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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7130 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7775/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SETTIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7775/2025
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato e promossa da
Parte_1 attore contro
Controparte_1 convenuto
Oggi 25 settembre 2025, alle ore 12.00, innanzi al dott. Stefania Novelli, sono comparsi: per parte opponente , l'avv. ELENA MARIA GRANATELLO e, ai fini della pratica Parte_1 forense, il dottore;
Persona_1 per parte opposta , l'avv. GIOVANNI SCARPA. Controparte_1
La difesa di parte opponente precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. La difesa di parte opposta precisa le conclusioni, dichiarando di aderire all'eccezione pregiudiziale, come già indicato in sede di comparsa di costituzione e risposta. I procuratori procedono con la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. Alle ore 12.40, visto l'art. 281 sexies c.p.c., dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Dà atto che i procuratori delle parti non sono presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice
dott. Stefania Novelli
1 N. R.G. 7775 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Previdi del Foro di Modena e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Elena Maria Granatello del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a
Milano, via S. Paolo n. 7;
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scarpa del Foro di Controparte_1 P.IVA_2
Milano, pec: Email_1
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Concise ragioni della decisione rilevato che, sin dalla citazione introduttiva, parte opponente ha dedotto che il contratto concluso con la società opposta contenesse una clausola scritta di deroga alla competenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Modena;
rilevato che la società creditrice opposta (attore sostanziale), sin dalla comparsa costitutiva, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte in favore del foro convenzionalmente pattuito;
considerato che
, vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice dell'opposizione è funzionale, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, e, in quanto tale, non derogabile sull'accordo delle parti;
che, pertanto, come precisato in un precedente giurisprudenziale della Sezione Settima Civile del
Tribunale di Milano, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente non consente di ritenere operante il disposto dell'art. 38 comma 2 c.p.c. - applicabile
2 alla competenza per territorio derogabile - giacché alla declaratoria di incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, non si verifica la “traslatio iudicii” relativamente al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il quale termina con la presente pronuncia che dichiara l'invalidità del provvedimento monitorio emesso dal giudice incompetente (cfr. sentenza Tribunale di Milano, sezione VII civile, pubblicata in data 11.09.2024, estensore Gattari); che, conseguentemente, l'eccezione di incompetenza fondata deve essere valutata nel merito;
considerato che
la clausola del contratto prescrive espressamente, in conformità al disposto dell'art. 29 comma 2 c.p.c., la competenza esclusiva del giudice designato pattiziamente;
che, come precisato dalla Suprema Corte, (sez. 6 -3, Ordinanza n. 21362 del 06/10/2020 (Rv.
659159 -01) “La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro;
al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori”
(Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3307 del 12/02/2018 (Rv. 647578 -01); che, peraltro, la clausola contenente la deroga alla competenza è espressamente approvata – qualora si volesse qualificarlo come contratto per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. - per iscritto dalle parti, essendo del tutto ininfluente, il richiamo errato al solo numero, atteso che è riportata la locuzione “Foro competente”; considerato, conseguentemente, che deve dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Milano, risultando competente il Tribunale di Modena ad emettere il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, conseguentemente, deve dichiararsi la nullità dello stesso;
ritenuto che
, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opposta, deve procedersi in questa sede alla disciplina delle spese di lite del presente giudizio di opposizione;
che non si ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali;
la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza
3 decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (in tal senso, di recente, Cass. n. 21300 del 30/07/2024); che, tuttavia, il recente orientamento giurisprudenziale citato sembra porsi in contrasto con l'insegnamento costante della Suprema Corte secondo cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (…) la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile (…)” (Cass.
n. 6232 del 02/03/2023; conf., fra le altre, Cass. n. 8693 del 17/3/2022 e Cass. n. 41230 del
22/12/2021); che, peraltro, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato in precedenza di precisare che
“l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento” (Cass. n. 17187 del
26/6/2019), mentre “il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo” (Cass. n. 3122 del 07/02/2017); che, infine, stando all'indirizzo giurisprudenziale di contrario avviso che non si condivide, in caso di mancata riassunzione del processo ad opera dell'opposto – il quale, a fronte di ulteriori eccezioni anche di merito eventualmente sollevate dalla controparte (si pensi ad esempio all'eccezione di prescrizione del diritto di credito) e/o di domande riconvenzionali pure avanzate dall'opponente, ben potrebbe decidere di non riassumere la causa davanti al giudice dichiarato competente –
l'opponente sarebbe tenuto a dover riassumere il giudizio o ad instaurare un nuovo processo al solo fine di vedersi riconoscere il diritto alla refusione della spese di lite relative all'opposizione a decreto ingiuntivo conclusa con la dichiarazione di incompetenza e di invalidità del provvedimento monitorio;
ritenuto, pertanto, che, in base al principio della soccombenza, la società opposta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore della domanda azionata davanti al giudice incompetente (valore del decreto ingiuntivo pari ad euro 215.833,88), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura di stretto diritto della questione dirimente ai fini della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
4 1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, risultando competente il Tribunale di Modena ad emettere il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, conseguentemente, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1555/2025 del 28.01.2025;
2) condanna al rimborso in favore dell'opponente delle spese del giudizio, Controparte_1 che si liquidano in 759,00 euro per spese e in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge.
Così deciso in Milano il 25 settembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SETTIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7775/2025
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato e promossa da
Parte_1 attore contro
Controparte_1 convenuto
Oggi 25 settembre 2025, alle ore 12.00, innanzi al dott. Stefania Novelli, sono comparsi: per parte opponente , l'avv. ELENA MARIA GRANATELLO e, ai fini della pratica Parte_1 forense, il dottore;
Persona_1 per parte opposta , l'avv. GIOVANNI SCARPA. Controparte_1
La difesa di parte opponente precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. La difesa di parte opposta precisa le conclusioni, dichiarando di aderire all'eccezione pregiudiziale, come già indicato in sede di comparsa di costituzione e risposta. I procuratori procedono con la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. Alle ore 12.40, visto l'art. 281 sexies c.p.c., dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Dà atto che i procuratori delle parti non sono presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice
dott. Stefania Novelli
1 N. R.G. 7775 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Previdi del Foro di Modena e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Elena Maria Granatello del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a
Milano, via S. Paolo n. 7;
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scarpa del Foro di Controparte_1 P.IVA_2
Milano, pec: Email_1
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Concise ragioni della decisione rilevato che, sin dalla citazione introduttiva, parte opponente ha dedotto che il contratto concluso con la società opposta contenesse una clausola scritta di deroga alla competenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Modena;
rilevato che la società creditrice opposta (attore sostanziale), sin dalla comparsa costitutiva, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte in favore del foro convenzionalmente pattuito;
considerato che
, vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice dell'opposizione è funzionale, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, e, in quanto tale, non derogabile sull'accordo delle parti;
che, pertanto, come precisato in un precedente giurisprudenziale della Sezione Settima Civile del
Tribunale di Milano, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente non consente di ritenere operante il disposto dell'art. 38 comma 2 c.p.c. - applicabile
2 alla competenza per territorio derogabile - giacché alla declaratoria di incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, non si verifica la “traslatio iudicii” relativamente al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il quale termina con la presente pronuncia che dichiara l'invalidità del provvedimento monitorio emesso dal giudice incompetente (cfr. sentenza Tribunale di Milano, sezione VII civile, pubblicata in data 11.09.2024, estensore Gattari); che, conseguentemente, l'eccezione di incompetenza fondata deve essere valutata nel merito;
considerato che
la clausola del contratto prescrive espressamente, in conformità al disposto dell'art. 29 comma 2 c.p.c., la competenza esclusiva del giudice designato pattiziamente;
che, come precisato dalla Suprema Corte, (sez. 6 -3, Ordinanza n. 21362 del 06/10/2020 (Rv.
659159 -01) “La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro;
al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori”
(Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3307 del 12/02/2018 (Rv. 647578 -01); che, peraltro, la clausola contenente la deroga alla competenza è espressamente approvata – qualora si volesse qualificarlo come contratto per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. - per iscritto dalle parti, essendo del tutto ininfluente, il richiamo errato al solo numero, atteso che è riportata la locuzione “Foro competente”; considerato, conseguentemente, che deve dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Milano, risultando competente il Tribunale di Modena ad emettere il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, conseguentemente, deve dichiararsi la nullità dello stesso;
ritenuto che
, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opposta, deve procedersi in questa sede alla disciplina delle spese di lite del presente giudizio di opposizione;
che non si ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali;
la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza
3 decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (in tal senso, di recente, Cass. n. 21300 del 30/07/2024); che, tuttavia, il recente orientamento giurisprudenziale citato sembra porsi in contrasto con l'insegnamento costante della Suprema Corte secondo cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (…) la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile (…)” (Cass.
n. 6232 del 02/03/2023; conf., fra le altre, Cass. n. 8693 del 17/3/2022 e Cass. n. 41230 del
22/12/2021); che, peraltro, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato in precedenza di precisare che
“l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento” (Cass. n. 17187 del
26/6/2019), mentre “il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo” (Cass. n. 3122 del 07/02/2017); che, infine, stando all'indirizzo giurisprudenziale di contrario avviso che non si condivide, in caso di mancata riassunzione del processo ad opera dell'opposto – il quale, a fronte di ulteriori eccezioni anche di merito eventualmente sollevate dalla controparte (si pensi ad esempio all'eccezione di prescrizione del diritto di credito) e/o di domande riconvenzionali pure avanzate dall'opponente, ben potrebbe decidere di non riassumere la causa davanti al giudice dichiarato competente –
l'opponente sarebbe tenuto a dover riassumere il giudizio o ad instaurare un nuovo processo al solo fine di vedersi riconoscere il diritto alla refusione della spese di lite relative all'opposizione a decreto ingiuntivo conclusa con la dichiarazione di incompetenza e di invalidità del provvedimento monitorio;
ritenuto, pertanto, che, in base al principio della soccombenza, la società opposta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore della domanda azionata davanti al giudice incompetente (valore del decreto ingiuntivo pari ad euro 215.833,88), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura di stretto diritto della questione dirimente ai fini della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
4 1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, risultando competente il Tribunale di Modena ad emettere il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, conseguentemente, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1555/2025 del 28.01.2025;
2) condanna al rimborso in favore dell'opponente delle spese del giudizio, Controparte_1 che si liquidano in 759,00 euro per spese e in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge.
Così deciso in Milano il 25 settembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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