Sentenza 4 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/07/2022, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2022
N. 01143/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt Fanteria 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ attribuzione dei benefici stipendiali previsti dall'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in favore dei militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539. - 1° Maresciallo -OMISSIS-, matricola -OMISSIS- ”, recante rigetto dell’istanza del 9/05/2018 di riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall’art. 1801 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
e di tutti gli atti allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali ivi compreso il Decreto n. -OMISSIS-, con il quale la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, riconosceva “ l’infermità lomboartrosi con discopatie multiple in esiti di microdiscectomia L-1-L.5 DX ed interessamento radicolare residuo ” sofferta dal Maresciallo -OMISSIS-, come dipendente da causa di servizio, ma solo “ai fini del trattamento pensionistico di privilegio", respingendo al successivo art. 2 la richiesta di equo indennizzo “ in quanto l’istanza è stata presentata oltre i termini di legge ”;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento economico in applicazione dei predetti benefici stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to D. Lorenzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, 1° Maresciallo Sottufficiale dell’Aeronautica Militare ed in servizio presso il 61° Stormo “C. Negri” di Galatina, espone quanto segue.
Con domanda datata 17.12.2013 e presentata in data 18.12.2013, effettuata in costanza di servizio, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “ spondiloartrosi lombosacrale con discopatie multiple in soggetto operato di EDD L4-L5 destra espulsa”.
Sottoposto a visita medica, con processo verbale -OMISSIS- datato 06.07.2015, la Commissione Medica Ospedaliera dell’O.M.M. di Taranto esprimeva il giudizio diagnostico “ di lomboartrosi con discopatie multiple in esiti di microdiscectomia L4-L5 DX ed interessamento radicolare residuo, con ascrizione della detta patologia alla Tab A - 8^ categoria” .
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere -OMISSIS-, reso nell’Adunanza-OMISSIS-del 20.11.2017, ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra il servizio effettuato dal ricorrente e l’insorgenza delle infermità denunciate.
Con decreto n.-OMISSIS-il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle patologie sopra indicate, ma non liquidava l’equo indennizzo per tardività della domanda a tale specifico fine proposta.
Successivamente, con domanda del 9 maggio 2018, il militare ricorrente chiedeva il riconoscimento dei benefici economici previsti per gli invalidi di guerra (artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928) ed estesi al personale invalido per servizio dalla Legge n. 539/1950, nonché ai sensi dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010.
1.1. Avverso il decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero della Difesa rigettava la predetta istanza proposta dal Sottufficiale ricorrente è insorto quest’ultimo con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.
-Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, in combinato disposto con la Legge n. 539/1950; violazione e falsa applicazione dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010; eccesso di potere per illogicità manifesta; motivazione errata.
Il 20.11.2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Difesa.
Nella pubblica udienza del 25 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’impugnato provvedimento ministeriale del 16.07.2018, nega il riconoscimento dei benefici economici stipendiali previsti dall'art. 1801 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in favore dei militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, in quanto gli stessi “ possono essere concessi a condizione che le infermità siano state riconosciute in servizio, dipendenti da causa di servizio ed ascritte o ascrivibili alle categorie di menomazione comprese tra la prima e l'ottava della tabella "A" annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.Nel caso di specie, l'infermità sofferta dal 1° Maresciallo -OMISSIS-, come si evince dal processo verbale -OMISSIS- in data 06/07/2015, non risulta riconosciuta come dipendente da causa di servizio se non esclusivamente ai fini della pensione di privilegio cosi come recita Part. I del Decreto -OMISSIS-. A quest'ultima data, infatti, risulta essere intervenuta la sola diagnosi di infermità del militare, ma non anche il riconoscimento della dipendenza di quell'infermità da causa di servizio ai fini dell'attribuzione dei benefici in oggetto, sancita con il precitato decreto della collaterale Direzione Generale ”.
Ciò premesso, osserva il Collegio che l’art. 1801 del D. Lgs. 15.03.2010 n.66 - C.O.M. Codice dell’Ordinamento Militare -, riconosce il beneficio stipendiale ivi previsto al personale che in costanza di rapporto d’impiego abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915.
Come efficacemente eccepito dall’Amministrazione resistente nella relazione 15.2.2019 -OMISSIS-, depositata in giudizio il 19.02.2019, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si ottiene attraverso il procedimento amministrativo di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001 n.4512, il cui art. 2 stabilisce che, fatto salvo il trattamento economico privilegiato, la relativa istanza – ai fini della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti – debba essere presentata dal dipendente, entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.
Nella specie, con decreto -OMISSIS-, la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, riconosceva “ l’infermità lomboartrosi con discopatie multiple in esiti di icrodiscectomia L-1-L.5 DX ed interessamento radicolare residuo ” sofferta dal Maresciallo -OMISSIS-, come dipendente da causa di servizio, ma solo e unicamente “ ai fini del trattamento pensionistico di privilegio ", proprio in ragione della tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità dal servizio, respingendo al successivo art. 2 la richiesta di equo indennizzo “ in quanto l’istanza è stata presentata oltre i termini di legge” .
Detto provvedimento, pur essendo pienamente conosciuto dal ricorrente sin dal 9/05/2018 avendolo il predetto allegato all’istanza presentata nella medesima data del 9/05/2018, è stato impugnato dallo stesso - peraltro del tutto genericamente - solo tardivamente con il ricorso in esame proposto il 15/10/2018.
Da tanto deriva, condividendosi sul punto le eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente, la irricevibilità per tardività della domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio (oltre il termine di 60 giorni stabilito dall’art.29 del c.p.a.) avverso il predetto decreto ministeriale n. -OMISSIS- (oltre che, comunque, la inammissibilità, per assoluta genericità, della relativa impugnazione).
3. Il ricorso è, conseguentemente, infondato quanto all’impugnativa del decreto ministeriale -OMISSIS-.
Infatti, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, in assenza del riconoscimento delle infermità lamentate come dipendenti da causa di servizio (se non esclusivamente ai fini della pensione di privilegio - estranea al presente giudizio - come deciso nella parte I del Decreto n.-OMISSIS-, non impugnato tempestivamente), non sussistono i presupposti di legge per l'attribuzione dei benefici economici in oggetto, in quanto l’art. 2 del D.P.R. 29/10/2001 n. 461 stabilisce che, fatto salvo il trattamento economico privilegiato, l’istanza per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio – ai fini della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti (come, appunto, l’art. 1801 del Decreto Legislativo n. 66/2010) – debba essere presentata dal dipendente, entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.
4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per tardività, nella parte in cui viene impugnato (peraltro, genericamente) il decreto ministeriale -OMISSIS- del 23/4/2018 e va respinto perchè infondato nel merito quanto alla domanda di annullamento del decreto ministeriale -OMISSIS- del 16/7/2018 e alla ulteriore domanda di accertamento azionata dal ricorrente.
4.1. Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge, in considerazione delle condizioni subiettive del ricorrente e della novità delle questioni affrontate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile per tardività e, in parte, lo respinge, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.