Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
Con riguardo all'esimente da responsabilità, prevista dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., il giudice del merito è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia un'espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, con la conseguenza che non può essere rilevata dal giudice d'ufficio. (Nella specie la corte ha cassato la sentenza con cui i giudici di merito hanno valutato d'ufficio, ai fini della riduzione dell'entità del danno derivante dalla diffamazione a mezzo stampa, il mancato esercizio del diritto di rettifica da parte del danneggiato).
Commentario • 1
- 1. Dare del “figlioccio di un boss mafioso” ad un soggetto arrestato per concorso esterno integra gli estremi della diffamazione e legittima al risarcimento del…Abbate Giuseppe Ugo · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7025 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR AN LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato FIDENZIO SERGIO, difeso dall'avvocato OLIVIERI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDIME SPA, NONNO PASQUALE, DEL TUFO VITTORIO, DI FIORE GIGI, LA PENNA MARISA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 05145/99 proposto da:
EDIME EDIZIONI MERIDIONALI SPA, in persona del legale rappresentante, il Direttore Amministrativo dr. Massimo Garzilli, NONNO PASQUALE, DEL TUFO VITTORIO, DI FIORE GIGI, LA PENNA MARISA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato SMIROLDO ANTONINO, difesi dagli avvocati BARRA CARACCIOLO FRANCESCO, RASCIO EL, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
nonché contro
AR AN LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, difeso dall'avvocato OLIVIERI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 293/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, I sez. civile emessa il 27/1/1998, depositata il 10/02/98; RG.1539/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato GIUSEPPE OLIVIERI;
udito l'Avvocato EL RASCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso previa riunione dei ricorsi, per l'accoglimento p.q.r. del 1^ motivo del ricorso principale e l'assorbimento del 2^ motivo;
rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19.2.1993, il dott. GI LO IE, presidente della decima sezione penale del riesame del Tribunale di Napoli, conveniva davanti al Tribunale della stessa città la S.p.a. EDI.ME., editrice del quotidiano "Il Mattino", il direttore del giornale SQ NN ed i giornalisti RI EL UF, IG Di FI e SA La EN per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, nella misura di L. 1.000.000.000, conseguenti alla pubblicazione, tra il 3 ed il 20.11.1992, di alcuni articoli di contenuto diffamatorio, nei quali egli era stato indicato quale indagato in un procedimento penale per corruzione presso la Procura della Repubblica di Salerno, alla quale era stata invece soltanto trasmessa, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., una relazione informativa in ordine ad una voce non controllata e di origine anonima, raccolta da alcuni sostituti della Procura della Repubblica di Napoli, circa l'avvenuto pagamento di una ingente somma per la scarcerazione di un imputato, in relazione alla quale, a seguito di sommarie. indagini, era stata disposta l'archiviazione.
I convenuti resistevano alla domanda eccependo di aver esercitato il diritto di cronaca.
Il tribunale, con sentenza dell'8.4.1995, accoglieva la domanda e condannava in solido i convenuti al pagamento della somma di L. 300.000.000.
Proponevano appello i convenuti, dolendosi dell'accoglimento della domanda e dell'eccessiva entità del risarcimento.
Resisteva l'attore, che proponeva a sua volta proposto appello incidentale dolendosi dell'insufficienza del risarcimento. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 10.2.1998, in parziale riforma dell'impugnata sentenza riduceva l'importo del risarcimento a L. 50.000.000.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione GI LO IE, sulla base di due motivi.
Hanno resistito, con controricorso, la S.p.a. EDI.ME, SQ NN, RI EL UF, IG Di FI e SA La EN, che hanno proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale ha resistito, con controricorso, il IE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 5145/99
2. Va esaminato per primo, in ordine logico, il ricorso incidentale.
3. Il primo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 21 Cost. , dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69, degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c., degli artt. 51, 57, 59 c.p., erronea ed insufficiente motivazione.
Sostengono i ricorrenti che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che gli articoli di cui trattasi costituissero manifestazione del diritto di cronaca e di critica, in quanto avrebbe svalutato la verità dei fatti riferiti e sopravvalutato alcune espressioni adoperate.
3.1. Il motivo non è fondato.
3.1.1. La corte d'appello ha anzitutto ricostruito la vicenda, precisando quanto segue.
Con due relazioni di alcuni sostituti, in data 6.10.1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli era stato informato che, secondo voci correnti negli ambienti forensi, la rimessione in libertà di un imputato, tale DO AC, in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare da parte della decima sezione del Tribunale, era avvenuta previo pagamento della somma di L. 250.000.000.
L'incarto processuale, intestato "a carico di persone da identificare compiutamente", e recante come alternativa indicazione delle ipotesi di reato gli artt. 319 c.p. (corruzione per atto contrario a doveri di ufficio), e 346 c.p. (millantato credito), era stato nello stesso giorno trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, per competenza territoriale ex art. 11 c.p.p. Nel corso di una conferenza stampa tenuta il 2.11.1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rispondendo ad una specifica domanda di un giornalista, aveva confermato l'avvenuta trasmissione a Salerno della relazione, quale atto dovuto.
La notizia era stata riportata l'indomani dai quotidiani La Repubblica, con l'indicazione del nome del dott. IE quale presidente della decima sezione del riesame, e Il Mattino, in cronaca nazionale e cittadina, senza detta indicazione nominativa. Mentre il quotidiano La Repubblica aveva riferito con puntuale aderenza alla realtà, il contenuto delle precisazioni fornite dal Procuratore della Repubblica di Napoli, rilevando che nella relazione non si accusava nessuno, ma si sollecitavano chiarimenti su una vicenda tutta da verificare, nella quale potrebbero configurarsi i reati di calunnia o di millantato credito, o, al contrario, il reato di corruzione, sul quotidiano Il Mattino erano seguiti, nell'ambito di più ampi articoli recanti il titolo "Giustizia nella bufera", altri sette pezzi, in data 5, 8, 9, 11, 12, 16 e 20 novembre, tutti riferiti nominativamente al presidente IE ed indicanti il medesimo (e non anche gli altri componenti del collegio) quale soggetto sottoposto a procedimento penale, sia pure nell'incredulità degli ambienti giudiziari e forensi napoletani, quale indagato in relazione al grave ipotizzato episodio di corruzione. Le indagini preliminari, avviate il 21.10.1992 dalla Procura di Salerno, nell'ambito delle quali erano stati sentiti magistrati ed avvocati, si erano concluse, su conforme richiesta del P.M., con decreto del G.I.P., in data 16.10.1993, di archiviazione del procedimento aperto nei confronti di persone da identificare.
3.1.2. La Corte d'appello ha poi preso in esame il contenuto degli articoli comparsi sul quotidiano Il Mattino e lo ha ricostruito nei seguenti termini.
Nel primo articolo (del 3.11.1992), pur non facendosi il nome del presunto indagato, si riferiva, in cronaca nazionale, dell'esistenza di "un processo a carico di un magistrato accusato di avere incassato una grossa somma", mentre nell'occhiello di cronaca cittadina, sia nel titolo, indicante la pendenza di un "procedimento a Salerno per un presidente del riesame: avrebbe favorito un detenuto", sia nel corpo dell'articolo, si dà per certo che tale presidente fosse già imputato.
Nei successivi sette articoli veniva espressamente indicato quale unico soggetto indagato il dott. IE, travisando il contenuto della notizia fornita nella conferenza stampa dal Procuratore della Repubblica, in quanto non si precisava l'ambivalenza dell'ipotesi di reato ravvisabile nella vicenda, nella quale un magistrato assumeva le contrapposte posizioni di giudice corrotto ovvero coinvolto suo malgrado in una vicenda di millantato credito;
si riferiva peraltro (nell'articolo del 5.11.1992) che l'infamante accusa aveva suscitato l'incredulità degli ambienti giudiziari, e (nell'articolo dell'8.11.1992) che sussisteva il dubbio che si trattasse di una calunnia.
In tali occasioni, la notizia veniva sempre accostata ad altre, più o meno "inquietanti" e "sconcertanti", concernenti gli ambienti giudiziari napoletani, in articoli includenti la vicenda tra quelle concernenti "i misteri di Castelcapuano" per le quali era stata disposta una inchiesta da parte dell'Ispettorato del Ministero della giustizia.
3.1.3. Ha quindi ritenuto la corte territoriale che al contenuto dei menzionati otto articoli doveva essere riconosciuta intrinseca attitudine diffamatoria.
E ciò sul rilievo, per un verso, che i fatti, nei termini in cui erano riferiti ed in ragione del loro accostamento a poco edificanti notizie, più o meno vere e tutte enfatizzate, sull'amministrazione della giustizia in Napoli, erano idonei a gettare discredito sul dott. IE, indicandolo in veste di magistrato penalmente indagato per corruzione nell'esercizio della sua attività, e, per altro verso, che la menzione della pubblica stima della quale godeva il giudice e dell'incredulità degli ambienti giudiziari e forensi, se poteva attenuare gli effetti diffamatori delle notizie propagate, non poteva escluderli del tutto, tenuto conto dell'insinuazione nei lettori quantomeno del dubbio che una accusa di tale gravità, per essere stata recepita in un procedimento penale a carico del solo dott. IE, e non anche degli altri componenti del collegio, dovesse avere una certa serietà e consistenza.
3.1.4. La Corte napoletana ha poi proceduto alla valutazione della sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca e di critica, invocata dai convenuti, e l'ha esclusa, svolgendo le seguenti considerazioni.
In primo luogo, ha osservato che non ricorreva il requisito della veridicità della notizia, non rispondendo al vero il fatto che il dott. IE fosse stato sottoposto a procedimento penale o a inchiesta ministeriale. Nè risultava che già circolasse, a prescindere dalla sua verità, una voce in tal senso che il giornalista si era limitato a riferire, poiché, al contrario, l'unica notizia di pubblico dominio era quella diffusa il 2.11.1992 mediante conferenza stampa da autorevole fonte giudiziaria, e concerneva, con estrema precisione, così da escludere la possibilità di equivoci sotto il profilo della qualificazione dell'iniziativa sotto il profilo tecnico-giuridico, solo la trasmissione alla Procura di Salerno, quale atto dovuto ai sensi dell'art. 11 c.p.p., di una relazione, avente ad oggetto una vicenda alternativamente riconducibile sia ad un episodio di corruzione nell'esercizio dell'attività giudiziaria, sia ad un episodio di millantato credito, e non anche l'avvio di un procedimento penale a carico di magistrati.
Ha ritenuto, inoltre, che non era ravvisabile il pubblico interesse, sotto il profilo della rilevanza sociale, alla reiterazione della notizia nei numerosi articoli pubblicati nel corso del mese di novembre, in considerazione dell'assenza di ulteriori significativi sviluppi delle indagini.
Ed infine ha rilevato che l'informazione doveva ritenersi priva dei requisiti della correttezza e serenità, poiché la notizia era stata maliziosamente e gratuitamente accostata ad altre più o meno edificanti vicende di ambientazione giudiziaria, con linguaggio ora enfatico, ora insinuante.
3.2. La decisione, nei suindicati termini sintetizzata, si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti.
La ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli articoli, l'apprezzamento della loro attitudine offensiva e l'esclusione della sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono invero accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice di merito, insindacabili in questa sede in quanto sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici ed errori di diritto. A tale ultimo riguardo non giova, in particolare, sostenere che, nel caso in esame, alla stregua dei principi sanciti dalla giurisprudenza della S.C., avrebbe dovuto essere considerato solo il "nucleo centrale" della notizia, e non anche le notizie "di contorno", e che detto nucleo era veritiero. La corte napoletana ha infatti esaurientemente contestato tale assunto, ponendo in risalto la non corrispondenza al vero proprio di tale "nucleo centrale", costituito dalla sottoposizione a procedimento penale del dott. IE, in quanto contrastante con il preciso contenuto della fonte della notizia (individuata nella conferenza stampa del Procuratore della Repubblica di Napoli).
E del pari inconferente, al fine di sostenere che i fatti riferiti in detta conferenza stampa si prestavano ad essere sintetizzati, nel linguaggio comune, in termini di inizio di procedimento penale a carico di un magistrato, è il richiamo al principio di diritto secondo cui non possono utilizzarsi parametri tecnico-giuridici per valutare l'esattezza dei termini correnti utilizzati dal giornalista, poiché i giudici di appello hanno rilevato che la notizia era stata data con estrema precisione, così da escludere la possibilità di equivoci sotto il profilo della qualificazione dell'iniziativa sotto il profilo tecnico-giuridico, non già come semplice trasmissione alla Procura di Salerno, quale atto dovuto ai sensi dell'art. 11 c.p.p., di una relazione su vicenda ambivalente e tutta da accertare
(ed in tali termini era stata infatti fedelmente riportata da altro quotidiano), ma come avvio di un procedimento penale a carico di magistrati.
4. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c., i ricorrenti incidentali deducono che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto inammissibili le censure rivolte alla sentenza di primo grado, per non aver graduato le responsabilità dei vari convenuti nella condanna.
4.1. Il motivo è infondato.
Correttamente la corte territoriale ha rilevato l'inammissibilità della censura, in quanto non proposta, come necessario, con l'atto di appello incidentale, ma soltanto con la comparsa conclusionale. Ed in ogni caso va ricordato che la graduazione delle responsabilità ex art. 2055 c.c. postula la proposizione di una domanda di regresso tra coobbligati, nella specie non formulata.
Ricorso n. 1910/99
5. Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 1227, comma 2, c.c. , e degli artt. 15 e 116 c.p.c.; omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 329, comma 2, c.p.c. e 2909 C.C., degli artt. 112 e 346 c.p.c. e 1227, comma 2, c.c.
Deduce che erroneamente la corte territoriale ha ridotto l'entità del risarcimento per danni morali da L. 300.000.000 a L. 50.000.000. Sostiene in particolare che i giudici di appello avrebbero violato i criteri posti dalla legge in tema di risarcimento del danno morale:
a) attribuendo rilevanza alla misura dei risarcimenti concessi in casi precedenti, solo genericamente menzionati;
b) asserendo che i magistrati sarebbero ormai avvezzi a siffatti "inconvenienti del mestiere", senza tenere conto della posizione personale dell'attore, mai colpito in precedenza da analoga campagna di stampa;
c) tenendo conto, al fine di svalutare le sofferenze patite dal soggetto leso, di un episodio isolato, costituito dal colloquio avuto con i sostituti autori della relazione, durante il quale si era mostrato "non moralmente prostrato bensì fortemente risentito";
d) non considerando gli elementi sui quali deve fondarsi la liquidazione del danno morale da diffamazione a mezzo stampa, e che riguardano la reiterazione dei fatti, le condizioni sociali e professionali del danneggiato, il suo inserimento nel contesto cittadino;
e) valutando d'ufficio, ai fini del contenimento della misura del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., il mancato esercizio del diritto di rettifica da parte del danneggiato.
5.1. Il motivo è solo in parte fondato.
5.1.1. Per quanto concerne le doglianze di cui alle lettere a) , b) e c), osserva il Collegio che le argomentazioni svolte dalla corte d'appello sostengono adeguatamente, se considerate non già isolatamente ma nel loro complesso, la preliminare valutazione di eccessività dell'importo del risarcimento stabilito dal tribunale (L. 300.000.000).
5.1.2. L'infondatezza della doglianza di cui alla lettera d) emerge con chiarezza dalla semplice lettura della sentenza, nella quale la corte napoletana, dopo aver affermato che il danno doveva essere liquidato equitativamente, ha analiticamente valutato, quali parametri di detta valutazione, la gravità dei fatti attribuiti, il mezzo di diffusione della notizia, la reiterazione degli episodi diffamatori, le qualità personali dell'offeso. Ed ha altresì tenuto conto, quale elemento di attenuazione dell'impatto negativo sulla pubblica opinione della notizia, delle precisazioni "di contorno" inserite in alcuni degli articoli, circa l'incredulità degli operatori del diritto in ordine all'accusa, e della prospettazione, in uno degli scritti, della sua possibile natura calunniosa.
5.1.3. Risulta per converso fondata la censura di cui alla lettera e).
La corte d'appello ha invero espressamente affermato di voler considerare rilevante il mancato esercizio, da parte del dott. IE, della facoltà di esercitare il diritto alla rettifica agli effetti dell'art. 1227, comma 2, c.p.c. (Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza), con conseguente esclusione della risarcibilità di quei maggiori danni alla reputazione dovuti alla reiterazione. degli scritti lesivi, che l'offeso avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, evitare esercitando la suddetta facoltà. Va tuttavia osservato che la situazione prevista dell'art. 1227, comma 2, c.p.c. (Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza) costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio (sent. n. 3209/88; n. 7672/93; n. 4938/94), e non può quindi essere valutata d'ufficio dal giudice.
Nella specie, peraltro, l'eccezione, al fine di conseguire la riduzione del risarcimento dei danni determinati dalla reiterazione degli scritti lesivi in specifica correlazione con l'omessa richiesta di rettifica da parte dell'offeso, non è stata proposta dagli appellanti con l'atto di appello. Non poteva quindi la corte d'appello procedere d'ufficio alla detrazione, dall'importo del risarcimento, dei danni morali causati dalla reiterazione degli scritti lesivi.
5.1.4. Il motivo va pertanto accolto sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al punto suindicato.
6. Resta assorbito il secondo motivo concernente il regolamento delle spese.
7. La sentenza va cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 6 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 23 maggio2001