Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
Le modifiche apportate ai termini massimi di custodia cautelare dall'art.1, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000,n.82, convertito con legge 5 giugno 2000, n.144, per la "fase" del giudizio abbreviato non si applicano soltanto all'ipotesi che tale giudizio venga disposto in sede di udienza preliminare, ma hanno valenza generale e trovano applicazione anche nella ipotesi che esso venga disposto su istanza dell'imputato in sede di giudizio dibattimentale di primo grado. Ne consegue che, avendo la legge citata individuato una nuova e autonoma "fase" processuale, la quale inizia con l'ordinanza che, in qualunque grado di giudizio di merito, dispone procedersi con il giudizio abbreviato e termina con la sentenza emessa ai sensi dell'art.442 cod.proc.pen., in detta ipotesi ai termini di custodia ordinari si sostituiscono quelli previsti dall'art.303, comma 1, lett. b-bis, cod.proc.pen. (come modificato dall'art.1, comma 1, della legge citata), i quali decorrono dall'ordinanza che dispone procedersi con il giudizio abbreviato.
Commentario • 1
- 1. Rito abbreviato: le S.U. sui termini di durata massima della custodia cautelareAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 24818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24818 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 12/04/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 2820
3. Dott. LOSANA CAMILLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 000342/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CALABRESE CO N. IL 02/01/1973
avverso ORDINANZA del 21/11/2000 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Albano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVA.
CALABRESE CO, cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere perché indagato di vari reati tra i quali un duplice omicidio in danno di D'RC RA e US IN, venne tratto a giudizio davanti alla Corte d'assise di Taranto con decreto 09.07.1997. La Corte dispose, a sensi dell'art. 304 c. 2 c.p.p., la sospensione dei termini della custodia cautelare a causa della complessità dell'istruttoria dibattimentale.
Con ordinanza 29.06.2000, su istanza del Calabrese, la Corte d'assise dispose il giudizio abbreviato a sensi dell'art. 4 ter della legge n.144/2000. Il 09.07.2000 il Calabrese propose istanza di scarcerazione per decorrenza del termine di fase della custodia cautelare, calcolata a sensi dell'art. 303 lett. b) n. 3 c.p.p. essendo trascorso il doppio del termine di fase fissato a sensi dell'art. 304 comma 6 c.p.p (e tenuto conto della sentenza 292/1998 della Corte costituzionale). La Corte d'assise respinse detta istanza osservando che, con la ammissione al giudizio abbreviato,(disposto prima che scadessero i termini della custodia cautelare, rispetto alla fase dibattimentale) si era aperta una nuova fase di decorrenza dei termini, a sensi dell'art. 303 c.
1. lett. b) bis c.p.p.; e questo termine, di nove mesi, non era ancora scaduto.
La stessa tesi è stata accolta dal Tribunale di Taranto che, con ordinanza 21.11.2000, ha rigettato l'appello proposto dal Calabrese. Contro quest'ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Calabrese e ha dedotto violazione di legge con riferimento agli articoli 303 c.
1. lett. b) bis n. 3 e 304 comma 6 c.p.p. e 3 della Costituzione.
Il ricorrente sostiene che la lettera b) bis introdotta all'art. 303 c.p.p dalla legge 144/2000, ha inteso consentire un prolungamento dei termini della custodia cautelare per l'ipotesi in cui il rito abbreviato venga chiesto e disposto nella sede naturale della udienza preliminare. Ciò perché le norme del codice di procedura penale ricomprendevano l'udienza preliminare nell'unica fase delle indagini preliminari;
e quindi, allungandosi i tempi di detta udienza a causa della diversa disciplina del giudizio abbreviato, oppure verificandosi "massicce richieste di giudizi abbreviati", era necessaria una diversa considerazione della durata della custodia cautelare. Per rispondere a questa esigenza il legislatore ha "aggiunto" alla fase delle indagini preliminari l'ulteriore specifica fase del giudizio abbreviato. Senonché questa esigenza non si verifica, e, quindi, la norma di cui alla lettera b) bis, non può trovare applicazione, qualora, in forza della disciplina transitoria di cui alla legge 144/00, il rito abbreviato venga chiesto e disposto nel corso del dibattimento, ovvero quando si verifichi la trasformazione del rito da dibattimentale in abbreviato. Secondo il ricorrente, ammettendo una nuova decorrenza dei termini anche in questa ipotesi, si finirebbe, come appunto nel caso di specie, per prolungare arbitrariamente la durata della custodia cautelare già sofferta;
tale prolungamento andrebbe unicamente a svantaggio della libertà personale dell'imputato, senza una sottostante esigenza che lo imponesse. Inoltre l'imputato sarebbe posto di fronte ad una alternativa assurda: o rinunciare al rito abbreviato ma fruendo della rimessione in libertà: (qualora il termine normale di fase fosse prossimo alla scadenza); oppure chiedere il rito abbreviato, ma pagando l'ingiustificato prezzo di non poter fruire della scarcerazione per decorrenza dei termini di fase (che, secondo la tesi del Tribunale di Taranto, riprenderebbero a decorrere per ben nove mesi, anche se il normale termine di quella fase, tenendo altresì conto di sospensioni e proroghe, fosse ormai trascorso addirittura nella sua misura doppia). Tra l'altro in tal modo, e contraddittoriamente, si finirebbe anche per scoraggiare il ricorso al rito abbreviato che invece il legislatore ha voluto incrementare. Senza contare la profonda ingiustizia (con violazione del principio costituzionale di eguaglianza) del ritenere come inutilmente e senza alcun effetto decorso, tutto il termine di custodia cautelare della fase dibattimentale che, nella specie, era di ben tre anni. Le osservazioni del ricorrente, che individuano certamente un problema reale, non sono tuttavia condivisibili.
La lettera b) bis dell'art. 303 c.p.p. è stata introdotta dal D.L. 07.04.2000 n. 82 e dalla legge di conversione 05.06.2000 n. 144
essenzialmente in considerazione del fatto che la nuova disciplina del giudizio abbreviato prevede, fra l'altro, la possibilità di integrazioni probatorie e può in concreto assumere uno svolgimento complesso e di non breve durata nel tempo. Ciò tuttavia non significa che i nuovi termini ivi previsti si riferiscano soltanto ai giudizi abbreviati disposti dal giudice dell'udienza preliminare. Al contrario, ragioni letterali e sistematiche inducono a concludere che i termini previsti dall'art. 303 lett. b) bis c.p.p. si riferiscano a tutti i casi in cui venga disposto il giudizio abbreviato e, quindi, anche quando esso venga disposto al dibattimento (in questo stesso senso si è già espressa questa Corte con sentenza Sez. 1^ 16 marzo 2001, ric. Albanese). Va preliminarmente constatato come l'applicabilità dei termini in esame anche al giudizio abbreviato disposto dal giudice del dibattimento (e non, quindi, della udienza preliminare) nei casi previsti dall'art. 452 c.p.p. (giudizio direttissimo), 458 c.p.p.(giudizio immediato) e 552 c.p.p. (nei casi di citazione diretta a giudizio), emerga chiaramente dalla stessa collocazione sistematica della nuova norma: la quale segue immediatamente quella di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 303 c.p.p. riguardante i termini di fase del dibattimento di primo grado. In questi casi inoltre i termini di minore durata previsti per l'abbreviato si giustificano per la minore complessità del rito, e sono in armonia col principio del "favor libertatis".
Non sembra allora che si possa dubitare circa l'applicabilità dei termini in esame anche nei casi (come appunto quello di specie) ove il giudizio abbreviato sia disposto nel corso del dibattimento di primo grado a seguito della richiesta formulata a sensi dell'art. 4 ter della legge 144/2000, prima della conclusione della istruttoria dibattimentale (comma 3 lettera 4 dell'articolo citato). In vero la lettera b) bis si riferisce proprio alla fase che culmina con la sentenza di primo grado ed espressamente stabilisce che i "nuovi" termini decorrono dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, sino alla pronuncia della sentenza di condanna a sensi dell'art. 442 c.p.p. È altrettanto indicativa la collocazione subito precedente alla lettera c), la quale prevede i termini per la fase successiva alla sentenza di primo grado.
Non c'è dubbio allora che si sia individuata dal legislatore, con una previsione di carattere generale, una autonoma fase che inizia con l'ordinanza con cui viene disposto il giudizio abbreviato e termina con la pronuncia della sentenza a sensi dell'art. 442 c.p.p:
vale a dire, con la pronuncia della sentenza, di primo grado, conclusiva appunto del giudizio abbreviato.
Altra interpretazione non pare proprio formulabile. Ma, in quanto fase "nuova," ed avente i suoi propri, specifici termini iniziale e finale, quella in esame è indipendente dalle altre fasi, non si "aggiunge", ne' si "sottrae", a quelle contigue. Pertanto non è condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui, nella specie, tutto il periodo di custodia cautelare sofferta nella fase dibattimentale prima della ordinanza dispositiva del giudizio abbreviato sarebbe trascorso inutilmente e, quindi, ingiustamente, e con violazione del principio di eguaglianza. In vero detto periodo rileva con riferimento al termine complessivo della custodia cautelare e rileva altresì per la fase dibattimentale, qualora il giudizio abbreviato non venga richiesto;
mentre non rileva unicamente nella diversa situazione processuale in cui venga disposto il giudizio abbreviato: inserendosi a questo punto una fase autonoma, con termini suoi propri.
Ma non è detto (come invece sembra sostenere il ricorrente) che questi nuovi termini "allunghino" ingiustamente la durata della custodia cautelare, quale risulterebbe se non si inserisse il rito abbreviato, ne' che si verifichi la alternativa (ritenuta assurda dal ricorrente) del chiedere l'abbreviato, rimanendo però in carcere per l'allungamento dei termini, oppure rinunciare a questa richiesta, ma ottenere la liberazione a seguito della decorrenza dei termini di fase "normali".
Infatti, premesso che i termini previsti dalla lettera b) bis citata sono più brevi rispetto a quelli previsti dalla lettera b), il termine di fase, come calcolato se non si fa ricorso al giudizio abbreviato, può bensì risultare in concreto più breve, ma di norma sarà più lungo;
tutto dipende dal momento in cui l'abbreviato, nel corso della istruttoria dibattimentale, viene richiesto e disposto. Anzi, come già si è visto a proposito di altri riti speciali, proprio la maggiore brevità dei termini di fase per il giudizio abbreviato si armonizza di regola, anche in questa ipotesi, con il principio del "favor libertatis".
Il fatto è che il legislatore con le norme in esame ha inteso da un lato tenere conto della minor durata e complessità del giudizio abbreviato e quindi prevedere termini di custodia cautelare più brevi rispetto a quelli previsti per il giudizio ordinario;
d'altro lato ha inteso evitare che (in considerazione della profonda trasformazione apportata al giudizio abbreviato con la possibilità di prevedere integrazioni probatorie) la richiesta di giudizio abbreviato, in qualunque momento processuale formulata, fosse un mezzo per eludere i termini "normali" previsti per il giudizio ordinario con la proposizione della istanza in prossimità della loro scadenza e comunque nel momento in cui l'integrazione probatoria prevista non consenta la sua conclusione nei termini di fase "ordinari".
Non va da ultimo trascurato il dato testuale della intestazione delle disposizioni contenute nel D.L. 07.04.2000 n.82,: "modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato"; che conferma la creazione, da parte del legislatore, di una vera e propria "nuova" ed "autonoma" fase processuale, relativa appunto al giudizio abbreviato.
Pertanto, essendo corretta la conclusione di cui al provvedimento impugnato, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria 19 giugno 2001