Sentenza 20 aprile 2002
Massime • 1
Nella materia delle assunzioni obbligatorie, in caso di illegittimo rifiuto di assunzione il danno da liquidare ex artt. 1226 e 1227 cod. civ. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione - e non nella minor misura liquidabile per la cd. perdita di "chances" - deve essere delimitato temporalmente nell'ambito della pronuncia di secondo grado, in quanto per il periodo successivo alla stessa pronuncia manca il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione nel futuro dell'evento lesivo rappresentato dal perdurante stato di disoccupazione, dovendosi, per questo aspetto ulteriore, valutare adeguatamente quanta parte di pregiudizio si sarebbe potuta evitare ricercando con l'ordinaria diligenza un'altra occupazione, non essendo possibile al giudice del merito procedere ad una liquidazione equitativa del danno, dal momento che il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del mancato guadagno nella misura suindicata. (Fattispecie relativa ad illegittima mancata assunzione di un centralinista non vedente da parte di un consorzio di bonifica).
Commentari • 2
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Leggi di più… - 2. Cassazione: il rifiuto dell'assunzione obbligatoria fa sorgere il diritto al risarcimento del dannoRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 9 dicembre 2009
In materia di assunzione obbligatoria, in caso di illegittimo rifiuto di assunzione, il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento dei danni derivanti dal comportamento del datore di lavoro, la cui quantificazione, trattandosi di responsabilità contrattuale, va effettuata ai sensi degli artt. 1226 e 1227 cod. civ. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione fino alla pronuncia di secondo grado. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERCURIO Ettore – Presidente Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere Dott. D'AGOSTINO Giancarlo – Consigliere Dott. LA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5766 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PP CELLERINO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAO E DEI BACINI TIRRENICI DEL COSENTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40. presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO FORTUNATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC PP, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SAVERIO ZINCONE, PP FORTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 33/99 del Tribunale di PAOLA, depositata il 03/03/99 - R.G.N. 178/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. GI CELLERINO;
udito l'Avvocato DALL'OLIO MATTEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il Generale rigetto del primo motivo del ricorso ed accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione. Svolgimento del processo
Il Consorzio di bonifica del Lao e dei bacini tirrenici del cosentino, prospettando violazione di legge e vizi di motivazione, ricorre per cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale di Paola, meglio descritta in epigrafe, che l'ha condannato, in considerazione della sua natura di ente pubblico, ad assumere, quale centralinista non vedente avviato dall'UPLMO, il sig. GI CI e a pagargli le retribuzioni dovutegli fino al giorno dell'effettiva assunzione, integrando, per questa parte, la sentenza pretorile.
In particolare, la sentenza impugnata, confermando quella del locale Pretore, ha ritenuto, in base ai limiti dell'appello incentrati sulla "qualificazione del Consorzio quale datore di lavoro pubblico" che esso, avendo natura di ente pubblico sulla base "di precisi indici rilevatori" era sottoposto alle disposizioni dell'art. 3, 20 comma, della l. n. 29 marzo 1985, n. 113, "quale più rigido regime di obblighi imposti in tema di assunzione di centralinisti non vedenti", non essendo significativi, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, quand'anche dovesse valorizzarsi lo svolgimento di un'attività economica da parte del Consorzio, ne' "la natura del rapporto di lavoro" ne' "il tipo d'attività svolta dal soggetto datore di lavoro" non essendo estensibile all'ente pubblico il più favorevole regime di assunzione di questo personale previsto dal 3^ comma per i datori di lavoro privati.
L'CI resiste con controricorso.
Il Consorzio ha integrato ulteriormente, con memoria, le proprie argomentazioni difensive.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente evidenzia, in riferimento agli obblighi di collocamento dei centralinisti non vedenti, la necessità di individuare quale sia la normativa applicabile al Consorzio, negando quella per i datori di lavoro pubblici, espressa dal comma 21 dell'art. 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, stante la sua maggior rigidità, e sostenendo quella più favorevole del 3^ comma e, in tal senso, argomenta la violazione e falsa applicazione di queste disposizioni in relazione agli artt. 3, 41 e 42, cost. e degli artt. 12, disposizioni sulla legge in generale;
862, 4^ comma;
2093, 1^ comma, cod. civ.; 54 ss. e 59 r.d. 13.2.1933, n. 215; 37, l. 20.5.1970, n. 300; 409, n. 4, c.p.c.; 1.
d.l. 5.12.1991, n. 386, conv. l. 29.1.1992, n. 35; 1, 2^ comma, d.lgs. 3.2.1993, n. 29, oltre vizi di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.).
Rileva, in particolare, che il Giudice collegiale ha limitato la sua indagine sulla natura codicistica del consorzio, omettendo quelle sulla natura del rapporto di lavoro, vieppiù affermatasi in seguito alla privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro, sul tipo di attività e sulle risorse dell'ente economico, ai cui organi competenti è consentito, in base all'art. 1, commi 1^ e 5^ del d.l. 386/91, convertito dalla l. n. 35/1992, deliberare la trasformazione in società per azioni.
In questa situazione, obietta che l'interpretazione della disciplina de quo, deve essere funzionale agli scopi istituzionali e alla struttura dei consorzi, destinati a realizzare opere di bonifica nell'interesse dei proprietari che traggono da esse e dalla loro manutenzione beneficio, dovendo, altrimenti, dubitarsi della sua legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 41 e 42, cost., per cui suggerisce la rimessione eventuale alla Corte
costituzionale.
Questo primo motivo di ricorso non merita di essere condiviso. Il 2^ e 3^ comma dell'art. 3 della l. 29 marzo 1985, n. 113, in tema d'aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, espressamente confermata dal 3^ comma dell'art. 1 della l. 12 marzo 1999, n. 68 ("Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113") stabiliscono:
2) Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge.
3) I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto all'albo professionale disciplinato dalla presente legge.
La circostanza che il legislatore abbia imposto ai datori di lavoro pubblici, come sottolineato pacificamente negli atti processuali, oneri maggiori e meno proporzionati alle rispettive esigenze e dimensioni di quelli richiesti ai privati, prevedendo per i primi la mera esistenza di un centralino telefonico e per i privati che questo raccolga almeno cinque linee urbane risponde, prima ancora di costituire espressione di attività legislativa discrezionale, rendendo manifestamente improponibile il suggerito reclamo di costituzionalità, a una evidente ragione di politica sociale, con la quale il Legislatore ha inteso onorare la Costituzione italiana (artt. 2; 3, 20 comma;
4; 38).
Ciò detto, è appena il caso di sottolineare che la prospettiva civilistica del rapporto di lavoro, approfondita dal patrocinio ricorrente anche nel corso della discussione orale per sostenere l'inapplicabilità, nei confronti del Consorzio, del citato 2^ comma della legge 113/85, al pari del riferimento al tipo di attività, destinata a beneficiari privati, o alle risorse dell'ente, perché apprestate da costoro, non appare meritevole di apprezzamento e va ritenuta fuorviante, in considerazione della attuale definizione pubblicistica della funzione (anche "ambientalistica") del Consorzio e della sua struttura operativa (art. 59, r.d. n. 215/'33), come finisce per ammettere la difesa ricorrente richiamando la disciplina, sia pure risalente, "per la bonifica integrale" destinata a scopi di pubblico interesse (art. 1), di cui i "consorzi di bonifica integrale" costituiscono la necessaria intelaiatura territoriale, con poteri di iniziativa e di imposizione.
D'altra parte, proprio il citato richiamo al 30 comma dell'art. 1 della legge n. 68/99, esclude la possibilità di assumere come esaustiva chiave d'interpretazione sollecitata dalla memoria del Consorzio (art. 378, cod. proc. civ.) il disposto del 6^ comma dell'art. 3 della legge in discorso secondo cui, in tema di assunzioni obbligatorie, "agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati". Premesso, infatti, che questa particolare disposizione s'innesta, più specificamente, nel quadro della regolamentazione e specificazione delle quote di riserva delle categorie protette, tra cui rientrano espressamente i centralinisti non vedenti (v. 7^ comma), il dilemma interpretativo va risolto, ad avviso del Collegio, come detto, sulla base della natura dell'ente, definito tout court pubblico dalle sentenze di merito e su cui s'appunta, per quest'aspetto, la doglianza del Consorzio.
Infatti non v'è traccia nella sentenza (nè se ne contesta in questa sede l'omessa valutazione), che nella fase di merito fosse emersa alcuna circostanza che deponesse per l'assimilazione del Consorzio alla categoria degli enti pubblici economici, posto che i criteri fondamentali per la loro individuazione sono, accanto al fine pubblico, lo svolgimento predominante di un'attività imprenditoriale caratterizzata da una gestione economica, strumentale al fine pubblico.
In particolare gli enti pubblici economici, già secondo il r.d. 16 giugno 1938, n. 1303 (in tema di revoca del divieto d'inquadramento sindacale di questi enti) e l'art. 37, l. 20 maggio 1970, n. 300, sono quelli, "comunque denominati, operanti nel campo della produzione e dediti ad attività esclusivamente o prevalentemente economica" che svolgono, per la realizzazione dei loro fini istituzionali, un'attività di produzione di beni o di servizi "in regime di concorrenza" ovvero secondo criteri di economicità, funzionale non soltanto al perseguimento di fini sociali, ma anche al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi, dove il carattere imprenditoriale, quand'anche espressione ed esercizio di un potere anche autoritativo, risulta pur sempre il connotato predominante e prevalente sull'attività dell'ente a carattere autoritativo (v., da ultimo, ex multis, SS.UU., 2 marzo 2001, n. 75 e 15 3 '99, n. 131). Questo primo profilo, pertanto, non merita di essere condiviso. Per quanto riguarda il secondo mezzo d'impugnazione, illustrando la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, c.p.c.; 1223 e ss., c.c.; 2697, 2932, c.c., e 18, l. 20.3.1970, n. 300 (art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.), nonche' difetti di motivazione, la difesa ricorrente si duole che la sentenza impugnata, condannando il Consorzio al pagamento delle retribuzioni fino al giorno dell'assunzione, abbia di fatto applicato indebitamente l'art. 18 dello Statuto, introducendo illegittimamente una forma di costituzione ex lege del rapporto di lavoro, trascurando, peraltro, l'aliunde perceptum o percipiendum.
Orbene, mentre deve condividersi appieno la parte di censura che incide sulla condanna del Consorzio al pagamento delle retribuzioni successive alla sentenza di secondo grado, non rileva quella incentrata sull'aliunde perceptum, perché questa specifica doglianza è ipotizzata, a parere della Corte, solo in relazione al periodo successivo alla lettura del dispositivo della sentenza del Tribunale di Paola, non essendo già stata formulata apposita censura con l'atto d'appello originario, posto che il Tribunale dà atto, in motivazione, e la circostanza non è contestata, che l'unico motivo d'impugnazione proposto contro la sentenza del Pretore "è quello attinente alla asserita erronea qualificazione del Consorzio quale datore di lavoro pubblico".
Infatti, per quanto riguarda la prima questione, soccorre il convincente, stabile insegnamento di questa Corte secondo cui il lavoratore avviato al lavoro in forza del collocamento obbligatorio, qualora non sia assunto dal datore di lavoro destinatario, ha diritto al risarcimento del danno, da liquidare, ex artt. 1226 e 1227, cod. civ., in misura pari alle retribuzioni mensili, e perciò al guadagno spettante in caso di assunzione (e non solo nella minor misura liquidabile per la cd. perdita di chances: v. Cass., 23 novembre 1998, n. 11877) per il pregiudizio patrimoniale risentito durante tutto il periodo d'inosservanza dell'obbligo datoriale, da contenere nell'ambito temporale della pronuncia di secondo grado in quanto, per il periodo successivo, manca il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione nel futuro dell'evento lesivo rappresentato dal perdurante stato di disoccupazione, dovendosi, per questo aspetto ulteriore, valutare adeguatamente quanta parte di pregiudizio si sarebbe potuta evitare, ricercando con l'ordinanza diligenza un'altra occupazione, non essendo possibile al giudice del merito procedere ad una liquidazione equitativa del danno (avendo il lavoratore diritto all'integrale risarcimento del mancato guadagno nella misura suddetta). (v. Cass., 27 novembre 1992, n. 12677, cui, adde, 18 novembre 1995, n. 11953). Questo secondo motivo deve essere, quindi, a differenza del primo, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, negli indicati limiti e per quanto devoluto.
Non risultando necessarì ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dell'art. 384, 1^ comma, cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito e, pertanto il Consorzio deve essere condannato al pagamento delle retribuzioni spettanti a GI CI sino alla data della lettura del dispositivo della sentenza d'appello (16 febbraio 1999).
Atteso l'andamento della lite e il suo esito complessivo e tenuto conto, altresì, dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso per cassazione del Consorzio, soccorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle retribuzioni spettanti al GI CI sino alla data della sentenza d'appello del Tribunale di Paola.
Compensa fra le parti le spese processuali dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2002