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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2740/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8116/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006189742000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1026/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate
ON e la Regione Campania, impugnando la cartella di pagamento,in epigrafe indicata, relativa al presunto omesso pagamento della Tassa automobilistica inerente al periodo d'imposta 2019.
A fondamento del ricorso deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti,il difetto di motivazione e la prescrizione dellla pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ON resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e,per tale ragione,deve essere accolto non risultando comprovata la notifica dell'avviso di accertamento dedotto a presupposto della gravata cartella con la conseguente prescrizione della pretesa azionata venendo in rilievo un tributo relativo all'anno 2019 sottoposto a prescrizione quinquiennale.
Le spese seguono la soccombenza esclusivamente nei confronti della Regione Campania atteso che esclusivamente sulla medesima gravava l'onere di comprovare la notifica del suindicato avviso di accertamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
200,00 a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
si compensano le spese nei confronti di ADER.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8116/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006189742000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1026/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate
ON e la Regione Campania, impugnando la cartella di pagamento,in epigrafe indicata, relativa al presunto omesso pagamento della Tassa automobilistica inerente al periodo d'imposta 2019.
A fondamento del ricorso deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti,il difetto di motivazione e la prescrizione dellla pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ON resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e,per tale ragione,deve essere accolto non risultando comprovata la notifica dell'avviso di accertamento dedotto a presupposto della gravata cartella con la conseguente prescrizione della pretesa azionata venendo in rilievo un tributo relativo all'anno 2019 sottoposto a prescrizione quinquiennale.
Le spese seguono la soccombenza esclusivamente nei confronti della Regione Campania atteso che esclusivamente sulla medesima gravava l'onere di comprovare la notifica del suindicato avviso di accertamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
200,00 a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
si compensano le spese nei confronti di ADER.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.