Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6908 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
IN 6908 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Obbligazioni. Ailemp. mark. SEZIONE SECONDA CIVILE [Ragamento. Inputazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G. N. 4992/99 Consigliere Cron. 15712 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 2633 Dott. Roberto Michele TRIOLA CIOFFI Consigliere Ud. 19/02/01 Dott. Carlo GOLDONI Rel. ConsigliereDott. Umberto ¡CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: p diri AG, 2001- CE.AL. S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA AREZZO 54, presso lo studio dell'avvocato MINDOPI FLAVIANO, che lo difende, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
IO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell'avvocato BARLETTA P. 1 difeso dall'avvocato MASTLAMO ROMANO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente - 310 avverso la sentenza n. 2277/98 della Corte d'Appello -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE di ROMA, depositata il 02/07/98; Richiesta copia esecutiva dal Sig. MAS LA udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. 4000 +6 udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Umberto 1.0 SET 2001 IL CANCELLIERE GOLDONI;
difensore del udito l'Avvocato Flaviano MINDOPI, ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
му udito l'Avvocato Romano MASTLAMO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. DE34844 DE348437 -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 3.8.1994 AN IO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo in data 9.7.1994 con cui gli era stato ingiunto di pagare alla CE.AL srl la somma di L.10.000.000 in forza di cambiale di pari importo da lui rilasciata alla predetta società. L'opponente deduceva che la cambiale di L. 10.000.000 era stata novata con il rilascio a favore di DO HI, titolare dell'omonima ditta, successivamente trasformata in CE.AL srl, di un assegno di L.3.060.000, regolarmente incassato, e di tre effetti cambiari, emessi in data 1.8.1984, di L.
2.500.000 ciascuno, scaduti il 25.9.1984, 25.10.1984 e 25.11.1984 tutti anch'essi incassati dal HI. Sosteneva perciò di non dovere più alcuna somma alla società ingiungente. In relazione a quanto sopra detto chiedeva che venisse revocato il decreto اس ingiuntivo opposto, previa declaratoria che l'opponente non era più debitore nei confronti della CE.AL. srl della somma di L. 10.000.000 e che la predetta società fosse condannata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Resisteva la CE.AL., e, contestando la fondatezza della proposta opposizione, ne chiedeva il rigetto, con condanna dell'opponente alle spese di lite. Con sentenza n. 1059 in data 25.10/9.12.1995 il Tribunale civile di Velletri rigettava l'opposizione dello IO, condannando l'opponente a rifondere alla CE.AL. le spese del giudizio. Avverso tale decisione proponeva rituale appello lo IO. Si costituiva la CE.AL. srl e, nel merito, deduceva che i rapporti intercorsi tra la ditta HI DO e AN IO non erano limitati alle sole fatture depositate a fondamento del decreto ingiuntivo;
che vi era un'altra fattura, la n.710 del 9.12.1983, per la quale era anche stata emessa una ricevuta bancaria con scadenza 9.2.1984, ritornata insoluta alla ditta HI. Produceva in atti la suindicata fattura. In relazione a quanto sopra dedotto, chiedeva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese del grado. Con sentenza in data 22.5/2.7.1998, la Corte di appello di Roma accoglieva l'appello come proposto con le conseguenze di legge. Osservava la Corte capitolina che nelle premesse del decreto ingiuntivo la CE.AL. srl aveva dedotto di essere creditrice nei confronti dello IO della somma di L.10.400.000 in forza di quattro fatture per le quali furono pagate L.10.000.000; più in particolare per dette fatture furono emesse quattro ricevute bancarie, rimaste insolute di L.
5.100.000 ciascuna;
che nelle more delle singole scadenze la ditta IO aveva rilasciato cambiali per l'importo di L.20.000.000 e che di tali cambiali furono pagate solo quelle di L.
2.500.000 per un importo di L.10.000.000, rimanendo insoluta quella emessa 1'1.6.84, di L. 10.000.000. Era pacifico quindi per ammissione della stessa CEAL, che per i lavori all'impianto termico e idraulico, eseguiti in Velletri in via delle Stimmate, lo IO si era obbligato per la somma di L.20.000.000; ma secondo la creditrice, lo IO pagò solo la metà di detto importo. L'appellante, per contro, sostiene di aver pagato l'intero debito, ed ha prodotto a sostegno del suo assunto n.7 effetti cambiari dell'importo di L.
2.500.000 con scadenza 25.3-25.4-25.5-25.6-25.9-25.10 e 25.11.1994, nonché un assegno di L.3.060.000, tratto sul Banco di S. Spirito in data 25.7.1984, emesso cioè nello stesso giorno in cui scadeva la cambiale di L. 10.000.000 posta a fondamento del decreto ingiuntivo. 2 Osservava ancora la Corte che con detta documentazione lo IO aveva fornito la prova di aver pagato l'intero debito di L.20.000.000 alla CEAL srl, che omise di restituire il titolo di L. 10.000.000 nel momento in cui questo venne sostituito con le tre cambiali emesse il 1.8.1984 e con l'assegno di L.
3.060.000. La CEAL non poteva, perciò, invocando l'astrattezza del titolo, porre a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo la cambiale di L.10.000.000, rimasta per motivi sconosciuti nella sua disponibilità, essendo stato il rapporto sottostante al suddetto titolo definito con il completo pagamento della somma dovutale. Per dimostrare la sussistenza del suo credito, l'appellata ha prodotto nell'attuale grado del giudizio la fattura n.719 del 9.12.1983 dell'importo di му L.8.160.000, comprensiva di IVA, asserendo che i rapporti intercorsi tra la ditta HI e la IO non erano limitati alle sole fatture depositate a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo. L'appellante ha chiesto lo stralcio di tale documento perché prodotto tardivamente e ne ha contestato la valenza probatoria. Osservava la Corte come, quanto alla fattura di L.8.160.000, che del suddetto documento che può essere prodotto nell'attuale fase del giudizio ai sensi dell'art. 345 2° comma cpc vecchio rito, non poteva tenersi conto, in quanto tanto avrebbe comportato un mutamento della domanda della CEAL sia sotto il profilo della "causa petendi" che del "petitum". L'acquisizione di detto documento, infatti, altererebbe i termini della contesa con adduzione di nuovi elementi di fatto diversi da quelli già prospettati e delineati in prime cure, con pregiudizio dei diritti della difesa della controparte. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la srl CE.AL. sulla base di un solo motivo, articolato su due censure;
resiste con controricorso AN iorio. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art. 1193e dell'art. 1199 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc) la Società ricorrente svolge in realtà più censure alla sentenza the impugnata in modo non sempre ordinato, ma tutte si dipartono da un profilo afferente alla produzione in appello di una fattura (n.710 del 9.12.1983) per L.8.160.000. му Tale documento (sulla legittimità o meno della produzione la Corte capitolina ha peraltro motivato negativamente) dimostrerebbe che i rapporti di dare e avere tra la CE.AL. e lo IO erano articolati e complessi e che pertanto, a norma dell'art. 1193 c.c. spettava alle creditrici imputare i pagamenti ai vari crediti, con l'ovvia conseguenza che i pagamenti stessi erano stati imputati alla fattura (quella suindicata) più remota. Tale ricostruzione prescinde dalla domanda sulla cui base fu richiesto il provvedimento ingiunzionale (concesso), vale a dire l'esecuzione di lavori da parte del HI a favore dello IO per un complessivo importo di L.20.400.000. Una volta documentalmente provato che lo IO aveva pagato tale somma, e la Corte territoriale, con accertamento di fatto immune da vizi logici e argomentativi, a tali risultati è pervenuta, risulta conseguente che la somma (ulteriore) riportata dalla fattura più volte ricordata non poteva impingere nel rapporto sulla cui base si era articolato il contraddittorio. 3 Da tale constatazione (che è suffragata dal fatto che ove si volesse, in ipotesi, tener conto di tale fattura, l'importo dei lavori non sarebbe più quello indicato nella richiesta di decreto ingiuntivo, ma risulterebbe maggiorato dell'importo della detta fattura) emergono due conseguenze. La prima porta ad escludere la rilevanza stessa, nella fattispecie, dell'art. 1193 c.c., stante che il rapporto dedotto in giudizio era unico, sulla base della domanda originaria, donde la inapplicabilità della norma asseritamente violata;
la seconda che la produzione di tale fattura e, segnatamente, l'introduzione nel giudizio di tale ragione di credito comporta proprio quell'effetto di mutamento della domanda, sia sotto il profilo della causa petendi che del petitum sulla cui base la Corte capitolina è pervenuta alla sanzione di inammissibilità, ex art.345 cpc, della tematica sottesa a tale documento in sede di appello. му Va solo ulteriormente precisato che appare del tutto ininfluente l'asserzione di parte ricorrente secondo cui detta fattura sarebbe stata prodotta fin dalla fase monitoria e ciò in quanto tale produzione non avrebbe mai potuto avere l'effetto di modificare il quantum della domanda né la ratio, specificata, della stessa. Quanto alla violazione pure lamentata dell'art. 1099 c.c., la questione appare sollevata formalmente per la prima volta in questa sede di legittimità e risulterebbe pertanto inammissibile;
ove poi si volesse ritenere che la stessa era implicita nel fatto (allegato) secondo cui il perdurante possesso della cambiale, unito alla istituzionale struttura del titolo, sottindesse un discorso del genere, donde la affermazione della Corte di appello di Roma circa i “motivi sconosciuti" per cui la cambiale stessa era rimasta nella disponibilità della CE. AL., occorre evidenziare che la norma invocata non risulta applicabile alla fattispecie, in quanto non è contestato che vi fosse hoooc stata una novazione, con altri titoli, il cui possesso, correlato alla causale [ 290000 della emissione, era dello IO. Non sussiste pertanto violazione dell'art. 1199 c.c., stante che la norma lascia chiaramente evincere: a) che essa concerne unicamente l'ipotesi in cui il debitore ha adempiuto mediante pagamento e non è riferibile agli altri modi di estinzione delle obbligazioni;
b) che la richiesta di quietanza costituisce una facoltà del debitore, sicchè il pagamento può essere provato anche con mezzi diversi (conf. Cass.6.6.1973, n.1630). il che è quanto è stato ritenuto, senza mende né giuridiche, né logiche né argomentative, dalla Corte capitolina. Quanto sin qui esposto appare del tutto idoneo a dimostrare altresì che vi fu alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata, che ha correttamente analizzato le circostanze dedotte, giungendo nella sua discrezionalità ad un ragionato convincimento, non censurabile in sede di legittimità. Quanto infine all'accenno (non più che tale) al giuramento suppletorio, sarà sufficiente ricordare che l'esercizio di tale potere è insindacabile in cassazione (v. Cass. 18.4.1984, n.2509). il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza è vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L.273000 oltre a L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19.2.2001 Il Presidente Сбличен Салит е Il Consigliere estensore - فيه معالم الدين مستقل IL CANCELLITRE C1 PaoloTalarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 220