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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17140/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: separazione e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni, depositata telematicamente il 3 gennaio 2025:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis rejectis, voglia in via principale Quanto alla domanda di separazione con addebito:
Pronunciare la separazione dei coniugi e anche in via provvisoria e Parte_1 CP_1 urgente, con addebito a carico del sig. per i motivi di cui in narrativa e, CP_1 conseguentemente, ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camugnano (BO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, autorizzando i coniugi a vivere separati;
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio:
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la RICHIESTA DI PRONUNCIA DI DIVORZIO ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. n. 898/1970 e, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri – e in Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5 Camugnano (BO), il 18 aprile 2009, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, p.1, anno 2020. Con vittoria di spese, diritti ed onorari su entrambi i giudizi.”
****** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e si sono uniti in matrimonio a Camugnano Parte_1 CP_1
(BO) il 29 agosto 2020. Dall'unione non sono nati figli. La coppia si è stabilita nell'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Camugnano (BO), Loc. Guzzano Prati di sotto n.35/A, insieme al figlio della sig.ra avuto da una precedente relazione. Parte_1 Persona_1
La coppia si è separata di fatto tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 quando il i è trasferito altrove. CP_1
2. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito per la violazione del dovere di fedeltà e del dovere di assistenza morale;
- sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Il signor pur se ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
All'udienza del 21 maggio 2023, la ricorrente è comparsa e ha confermato il contenuto del proprio atto introduttivo, mentre il resistente è stato dichiarato contumace. All'esito dell'udienza del 6 marzo 2025 la causa -istruita tramite escussioni di testimoni e produzione documentale- è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 2 gennaio 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalla ricorrente. 3a. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto degli atti, alle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del procedimento e alla mancata costituzione del resistente.
3b. Deve essere accolta la richiesta di addebito della separazione al signor CP_1
pagina 2 di 5 La signora a fondato la domanda di riconoscimento dell'addebito su Parte_1 tre diverse ragioni e, in particolare: a) la violazione del dovere di fedeltà; b) la violazione del dovere di assistenza morale); c) la commissione ai suoi danni di condotte penalmente rilevanti. Si deve premettere che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2). Deve anzitutto osservarsi che ai fini dell'addebito non può essere attribuito valore alle condotte penalmente rilevanti lamentate dalla ricorrente.
Invero, tutte i comportamenti contestati al resistente, oggetto di separato procedimento penale, è pacifico che sono state posti in essere dal signor in un CP_1 periodo successivo alla separazione di fatto tra i coniugi, essendo avvenute dopo l'uscita dello stesso dalla casa familiare. Da ciò consegue evidentemente l'irrilevanza di tali condotte ai fini dell'addebito, stante l'insussistenza del requisito del nesso causale tra le azioni del resistente e la crisi coniugale. In ordine alla violazione del dovere di fedeltà la signora a dimostrato Parte_1 che il marito ha più volte posto in essere condotte contrarie a tale dovere coniugale. Nello specifico, la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione fotografica riproducente plurime conversazioni tra il marito e altre persone aventi chiaro sfondo sessuale: in alcune di queste sono visibili scambi di materiale fotografico riproducente organi genitali maschili sia del signor che dei suoi interlocutori. Nelle CP_1 conversazioni si fa altresì riferimento ad incontri, già avvenuti o programmati, con un evidente intento sessuale (si veda, ad esempio, doc. 8, pag. 21). A riscontro di tali episodi si pongono altresì le dichiarazioni rese da
[...]
e (rispettivamente sorella e madre della ricorrente), Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 3 ottobre 2024, le quali, su specifica domanda, hanno confermato di aver visionato direttamente tali conversazioni sul cellulare del signor mostrato loro CP_1 dalla signora Parte_1
Risulta con tutta evidenza che simili comportamenti sono in contrasto con il dovere di fedeltà prescritto dall'art. 143 c.c.. Anche la violazione del dovere di assistenza morale tra coniugi risulta provata. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che a seguito dell'operazione chirurgica volta alla rimozione del tumore al seno, avvenuta il 19 ottobre del 2022, al risveglio in ospedale il marito non era presente e che ella ha scoperto successivamente che lo stesso in quel giorno si trovava in un cinema a luci rosse. A conferma di ciò, ha allegato di aver rinvenuto nella giacca del coniuge il biglietto di ingresso al cinema recante la medesima data del giorno dell'intervento.
pagina 3 di 5 Tale ultima circostanza è stata confermata da la quale, Parte_2 nell'udienza del 19 ottobre del 2022, ha dichiarato di aver appreso questo fatto da e da (rispettivamente figlio ed ex marito della Persona_1 Persona_2 sig.ra . Parte_1
Da ciò si evince, dunque, che il resistente invece di assistere la moglie in un momento di particolare delicatezza si è disinteressato, dedicandosi ad altre attività. La signora ha allegato altresì ulteriori condotte contrastanti con il Parte_1 dovere di assistenza morale poste in essere dal signor nel periodo successivo CP_1 all'intervento sanitario. In particolare, ha rappresentato che dopo aver fatto rientro presso la casa familiare il resistente è rientrato spesso a casa ubriaco e in stato di alterazione psicofisica e, invece di mostrare sentimenti di vicinanza e sostegno, le ha ripetuto frasi del tipo “non supererai mai la malattia”. Il fatto che il signor ha posto in essere questa condotta è stato confermato CP_1 dalla sorella della ricorrente che in sede istruttoria ha riferito di aver assistito personalmente più volte a tali esternazioni (si veda verbale del 3 ottobre 2024). Anche questo agire, quindi, evidenzia un particolare disinteresse del marito contrario al dovere imposto dall'art. 143 c.c. In ordine al nesso causale, tra le condotte sopra descritte e la definitiva crisi della coppia deve osservarsi che gli episodi fin qui narrati sono avvenuti in un ristretto arco temporale, compreso tra il mese di ottobre 2022 e la fine del medesimo anno, momento in cui avvenne la separazione tra i coniugi. Ciò dimostra indubbiamente l'efficacia causale tra le condotte tenute dal signor la crisi coniugale. CP_1
Alla luce delle sopra esposte considerazioni deve essere dichiarato che la separazione è addebitabile al signor CP_1
4. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la parte ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
5. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra nata a Parte_1
Bologna il 27 marzo 1981, e nato a [...], il 16 giugno CP_1
1978, i quali hanno contratto matrimonio il 29 agosto 2020 a Camugnano (BO), atto pagina 4 di 5 iscritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune, all'atto n. 4, Parte 1, anno 2020;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Camugnano di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara che la separazione tra e va addebitata a Parte_1 CP_1 quest'ultimo;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 12 marzo 2025
La Giudice relatrice dott.ssa Silvia Migliori Il Presidente dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: separazione e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni, depositata telematicamente il 3 gennaio 2025:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis rejectis, voglia in via principale Quanto alla domanda di separazione con addebito:
Pronunciare la separazione dei coniugi e anche in via provvisoria e Parte_1 CP_1 urgente, con addebito a carico del sig. per i motivi di cui in narrativa e, CP_1 conseguentemente, ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camugnano (BO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, autorizzando i coniugi a vivere separati;
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio:
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la RICHIESTA DI PRONUNCIA DI DIVORZIO ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. n. 898/1970 e, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri – e in Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5 Camugnano (BO), il 18 aprile 2009, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, p.1, anno 2020. Con vittoria di spese, diritti ed onorari su entrambi i giudizi.”
****** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e si sono uniti in matrimonio a Camugnano Parte_1 CP_1
(BO) il 29 agosto 2020. Dall'unione non sono nati figli. La coppia si è stabilita nell'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Camugnano (BO), Loc. Guzzano Prati di sotto n.35/A, insieme al figlio della sig.ra avuto da una precedente relazione. Parte_1 Persona_1
La coppia si è separata di fatto tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 quando il i è trasferito altrove. CP_1
2. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito per la violazione del dovere di fedeltà e del dovere di assistenza morale;
- sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Il signor pur se ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
All'udienza del 21 maggio 2023, la ricorrente è comparsa e ha confermato il contenuto del proprio atto introduttivo, mentre il resistente è stato dichiarato contumace. All'esito dell'udienza del 6 marzo 2025 la causa -istruita tramite escussioni di testimoni e produzione documentale- è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 2 gennaio 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalla ricorrente. 3a. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto degli atti, alle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del procedimento e alla mancata costituzione del resistente.
3b. Deve essere accolta la richiesta di addebito della separazione al signor CP_1
pagina 2 di 5 La signora a fondato la domanda di riconoscimento dell'addebito su Parte_1 tre diverse ragioni e, in particolare: a) la violazione del dovere di fedeltà; b) la violazione del dovere di assistenza morale); c) la commissione ai suoi danni di condotte penalmente rilevanti. Si deve premettere che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2). Deve anzitutto osservarsi che ai fini dell'addebito non può essere attribuito valore alle condotte penalmente rilevanti lamentate dalla ricorrente.
Invero, tutte i comportamenti contestati al resistente, oggetto di separato procedimento penale, è pacifico che sono state posti in essere dal signor in un CP_1 periodo successivo alla separazione di fatto tra i coniugi, essendo avvenute dopo l'uscita dello stesso dalla casa familiare. Da ciò consegue evidentemente l'irrilevanza di tali condotte ai fini dell'addebito, stante l'insussistenza del requisito del nesso causale tra le azioni del resistente e la crisi coniugale. In ordine alla violazione del dovere di fedeltà la signora a dimostrato Parte_1 che il marito ha più volte posto in essere condotte contrarie a tale dovere coniugale. Nello specifico, la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione fotografica riproducente plurime conversazioni tra il marito e altre persone aventi chiaro sfondo sessuale: in alcune di queste sono visibili scambi di materiale fotografico riproducente organi genitali maschili sia del signor che dei suoi interlocutori. Nelle CP_1 conversazioni si fa altresì riferimento ad incontri, già avvenuti o programmati, con un evidente intento sessuale (si veda, ad esempio, doc. 8, pag. 21). A riscontro di tali episodi si pongono altresì le dichiarazioni rese da
[...]
e (rispettivamente sorella e madre della ricorrente), Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 3 ottobre 2024, le quali, su specifica domanda, hanno confermato di aver visionato direttamente tali conversazioni sul cellulare del signor mostrato loro CP_1 dalla signora Parte_1
Risulta con tutta evidenza che simili comportamenti sono in contrasto con il dovere di fedeltà prescritto dall'art. 143 c.c.. Anche la violazione del dovere di assistenza morale tra coniugi risulta provata. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che a seguito dell'operazione chirurgica volta alla rimozione del tumore al seno, avvenuta il 19 ottobre del 2022, al risveglio in ospedale il marito non era presente e che ella ha scoperto successivamente che lo stesso in quel giorno si trovava in un cinema a luci rosse. A conferma di ciò, ha allegato di aver rinvenuto nella giacca del coniuge il biglietto di ingresso al cinema recante la medesima data del giorno dell'intervento.
pagina 3 di 5 Tale ultima circostanza è stata confermata da la quale, Parte_2 nell'udienza del 19 ottobre del 2022, ha dichiarato di aver appreso questo fatto da e da (rispettivamente figlio ed ex marito della Persona_1 Persona_2 sig.ra . Parte_1
Da ciò si evince, dunque, che il resistente invece di assistere la moglie in un momento di particolare delicatezza si è disinteressato, dedicandosi ad altre attività. La signora ha allegato altresì ulteriori condotte contrastanti con il Parte_1 dovere di assistenza morale poste in essere dal signor nel periodo successivo CP_1 all'intervento sanitario. In particolare, ha rappresentato che dopo aver fatto rientro presso la casa familiare il resistente è rientrato spesso a casa ubriaco e in stato di alterazione psicofisica e, invece di mostrare sentimenti di vicinanza e sostegno, le ha ripetuto frasi del tipo “non supererai mai la malattia”. Il fatto che il signor ha posto in essere questa condotta è stato confermato CP_1 dalla sorella della ricorrente che in sede istruttoria ha riferito di aver assistito personalmente più volte a tali esternazioni (si veda verbale del 3 ottobre 2024). Anche questo agire, quindi, evidenzia un particolare disinteresse del marito contrario al dovere imposto dall'art. 143 c.c. In ordine al nesso causale, tra le condotte sopra descritte e la definitiva crisi della coppia deve osservarsi che gli episodi fin qui narrati sono avvenuti in un ristretto arco temporale, compreso tra il mese di ottobre 2022 e la fine del medesimo anno, momento in cui avvenne la separazione tra i coniugi. Ciò dimostra indubbiamente l'efficacia causale tra le condotte tenute dal signor la crisi coniugale. CP_1
Alla luce delle sopra esposte considerazioni deve essere dichiarato che la separazione è addebitabile al signor CP_1
4. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la parte ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
5. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra nata a Parte_1
Bologna il 27 marzo 1981, e nato a [...], il 16 giugno CP_1
1978, i quali hanno contratto matrimonio il 29 agosto 2020 a Camugnano (BO), atto pagina 4 di 5 iscritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune, all'atto n. 4, Parte 1, anno 2020;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Camugnano di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara che la separazione tra e va addebitata a Parte_1 CP_1 quest'ultimo;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 12 marzo 2025
La Giudice relatrice dott.ssa Silvia Migliori Il Presidente dott. Bruno Perla
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