Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2012, n. 30759
CASS
Sentenza 11 luglio 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di durata massima della custodia cautelare, nel computo del doppio del termine di fase della stessa custodia non si deve tenere conto dell'aumento fino a sei mesi previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis cod. proc. pen.

Commentari2

  • 1Favor libertatis e limiti massimi della custodia: le Sezioni Unite
    Marco Malerba · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza qui riportata, depositata il 17 marzo 2014, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha sollecitato l'intervento delle Sezioni unite circa la soluzione del seguente quesito: «se, in tema di durata dei termini di custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero dei termini di altra fase cautelare - previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis c.p.p. - comporti o meno l'aumento dei termini massimi di custodia, di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p.». 2. La questione di fatto oggetto dell'ordinanza inerisce ad una misura cautelare custodiale emessa per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup., aggravato ex art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, nei confronti …

     Leggi di più…

  • 2Custodia cautelare: il doppio del termine di fase non è superabileAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2012, n. 30759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30759
Data del deposito : 11 luglio 2012

Testo completo