Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
In tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, incombe al danneggiato l'onere di provare il danno del quale domanda la riparazione. Detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo. (Fattispecie in tema di richiesta di risarcimento danni da mancata assunzione presso l'ENEL a seguito di superamento di prove selettive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7093 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - " -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
Dott. PAOLO STILE - " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IC NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga, n. 7, presso lo studio dell'avv. Clementino Palmiero, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Notariis con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ENEL S.p.A., in persona del legale rappresentante;
- intimata -
e contro
ENEL PRODUZIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 6, presso l'avv. Renato Silvestri, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 157 in data 23 aprile 1999 (R.G. 10/98);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.3.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Silvestri;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 9965 del 1997, è stata cassata, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, la decisione del Tribunale di Roma, che aveva respinto l'appello di NI RI, confermando la pronunzia di rigetto, del Pretore della stessa sede, della domanda proposta dal RI contro l'Enel per ottenere l'assunzione quale lavoratore subordinato ed il risarcimento del danno.
Il RI aveva partecipato, superandole, alle prove selettive per l'assunzione alle dipendenze dell'Enel, ma l'ente aveva rifiutato la costituzione del rapporto per mancanza della necessaria idoneità fisica a causa di deficit visivo. La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del RI, aveva disposto un nuovo esame in relazione al tipo di idoneità fisica richiesta dal bando di concorso. Il Tribunale di Civitavecchia ha accertato la sussistenza della necessaria idoneità fisica, dichiarando il diritto del RI ad essere assunto dall'Enel S.p.A. (a seguito dell'avvenuta trasformazione dell'ente pubblico economico) nella qualifica e con la decorrenza di cui al bando di concorso, ma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, con la motivazione che l'interessato non aveva neppure allegato di non aver prestato attività lavorativa, sicché mancava qualsiasi prova in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio sofferto a causa dell'inadempimento dell'Enel. Di questa sentenza è chiesta da NI RI la cassazione con ricorso articolato in tre motivi. Non si è costituita l'Enel S.p.A., mentre si è costituita, mediante controricorso notificato il 22 febbraio 2001, l'Enel Produzione S.p.A..
Motivi della decisione
1. Con il controricorso, l'Enel Produzione S.p.A. deduce di essere succeduta in data 1^ ottobre 1999 nel rapporto controverso a seguito di conferimento di ramo di azienda da parte dell'Enel S.p.A.; che il ricorso non è stato notificato all'Enel S.p.A., che era stata parte del giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, ma proprio e soltanto ad essa Enel Produzione S.p.A., e tuttavia presso i procuratori costituiti nel giudizio di appello per l'Enel S.p.A.;
che, pertanto, la notificazione deve reputarsi inesistente.
1.1. La Corte giudica priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
È vero che il ricorso è diretto nei confronti dell'Enel Produzione S.p.A., ma, proprio il fatto che sia stato notificato presso i procuratori costituiti in grado di appello, dimostra la volontà di evocare in giudizio esattamente lo stesso soggetto che era stato parte del giudizio di merito, nell'erroneo convincimento di essere in presenza di una trasformazione societaria e non di un diverso soggetto giuridico. Si riscontra, quindi, un semplice errore nell'indicazione della denominazione della società, tale da non comportare incertezze sul soggetto nei cui confronti il ricorso è stato proposto.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., pertanto, il processo prosegue fra le parti originarie, mentre va dichiarato inammissibile per tardività il controricorso con quale l'Enel Produzione S.p.A. - in questi termini dovendosi qualificare la sua partecipazione al giudizio di cassazione - ha spiegato intervento per resistere all'impugnazione nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi della stessa norma, pur non avendo partecipato al giudizio di merito.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1176, 1218, 1223 ss. c.c., nonché, in particolare, degli art. 2697 e 1227 dello stesso codice;
ed altresì motivazione contraddittoria ed illogica, mancanza ed insufficienza di motivazione.
Assume che i principi propri della responsabilità contrattuale comportano l'insorgenza del diritto al risarcimento per effetto dell'inadempimento del debitore, inadempimento consistito nella mancata costituzione del rapporto e, conseguentemente, nel mancato pagamento delle retribuzioni, sicché l'onere di provare fatti limitativi o esclusivi del diritto al risarcimento (quali la prestazione di attività retribuita) avrebbe dovuto essere posto a carico dell'Enel.
2.1. Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha fatto puntuale applicazione della regula iuris, secondo la quale compete al danneggiato, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale come in quello della responsabilità contrattuale, provare il danno del quale domanda la riparazione, prova che rappresenta il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo (cfr. Cass. 11 febbraio 1996, n. 9835; 4 febbraio 1997, n. 1026; 18 gennaio 2001, n. 682). Il ricorrente, in effetti, come chiaramente mostrano le argomentazioni del motivo, confonde la regola posta dall'art. 1218 in tema di responsabilità contrattuale (nella cui area si colloca la fattispecie), secondo la quale, sussistendo l'inadempimento, è il debitore che deve provare la dipendenza da causa a lui non imputabile, dalla diversa questione dei pregiudizi prodotti dall'inadempimento medesimo, che devono essere provati dal creditore, salvo che operino presunzioni legali o semplici.
Una presunzione legale, ad esempio, è dettata dall'art. 1224 c.c. per caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria, mediante la necessaria coincidenza minima del pregiudizio con l'importo degli interessi legali.
Presunzioni di danno si ritrovano anche nel dettato dell'art. 18, comma quarto, della legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 108 del 1990, poiché al lavoratore ingiustificatamente licenziato compete in ogni caso un'indennità pari a cinque mensilità di retribuzione, ed inoltre gli compete il risarcimento del danno ulteriore nella misura delle retribuzioni non percepite dal licenziamento alla reintegrazione, ma solo fino a prova contraria (sia sotto il profilo del cd. aliunde perceptum, sia sotto quello del concorso del fatto colposo del creditore), prova che deve essere fornita dal datore di lavoro.
Una presunzione semplice opera allorché si debba liquidare il danno subito dall'avviato dall'ufficio di collocamento in caso di ingiustificata mancata assunzione, poiché lo stato di disoccupazione rappresenta un dato necessariamente acquisito nel processo. Il ricorrente invoca, quindi, in modo non pertinente i principi giurisprudenziali elaborati con riguardo ad ipotesi in cui si deve presumere che l'inadempimento ha cagionato il pregiudizio del mancato guadagno, che la prestazione lavorativa avrebbe potuto assicurare;
la partecipazione ad un concorso, infatti, non implica lo stato di disoccupazione e l'inadempimento dell'obbligo di assunzione non può presumersi che cagioni un pregiudizio, in difetto anche di semplici allegazioni da parte del creditore.
3. Il secondo motivo denunzia violazione di legge, omessa pronunzia ed omessa motivazione, in relazione agli art. 112, 360 n. 3 e n. 5, c.p.c., per essersi il Tribunale limitato a dichiarare il diritto all'assunzione, omettendo di pronunziare, come richiesto, la condanna dell'Enel a procedere all'assunzione.
3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Ciò perché, in tema di obbligo di concludere il contratto, il mero accertamento dell'esistenza del detto obbligo, incondizionato ed attuale, costituisce pronunzia del tutto equivalente a quella di condanna ad eseguirlo. Quest'ultima, invero, non può concretare titolo esecutivo che possa legittimare l'interessato ad esperire la procedura prevista per l'esecuzione degli obblighi di fare (art. 2931 c.c.), poiché l'ordinamento contempla uno specifico rimedio per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, rimedio che consiste nell'instaurare un giudizio (di cognizione e non di esecuzione) ai sensi dell'art. 2932 c.c.. 4. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale compensato interamente le spese di tutti i giudizi, motivando la decisione con la parziale soccombenza del RI, il quale, invece, doveva considerarsi totalmente vincitore sulla domanda principale.
4.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (cfr., tra le tante decisioni, Cass. 27 aprile 2000, n. 5390). Nella fattispecie, il Tribunale non è incorso in violazioni di legge, e, nella parte in cui non si è riferito soltanto alla soccombenza parziale, ma anche alla "particolarità della questione affrontata", ha espresso una motivazione non illogica, con la conseguenza che la decisione non può essere sindacata in questa sede.
5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. La Corte ritiene la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese nei confronti dell'Enel Produzione S.p.A..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese del giudizio di cassazione nei confronti dell'Enel Produzione S.p.A.;
nulla da provvedere nei confronti dell'Enel S.p.A.. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001