Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, la disciplina dettata, per la fase dell'eventuale giudizio abbreviato, dalla lettera b bis) del primo comma dell'art. 303 cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1, primo comma, lett. b) del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000 n. 144), trova applicazione indipendentemente da quale sia l'organo giudicante che abbia disposto il giudizio abbreviato e, quindi, anche nel caso in cui tale giudizio sia stato disposto dal giudice del dibattimento, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 4 ter del citato d.l. n. 82 del 2000.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 32978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32978 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO FANTACCHIOTTI Presidente del 12/06/2001
1. Dott. DONATO DANZA Consigliere SENTENZA
2. Dott. SECONDO CARMENINI Consigliere N. 3484
3. Dott. CARLO PAOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCO FIANDANESE Consigliere N. 15916/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI MA NI e da CI FI EP
avverso l'ordinanza in data 26/01/2001 del Tribunale di Catania sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Umberto Toscani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Udito il difensore Avv.to LF Finocchiaro del foro di Catania, che si associa alla richiesta del P.M.
FATTO
Il Tribunale di Catania rigettava l'appello nell'interesse di AN Di UR e LF PE IN avverso l'ordinanza con cui era stata respinta l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini nell'ambito del procedimento n. 2044/00 reg. trib. lib., cioè per decorso del termine di sei mesi dall'ordinanza di ammissione del rito abbreviato (emessa a norma dell'art.
4 - ter della legge n. 144/2000), senza che fosse stata pronunziata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 442 c.p.p.. Il tribunale, confermando il provvedimento impugnato, disattendeva la tesi difensiva (secondo cui tale termine di fase fosse applicabile anche nei procedimenti celebrati innanzi al giudice dibattimentale e non solo in quelli celebrati innanzi al G.U.P.) rilevando come la menzionata norma transitoria fosse stata introdotta "esclusivamente per impedire la decorrenza dei termini di custodia nella fase delle indagini preliminari e fino all'emissione della sentenza di condanna emessa dal G.U.P. ai sensi dell'art. 442 c.p.p. e tanto sia alla luce della formulazione della 'ratio' della stessa norma, sia in base al resoconto dei lavori parlamentari".
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 303, cm. 1, lettera b - bis c.p.p., sul rilievo che la disciplina del D.L. n.82/2000, con le modificazioni di cui alla legge di conversione, ha disposto in via transitoria l'applicazione della nuova fase dei termini di durata della custodia cautelare in tema di giudizi abbreviati estendendola anche a quelli in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto legge, senza escludere i processi dinanzi al giudice del dibattimento, il quale è "l'unico a poter disporre, ma solo per i giudizi disciplinanti dell'intervenuta novella, che si proceda con il rito abbreviato, una volta superata la fase di richiesta naturale del rito alternativo, cioè quella dell'udienza preliminare".
Nel ricorso vengono sviluppate altre considerazioni giuridiche a sostegno della tesi propugnata.
Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catania.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il D.L. 74/2000, n. 82, convertito, con modificazioni, della legge n.144/2000, ha innovato la disciplina dei termini di custodia cautelare attribuendo autonoma rilevanza alla fase del giudizio abbreviato con riguardo all'ordinanza da cui esso è disposto, la quale costituisce lo atto di riferimento per la decorrenza dei termini per ciascuna delle prime due fasi di durata. Dalla sua emissione, in particolare, inizia autonomamente una seconda fase, così come enucleata sotto la lettera b - bis introdotta dalla novella nell'art. 303 c.p.p. con previsione dei veri termini di durata, tra cui quello che interessa nel caso in esame sub n. 2 di mesi sei, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione eccedente sei anni e non superiore nel massimo a venti anni. Nella fattispecie, essendo decorso detto termine senza che sia intervenuta sentenza di condanna ai sensi dell'art. 442 c.p.p., dalla cui emissione avrebbe avuto inizio il decorso dei termini della terza fase, così come disciplinata sub lett. c) dello art. 303, rettamente si afferma in ricorso che il tribunale avrebbe dovuto accogliere l'appello avverso l'ordinanza del GIP e disporre la scarcerazione degli indagati. Non può essere, invero, condivisa la tesi propugnata dal giudice di secondo grado secondo cui la legge n. 144/2000, di conversione del D.L. n. 82/2000, non avrebbe alcuna incidenza sui termini di fase per i procedimenti che, come quello in esame, in virtù della disposizione transitoria ex art. 4 ter, possano essere definiti con giudizio abbreviato pur trattandosi già nella fase del dibattimento:
il tribunale trae tale convincimento dalla natura transitoria della norma, la quale non indicherebbe anche l'estinzione della disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato;
a tal fine sarebbe stata necessaria un'espressa deroga ai termini previsti dall'art. 303, cm. 1, lett. b), c.p.p., mentre il contrario assunto colliderebbe con la "ratio" della riforma diretta a prorogare, anziché a ridurre il termine di fase. Siffatto ragionamento si pone senza dubbio in contrasto con l'interpretazione letterale e logica della normativa in esame.
La trasformazione del giudizio ordinario nel rito alternativo abbreviato assoggetta il processo a tutta la disciplina relativa con consequenziale applicazione della lettera b - bis, che fa decorrere il secondo termine di fase, proporzionato alle varie ipotesi elencate dalla data dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato. Il legislatore ha inteso introdurre immediatamente tale nuova disciplina estendendolo anche ai giudizi con rito abbreviato già in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 82/2000 (art. 4) e prevedendo, con apposita disposizione transitoria (art.
4-ter), la applicabilità di detto rito, con le modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999, anche ai processi già nella fase dibattimentale per i quali non sia ancora iniziata l'istruzione, indipendentemente dalla scadenza del termine per la richiesta dello stesso rito alternativo. La disposizione transitoria non ha alcuna portata limitativa circa gli effetti legali del giudizio abbreviato anche per quanto attiene alla durata dei termini di fase delle misure cautelari, in quanto il D.L. 82/2000, come può ricavarsi dal titolo, ha avuto di mira essenzialmente la modificazione della loro disciplina senza operare alcuna distinzione circa la portata applicativa con riguardo al tipo di organo giudicante investito del processo. Non è, dunque, la disposizione transitoria ex art.
4 - ter, che determina l'astensione del regime autonomo dei termini di fase per il rito abbreviato al processo dibattimentale, bensì la trasformazione di questo grazie alla medesima norma, in giudizio abbreviato, il quale implica l'automatica applicazione di tutta la connessa normativa processuale senza che sia consentito, in difetto di espressa deroga legislativa, operare alcuna distinzione, a tale effetto, in rapporto all'organo giudicante investito della relativa cognizione e all'ampliamento o alla riduzione che ne può scaturire in ordine alla durata dei termini di fase per le misure cautelari, legata il più delle volte alle situazioni contingenti del processo piuttosto che all'astratta disciplina del rito congegnata, con le novelle introdotte negli artt.303 e 304 c.p.p., per impedire fenomeni di scarcerazione dipendenti dalla scadenza degli stessi termini. Non si comprende, dunque, la ragione per cui i processi già pendenti dinanzi al giudice dibattimentale al momento di entrata in vigore della nuova disciplina, una volta assoggettati al rito abbreviato mercè l'applicazione della disposizione transitoria di cui al citato art.
4 - ter introdotto dalla legge di conversione, non debbano dar luogo, ai fini della durata massima della custodia cautelare, alla seconda fase di cui alla menzionata lettera b - bis, con inizio della ricorrenza dalla emissione dell'ordinanza che dispone l'applicazione del rito alternativo. Infatti, da un lato essi assumono "in toto" le caratteristiche del giudizio abbreviato, dall'altro, con ciò stesso, deve escludersi che il legislatore, nello estendere la disciplina in esame transitoriamente, abbia in via eccezionale optato per la persistenza del termine di fase ordinario determinato dal decreto con il quale è stato disposto il giudizio a norma dell'art. 429 c.p.p., dando così luogo ad una inaccettabile applicazione ibrida di norme vecchie e nuove.
Per le esposte considerazioni l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio, il che comporta la immediata scarcerazione dei ricorrenti se non detenuti per altra causa, con i previ adempimenti ex art. 626 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la immediata scarcerazione dei ricorrenti se non detenuti per altra causa.
Si provveda a norma dell'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2001