Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 12907
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Sentenza 25 febbraio 2003

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In tema di durata massima della custodia cautelare, il meccanismo di "recupero" indicato nell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di fase attraverso imputazione a termini di fasi diverse, proprio per la sua eccezionalità, giustificata dal particolare allarme sociale dei delitti ai quali si applica, non può estendersi al caso previsto dalla lettera b-bis del medesimo comma, concernente il regime applicabile in caso di giudizio abbreviato, nella quale non vi è cenno alcuno, neanche indiretto, a tale eccezionale sistema di recupero, la cui utilizzabilità non può nemmeno farsi discendere dalla assimilazione del giudizio abbreviato a quello ordinario disposta dall'art. 304, comma 1, lett. c-bis, stesso codice, dato che quest'ultima disposizione si riferisce alla sospensione, e non alla proroga, dei termini di durata massima della custodia cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 12907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12907
    Data del deposito : 25 febbraio 2003

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