Sentenza 25 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, il meccanismo di "recupero" indicato nell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di fase attraverso imputazione a termini di fasi diverse, proprio per la sua eccezionalità, giustificata dal particolare allarme sociale dei delitti ai quali si applica, non può estendersi al caso previsto dalla lettera b-bis del medesimo comma, concernente il regime applicabile in caso di giudizio abbreviato, nella quale non vi è cenno alcuno, neanche indiretto, a tale eccezionale sistema di recupero, la cui utilizzabilità non può nemmeno farsi discendere dalla assimilazione del giudizio abbreviato a quello ordinario disposta dall'art. 304, comma 1, lett. c-bis, stesso codice, dato che quest'ultima disposizione si riferisce alla sospensione, e non alla proroga, dei termini di durata massima della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 12907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12907 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato FULGENZI Presidente
Dott. Raffaele LEONASI Consigliere
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
Dott. Nicola MILO Consigliere
Dott. Carlo PICCININNI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA di NAPOLI;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 28/5/2002;
sentita la relazione fatta dal Consigliere F: Serpico;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dr. G. Febbraro che ha concluso per: rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Sull'appello proposto nell'interesse di RO CE avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase di custodia cautelare emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Napoli in data 22/4/2002, il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 28/5/2002 (depositata il 6/6 successivo), in accoglimento del gravame, dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'appellante con ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli in data 5/10/2000 e, per l'effetto, disponeva l'immediata liberazione dell'imputato s.n.d.p.a.c., applicando allo stesso, ex art. 307 c.p.p., l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con le relative incombenze di rito.
Ad avviso dei giudici del riesame e contrariamente a quanto ritenuto dal G.U.P., la possibilità di prorogare il termine ordinario di mesi se a partire dalla ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato emessa il 14/7/01 in ordine al reato di associazione per delinquere ex art. 416 bis c.p. utilizzando i tempi custodiali risparmiati nella fase precedente o recuperando tempi di sottrarre alla fase successiva ex art. 303 co. I^ lett. b) n. 3 bis c.p.p., non era dato estenderla "analogicamente ", al di fuori di espressa previsione normativa e quindi anche al giudizio abbreviato, a cui il legislatore aveva riservato, in subiecta materia, quanto disposto dall'art. 303 co. I^ b bis c.p.p. .
Ciò posto, poichè la sentenza di condanna ex art. 442 c.p.p. era stata emessa il 7/3/2002, rispetto alla data di inizio del termine di sei mesi a partire dal 14/7/01, pur prorogato tale termine di un numero di giorni pari a quello in cui sono state tenute le udienze, s'imponeva la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare in atto, con ogni conseguenza di legge.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, deducendo, a motivi del gravame, l'erronea applicazione dell'art. 303 co. 1 lett. b) n. 3 bis c.p.p., da ritenersi applicabile, in via di interpretazione, per evidente identità della ratio legis, anche al giudizio abbreviato e quindi non solo per il dibattimento attinente, come nella specie, reati di maggiore gravità di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., posto che lo stesso legislatore, con la novella ex L. 144/00, ha inserito la lettera b) bis dell'art. 303 co. I a titolo di parificazione, ai fini della disciplina dei termini di custodia cautelare di fase, tra il rito abbreviato ed il giudizio ordinario, come confermato ex art. 304 co. I lett. C bis e co. 2 c.p.p. . Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come esattamente e motivatamente argomentato dai giudici del Tribunale del riesame e, del resto, uniformemente riaffermato da questo giudice di legittimità, il dettato normativo attinente lo "status libertatis", in difetto di esplicita deroga, è tassativo e non può essere oggetto, come inesattamente vorrebbe l'Ufficio ricorrente, di interpretazione analogica estensiva, sicchè i termini tracciati dall'art. 303 co. I n. 3 bis, con il richiamo al c.d. "recupero" di cui alla 2^ e u. p. di tale comma, proprio per l'eccezionalità di esso, giustificato dalla particolare gravità ed allarme sociale dei delitti per cui si procede (delitti di cui all'art. 407 co. 2 lette. a) c.p.p.), non può di certo "estendersi" a quanto disposto dalla successiva lett. b bis) nella quale, in riferimento al giudizio abbreviato, non vi è cenno alcuno, nemmeno indiretto, a tale eccezionale sistema di "recupero". Nè pertinente è il richiamo all'art. 304 co. I lett. C bis, posto che detta normativa, pur attinente il giudizio abbreviato, si riferisce alla "sospensione" dei termini di durata massima della custodia cautelare e non già alla "proroga" di tali termini, di ben diversa natura, portata e funzione.
Corretto, pertanto, il giudizio espresso dalla ordinanza impugnata quanto alla perdita di efficacia della misura custodiale in atto, stante l'accertato, incontestabile decorso del termine, pur prorogato nei limiti consentiti, in relazione alla data della sentenza di condanna del G.U.P. (7/3/02), rispetto a quella della ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato (14/7/01). Di cui l'infondatezza della doglianza dedotta dall'Ufficio ricorrente, il cui ricorso, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 MARZO 2003.