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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1194/2022 R.G., promossa da
(cod. fisc. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti M. Galeano, M. R. Battiato ed I. Marcedone
Appellante
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. F. Notorio
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 847/2022 del 17.6.2022, il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento del ricorso spiegato da , dichiarava illegittima Controparte_1
l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito n. 598 2019 00014407 53 000, notificato in data 13.9.2019, con il quale l aveva richiesto la restituzione della somma di € 5.207,81 a titolo di ratei di Pt_1
pensione di invalidità civile n. 07033539 intestata alla madre, , e corrisposti CP_2
dopo la morte della stessa, avvenuta il 21.5.2012. In particolare, il tribunale riteneva che la somma richiesta a titolo di indebito avrebbe dovuto essere corrisposta dall alla madre già dal mese di Pt_1 CP_2
febbraio 2012, subito dopo la comunicazione di riqualifica della pensione di invalidità, senza attendere il mese di giugno 2012; che le “lungaggini” dei processi di evasione delle pratiche non potevano incidere sul beneficiario della prestazione economica;
che il aveva diritto a trattenere per sé - quale erede – i ratei “riqualificati” pari ad CP_1
€3.910,28, spettanti alla madre. Condannava alla restituzione all del solo CP_1 Pt_1
rateo pensionistico post-mortem, pari a €. 842,34 e relativo alla pensione di invalidità erogata per il mese di giugno 2012; compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto del 19.12.2021 l proponeva appello avverso la citata sentenza Pt_1
chiedendone l'integrale riforma. Resisteva l'appellato.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di appello l'istituto previdenziale censura la sentenza per avere il tribunale ritenuto illegittima la richiesta di restituzione delle somme indebitamente riscosse da a titolo di ratei di pensione intestata alla madre CP_1
deceduta, in assenza di formale domanda amministrativa.
Sostiene l'appellante che la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi della prestazione spettante alla de cuius, presupponeva la presentazione di formale domanda da parte degli interessati, quale condizione di proponibilità dell'azione giudiziale.
Osserva che nel sistema delle controversie previdenziali non è, infatti, consentito rivolgersi al giudice prima che l'ente gestore sia stato posto in condizione di pronunciarsi in ordine al diritto alle prestazioni. A sostegno richiama l'insegnamento della Cassazione secondo la quale: “In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli art. 8 l art. 8 l 11.8.1973 n. 533 e 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. Ne consegue che, integrando la previa presentazione della domanda amministrativa, non un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria (come i requisiti sanitari, reddituale e di incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa), la circostanza che l'ente tenuto alla prestazione non abbia tempestivamente dedotto la mancanza della domanda amministrativa non preclude la possibilità di proporre l'eccezione stessa in appello e al giudice di rilevare d'ufficio il temporaneo difetto di giurisdizione” (Cass. sent. 12.3.2004, n°5149).
2. L'appello è fondato.
I dati di fatto sono incontestati: a seguito di un ricalcolo della pensione di invalidità civile spettante ad madre dell'appellato, deceduta nel maggio 2012, CP_2
l'istituto ha versato in un conto intestato alla e al la somma di € 4.752,00, CP_2 CP_1
di cui € 842,00 quale rateo pensionistico del mese di giugno 2012 ed € 3.910,00 quale somma dovuta per il ricalcolo della pensione relativamente al periodo 1.7.2011 –
28.2.2012; di tale somma è stata richiesta dall'istituto la restituzione con missiva del
18.4.2019, alla quale il ha replicato evidenziando che solamente il rateo CP_1
relativo al mese di giugno 2012 non era dovuto, in quanto la somma rimanente riguardava un periodo precedente il decesso della de cuius;
l'istituto a suo volta ha rilevato che le somme andavano restituite ed eventualmente poi richieste da parte degli eredi. L'appellato ha proposto l'opposizione all'avviso di addebito assumendo di avere titolo a trattenere le somme in qualità di erede, unitamente alla sorella Persona_1
di cui è amministratore di sostegno, della madre CP_2
Orbene, è indubbio che le somme in questione sono state corrisposte ad una persona che al momento del pagamento era deceduta;
ed è anche indubbio che la prestazione può essere corrisposta agli eredi solo a seguito di presentazione di domanda amministrativa, in virtù del principio per cui gli aventi titolo, in questo caso in qualità di eredi, possono ottenere una prestazione previdenziale o assistenziale solo a seguito di apposita domanda amministrativa, sulla quale l'istituto ha l'obbligo di pronunciare entro un certo termine, essendo in mancanza la domanda giudiziaria improponibile.
Peraltro, nel caso di specie l'istituto aveva chiaramente informato l'appellato della necessità di procedere alla presentazione della domanda in qualità di erede, previa, ovviamente, restituzione della somma corrisposta, si ribadisce, ad una persona che, al momento del pagamento, era deceduta.
In mancanza di tale domanda correttamente l'istituto ha provveduto al recupero coattivo della somma e il ha contestato la legittimità dell'azione di recupero CP_1
proponendo una domanda giudiziale che, in assenza della preventiva domanda amministrativa, risulta improponibile.
La sentenza va, quindi, riformata, rigettando l'opposizione all'avviso di addebito.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'avviso di addebito n. 59820190001440753000; condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali che liquida in €
1.312,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 1.458,00 quanto al presente grado di appello, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi