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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.4935/2023 RG
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Buccafurri
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bitonto
resistente
-avv. CP_2 Parte_2 terzo chiamato
All'udienza del 12-12-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
MOTIVAZIONE
- esaminati gli atti, l'allegata documentazione e le note difensive depositate;
- premesso che con ricorso depositato il 9-10-2023 ha chiesto che a modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio con stabilite con sentenza n.1121 di questo Tribunale Controparte_1 pubblicata il 15-5-2023, sia aumentato l'assegno di divorzio riconosciutole con tale pronuncia in €
200 mensili ,con suo adeguamento alle reali e concrete capacità economiche dell'ex coniuge;
ha evidenziato a sostegno: che nelle more il aveva avuto più di un avanzamento di carriera e CP_1 conseguentemente di stipendio;
che nel giudizio di divorzio il si era limitato al deposito di CP_1
CUD di lavoro dipendente senza produrre dichiarazioni dei redditi;
che tale mancanza aveva portato a disattendere la reale funzione riequilibratrice dell'assegno di divorzio poiché essa istante aveva un reddito di poco più di 5000 euro annui mentre il aveva un reddito di oltre 38.000 euro;
che CP_1 non era stato tenuto in conto che essa istante sino alla separazione del 2006 si era sempre dedicata alla cura della prole e della famiglia rinunciando ad ogni occasione professionale,mentre attualmente svolgeva lavoro part time per soli € 200 mensili;
che vi era poi da aggiungere la vendita all'asta della casa in comproprietà e la rinuncia all'assegno alimentare del figlio ,compiuta durante Persona_1 il giudizio di divorzio;
che era pertanto evidente il dislivello economico tra le parti cui il Tribunale doveva porre rimedio.
Con la prima memoria del 29-12-2023 la ha allegato la prossima cessazione del reddito di Pt_1 cittadinanza( che peraltro ha negato di percepire nella memoria del 5-7-2024), il peggioramento delle proprie condizioni di salute per pregressa asportazione di un rene affetto da carcinoma(tuttavia condizione esistente “da anni” come dichiarato nella memoria difensiva del 10-4-2024) ,osteoporosi cronica sia pure allo stato iniziale e sopraggiunta colite ulcerosa oltre a scoliosi lombare,artrosi e sindrome ansioso depressiva;
- rilevato che il costituendosi con memoria depositata il 28-11-2023 ha instato per la CP_1 declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso,e spiegato domanda riconvenzionale per la revoca o riduzione dell'assegno di divorzio e per la revoca dell'assegno di mantenimento mensile di € 250, che egli è tenuto a corrispondere in forza della cennata sentenza in favore della figlia maggiorenne (nata il [...]), avendo questa compiuto il trentunesimo anno di età, CP_2 senza avere dimostrato alcuno sforzo per rendersi economicamente autonoma;
egli ha dedotto di dover sostenere il nuovo nucleo familiare composto da moglie e figlio , di essere gravato da pesante situazione debitoria e che la ricorrente avrebbe percepita prima reddito di cittadinanza e poi reddito d'inclusione; rilevato ancora che a seguito della sua chiamata in causa, autorizzata con ordinanza CP_2 del 12-4-2024, si è costituita con memoria del 10-9-2024, opponendosi alla revoca dell'assegno di suo mantenimento giacchè nonostante i propri sforzi e l'iscrizione nelle liste di collocamento, ella non era ancora riuscita a trovare lavoro;
osservato che l'art.473bis.29 c.p.c. ,al pari del previgente art.9 della legge 898-1970 e con analoga formulazione, subordina alla sopravvenienza di giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio (cfr., ex multis,
Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n.
6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-
2007 n. 10133);inoltre è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n.
1119) ; ritenuto che le argomentazioni spese nel ricorso introduttivo da non integrano per Parte_1 un verso sopravvenienze rispetto al giudicato formatosi nel processo divorzile, risolvendosi nella inammissibile richiesta di rivalutazione in questa sede di elementi istruttori già considerati nel giudizio di divorzio o che comunque si sarebbero dovuti far valere in quel procedimento anche con impugnazione della relativa sentenza;
ciò riguarda le doglianze di mancato deposito nel giudizio di divorzio della dichiarazione dei redditi del (che avrebbe portato il Tribunale a disattendere CP_1 la reale funzione riequilibratrice dell'assegno di divorzio) e di omessa considerazione dell'aspetto compensativo dell'assegno (ossia del fatto che essa istante sino alla separazione del 2006 si era sempre dedicata alla cura della prole e della famiglia rinunciando ad ogni occasione professionale) e delle vendita all'asta della casa già coniugale, aspetto questo esaminato dal giudice del divorzio;
ritenuto che
,per altro verso e riguardo alle ulteriori argomentazioni spese dalla a supporto Pt_1 della domanda di aumento dell'assegno liquidato con la sentenza di divorzio relative alle proprie condizioni di salute ed alla maggiore retribuzione che il avrebbe riportato per avanzamento CP_1 di carriera, non è stata fornita prova da parte della richiedente che tali circostanze abbiano inciso negativamente sulla propria situazione economica alterando a proprio svantaggio la situazione economica tenuta presente dal giudice del divorzio;
tale prova non è stata fornita perché sarebbe occorso a tal fine che la ricorrente depositasse ,come prescritto dall'art.473bis.12 comma 3 c.p.c. avendo proposto domanda di contenuto economico, tutta la documentazione utile per ricostruirne la complessiva condizione economica onde consentirne il raffronto attuale con quella del e CP_1
l'eventuale complessivo deterioramento di quella condizione patrimoniale;
ciò comporta il rigetto della domanda principale di aumento dell'assegno di divorzio liquidato con la sentenza di cui si chiede modifica;
ritenuto che
va parimenti respinta la domanda riconvenzionale di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio proposta dal sul presupposto di una sua gravosa condizione debitoria, dal momento CP_1 che non risulta dimostrato da parte dell'attore in riconvenzione che tale situazione debitoria sia insorta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e che quindi non si sarebbe potuta fare valere nel relativo procedimento al fine di ottenere il rigetto della domanda di assegno di divorzio o la sua liquidazione in misura ancora inferiore rispetto a quella già riconosciuta;
la sopravvenuta contrazione di nuove nozze con non è tale da dimostrare un Persona_2 peggioramento della condizione economica del resistente tale da non consentire il pagamento dell'assegno divorzile in precedenza stabilito, non essendo stata documentata la complessiva situazione economica della nuova moglie e pertanto in quel misura il resistente contribuisca al suo mantenimento;
a ciò si aggiunga che dalla certificazione unica per l'anno 2023 depositata dalla ricorrente il 25-6-2024(si tratta di produzione consentita perché afferente ad un documento di formazione sopravvenuta rispetto alle preclusioni istruttorie), si ritrae che nel 2023 il ha fruito CP_1 di un reddito lordo di circa 42000 euro,pertanto maggiore dei circa 38.000 considerato nella sentenza di divorzio per un anno di imposta precedente;
non vi è poi dimostrazione della percezione da parte della di pensione di invalidità né che l'affermata percezione di reddito di cittadinanza o della Pt_1 stessa pensione di invalidità fossero effettive e successive al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né consta prova della percezione di reddito di inclusione e della sua eventuale misura;
che pertanto la domanda riconvenzionale di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio va parimenti respinta;
ritenuto infine che deve essere invece accolta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento della figlia liquidato con la sentenza di divorzio a carico del padre;
allo stato infatti CP_2
ha raggiunto l'età di 33 anni, ed il mancato conseguimento da parte sua di autonomia CP_2 economica fa presumere, in assenza di qualsiasi prova offerta in contrario, che la stessa sia stata inerte nel ricercare una occupazione confacente al proprio titolo di studio;
a riguardo è necessario rammentare il principio secondo cui l'obbligo di mantenimento del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e misura, e che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. È il figlio pertanto che deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro(per tali principi da ultimo ,Cassazione civile, sez. I, 8/6/2023, n. 16327). Nella specie nessuna prova è stata offerta in tal senso, né di fattispecie del tutto impeditive di una prestazione lavorativa;
deve quindi essere revocato con decorrenza dal mese di settembre 2024 (data di costituzione in giudizio di ,da considerare a tale proposito non essendo rinvenibile CP_2 nella produzione telematica di l'atto di notifica di sua chiamata in causa) l'assegno Controparte_1 di mantenimento di € 250 già a carico di ed a favore della figlia;
Controparte_1 CP_2 ritenuto infine che le spese di procedura possano essere compensate in ragione della natura della controversia e del suo complessivo esito;
P.Q.M.
a) rigetta la domanda di revisione delle condizioni di divorzio proposta da nei Controparte_3 confronti di;
Controparte_1
b) rigetta la domanda riconvenzionale di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
c)revoca con decorrenza dal mese di settembre 2024 l'assegno di mantenimento di € 250 già a carico di ed a favore della figlia;
Controparte_1 CP_2
d)compensa interamente le spese di procedura tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.4935/2023 RG
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Buccafurri
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bitonto
resistente
-avv. CP_2 Parte_2 terzo chiamato
All'udienza del 12-12-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
MOTIVAZIONE
- esaminati gli atti, l'allegata documentazione e le note difensive depositate;
- premesso che con ricorso depositato il 9-10-2023 ha chiesto che a modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio con stabilite con sentenza n.1121 di questo Tribunale Controparte_1 pubblicata il 15-5-2023, sia aumentato l'assegno di divorzio riconosciutole con tale pronuncia in €
200 mensili ,con suo adeguamento alle reali e concrete capacità economiche dell'ex coniuge;
ha evidenziato a sostegno: che nelle more il aveva avuto più di un avanzamento di carriera e CP_1 conseguentemente di stipendio;
che nel giudizio di divorzio il si era limitato al deposito di CP_1
CUD di lavoro dipendente senza produrre dichiarazioni dei redditi;
che tale mancanza aveva portato a disattendere la reale funzione riequilibratrice dell'assegno di divorzio poiché essa istante aveva un reddito di poco più di 5000 euro annui mentre il aveva un reddito di oltre 38.000 euro;
che CP_1 non era stato tenuto in conto che essa istante sino alla separazione del 2006 si era sempre dedicata alla cura della prole e della famiglia rinunciando ad ogni occasione professionale,mentre attualmente svolgeva lavoro part time per soli € 200 mensili;
che vi era poi da aggiungere la vendita all'asta della casa in comproprietà e la rinuncia all'assegno alimentare del figlio ,compiuta durante Persona_1 il giudizio di divorzio;
che era pertanto evidente il dislivello economico tra le parti cui il Tribunale doveva porre rimedio.
Con la prima memoria del 29-12-2023 la ha allegato la prossima cessazione del reddito di Pt_1 cittadinanza( che peraltro ha negato di percepire nella memoria del 5-7-2024), il peggioramento delle proprie condizioni di salute per pregressa asportazione di un rene affetto da carcinoma(tuttavia condizione esistente “da anni” come dichiarato nella memoria difensiva del 10-4-2024) ,osteoporosi cronica sia pure allo stato iniziale e sopraggiunta colite ulcerosa oltre a scoliosi lombare,artrosi e sindrome ansioso depressiva;
- rilevato che il costituendosi con memoria depositata il 28-11-2023 ha instato per la CP_1 declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso,e spiegato domanda riconvenzionale per la revoca o riduzione dell'assegno di divorzio e per la revoca dell'assegno di mantenimento mensile di € 250, che egli è tenuto a corrispondere in forza della cennata sentenza in favore della figlia maggiorenne (nata il [...]), avendo questa compiuto il trentunesimo anno di età, CP_2 senza avere dimostrato alcuno sforzo per rendersi economicamente autonoma;
egli ha dedotto di dover sostenere il nuovo nucleo familiare composto da moglie e figlio , di essere gravato da pesante situazione debitoria e che la ricorrente avrebbe percepita prima reddito di cittadinanza e poi reddito d'inclusione; rilevato ancora che a seguito della sua chiamata in causa, autorizzata con ordinanza CP_2 del 12-4-2024, si è costituita con memoria del 10-9-2024, opponendosi alla revoca dell'assegno di suo mantenimento giacchè nonostante i propri sforzi e l'iscrizione nelle liste di collocamento, ella non era ancora riuscita a trovare lavoro;
osservato che l'art.473bis.29 c.p.c. ,al pari del previgente art.9 della legge 898-1970 e con analoga formulazione, subordina alla sopravvenienza di giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio (cfr., ex multis,
Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n.
6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-
2007 n. 10133);inoltre è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n.
1119) ; ritenuto che le argomentazioni spese nel ricorso introduttivo da non integrano per Parte_1 un verso sopravvenienze rispetto al giudicato formatosi nel processo divorzile, risolvendosi nella inammissibile richiesta di rivalutazione in questa sede di elementi istruttori già considerati nel giudizio di divorzio o che comunque si sarebbero dovuti far valere in quel procedimento anche con impugnazione della relativa sentenza;
ciò riguarda le doglianze di mancato deposito nel giudizio di divorzio della dichiarazione dei redditi del (che avrebbe portato il Tribunale a disattendere CP_1 la reale funzione riequilibratrice dell'assegno di divorzio) e di omessa considerazione dell'aspetto compensativo dell'assegno (ossia del fatto che essa istante sino alla separazione del 2006 si era sempre dedicata alla cura della prole e della famiglia rinunciando ad ogni occasione professionale) e delle vendita all'asta della casa già coniugale, aspetto questo esaminato dal giudice del divorzio;
ritenuto che
,per altro verso e riguardo alle ulteriori argomentazioni spese dalla a supporto Pt_1 della domanda di aumento dell'assegno liquidato con la sentenza di divorzio relative alle proprie condizioni di salute ed alla maggiore retribuzione che il avrebbe riportato per avanzamento CP_1 di carriera, non è stata fornita prova da parte della richiedente che tali circostanze abbiano inciso negativamente sulla propria situazione economica alterando a proprio svantaggio la situazione economica tenuta presente dal giudice del divorzio;
tale prova non è stata fornita perché sarebbe occorso a tal fine che la ricorrente depositasse ,come prescritto dall'art.473bis.12 comma 3 c.p.c. avendo proposto domanda di contenuto economico, tutta la documentazione utile per ricostruirne la complessiva condizione economica onde consentirne il raffronto attuale con quella del e CP_1
l'eventuale complessivo deterioramento di quella condizione patrimoniale;
ciò comporta il rigetto della domanda principale di aumento dell'assegno di divorzio liquidato con la sentenza di cui si chiede modifica;
ritenuto che
va parimenti respinta la domanda riconvenzionale di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio proposta dal sul presupposto di una sua gravosa condizione debitoria, dal momento CP_1 che non risulta dimostrato da parte dell'attore in riconvenzione che tale situazione debitoria sia insorta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e che quindi non si sarebbe potuta fare valere nel relativo procedimento al fine di ottenere il rigetto della domanda di assegno di divorzio o la sua liquidazione in misura ancora inferiore rispetto a quella già riconosciuta;
la sopravvenuta contrazione di nuove nozze con non è tale da dimostrare un Persona_2 peggioramento della condizione economica del resistente tale da non consentire il pagamento dell'assegno divorzile in precedenza stabilito, non essendo stata documentata la complessiva situazione economica della nuova moglie e pertanto in quel misura il resistente contribuisca al suo mantenimento;
a ciò si aggiunga che dalla certificazione unica per l'anno 2023 depositata dalla ricorrente il 25-6-2024(si tratta di produzione consentita perché afferente ad un documento di formazione sopravvenuta rispetto alle preclusioni istruttorie), si ritrae che nel 2023 il ha fruito CP_1 di un reddito lordo di circa 42000 euro,pertanto maggiore dei circa 38.000 considerato nella sentenza di divorzio per un anno di imposta precedente;
non vi è poi dimostrazione della percezione da parte della di pensione di invalidità né che l'affermata percezione di reddito di cittadinanza o della Pt_1 stessa pensione di invalidità fossero effettive e successive al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né consta prova della percezione di reddito di inclusione e della sua eventuale misura;
che pertanto la domanda riconvenzionale di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio va parimenti respinta;
ritenuto infine che deve essere invece accolta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento della figlia liquidato con la sentenza di divorzio a carico del padre;
allo stato infatti CP_2
ha raggiunto l'età di 33 anni, ed il mancato conseguimento da parte sua di autonomia CP_2 economica fa presumere, in assenza di qualsiasi prova offerta in contrario, che la stessa sia stata inerte nel ricercare una occupazione confacente al proprio titolo di studio;
a riguardo è necessario rammentare il principio secondo cui l'obbligo di mantenimento del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e misura, e che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. È il figlio pertanto che deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro(per tali principi da ultimo ,Cassazione civile, sez. I, 8/6/2023, n. 16327). Nella specie nessuna prova è stata offerta in tal senso, né di fattispecie del tutto impeditive di una prestazione lavorativa;
deve quindi essere revocato con decorrenza dal mese di settembre 2024 (data di costituzione in giudizio di ,da considerare a tale proposito non essendo rinvenibile CP_2 nella produzione telematica di l'atto di notifica di sua chiamata in causa) l'assegno Controparte_1 di mantenimento di € 250 già a carico di ed a favore della figlia;
Controparte_1 CP_2 ritenuto infine che le spese di procedura possano essere compensate in ragione della natura della controversia e del suo complessivo esito;
P.Q.M.
a) rigetta la domanda di revisione delle condizioni di divorzio proposta da nei Controparte_3 confronti di;
Controparte_1
b) rigetta la domanda riconvenzionale di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
c)revoca con decorrenza dal mese di settembre 2024 l'assegno di mantenimento di € 250 già a carico di ed a favore della figlia;
Controparte_1 CP_2
d)compensa interamente le spese di procedura tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente est.