Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni - prevista dall'art. 235 cod. pen., come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif. in legge n. 125 del 2008 - costituisce una misura di sicurezza personale che trova la sua disciplina generale negli art. 199 ss cod. pen. e può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti, alla luce dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen., la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 15447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15447 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/03/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 455
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 27931/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA UG UL N. IL 15/02/1984;
avverso la sentenza n. 3432/2010 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del 06/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NAE UG UL ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha applicato nei suoi confronti la pena per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestatole in concorso con altri.
Lamenta con un primo motivo la carenza di motivazione della sentenza con riferimento alla verifica della insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. Lamenta con il secondo motivo la qualificazione del fatto da qualificare come favoreggiamento reale o personale e non come concorso nella detenzione illecita di droga in concorso. Lamenta la carenza di motivazione sulla disposta espulsione ex art.235 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non possono accogliersi i primi due motivi.
Con riferimento al primo, è sufficiente ricordare che, secondo affermazione consolidata (cfr., ex plurimis, Cassazione, Sezioni unite, 27 marzo 1992, Di Benedetto e Sezioni unite, 27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente in ragione della specificità del rito, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.). Con specifico riguardo alla valutazione "negativa" relativa all'applicabilità di una causa di non punibilità oggetto di doglianza, è altrettanto pacifico che, a fronte di una richiesta di "patteggiamento", è dovere del giudice quello di esaminare, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità. Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni (cfr. Cassazione, Sezioni unite, 25 novembre 1998, Messina). Da ciò derivando che, qualora non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, la motivazione al riguardo è sufficiente che contenga menzione dell'avere il giudice effettuato la verifica richiesta dalla legge e dell'insussistenza di alcuna delle ipotesi riconducibili al citato art. 129 (cfr., Sezione 4^, 3 dicembre 2003, Okorie). Da questi principi discende la correttezza e l'incensurabilità della decisione, che ha richiamato a supporto i verbali di arresto, perquisizione e sequestro, nonché le stesse dichiarazioni dell'imputata ritenute ammissive del fatto.
Quanto al secondo, basta ricordare che, poiché l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale, da un lato, l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse e sull'entità della pena, e, dall'altro, il giudice ha il potere- dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p, ne deriva che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, prospettando una diversa qualificazione giuridica del fatto (cfr., tra le tante Sezione feriale, 12 agosto 2010, Alò). Fondato è il terzo motivo.
L'art. 235 c.p., come è noto, prevede l'applicabilità dell'espulsione in caso di condanna dello straniero alla reclusione "per un tempo superiore ai due anni".
Si tratta pacificamente di una misura di sicurezza personali, come del resto confermato dalla collocazione sistematica dell'art. 235 c.p.. Da ciò consegue che l'espulsione dello straniero, in quanto misura di sicurezza, trova la sua disciplina in quella generale di cui agli artt. 199 e segg. c.p.. In particolare, non è revocabile in dubbio, nonostante una formula letterale che sembrerebbe far propendere per una sorta di automatismo applicativo conseguente alla condanna "sopra soglia", che l'espulsione possa essere applicata solo alla persona socialmente pericolosa, di cui quindi venga accertata, in concreto, la pericolosità sociale, secondo quanto dettagliato nell'art. 203 c.p.. Non può, quindi, non trovare applicazione il disposto della L.10 ottobre 1986 n. 663, art. 31, comma 2, laddove si stabilisce che
"tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa".
La misura di sicurezza in questione, quindi, in coerente applicazione del resto con i principi più volte espressi dalla Corte costituzionale (basti pensare alla sentenza 24 febbraio 1995, n. 58), può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, questi accerti, alla luce dei criteri di cui all'art.133 c.p., la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi.
Qui il giudice non ha spiegato alcuna motivazione, onde si impone un annullamento parziale con rinvio, che non travolge il patteggiamento", riguardando una statuizione accessoria che non rientra nell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza della espulsione con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2012