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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PROVITERA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3323/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Dragoni - Via Roma Snc 81010 Dragoni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESCU n. 128 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 589/2026 depositato il 24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 128 del 14/04/2025, notificato il 12.5.2025 dalla Pubblialifana s.r.l. per mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2020, dovuta al Comune di Dragoni. Parte ricorrente ha chiesto, previa sospensiva e con vittoria di spese, l'annullamento del prefato atto, non essendo intestataria di alcun immobile alla località Maiorano Di Monte e Pantano, ma di altri beni immobili siti in Dragoni alla Indirizzo_1, per i quali allegava le ricevute di pagamento;
poi, per carenza di prova in ordine alla sua presunta qualità di erede di Pagliaro Nominativo_2, neppure indicata nell'atto impugnato;
infine, per carenza di motivazione.
Si è costituita la Pubblialifana s.r.l., deducendo che in autotutela era stato inviato alla ricorrente provvedimento di rettifica dell'accertamento e chiedendo il rigetto del gravame.
La controversia è stata trattata e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e può trovare accoglimento.
Va osservato in via preliminare che, nell'ordinamento vigente, l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (in tal senso, v. Cass.
n. 10525/2010; n. 5247/2018; n. 21436/2018; n. 725/2019; n. 15871/2020; n. 22178/2020; n. 9186/2022; n.
11832/2022; n. 37064/2022).
Orbene, a fronte della contestazione di parte ricorrente, parte avversa – sulla quale grava l'onere della prova – non ha dimostrato, né dedotto, alcunché al proposito, limitandosi a dedurre genericamente in ordine alla qualità di erede della ricorrente ed alla solidarietà dell'obbligazione; difatti, l'onere della prova dei fatti costitutivi di qualsiasi obbligazione tributaria - e perciò della esatta identificazione del contribuente, della sussistenza e della entità della base imponibile, nonché degli elementi giustificativi del quantum accertato
(Cass. n. 2769/2001; n. 4009/1994; n. 8173/1995; n. 10138/1996; n. 2203/2006; n. 12162/2005; n. 461/2011;
n. 5128/2012) - spetta alla parte resistente (in particolare l'Ente impositore), che a tale onere non ha nella specie adempiuto.
Quanto esposto comporta l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, ed esime dal valutare ogni altra questione.
Le spese processuali, per la particolarità della materia e motivi di equità, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PROVITERA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3323/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Dragoni - Via Roma Snc 81010 Dragoni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESCU n. 128 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 589/2026 depositato il 24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 128 del 14/04/2025, notificato il 12.5.2025 dalla Pubblialifana s.r.l. per mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2020, dovuta al Comune di Dragoni. Parte ricorrente ha chiesto, previa sospensiva e con vittoria di spese, l'annullamento del prefato atto, non essendo intestataria di alcun immobile alla località Maiorano Di Monte e Pantano, ma di altri beni immobili siti in Dragoni alla Indirizzo_1, per i quali allegava le ricevute di pagamento;
poi, per carenza di prova in ordine alla sua presunta qualità di erede di Pagliaro Nominativo_2, neppure indicata nell'atto impugnato;
infine, per carenza di motivazione.
Si è costituita la Pubblialifana s.r.l., deducendo che in autotutela era stato inviato alla ricorrente provvedimento di rettifica dell'accertamento e chiedendo il rigetto del gravame.
La controversia è stata trattata e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e può trovare accoglimento.
Va osservato in via preliminare che, nell'ordinamento vigente, l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (in tal senso, v. Cass.
n. 10525/2010; n. 5247/2018; n. 21436/2018; n. 725/2019; n. 15871/2020; n. 22178/2020; n. 9186/2022; n.
11832/2022; n. 37064/2022).
Orbene, a fronte della contestazione di parte ricorrente, parte avversa – sulla quale grava l'onere della prova – non ha dimostrato, né dedotto, alcunché al proposito, limitandosi a dedurre genericamente in ordine alla qualità di erede della ricorrente ed alla solidarietà dell'obbligazione; difatti, l'onere della prova dei fatti costitutivi di qualsiasi obbligazione tributaria - e perciò della esatta identificazione del contribuente, della sussistenza e della entità della base imponibile, nonché degli elementi giustificativi del quantum accertato
(Cass. n. 2769/2001; n. 4009/1994; n. 8173/1995; n. 10138/1996; n. 2203/2006; n. 12162/2005; n. 461/2011;
n. 5128/2012) - spetta alla parte resistente (in particolare l'Ente impositore), che a tale onere non ha nella specie adempiuto.
Quanto esposto comporta l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, ed esime dal valutare ogni altra questione.
Le spese processuali, per la particolarità della materia e motivi di equità, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.