Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
I termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, di cui all'art. 303, comma primo, lett. b-bis, cod. proc. pen. decorrono dall'ordinanza che, in qualunque grado del giudizio di merito, dispone procedersi con rito speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 41380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41380 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2667
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 33268/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AP AB, N. IL 02/10/1967;
2) IS IO, N. IL 30/08/1960;
3) EC RE, N. IL 10/03/1953;
avverso l'ordinanza n. 1206/2009 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 04/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. BONCALDO Valerio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
con ordinanza del 4.8.09, il Tribunale del riesame di Catania ha respinto l'appello proposto da AP IO, IS TO e EC OR, in stato di custodia cautelare in carcere, avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania del 23.6.09, di rigetto della loro richiesta di scarcerazione per decorso dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b-bis, n.
2. Nei confronti dei tre appellanti anzidetti, imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p.p., commi 1, 4 e 6, era stato emesso decreto di giudizio immediato in data
21.10.08.
I medesimi avevano a tal punto fatto richiesta di giudizio abbreviato, ex art. 458 c.p.p., comma 1, ed il G.I.P., ai sensi dell'art. 458 c.p.p., comma 2, con decreto del successivo 15.1.09, aveva fissato l'udienza di celebrazione del processo col rito alternativo richiesto.
La sentenza, emessa ai sensi degli artt. 456 e 442 c.p.p., era intervenuta il 26.5.09.
Il Tribunale, in modo conforme a quanto ritenuto dagli appellanti, ha affermato che il termine di fase di carcerazione preventiva da applicare nel caso in esame, in relazione al tipo di reato contestato ai tre appellanti, per il quale era prevista una pena massima di anni 20 di reclusione, era di mesi 6, ai sensi del citato art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis, n. 2.
Il contrasto fra il Tribunale e gli appellanti ha per oggetto la data di decorrenza di tale periodo di fase di mesi 6, atteso che, secondo gli appellanti, detto periodo doveva farsi decorrere dal 21.10.08, data in cui il G.I.P., richiesto dal P.M., aveva emesso decreto di giudizio immediato;
secondo il Tribunale doveva farsi decorrere dal 15.1.09, data in cui il G.I.P. aveva fissato l'udienza per la celebrazione del processo con il rito abbreviato chiesto dagli appellanti.
Secondo il Tribunale nella specie dovevano essere presi in considerazione due diversi termini di fase, atteso che il termine di fase connesso al decreto di giudizio immediato del 21.10.08 era quello di anni 1, indicato dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 2; il termine di fase connesso al decreto con cui è stato disposto il giudizio abbreviato in data 15.1.09 era quello di mesi 6, indicato dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b-bis, n.
2. E poiché, nella specie entrambi detti termini di fase erano stati osservati, in quanto la sentenza, emessa il 26.5.09, era intervenuto entro l'anno dall'ordinanza del 21.10.08 ed entro il semestre dal decreto del 15.1.09, il Tribunale aveva respinto l'appello proposto da AP IO, IS TO e EC OR. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Catania, AP IO, IS TO e EC OR han proposto ricorso per cassazione per il tramite del loro comune difensore, che ha dedotto il seguente unico motivo di ricorso:
- violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per la manifesta illogicità del provvedimento impugnato nell'analisi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a) b) e b-bis) e art. 306 c.p.p., con violazione art. 13 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., comma 2:
il delitto per il quale gli odierni ricorrenti erano sotto processo era punito con la pena massima di anni 20 di reclusione;
pertanto il termine di fase applicabile ai medesimi, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis, n. 2, era di mesi 6; e detto termine era all'evidenza scaduto.
Invero il provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato era stato emesso dal GIP. il 15.1.09, mentre la sentenza era stata emessa il 23.5.09.
Erano trascorsi 4 mesi ed 8 giorni, ai quali doveva essere necessariamente sommato il lasso di tempo intercorso fra l'emissione del decreto di giudizio immediato (21.10.08) ed il provvedimento che aveva introdotto il rito abbreviato (15.1.09) e quindi ulteriori mesi 2 e giorni 24, si che erano complessivamente trascorsi mesi 7 e giorni 1 fra l'interruzione della fase cautelare delle indagini preliminari, avvenuta con il provvedimento che aveva disposto il giudizio immediato e l'emissione della sentenza di primo grado;
e, sottraendo, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 4, i 5 giorni delle udienze svoltesi, erano trascorsi mesi 6 e giorni 27, in tal modo essendo stato superato il periodo di mesi 6 concesso dal legislatore con l'art. 3 c.p.p., comma 1, lett. b-bis, n.
2. I termini di fase erano un baluardo di controllo, posto a garanzia dell'imputato in stato di custodia cautelare.
Essi erano stati strutturati dal legislatore con una sequenza di ferree ed inderogabili scansioni temporali. Invero, una volta interrotta la fase cautelare delle indagini preliminari con il provvedimento che dispone il giudizio immediato, era aberrante ritenere che per i soggetti che avessero scelto il rito abbreviato la carcerazione patita potesse essere computata in una fase che aveva certamente già trovato la sua conclusione.
Il Tribunale di Catania si era invece attenuto al dato letterale della norma, arrivando alla non condivisibile conclusione che, una volta disposto dal G.I.P. il giudizio immediato, doveva essere calcolata la fase cautelare propria del rito ordinario, nonostante il processo non sarebbe mai stato celebrato secondo tale rito ordinario, essendo stato chiesto dagli imputati il rito abbreviato. Sussisteva invero un'evidente mancanza di coordinamento fra le norme che prevedevano il giudizio abbreviato in caso di udienza preliminare o di citazione diretta a giudizio e le norme che prevedevano il giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato, atteso che in tale ultima ipotesi la posizione degli imputati veniva aggravata in modo ingiustificato.
Il Tribunale era caduto in una palese contraddizione, quando aveva sostenuto l'applicabilità cumulativa di entrambi i termini di fase, in quanto la sentenza intervenuta nella specie in esame era quella susseguente al rito abbreviato e non quella emessa in esito all'ordinario procedimento di cognizione, trattandosi di due termini non alternativi, ma incompatibili fra di loro, si che ciascuno di essi andava applicato in via esclusiva, atteso che il secondo termine di fase più breve trovava la propria giustificazione nei tempi più ristretti in cui aveva normalmente luogo il giudizio abbreviato. Il provvedimento impugnato andava pertanto annullato. L'unico motivo di ricorso proposto da AP IO, IS TO e EC OR avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 4.8.09, di rigetto dell'appello da essi proposto avverso l'ordinanza del G.I.P. di Catania del 23.6.09, che ha respinto la loro istanza, intesa ad ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, va respinto siccome infondato. Va invero condivisa la giurisprudenza in materia di questa Corte, alla stregua della quale i termini massimi di custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b-bis decorrono dall'ordinanza che, in qualunque grado del giudizio di merito, dispone procedersi col giudizio abbreviato (cfr., in termini, Cass. 6^, 9.5.06 n. 25058, rv. 235133; Cass. 2^, 12.6.01 n. 32978, rv. 220865). Si rileva infatti che i termini di custodia cautelare di fase, di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b-bis, sono stati introdotti con il D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 1, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144, facendo riferimento alla fase del giudizio abbreviato, senza fare alcuna distinzione fra i vari casi in cui si procede con detto rito, si che detti termini si applicano non solo all'ipotesi in cui il rito in esame venga disposto nell'udienza preliminare, ma anche a tutte le altre ipotesi in cui detto rito è ammesso, compresa quella in esame, nella quale il rito abbreviato è stato ammesso in epoca successiva all'emissione di ordinanza di giudizio immediato. Nè può ritenersi, come sostenuto dai ricorrenti, che, nella specie, si sia fatto luogo ad una indebita commistione fra due distinti termini di fase della custodia cautelare, previsti per tipi differenti di giudizio e cioè per il giudizio ordinario e per quello col rito abbreviato, atteso che è stato lo stesso legislatore ad avere previsto la possibilità di far luogo al rito abbreviato in momenti differenti, addirittura quando il processo è già pendente innanzi al giudice dibattimentale, si che appare del tutto fisiologico e conforme alla legge processuale che, in via progressiva, si avvicendino nel tempo diversi termini di fase, connessi a diversi tipi di procedimenti. Se invero il legislatore ha ritenuto esperibili tali diversi tipi di procedimenti in fasi successive, non si vede perché non debba essere ritenuta conforme a legge ed ai criteri della ragionevolezza l'applicazione in epoche successive dei relativi termini di fase di custodia cautelare.
Si aggiunge che appare condivisibile il controllo effettuato dal Tribunale di Catania, il quale, nella fattispecie, ha esaminato entrambi i termini di fase e cioè sia quelli propri del giudizio immediato (anni 1), sia quelli propri del successivo giudizio abbreviato (mesi 6), per dedurne l'esatta osservanza di entrambi, atteso che è a vantaggio degli imputati accertare il rispetto di entrambi tali termini di fase, poiché ben poteva verificarsi che la sentenza fosse intervenuta nel rispetto del termine di fase proprio del giudizio abbreviato, ma oltre il termine di fase proprio del giudizio immediato, senza poi considerare che tale ultimo termine, nel suo computo iniziale, è senz'altro utilizzabile, anche questa volta in favore dell'imputato, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 4. Nessuna indebita commistione di termini di fase di custodia cautelare è pertanto ravvisabile nella specie. Il ricorso proposto da AP IO, IS TO e EC OR va quindi respinto. Consegue a detta declaratoria, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si dovrà infine provvedere a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009