Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di impugnazione, il principio di tassatività soggettiva previsto dall'art. 568 comma terzo cod. proc. pen. impone di ritenere che, in mancanza di una espressa previsione attributiva, il potere di gravame non può essere esercitato dal vice procuratore onorario che ha presentato le conclusioni in udienza. (In motivazione la Corte ha precisato che la norma dell'art. 71 ord. giud., nel riconoscere al vice procuratore onorario le funzioni specificamente attribuite dalla legge, non può intendersi riferito al disposto dell'art. 570 comma secondo cod.proc.pen., norma che disciplina i poteri di impugnazione del P.M. togato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11962 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 313
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 019175/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI CREMA;
nei confronti di:
1) NO ME N. IL 16/01/1982;
2) NO JU N. IL 01/11/1983;
avverso SENTENZA del 18/02/2004 TRIBUNALE di CREMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. FUVARA del foro di Roma per MA ME;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 469 cpp, il Tribunale monocratico di Crema dichiarava non doversi procedere nei confronti di MA ME e MA UP in ordine al reato di furto di profilati in alluminio loro contestato (artt. 110, 624, 61 n. 5 e n. 7 cod. pen), perché, esclusa l'aggravante ex art. 61 n. 7, il reato era estinto per intervenuta remissione di querela.
Proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza inappellabile l'avv. Antonio E. Andronico, quale vice procuratore onorario che aveva svolto le funzioni di PM in udienza.
Preliminarmente argomentava in ordine alla propria legittimazione ad impugnare facendola discendere dal combinato disposto degli artt. 570 comma 2^ c.p.p. e71 e 72 Ord. giudiziario. Osservava che l'art. 71, riconoscendo al vice procuratore onorario, accanto alle funzioni analiticamente indicate nell'art. 72 (invero non comprensive del potere di impugnazione), anche "le altre ad essi specificamente attribuite dalla legge", era da intendersi riferito, tra l'altro, al precetto posto dall'art. 570 comma 2^ c.p.p., secondo cui l'impugnazione può essere proposta non solo dai titolari degli uffici di Procura indicati al comma primo ma anche dai loro rappresentanti in udienza. E dunque anche da sè stesso, esercente le funzioni di pubblico ministero nell'udienza del processo a carico degli MA.
Subordinatamente sul punto, evidenziando la sussistenza di un contrasto nelle decisioni della suprema Corte, sollecitava la rimessione della questione alle Sezioni unite.
Nel merito censurava la sentenza per avere, il giudice, errato nella applicazione della norma posta dall'art. 624 comma 3 c.p.p.. Tale norma, infatti, prevede la procedibilità a querela in ordine al reato di furto non aggravato da circostanze speciali o da quella comune di cui all'art. 61 n. 7, soltanto se il delitto sia in tal forma contestato dal titolare della azione penale. Se invece la qualificazione del delitto come furto semplice o comunque aggravato da una delle circostanze dell'art. 61 c.p., diversa da quella del n. 7, è frutto del giudizio, rimane radicata la procedibilità di ufficio. Nella specie, essendo tale la situazione prodottasi, avrebbe errato il giudice nel riconoscere la operatività della causa di improcedibilità del reato.
Osserva il Collegio, in punto di legittimazione ad impugnare da parte del vice procuratore onorario, che la stessa non è ravvisabile. Invero, il combinato disposto degli artt. 71 e 72 Ord. giud. rende evidente che al vice procuratore onorario sono riconosciute dal legislatore alcune specifiche funzioni, analiticamente indicate (e non comprensive del potere di impugnazione), nonché altre indicate solo con il rinvio alle norme che eventualmente e "specificamente" le attribuiscano.
Tra queste ultime non può essere annoverato l'art. 570 comma 2 che è precetto che attribuisce, invero, il potere di impugnazione al PM che ha presentato le conclusioni in udienza.
Tale figura giuridica, peraltro, è definita come "rappresentante" del PM in stretta relazione ai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 570. In altri termini i due commi, tra loro integrati, fanno riferimento, ai fini della legittimazione alla impugnazione, al titolare dei vari Uffici di Procura ed ai loro sostituti, magistrati togati, come del resto arguibile anche dalla lettura del terzo comma dell'articolo medesimo che riconosce il rappresentante del PM in udienza la possibilità di partecipare al processo di appello in sostituzione del procuratore generale. Non costituisce dirimente argomento ermeneutico quello, rappresentato dal ricorrente, secondo cui il disposto dell'art. 71, relativo ai poteri del vice procuratore "diversi" da quelli indicati nell'art. 72, sarebbe privo di senso in quanto mancante di pratica applicazione.
Invero la formulazione della norma indica soltanto la volontà del legislatore di non rendere "chiuso" e esaustivo l'elenco di poteri delegabili al vice-procuratore effettuato nell'art. 72. Specularmente, non si rinviene nell'ordinamento una norma dalla quale desumere il divieto di legge alla attribuzione al magistrato onorario il potere di impugnazione, ma il disposto del comma 3 dell'art. 568 impone di ritenere che in mancanza di una espressa previsione attributiva (tassatività soggettiva del potere di impugnazione) il potere di gravame non può essere da quello esercitato. A tali conclusioni si perviene anche dopo la modifica dell'art. 71 e dell'art. 72 dovuta al d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51 (istituzione del giudice unico) alla quale si deve la innovazione di avere superato non il principio di tassatività delle funzioni delegabili - invece confermato nel primo comma dell'art. 71 - ma quello della esaustività della elencazione contenuta nell'art. 72 con la previsione che sono delegabili le funzioni in tale ultimo precetto previsto e quelle ulteriori che comunque debbono essere"specificamente previste dalla legge".
In conclusione, deve affermarsi la inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione del vice-procuratore onorario. Non sembra infine accoglibile nemmeno la sollecitazione del ricorrente alla rimessione della questione dinanzi alle Sezioni unite.
Invero in materia si rinvengono effettivamente pronunzie che ammettono la detta legittimazione (Sez. 6^, 2 giugno 1992, Serafini, rv. 192876; Sez. 3^, 1 dicembre 1994, Tomasoni, rv. 200949; Sez. 3^, 2 febbraio 1995, De Tutti, rv. 201963)ed altre che la negano (Sez. 3^; 15 aprile 1997, Cerreti, rv. 208382; Sez. 3^, 16 maggio 1997, Camera, rv. 207364; Sez. 30 aprile 1998, Bonciolini, rv. 211342). Tuttavia le prime sono espressive di un orientamento risalente nel tempo che appare non più seguito dalla giurisprudenza recente, nonostante la "ratio" della riforma della riforma del 1998, tesa all'ampliamento dei poteri delegabili al vice procuratore onorario. Il descritto andamento giurisprudenziale, in altri termini, non integra le caratteristiche di un contrasto attuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005