Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7025
CASS
Sentenza 23 maggio 2001

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Massime1

Con riguardo all'esimente da responsabilità, prevista dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., il giudice del merito è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia un'espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, con la conseguenza che non può essere rilevata dal giudice d'ufficio. (Nella specie la corte ha cassato la sentenza con cui i giudici di merito hanno valutato d'ufficio, ai fini della riduzione dell'entità del danno derivante dalla diffamazione a mezzo stampa, il mancato esercizio del diritto di rettifica da parte del danneggiato).

Commentario1

  • 1Dare del “figlioccio di un boss mafioso” ad un soggetto arrestato per concorso esterno integra gli estremi della diffamazione e legittima al risarcimento del…
    Abbate Giuseppe Ugo · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7025
Data del deposito : 23 maggio 2001

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