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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 501 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Simonetta RICCIARDIELLO
e c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
22/03/1990, rappresentato e difeso dall'avvocato Astrid BOSCATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che sia pronunciata la loro separazione personale alle seguenti concordate condizioni:
1) nessuna pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o economicamente autosufficienti comuni alla coppia.
2) Nulla a titolo di reciproco mantenimento, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
3) Darsi atto che il Sig. in ossequio a quanto previsto al punto 3) del ricorso di CP_1
separazione, in data 4 marzo 2025 ha rilasciato la casa coniugale, circostanza registrata a mezzo PEC della procuratrice del Sig. ndirizzata al patrocinio della IG . CP_1 Pt_1
Da quel momento i coniugi vivono separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
4) Darsi atto che, a far data dall'uscita del sig. dalla casa coniugale, avvenuta il 4 CP_1
marzo 2025, la IG , che ivi continuerà ad abitare assieme al figlio minore Pt_1
avuto dalla precedente unione, si è accollata e si accollerà integralmente tutte le Per_1
spese connesse alla casa, ivi incluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese condominiali, le imposte (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo CP_2
TARI), le spese er le utenze (acqua e luce) e tutte le spese connesse alla e/o occasionate dalla gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
5) Entrambi i coniugi continueranno a sostenere, per il 50% ciascuno, le residue rate del finanziamento contratto il 25.09.2021 con DE BA S.p.A. per l'acquisto della cucina e di parte della mobilia. Tale finanziamento ha durata di mesi 74 ed è stato contratto per complessivi €20.000,00. I ratei ammontano a complessivi €311,00 mensili e ciascun coniuge ne sosterrà la metà fino alla naturale estinzione del contratto. In caso di estinzione anticipata, ciascun coniuge verserà all'Istituto erogante rispettivamente il 50% del dovuto.
6) Darsi atto che, a far data dalla uscita del Sig. alla casa coniugale, avvenuta il 4 CP_1
marzo 2025, quest'ultimo ha lasciato e lascerà nella disponibilità di utilizzo della IG
i seguenti beni dal primo personalmente acquistati antecedentemente al Pt_1
2 matrimonio: n. 3 materassi singoli “ALBASANA” dal valore complessivo di circa €2.500,00;
una macchina aspirapolvere "FOLLETTO" comprensiva degli accessori acquistata per circa
€1.900,00 e la lavatrice "SAMSUNG" acquistata per circa €400,00. A fronte di ciò, la GN
, contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte del marito, ha consegnato Pt_1
a quest'ultimo, lasciandoglieli nella disponibilità di utilizzo esclusiva, i seguenti beni: il robot aspirapolvere "Dyson" acquistato in costanza di matrimonio per circa €700,00 e il MB
"TM6" acquistato dalla IG prima del matrimonio per circa €1.500,00. Pt_1
7) Darsi atto che, per bilanciare la sperequazione valoriale conseguente alla operazione descritta al punto 6) che precede, il Sig. in vista della chiusura del conto corrente CP_1
comune alla coppia avvenuto il 6.05.2025, ha trattenuto in suo favore €1.500,00 in aggiunta all'importo lui spettante (€1.700,00 circa) per effetto della equa suddivisione - sotto meglio indicata - della somma residua giacente sul menzionato conto corrente, in funzione della estinzione, €5.500,00 circa. Per effetto di ciò, la somma che il Sig. a prelevato dal CP_1
conto corrente comune estinto è pari ad € 3.200,00 circa di cui €1.700,00 circa somma residua conto corrente ed €1.500,00 somma concordata al punto 7) del ricorso introduttivo.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che la IG ha chiesto a Parte_1 [...]
di accollarsi, con effetto liberatorio in favore del Sig. il mutuo ipotecario CP_3 CP_1
trentennale n. CF1721430 per €208.000,00 acceso presso il predetto Istituto bancario per l'acquisto della casa coniugale, il cui rateo mensile è pari ad €707,00, doc. 4, oltre ad avere la IG chiesto al predetto istituto bancario di accollarsi, con effetto Parte_1
liberatorio in favore del Sig. il finanziamento n. 2048302 contratto per poter saldare CP_1
in una unica soluzione l'assicurazione n. 5422/03 per circa 12.000,00 euro in linea capitale contratta a corredo del mutuo, il cui rateo mensile è di €59,58 (doc. 7 ricorso).
9) A far data dalla effettiva uscita del sig. alla casa coniugale (di cui sopra), CP_1
avvenuta il 4 marzo 2025, la IG si è accollata e si accollerà integralmente Parte_1
il mutuo cointestato ad entrambi i coniugi e contratto per l'acquisto della casa coniugale,
3 accollandosi altresì il finanziamento stipulato per l'assicurazione connessa al mutuo, meglio identificato al precedente punto 8).
Il suddetto accollo, internamente già valido, efficace ed operativo nei confronti dei coniugi a far data dall'allontanamento maritale dalla casa coniugale, e quindi a far data dal 4 marzo
2025, avrà effetto liberatorio in favore del sig. condizionatamente alla CP_1
delibera definitiva dell'Istituto di credito mutuante presso cui la IG , come si è Pt_1
sopra esposto, è già andata ad informarsi.
In caso di delibera negativa, resta comunque fermo, valido ed operativo tra i coniugi l'accollo integrale del mutuo e del finanziamento contratto per l'assicurazione connessa al mutuo da parte della IG . Parte_1
10)La IG si impegna ad acquistare dal sig. che si Parte_1 CP_1
impegna a cedere, entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, il 50% della casa coniugale, rappresentata dalle seguenti consistenze immobiliari: abitazione e pertinenziali garage e posto auto, site nel
Comune di Costabissara (VI) e così censite al Catasto Fabbricati:
- Foglio 4, particella 1531, sub 13, categoria A/2, classe 3, vani 6,5, Via Montegrappa Snc,
piano 1;
- Foglio 4, particella 1531, sub 7, categoria C/6, classe 5, metri quadri 21, Via Montegrappa
Snc, Piano T;
- Foglio 4, particella 1531, sub 3, Categoria C/6, Classe 1, metri quadri 14, Via Montegrappa
Snc, piano T;
- Foglio 4, mappale 1531, sub. 21, piano T, cat. F/1, cons. 14 mq – di proprietà dei Signori
per la quota di 100 (cento)/1000 (millesimi) ciascuno. CP_1 Pt_1
Quest'ultima unità è divenuta di proprietà -per la quota millesimale sopra meglio identificata-
dei Signori a seguito dell'atto di cessione a titolo di permuta con QUINTUM CP_1 Pt_1
Srl, in forza del quale i Signori e hanno ceduto a Quintum Srl una quota di CP_1 Pt_1
4 parte comune, prendendone in permuta un'altra (sempre comune), cfr doc. 3 bis allegato al ricorso introduttivo.
Gli oneri e le spese relative alla cessione immobiliare saranno a carico esclusivo dell'acquirente GN che si impegna altresì ad individuare e contattare il Parte_1
notaio rogante.
Il predetto trasferimento immobiliare si intende eseguito nell'ambito della più ampia e totale regolamentazione di tutti i rapporti economici tra i coniugi, restando inteso tra le parti che nessun'altra domanda a contenuto economico potrà successivamente essere reciprocamente proposta.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che le predette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale
29/4.10/5/99 nr. 154.
11)Darsi atto che i coniugi, in forza dell'impegno di cui al punto 7) del ricorso per separazione, in data 06.05.2025 hanno estinto il conto corrente cointestato ed identificato dall'IBAN n. [...], acceso presso Fermo Controparte_3
restando quanto previsto al superiore punto 7), la somma residua (€4.000,00 circa) è stata equamente suddivisa tra i coniugi, ovvero proporzionalmente agli accrediti spettanti a ciascun coniuge.
12)Darsi atto che il gatto adottato dalla coppia in costanza di matrimonio, è rimasto Per_2
con il sig. he lo ha prelevato e portato con sé presso la nuova sistemazione abitativa, CP_1
a Zugliano (VI), Via Don Primo Mazzolari n. 25/A.
13) I ricorrenti sosterranno autonomamente le spese legali dovute ai rispettivi procuratori;
le
5 spese per l'iscrizione a ruolo sono state suddivise a metà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in LU (CE) in data 17/12/2022, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del13/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata
6 proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e niti in Parte_1 CP_1
matrimonio in LU (CE) in data 17/12/2022 con atto trascritto al n. 35, parte II, serie
A, anno 2022, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LU (CE)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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