Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21689
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Sentenza 11 giugno 2026

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  • Accolto
    Mancata applicazione dell'interrogatorio preventivo

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando che il Tribunale del riesame ha erroneamente affermato che il Gip avesse considerato solo le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., trascurando il pericolo di fuga (lett. b) e il pericolo di inquinamento probatorio (lett. a), che avrebbero giustificato la mancata applicazione dell'interrogatorio preventivo.

  • Rigettato
    Manifesta infondatezza del ricorso

    La Corte ha respinto tale eccezione, affermando la fondatezza del ricorso del Procuratore e la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 cod. proc. pen., come ritenuto dal Gip.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21689
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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