivi di custodia cautelare per i particolari delitti ai quali si riferisce, determina una redistribuzione flessibile dei termini di fase.
10. Il consolidato ed univoco orientamento risulta ribaltato dalla più recente decisione sulla quale fa leva il ricorrente ed il P.G. (Sez. 5 sent. n. 30759 del 11.7.2012, Ali Sulaiman), la quale ha ritenuto che, al fine del computo della durata del termine di fase finale, il termine semestrale previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis) possa essere aggiunto al doppio del termine di fase.
11. Il Collegio ritiene di non aderire alla interpretazione offerta dalla richiamata decisione.
12. Invero, questa - riferita peraltro al diverso caso che attiene il termine di fase finale in primo grado - muove da una esegesi del testo volta ad accreditare, senz'altro, la contraddittorietà tra il comunque ed il successivo senza tener conto, assunto non condivisibile in quanto non tiene conto della perentorietà del primo termine, e sottovaluta - da punto di vista sistematico - il valore di presidio di garanzia costituito dall'art. 304 c.p.c., comma 6 che prevede limiti di durata finali sta in relazione alla fase che al complessivo processo.
13. Infatti, dal punto di vista di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce dei principi di cui all'art. 13 Cost., la Corte delle leggi - nell'ambito di una considerazione dell'art. 304 c.p.p., comma 6 che lo riferisce a limiti insuperabili valevoli anche rispetto ad ogni altro caso di protrazione della custodia cautelare - nella nota sentenza del 22 luglio 2005 n. 299 ha osservato che la tutela della libertà personale che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall'art. 13 Cost., comma 5, è quindi un valore unitario ed indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una ricostruzione dell'attuale sistema processuale che non consenta di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo finale di fase, dei periodi di custodia cautelare "comunque" sofferti nel corso del procedimento, includendosi tra questi periodi, quindi, anche la protrazione ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis. 14. A tali considerazioni deve aggiungersi quella secondo la quale non può consentirsi - come invece deduce il ricorrente - la estensione dell'eccezionale meccanismo indicato per la fase del dibattimento di primo grado a quella dell'appello, rispetto alla quale tale meccanismo non è previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c).
15. L'arresto giurisprudenziale in parola non può giustificare la rimessione della questione ex art. 618 c.p.p., richiesta da entrambe le parti in via subordinata, versandosi in materia che necessita di una più rigorosa attenzione al precedente di legittimità e alla possibilità di discostarsi da questo, tanto che - a giudizio del Collegio - manca nella specie materia di contrasto.
16. Invero, l'overruling operato dalla richiamata sentenza volto ad incidere su una materia coperta dall'art. 13 Cost., comma 5 e con esito obiettivamente contra reum, non soddisfa le esigenze di prevedibilità correlate al principio di legalità di cui all'art. 7 CEDU.
16.1. Con la richiamata sentenza n. 30759/12, esito di una interpretazione "correttiva" (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011 Rv. 617905), il giudice di legittimità è tornato direttamente sul significante, sul testo cioè della disposizione, per desumerne - in assenza di qualsiasi genere di sopravvenienza che l'abbiano interessata - un significato diverso da quello consacrato dalla precedente esegesi giurisprudenziale.
16.2. Genere di opzione, è stato evidenziato (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011 cit.), controindicata da Sez. Un. n. 10864/2011, secondo cui "una diversa interpretazione non ha ragione d'essere ricercata, e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo preferibile e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario l'interpretazione sulla cui base si è già formata una pratica di applicazione", ovvero perché l'interprete ritenga che la precedente lettura del testo sia errata, perché frutto di non corretta applicazione dei canoni di ermeneutica della legge. 17. Quanto affermato dal massimo consesso di legittimità ben può essere letto alla luce dei principi di accessibilità e prevedibilità correlati al principio di legalità dell'art. 7 CEDU, in ragione della materia oggetto dell'overruling giurisprudenziale ovvero la privazione della libertà personale, secondo la tendenza europea all'ampia affermazione del principio di legalità secondo tutte le sue declinazioni e considerando - secondo una autonoma nozione della materia penale convenzionale - che non è il posizionamento processuale della norma ad escluderla dall'ambito di applicazione del citato art. 7 CEDU.
18. Cosicché il principio di legalità convenzionale costituisce idoneo parametro di validità dell'overruling giurisprudenziale di cui si tratta al fine, per quanto in questa vicenda interessa, di individuare eventuale materia di contrasto.
19. Oltre a dover rientrare in una delle sei ipotesi tassativamente previste all'art. 5, par. 1 CEDU, la privazione della libertà personale per essere legittima deve osservare due requisiti di carattere generale. Il primo di questi è costituito dalla base legale che non può essere inteso in senso meramente formale: la giurisprudenza della Corte europea ha elaborato anche un'interpretazione in senso sostanziale della base legale affermando l'esigenza che questa sia configurata "in modo da proteggere l'individuo da privazioni arbitrarie della libertà personale". Le ragioni per giungere a tale conclusione si ritrovano espresse nella sentenza 23 settembre 1998, Steel c. Gran Bretagna, (ric. n. 67/ 1997/851/10 58), secondo la quale è richiesto che la legge posta alla base della privazione della libertà personale presenti determinate qualità e, in particolare, è necessario che la legge che ha giustificato il provvedimento di privazione della libertà personale fosse sufficientemente precisa e accessibile in modo da rendere ragionevolmente prevedibili le conseguenze derivanti dalla sua applicazione.
20. Il principio di legalità convenzionale, con le correlate esigenze di accessibilità e prevedibilità della norma, risulta ampiamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito della riconosciuta mediazione accertativa esercitata dalla giurisprudenza volta alla precisazione del contenuto e della latitudine applicativa della norma assolvendo sostanzialmente una funzione integrativa della medesima. Sez. Un. 21 gennaio 2010 n. 18288, p.g. in proc. Beschi, in materia di interpretazione di norma processuale in materia esecutiva, ha svolto l'interpretazione conforme di questa alla luce dell'art. 7 CEOU osservando che il principio di legalità convenzionale ingloba sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale. 20.1. Proprio nel riconoscere tale funzione integratrice alla giurisprudenza, le S.U. hanno registrato che la visione sostanziale del principio di legalità convenzionale si confronta, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con particolari condizioni qualitative, quali l'accessibilità della norma penale e la ragionevole prevedibilità delle sue conseguenze. Cosicché, il sistema convenzionale, ritiene complementari il dato formale e quello giurisprudenziale, che si integrano tra loro, con la conseguenza che gli elementi qualitativi dell'accessibilità e della prevedibilità di cui parla la Corte si riferiscono non tanto all'astratta previsione legale quanto alla norma "vivente", risultante dall'applicazione e dall'interpretazione dei giudici. Assunto, quest'ultimo, ribadito - in relazione questa volta a fattispecie sostanziale - da Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012 Rv. 253153, Reina che ha evidenziato che il dato decisivo da cui dedurre il rispetto del principio di legalità, secondo la Corte EDU, è, dunque, la prevedibilità del risultato interpretativo cui perviene l'elaborazione giurisprudenziale, tenendo conto del contenuto della struttura normativa, prevedibilità che si articola nei due sotto- principi di precisione e di stretta interpretazione. 21. Nel caso in esame - e seguendo l'argomentare di tale ultimo arresto - la prevedibilità del risultato interpretativo con riferimento al "diritto vivente" è rappresentata da una giurisprudenza consolidatasi per un decennio, fino alla pronuncia di una sentenza difforme. Quello proposto da Sez. 5 n. 30759/12 costituisce, pertanto, modifica di un risultato interpretativo "normalmente" prevedibile, in quanto assistito da una consistente e decennale giurisprudenza. Modifica che può avvenire - secondo il citato arresto delle S.U. Reina - solo nel caso in cui tale risultato contrasti, in modo chiaro ed evidente, con i principi di precisione e di stretta interpretazione, caso che, per le ragioni prima esposte, non può essere ravvisato nella specie.
22. In conclusione, le stringenti ragioni letterali e sistematiche poste a base dell'orientamento assolutamente prevalente rendono del tutto persuasive ed insuperabili le conclusioni cui detto orientamento è pervenuto alla stregua del quale, pertanto, correttamente il Tribunale ha escluso la considerazione, ai fini del computo dei termini massimi di fase in appello, del periodo semestrale ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis ed ha ritenuto interamente decorso sin dal febbraio 2013 il termine di fase biennale.
23. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013