Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 24818
CASS
Sentenza 12 aprile 2001

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Le modifiche apportate ai termini massimi di custodia cautelare dall'art.1, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000,n.82, convertito con legge 5 giugno 2000, n.144, per la "fase" del giudizio abbreviato non si applicano soltanto all'ipotesi che tale giudizio venga disposto in sede di udienza preliminare, ma hanno valenza generale e trovano applicazione anche nella ipotesi che esso venga disposto su istanza dell'imputato in sede di giudizio dibattimentale di primo grado. Ne consegue che, avendo la legge citata individuato una nuova e autonoma "fase" processuale, la quale inizia con l'ordinanza che, in qualunque grado di giudizio di merito, dispone procedersi con il giudizio abbreviato e termina con la sentenza emessa ai sensi dell'art.442 cod.proc.pen., in detta ipotesi ai termini di custodia ordinari si sostituiscono quelli previsti dall'art.303, comma 1, lett. b-bis, cod.proc.pen. (come modificato dall'art.1, comma 1, della legge citata), i quali decorrono dall'ordinanza che dispone procedersi con il giudizio abbreviato.

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  • 1Rito abbreviato: le S.U. sui termini di durata massima della custodia cautelareAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 24818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24818
Data del deposito : 12 aprile 2001

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