Sentenza 24 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 3 E . E N N 1 O I 9 Z 9 0 0791/02 A 1 I - R 1 T D 1 S - I E 1 G 2 E IC . R L D A 9 U D I 3 NOME DEL POPOLO ITALIANO E G E T N 6 E E 4 S N . E T T T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R I ( Oggetto A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario - Presidente - R.G.N. 11281/00 CORDA Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.2165 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Consigliere - Dott. Massimo BONOMO Ud.05/07/01 Consigliere - Dott. Salvatore SALVAGO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ROSSANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO GUGLIELMINI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER IU, ET AR, ET NI, ET NT, ET BA;
intimati 2001 avversO la sentenza n. 34/00 del Giudice di pace di j 1768 ROSSANO, depositata il 02/03/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IU BE, SA ET, CO ET, CO ET e BI ET convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Rossano il Comune di quella città, nonchè la s.p.a. E.T.R. di Cosenza, concessionaria del servizio riscossione tributi dello stesso Comune, chiedendo che venisse dichiarata la nullità delle cartelle esattoriali loro notificate, relative ( tra l' altro ) al canone di erogazione dell' acqua potabile per gli anni 1986, 1988, 1989 e 1990 per decadenza dall' esercizio dell' azione, per intervenuta prescrizione del diritto vantato, per mancanza dei requisiti formali e sostanziali delle cartelle stesse. Costituitisi i convenuti, con sentenza del 1° - 2 marzo 2000 il Giudice di pace, in accoglimento della domanda, dichiarava la prescrizione del credito vantato e quindi dichiarava nulle le cartelle esattoriali in oggetto, condannando il Comune alla restituzione di tutte le somme che gli attori avessero pagato o dovessero ancora pagare sulla base di dette cartelle. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Rossano deducendo un unico motivo illustrato con memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 112 c.p.c., si deduce che il Giudice di pace, condannando il Comune a rifondere agli attori tutte le somme che essi avessero pagato o dovessero ancora pagare sulla base delle cartelle esattoriali annullate, 1 ha violato il principio della domanda, non avendo lo stesso attore mai formulato una domanda siffatta. Il motivo di censura è fondato. Risulta invero dall' esame diretto degli atti, consentito a questa Corte essendosi denunciato un error in procedendo, che in primo grado gli attori si erano limitati far valere la decadenza dall' esercizio dell' azione, la prescrizione della pretesa creditoria del Comune di Rossano e la nullità delle cartelle esattoriali: le conclusioni in tal senso risultano puntualmente riportate nelle premesse della sentenza impugnata. E pertanto detto giudice, condannando il Comune stesso alla restituzione di " tutte le somme che gli stessi abbiano già pagato ovvero dovessero ancora pagare sulla base delle cartelle esattoriali annullate ", ha attribuito agli istanti un bene della vita ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto della domanda. E' peraltro evidente che il rapporto di consequenzialità di detta pronuncia rispetto alla dichiarazione di prescrizione del credito non sottrae la statuizione al principio della domanda, così come è evidente che il bene attribuito non può ritenersi nemmeno implicitamente o virtualmente ricompreso nelle richieste originariamente formulate. La sentenza impugnata deve essere pertanto sul punto cassata senza rinvio, restando precluso qualsiasi altro esame della questione riguardante la restituzione di somme eventualmente percepite dal Comune in base al titolo annullato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di primo grado e di questo giudizio di cassazione. 2
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla restituzione di somme. Compensa le spese di entrambi i gradi tra tutte le parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della i sezione civile il 5 luglio 2001. IL PRESIDENTE Mani Cork IL CONSIGLIERE ESTENSORE Шат Ниссовتر IL CARCELLIERS ние Райчести Cartato in Cans c Luisa Passinetti 24 51 2002 O L L 4 7 O .3 B E N E , ) 1 N E 9 IO 9 C 1 Z - A A 1 P 1 R - I IST 1 D 2 G . E E L R IC 9 A 3 D D E IU E 6 T G 4 N . E E T S N T F T. R A (IS 3