Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2008, n. 18176
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Sentenza 25 gennaio 2008

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Non è applicabile al procedimento di prevenzione il principio di immediatezza della deliberazione sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., in quanto il Collegio non solo può riservarsi la decisione e deliberare in un momento successivo, previa informale convocazione dei suoi componenti, ma può, anche successivamente alla riserva della decisione, acquisire, come nella specie, su richiesta del pubblico ministero, elementi di giudizio sopravvenuti, con la sola prescrizione, in tal caso, del rispetto del contraddittorio, che è valore di garanzia ineludibile anche nel procedimento di prevenzione. Nemmeno è applicabile, in sede di prevenzione, l'art. 528 del codice di rito - che disciplina le condizioni tassative di sospensione della deliberazione - trattandosi di procedimento, per sua natura, svincolato dal rigore formale e dalla precisa scansione che caratterizza il giudizio ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2008, n. 18176
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18176
    Data del deposito : 25 gennaio 2008

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