Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
Il giudice del procedimento di prevenzione ha il potere di chiedere alle Autorità competenti i documenti e le informazioni necessarie, con l'unico limite del rispetto del contraddittorio, e ciò sulla base del rinvio mediato alle disposizioni codicistiche sul procedimento di esecuzione operato dall'art. 4, comma sesto, L. n. 1423 del 1956.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2009, n. 40153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40153 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/09/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2477
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 11372/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI GI, nato a [...] il [...];
avverso il decreto pronunciato in data 23 dicembre 2008 dalla Corte di appello di Roma;
udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. STABILE Carmine, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Roma rigettava l?appello proposto da GI CI avverso il decreto con il quale il Tribunale della stessa citta? aveva, in data 11 dicembre 2007, applicato "per ulteriori anni due" la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.
Spiegava che il Tribunale aveva correttamente valutato le circostanze emergenti dalle informative dei Carabinieri di Melendugno (6 luglio 2007) e dei Commissariati di P.S. Roma San IO (7 agosto 2007) e Roma Flaminio Nuovo (2 novembre 2007).
L?aggravamento era in sostanza giustificato:
- dal fatto che CI, in data 3 luglio 2007, si fosse allontanato, senza preavviso ed autorizzazione, dalla comunita?
terapeutica "Narconon - Il BB (il Tribunale di Roma, con provvedimento del 13 giugno 2007, aveva stabilito, affinche? il prevenuto si sottoponesse a programma terapeutico di disintossicazione dall?alcool, di modificare il luogo di residenza obbligata);
- da quanto accaduto il 7 agosto 2007 allorquando il CI era stato "trovato fuori dalla propria abitazione" di San IO "dopo le ore 22";
- dall?arresto in flagranza, convalidato dal Tribunale di Roma in data 30 ottobre 2007, per i reati di cui all?art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiali) e all?art. 582 c.p. (lesioni personali volontarie), nonche? della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 (inosservanza di prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza).
2. Avverso l?anzidetto decreto ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto, con atto personalmente sottoscritto, chiedendone l?annullamento.
Deduce la "inosservanza di norme processuali", segnatamente della L.27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 6 e degli artt. 666 e 678 c.p.p..
Rileva:
- che anche al procedimento di prevenzione sono applicabili le garanzie del contraddittorio e della necessaria correlazione tra contestazione e decisione;
- che, in violazione di dette regole, il Tribunale aveva, da un lato, aggravato la misura sulla base di elementi diversi (quelli contenuti nelle citate informative del 7 agosto e del 2 novembre 2007) da quelli indicati nella richiesta (presentata in epoca anteriore e precisamente il 17 luglio 2007), senza procedere al "adeguare" l?iniziale contestazione e senza dare comunicazione alcuna "dell?acquisizione degli stessi al fascicolo processuale", dall?altro, disposto un aggravamento "piu? ampio" (due anni anziche?
uno) di quello richiesto dalla Procura;
- che in relazione a dette censure, gia? prospettate con l?atto di appello, la Corte si era limitata ad affermare che erano "giuridicamente non fondate" e "ininfluenti".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non e? meritevole di accoglimento.
Come questa Corte ha gia? avuto modo di affermare (cfr., per tutte, Cass. 5^ 7 febbraio 2002, Cattati, RV 221319), nel procedimento di prevenzione il richiamo della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 6 che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili,
agli artt. 636 e 637 c.p.p. abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo codice e dunque all?art. 678 c.p.p. (procedimento di sorveglianza), che a sua volta richiama l?art. 666 c.p.p. (procedimento di esecuzione). Ne consegue che, anche nel procedimento di prevenzione, il giudice puo? chiedere alle autorita? competenti tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno, con l?unico limite del rispetto del contraddittorio. Limite non violato nel caso di specie, dato che il procedimento camerale era stato correttamente instaurato e non risulta che il prevenuto non fosse stato posto in condizione di difendersi.
Risulta anzi che si fosse effettivamente difeso in ordine a tutti gli elementi, anche quelli desunti dalle informative acquisite successivamente alla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero;
basti in proposito ricordare che, nella memoria depositata nel procedimento di prevenzione il 2 novembre 2007, cioe? due giorni dopo il menzionato arresto in flagranza del CI, la difesa aveva contestato la rilevanza dei fatti di cui alle informative dei Carabinieri di Melendugno (6 luglio 2007) e del Commissariato di P.S. Roma San IO (7 agosto 2007), non menzionando la comunicazione relativa ai fatti che avevano condotto all?arresto del prevenuto soltanto perche? la stessa era stata redatta proprio quel giorno.
Va, dunque, esclusa, richiamandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 1^ 25 febbraio 2009, Corica, RV 243494; Cass. 2^ 6 marzo 2008, Bardellino, RV 240611), la denunciata violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, atteso che sugli elementi fattuali posti a fondamento della valutazione di pericolosita? l?interessato ed il suo difensore sono stati posti nelle condizioni di contraddire.
Ne? siffatta violazione scaturisce dalla (peraltro, meramente asserita) difformita? tra l?aggravamento richiesto (un anno) e quello pronunciato (due anni), posto che la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 8 stabilisce che la durata della misura di prevenzione non possa essere inferiore ad un anno ne? superiore a cinque, ma non prevede che il Tribunale sia vincolato, oltre che da detti limiti, dalla richiesta del pubblico ministero.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2009