Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14803 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
LACORTE 14 8 03/02 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN DEL LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 12734/01 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere 16241/01 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Cron. 34579 Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 03/06/02 Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
OV NO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 16241/01 proposto da: OV NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato 2583 FRANCESCO CIGLIANO, che lo rappresenta e difende, -1- giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DEL LAVORO;
intimato avverso la sentenza n. 24027/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/07/00 - R.G.N. 69441/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato SELAFANI;
udito l'Avvocato CIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento p.q.r. del quarto motivo dell'incidentale (sul quantum). -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Roma, il dott. NI OV espose che il 22 luglio 1991 aveva stipulato con il MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE un contratto di diritto privato, con cui gli era stato conferito l'incarico triennale di esperto specialista da inserire nell'Agenzia Regionale per l'impiego dell'Abruzzo, ed era stato fissato il compenso annuo lordo ed il diritto al TFR;
e tuttavia, pur essendo stato il contratto registrato presso la Corte dei Conti ed avendo egli inviato la devoro documentazione necessaria, non era stato immesso nell'incarico. Ciò premesso, chiese che si dichiarasse la risoluzione del contratto e si condannasse il convenuto al risarcimento dei danni, da commisurarsi alla perdita dei compensi previsti, alla perdita di chance per le dimissioni rassegnate dall'impiego presso la BANCO DI NAPOLI S.p.a., alle opportunità connesse alla professione forense, ed al danno biologico. Costituitosi in giudizio, il MINISTERO, segnalando che il 6 maggio 1993 aveva inutilmente invitato l'OV all'immissione (da questi poi rifiutata), eccepi che, poiché il contratto non aveva termine iniziale, l'OV aveva l'onere di chiederne la fissazione al giudice (come previsto dall'art. 1183 cod. civ.). Il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 20 luglio 2000 il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello dell'OV, dichiarò la risoluzione del contratto e condannò il MINISTERO al pagamento della somma di lire 72.000.000 con accessori. Afferma il Tribunale che, interpretando il contratto attraverso la sua lettura complessiva e secondo buona fede, il potere del MINISTERO di 3 fissare con la propria richiesta l'inizio della prestazione doveva essere esercitato entro limiti di ragionevolezza e non poteva risolversi in un'ingiustificata ed imprevedibile dilatazione dei tempi di esecuzione, inscritti nella stessa natura del contratto (la sua durata triennale entro un periodo programmato, connesso all'imputazione della spesa). L'omessa fissazione dell'inizio della prestazione (fatto di cui non era stata fornita giustificazione alcuna), costituendo grave inadempimento, determinava il diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del Диого danno. L'entità del danno era provata nella misura delle retribuzioni non percepite fino all'offerta dell'immissione (ed in questa misura determinato nella somma di lire 72.000.000). Non esisteva (né era stata richiesta) prova alcuna del fatto che la presentazione delle dimissioni fosse stata determinata dal comportamento dell'Amministrazione: il danno conseguente alla perdita del posto di lavoro presso la BANCO DI NAPOLI S.p.a. e delle opportunità professionali non aveva pertanto fondamento. Né era provato il damno biologico ed all'immagine; a tal fine, una consulenza tecnica, assumendo funzione esplorativa, sarebbe stata inammissibile. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DEL LAVORO, percorrendo le linee di tre motivi, coltivati con memoria;
NI OV resiste con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale, fondato su tre motivi. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1183 e 1218 cod. civ., il ricorrente MINISTERO sostiene che le parti avevano contrattualmente rimesso all'Amministrazione la facoltà di fissare il termine per l'adempimento. E, in applicazione dell'art. 1183 secondo comma, il creditore aveva l'onere di chiedere al giudice la fissazione: e solo dopo la relativa scadenza era ipotizzabile l'inadempimento e l'eventuale diritto alla Диого risoluzione. fissazione del termine, daL'assenza di parte dell'Amministrazione, non solo non era idonea ad integrare inadempimento ed ancor meno inadempimento grave da legittimare la risoluzione contrattuale, bensì, congiunta all'omessa giudiziale richiesta di fissazione, segnalava il creditorio disinteresse. In contrasto con l'indicata norma, i giudici di meritoavevar Javvisato un termine essenziale non previsto né dal contratto né dalla legge. Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 cod. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che l'interpretazione data dai giudici di merito, secondo cui l'Amministrazione sarebbe stata obbligata ad immettere l'OV in servizio entro un tempo ragionevole, era illogica ed immotivata. Da un canto, nel contratto non si prevedeva l'obbligo di immissione entro un tempo ragionevole;
e l'interpretazione del Tribunale, identificando l'ipotesi del termine rimesso alla volontà del debitore con l'obbligo d'un termine ragionevole, ed in tal modo escludendo la stessa configurabilità 5 ... dell'ipotesi prevista dall'art. 1183 secondo comma cod. civ., condurrebbe a privare questa norma di ogni funzione. Legittimamente esercitando la propria facoltà contrattuale, l'Amministrazione non aveva alcun onere di giustificazione. D'altro canto, il Tribunale non aveva indicato la ragione per cui le parti avrebbero inteso vincolare contrattualmente l'Amministrazione ad un termine ragionevole, né la ragione per cui la convocazione del 6 maggio 1993 costituiva non solo violazione del termine irragionevole bensì grave inadempimento. Диого Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 e 1227 cod. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che la ritenuta mancata fissazione del termine di adempimento in limiti ragionevoli potrebbe determinare solo il risarcimento del non provato interesse contrattuale negativo ovvero delle spese sostenute per l'affidamento nell'esecuzione del contratto. Né il Tribunale aveva indicato il ritenuto termine “ragionevole" che avrebbe dovuto essere osservato nella fissazione. Né, poi, aveva ridotto l'entità del risarcimento per i danni determinati dal comportamento colposo dell'OV e che questi avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza chiedendo al giudice la fissazione del termine (in applicazione dell'art. 1183 secondo comma cod. civ.).
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 1453 e 1223 cod. civ., l'OV sostiene che il Tribunale, avendo 6 accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, avrebbe dovuto condannarla al pagamento della somma di lire 194.746.150, importo corrispondente agli emolumenti previsti dal contratto per il triennio. Né il Tribunale aveva spiegato la ragione della minore liquidazione. La somma corrispondente al periodo di 17 mesi, individuato dal Tribunale per il risarcimento, corrisponderebbe, poi, a lire 92.000.000, e non alla somma effettivamente liquidata. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. Жного 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. nonché 1219, 1224 e 2043 cod. civ., l'OV sostiene che, poiché l'inadempimento dell'Amministrazione si era verificato con il perfezionamento del negozio e senza necessità di messa in mora, egli aveva diritto agli interessi decorrenti dal 19 novembre 1991, nonché al danno per svalutazione monetaria. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. nonché 2043, 2087 e 2226 cod. civ. ed 1, 2, 3, 35 e 36 Cost., l'OV sostiene che, in adempimento degli oneri previsti dal contratto, egli aveva presentato le dimissioni dal precedente impiego e non aveva sostenuto l'esame di abilitazione alla professione forense;
il danno che egli aveva subito era stato determinato dall'inadempimento dell'Amministrazione. Ed il Tribunale non aveva indicato le ragioni della reiezione della sua domanda di risarcimento del danno professionale. 7 Né il Tribunale aveva indicato le ragioni della reiezione della sua domanda di risarcimento del danno biologico e del danno all'immagine, determinati dall'inadempimento contrattuale.
3. E' necessario che i ricorsi, oggettivamente e soggettivamente connessi, siano pregiudizialmente riuniti.
4. I primi due motivi del ricorso principale, che avendo per oggetto la stessa esistenza della responsabilità ed essendo interconnessi, devono essere pregiudizialmente e congiuntamente esaminati, sono infondati. Жного L'art. 1 del contratto in controversia (come indica lo stesso ricorrente) prevedeva che il dott. NI OV "sarà immesso nell'incarico a decorrere dal giorno che verrà allo stesso comunicato dal MINISTERO a mezzo di raccomandata a.r., ad avvenuta registrazione, da parte della Corte dei Conti, del decreto ministeriale di approvazione del presente contratto". Non è contestata dai ricorrenti la costruzione che del negozio il Tribunale ha fatto: un (non preliminare, bensì definitivo) contratto di lavoro a tempo indeterminato, in cui la fissazione del termine iniziale della prestazione era stata rimessa al MINISTERO DEL LAVORO. Situazione, questa, in cui all'evento futuro e certo non è connessa l'efficacia del vincolo, bensì solo l'adempimento della prestazione (Cass. 14 aprile 2000 n. 4853). Come osserva il MINISTERO, la situazione in controversia non esige l'applicazione dell'art. 1183 primo comma cod. civ. (in cui il termine non è contrattualmente previsto), bensì del secondo comma prima parte, che disciplina il termine rimesso alla volontà del debitore. Ed invero, l'Amministrazione era obbligata a convocare l'OV per consentirgli di iniziare lo svolgimento della prestazione;
alla stessa Amministrazione era tuttavia rimesso il termine, entro cui questa obbligazione doveva essere adempiuta. Nella situazione prevista da questa disposizione, a differenza di quanto previsto dall'art. 1218 cod. civ. (in cui è onere del debitore vincere la presunzione di responsabilità connessa alla mora), è il creditore stesso che deve dimostrare il ritardo come fatto costitutivo del proprio diritto al risarcimento (Cass. 28 novembre 1992 n. 12744). Al riguardo, il MINISTERO sostiene che l'obbligo, per il debitore, di Диого fissare un termine ragionevole (obbligo, rileva il ricorrente, che nel contratto non era stato neanche previsto) è giuridicamente inipotizzabile, in quanto escluderebbe la stessa configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 1183 secondo comma cod. civ.: il creditore ha pertanto l'onere di chiedere preventivamente al giudice la fissazione del termine, e solo dopo la relativa scadenza è ipotizzabile l'inadempimento. E' tuttavia da osservare che il termine, come previsto dalla norma in esame, pur rimesso alla volontà del debitore, non costituisce una clausola cum volueris (che, risolvendosi in una condizione meramente potestativa, determinerebbe, ex art. 1355 cod. civ., la nullità dell'obbligazione ad essa subordinata), bensì una clausola cum potueris (in questo senso, Cass. n. 1535 del 1962). E, nell'ambito di questo diritto del debitore, la necessità d'un limite ragionevole entro cui il termine (non contrattualmente previsto) può essere fissato, è deducibile dall'obbligo della buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 cod. civ.). Questa, come, nelle obbligazioni da adempiere immediatamente, impone al creditore di concedere il tempo materiale necessario (Cass. n. 5360 del 1985), nell'ipotesi in controversia impone al debitore di esercitare il diritto (nel caso in esame, convocare l'OV per consentirgli di iniziare lo svolgimento della prestazione) con correttezza, in modo che, pur nell'ambito del suo oggettivo interesse contrattuale, sia garantito l'interesse contrattuale del creditore: l'esercizio del diritto non può risolversi in un'ingiustificata dilatazione del termine, che ecceda questo limite. In tal modo, la situazione delineata dall'art. 1183 secondo comma белого prima parte cod. civ., pur nel diritto debitorio di fissare il termine di adempimento, presuppone l'esistenza d'un limite temporale, immanente alla struttura del negozio, generato dalla stessa funzione contrattuale, e costituito dall'oggettivo interesse del creditore: limite (congruo, ragionevole) entro il quale l'obbligazione deve essere adempiuta, e, conseguentemente, il termine può essere fissato. Questo inespresso limite è, poi, nello stesso art. 1183 secondo comma cod. proc. civ.: il giudice è chiamato a fissare il termine non per esercitare un arbitrio, bensì per indicare una misura, che poi accerta nei limiti degli elementi obiettivi del contratto. Questa immanente esistenza rende irrilevante il fatto (infondatamente invocato dal ricorrente) che nel contratto in controversia un limite ragionevole non fosse espressamente previsto. L'immanenza del limite non esclude il debitorio diritto di fissare il termine: costituisce solo il limite temporale di questo termine. Né esclude (come il ricorrente infondatamente ipotizza) la funzione della norma in esame (art. 1183 secondo comma cod. civ.); questa norma 10 disciplina la richiesta giudiziale del termine, proposta prima dell'indicato limite temporale, e con la finalità di ottenere un'indicazione da individuare entro il limite stesso. Il principio della buona fede è il fondamento di questo limite temporale;
l'oggettivo interesse contrattuale (Cass. 16 maggio 1975 n. 1899, Cass. 8 ottobre 1970 n. 1893) ne è il parametro di determinazione. La scadenza di questo limite determina, di per sé, l'inadempimento (Cass. 9 giugno 1969 n. 2023, Cass. 16 giugno 1969 n. 2155). Ciò è блого deducibile dal fatto questa scadenza, rientrando nella logica dell'art. 1219 secondo comma n. 3 cod. civ., esclude la necessità d'una preventiva costituzione in mora, ed a maggior ragione la necessità d'una preventiva giudiziale richiesta (pur normativamente prevista dall'art. 1183 secondo comma prima parte cod. civ.). Ed invero, questa Corte ha costantemente affermato che, anche quando il termine per l'adempimento sia rimesso alla volontà del debitore, non è necessario che la parte adempiente costituisca in mora l'altra facendo previamente ricorso al giudice per la fissazione del termine ai sensi dell'art. 1183 secondo comma prima parte cod. civ.; da un canto, la richiesta giudiziale di fissazione del termine, ex art. 1183 secondo comma prima parte cod. civ., è implicita nella domanda di adempimento (Cass. 21 maggio 2001 n. 6908); simmetricamente, il giudice stesso, pur senza questa preventiva richiesta giudiziale, può ritenere sussistente l'inadempimento dell'obbligato (e plurimis, Cass. 28 novembre 1992 n. 12744; in tal senso, ad es., Cass. 19 novembre 1973 n. 3089, Cass. 19 marzo 1980 n. 1827, Cass. 16 dicembre 1991 n. 13519). 11 D'altro canto, il ritenere che sia sempre necessaria una preventiva richiesta giudiziale condurrebbe a presupporre che lo stesso contenuto negoziale esiga sempre un'integrazione giudiziale (e quindi ad ipotizzare una "patologia" assurdamente immanente alla fisiologia di ogni contratto). Poiché la parte non inadempiente non ha l'onere di chiedere preventivamente al giudice la fissazione del termine, l'omessa richiesta non esprime (a differenza di quanto il ricorrente infondatamente sostiene) disinteresse per l'esecuzione del contratto. La determinazione del limite ragionevole, essendo applicazione della Много norma attraverso interpretazione della concreta funzione del contratto ed accertamento dell'oggettivo interesse del creditore, è compito del giudice di merito. Poiché la ragionevolezza, che caratterizza il limite temporale, non si esprime in una specifica rigorosa collocazione temporale, non è necessario che il giudice individui lo specifico momento in cui il limite consiste. E' necessario che egli affermi se, nel tempo dedotto in controversia, un ragionevole limite sia stato o meno oltrepassato, ed indichi le ragioni che giustificano l'affermazione stessa (e pertanto, l'omissione d'una specifica indicazione del termine, infondatamente lamentata dal ricorrente, è irrilevante). Il decorso del limite ragionevole, determinando di per se stesso l'inadempimento, rende legittimo il rifiuto dell'adempimento tardivo (Cass. 6 giugno 1997 n. 5086). E pertanto nel caso in esame, l'adempimento offerto dall'Amministrazione con il telegramma del 6 maggio 1993, dopo che 12 (secondo la valutazione del giudicante) era trascorso il limite ragionevole per l'adempimento e dopo che era stato proposto lo stesso ricorso introduttivo (del 18 marzo 1993), era stato legittimamente rifiutato dal creditore.
5. Il ricorrente MINISTERO lamenta tuttavia che il Tribunale, affermando il superamento del limite ragionevole, abbia implicitamente ed immotivatamente ritenuto l'essenzialità del termine e la gravità dell'inadempimento. E' tuttavia da osservare che quando la fissazione del termine è Кино rimessa alla volontà del debitore, il termine non assume, di per sé, natura essenziale. La non essenzialità del termine non implica tuttavia l'irrilevanza del ritardo ai fini della non scarsa importanza dell'inadempimento: questa, che nella violazione del termine essenziale è in re ipsa, in mancanza di termine essenziale deve essere accertata dal giudice (Cass. 10 giugno 1982 n. 3523). Poiché, nell'ipotesi in cui la fissazione del termine sia stata rimessa alla volontà del debitore (art. 1183 secondo comma prima parte cod. civ.), il limite ragionevole è quello entro cui l'esecuzione dell'obbligazione conserva, con l'oggettivo interesse per il creditore, la sua stessa funzione, e poiché, con il ritardo che ecceda il limite, il contratto perde questa funzione, il limite ragionevole (che, come precedentemente osservato, è immanente ad un contratto di tal genere e deve essere osservato dal debitore) è anche il limite oltre il quale l'inadempimento assume non scarsa importanza e legittima la risoluzione: la violazione del limite ragionevole è 13 necessariamente inadempimento, ed inadempimento di non scarsa importanza. La non scarsa importanza dell'inadempimento, apprezzamento di fatto che il giudice di merito deve effettuare anche d'ufficio (Cass. 5 marzo 1987 n. 2345) e che ove adeguatamente motivato resta insindacabile in sede di legittimità (Cass. 11 luglio 2001 n. 9410), è da valutare con un parametro oggettivo: l'assenza dell'interesse della parte non inadempiente a ricevere il tardivo adempimento (Cass. 7 settembre 2000 n. 11784), e l'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale (Cass. 14 giugno 2001 n. 8063). елого Nel caso in esame, il Tribunale non ha ravvisato un termine essenziale: ha accertato l'estensione del diritto alla fissazione del termine ed il suo ragionevole limite. Ed ha giustificato il relativo superamento e la gravità del conseguente inadempimento, in base allo stesso parametro, costituito dagli “essenziali” elementi oggettivi del contratto (il periodo di svolgimento del rapporto, individuato attraverso l'imputazione della spesa, e la sua predefinita durata triennale). Ed a tal fine ha ritenuto determinante il tempo trascorso dopo l'espletamento degli adempimenti (registrazione, da parte della Corte dei Conti, del decreto di approvazione del contratto;
invio della documentazione necessaria). Ed i materiali elementi di questa valutazione, adeguatamente motivata, non sono oggetto di specifica censura.
6. Anche il terzo motivo del ricorso principale è infondato. Mentre in materia di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. il danno è riconosciuto nei limiti del cosiddetto interesse negativo (interesse 14 che la parte in buona fede aveva, a che le trattative non avessero avuto inizio: le spese inutilmente sostenute per la conclusione del contratto e la perdita di migliori od equivalenti occasioni contrattuali: e plurimis, Cass. 18 gennaio 2000 n. 495), nella responsabilità contrattuale è risarcibile ogni danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 cod. civ.): ciò che è necessario per ristabilire l'equilibrio economico turbato, ponendo il creditore nella situazione economica nella quale si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato (e plurimis, Cass. 16 giugno 1969 n. 2145). E nel caso in esame non è in discussione una responsabilità белого precontrattuale, bensì la responsabilità per l'inadempimento d'un obbligo discendente dal contratto: il danno non è pertanto costituito dalla lesione del mero interesse negativo, bensì comprende ciò che è necessario per porre il creditore nella situazione in cui si sarebbe trovato in assenza dell'inadempimento. Questa Corte ha affermato che nell'ipotesi di illegittimo rifiuto dell'assunzione a seguito dell'avviamento obbligatorio da parte dell'U.P.L.M.O., il danno, al cui risarcimento l'imprenditore è obbligato, è da liquidare, ex artt. 1226 e 1227 cod. civ., in misura pari alle retribuzioni mensili che sarebbero spettate in caso di assunzione (pur temporalmente limitate, in questa specifica ipotesi, dalla pronuncia di secondo grado: Cass. 20 aprile 2002 n. 5766; in questo senso, anche Cass. 14 giugno 1990 n. 5793 e Cass. n. 1496 del 1986); eguale è stata ritenuta la misura del danno nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di assunzione del lavoratore, da parte del datore che ne abbia fatto richiesta (Cass. 16 marzo 1988 n. 2465), 15 nonché nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di assunzione previsto da contratto collettivo (Cass. 16 agosto 2001 n. 11141), e nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di assumere il lavoratore che abbia superato le prove di selezione previste dal bando di concorso (Cass. n. 4927 del 1989). Se questa è la misura del danno risarcibile nelle ipotesi di inadempimento per omessa stipulazione del contratto di lavoro, non minore è la misura del danno nell'ipotesi in cui la responsabilità abbia più ampio fondamento nell'inadempimento dello stesso contratto di lavoro (non preliminare bensì definitivo), e sia costituita dal fatto che la parte, pur avendo il contrattuale diritto di fissare il termine per l'adempimento della белого propria obbligazione (convocare il lavoratore per consentirgli di iniziare lo svolgimento della prestazione), abbia omesso di adempierla in un termine ragionevole. Ciò, nel caso in esame. Infondata è pertanto la censura del ricorrente MINISTERO, in quanto è legittima la determinazione del danno, commisurato dal giudice di merito alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito. In ordine alla censura relativa alla mancata valutazione del comportamento del danneggiato (come delineato dall'art. 1227 cod. civ.), poiché questo comportamento costituisce un fatto impeditivo o limitativo del danno e del conseguente diritto al risarcimento (Cass. 9 maggio 2000 n. 5883), la relativa deduzione integra un'eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio (Cass. 23 maggio 2001 n. 7025), né per la prima volta in cassazione (20 aprile 2001 n. 4799). E nel caso in esame, il ricorrente non 16 ha indicato di aver dedotto il fatto in sede di merito (in primo grado e, pur vittorioso, costituendosi in appello). E' tuttavia da aggiungere che, per l'art. 2697 secondo comma cod. civ., poiché il predetto fatto (comportamento colposo del danneggiato) è limitativo di un'accertata responsabilità, colui che l'eccepisce ha l'onere di fornire la relativa prova (Cass. 7 gennaio 1965 n. 4). Nel caso in esame, poiché la fissazione del termine per l'inizio del servizio era rimessa alla volontà dell'Amministrazione (in tal modo costituendo un diritto del белого debitore ed escludendo, nella permanenza di questo diritto, la stessa ipotizzabilità d'una colpevole inerzia del creditore e la conseguente necessità dell'azione giudiziale ex art. 1183 secondo comma cod. civ.), un comportamento colposo dell'OV (per non aver chiesto giudizialmente la fissazione del termine) sarebbe ravvisabile solo con la cessazione del diritto del debitore e la conseguente lesione del diritto del creditore. Nel contempo, la stessa riduzione del danno sarebbe ravvisabile solo ove, dopo la tempestiva giudiziale richiesta e la conseguente fissazione del termine da parte del giudice, l'Amministrazione avesse tempestivamente (e, in ogni caso, prima del limite del danno risarcito: il 9 maggio 1993) disposto l'inizio della prestazione lavorativa e pagato la retribuzione. E tuttavia il ricorrente non ha indicato quale sarebbe stato, nell'arco che corre fra il termine previsto per l'invio della documentazione (19 novembre 1991) e la domanda giudiziale (18 marzo 1993, tempo in cui l'attività del debitore sussiste), il predetto limite temporale;
né ha provato (o chiesto di provare) che la domanda giudiziale di fissazione (ex art. 1183 secondo comma cod. civ.), proposta entro questo limite, avrebbe 17 determinato l'inizio della prestazione (con la conseguente riduzione del danno: mancata percezione della retribuzione).
7. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Il danno, costituito dalle retribuzioni, che con l'adempimento del datore il lavoratore avrebbe potuto percepire, può comprendere solo le somme del periodo in cui il lavoratore, in base all'interesse che egli stesso ha manifestato al contratto, avrebbe lavorato: non può estendersi al successivo periodo, in cui questo interesse non sussiste. Жного E nel caso in esame, avendo l'OV rifiutato con atto del 9 maggio 1993 l'offerta dell'Aministrazione, da questa data era cessato il suo interesse all'esecuzione del contratto di lavoro: e, con questo interesse, anche il danno derivante dall'inadempimento (le retribuzioni che egli avrebbe potuto percepire attraverso l'adempimento). La differenza con la maggior somma di lire 194.746.150, differenza chiesta dall'OV (e corrispondente alle retribuzioni per il più ampio periodo), non era pertanto dovuta. In ordine alla differenza con la minor somma, differenza subordinatamente chiesta (lire 92.000.000), il ricorrente non indica in modo autosufficiente (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611) gli elementi giuridici e contabili sui quali la sua pretesa sarebbe fondata.
8. Anche il terzo motivo del ricorso incidentale, che, avendo per oggetto il danno da risarcire, assume posizione pregiudiziale nei confronti del secondo (relativo alla decorrenza degli interessi e la rivalutazione delle somme), è infondato. 18 Il Tribunale ha accertato che l'OV non aveva provato né chiesto di provare che "la presentazione delle dimissioni (dell'OV) anteriormente alla chiamata in servizio sia dipesa da un comportamento dell'Amministrazione". La censura del ricorrente incidentale (costituita dal fatto che nella documentazione allegata al ricorso risultava che egli, "al fine di non incorrere nelle incompatibilità previste nel contratto, non aveva potuto sostenere l'esame di procuratore legale ed aveva rassegnato le dimissioni dal BANCO DI NAPOLI”) non è autosufficiente (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). Né è indicato in modo autosufficiente come il dedotto adempimento dimissioni avrebbe dovuto precedere la chiamata delle dell'Amministrazione. Per esigenza di completezza è da osservare che la stessa affermazione della sentenza ("disposizioni contrattuali scandiscono i termini degli adempimenti invio della documentazione, dimissioni da precedenti impieghi o cancellazione da ordini"), presuppone che le dimissioni non avrebbero dovuto precedere (come il ricorrente assume) bensì seguire l'invio della documentazione. Poiché, poi, l'incompatibilità riguardava (secondo quanto indicato in sentenza ed esposto dallo stesso ricorrente) l'iscrizione negli albi professionali, non era precluso l'esame per l'abilitazione professionale: alcun danno è pertanto ipotizzabile per il mancato relativo svolgimento. Il risarcimento del danno biologico e del danno all'immagine esige specifica adeguata prova (per questa generale necessità, nel danno 19 all'immagine, Cass. 4 marzo 2000 n. 2455), che il Tribunale ha ritenuto inesistente. Nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato in sede di legittimità alcun elemento che consenta di ritenere l'esistenza di questi danni. E, poiché la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone che l'esistenza del danno sia provata (Cass. 24 maggio 2001 n. 7093), il mero richiamo all'art. 1226 cod. civ. resta irrilevante. Irrilevante è anche il richiamo all'art. 2087 cod. civ.; tutelando le denses condizioni del lavoro "nell'esercizio dell'impresa”, la norma presuppone l'effettivo svolgimento della prestazione (pur con attività preparatoria): non è applicabile in assenza di questo svolgimento ed a tutela del diritto, che la parte contraente abbia, di svolgere la prestazione, e che sia leso dalla controparte con la mancata fissazione del relativo inizio (in questa ipotesi, il diritto, che la norma tutela, è inipotizzabile).
9. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato. La disposizione dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. è diretta a tutelare il credito di lavoro: le somme che sono il corrispettivo della prestazione lavorativa. Tale non è il risarcimento del danno causato dall'inadempimento contrattuale, danno costituito dall'omessa fissazione (da parte dello stipulante datore) del termine di inizio della prestazione lavorativa. In questa ipotesi, tale prestazione non sussiste, ed il credito non è costituito da retribuzioni bensì da risarcimento del danno: le retribuzioni sono solo un parametro (come altri, che potrebbero astrattamente applicarsi) della relativa liquidazione. Ed il fatto che il risarcimento sia costituito da una 0 20 2 somma corrispondente alle retribuzioni, non trasforma la somma in retribuzione. Da ciò discende che, da un canto gli interessi non decorrono dalla maturazione non pagata, bensì, come per d'una retribuzione l'inadempimento contrattuale (Cass. 26 aprile 1984 n. 2626; Cass. n. 6856 del 1988), dal giorno della domanda, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore;
d'altro canto, sulla somma non è dovuta la rivalutazione monetaria. 10. I ricorsi devono essere respinti. Ed il MINISTERO DEL LAVORO deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
E La Corte riunisce i ricorsi e li respinge;
condanna il MINISTERO DEL LAVORO al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 46 oltre ad EURO 3.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2002. Il Consigliere estensore Jietro cuoco IL PRESIDENTE 4üze s ne oville IL CANCELLIERTE Depositato in Cancal a Oggi 18 OTT. 2002 Barselle 21