Articolo 27 della Legge 29 settembre 1967, n. 955
Articolo 26Articolo 28
Versione
12 novembre 1967
Art. 27.
Limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono valide le denunce gia' presentate ed e' ammessa la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti intendenze di finanza od al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra - entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denunce.
I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Si procedera' a nuova liquidazione o integrazione su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 6, 8, 9, 10, 17 e 19.
Sono valide, ai fini dell'applicazione dell' articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , le domande presentate ai Consolati italiani o al Ministero del tesoro entro la data di entrata in vigore della presente legge da cittadini italiani che a tale data siano residenti e domiciliati in Italia ed abbiano acquisito la qualifica di profughi da territori esteri ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni e integrazioni. Le domande definite negativamente per la mancanza del domicilio e della residenza in Italia al 16 gennaio 1954 saranno riprese in esame su domanda degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Ai profughi provenienti dalla Tunisia e' data facolta' di optare tra i benefici dell' articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e l'indennizzo previsto dalla legge 15 giugno 1965, n. 718 .
Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore. E' accordata sanatoria per tutte le liquidazioni ed integrazioni effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge con detrazioni per vetusta' non conformi ai criteri di cui all' articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
Entrata in vigore il 12 novembre 1967
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