Sentenza 25 gennaio 2008
Massime • 1
Non è applicabile al procedimento di prevenzione il principio di immediatezza della deliberazione sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., in quanto il Collegio non solo può riservarsi la decisione e deliberare in un momento successivo, previa informale convocazione dei suoi componenti, ma può, anche successivamente alla riserva della decisione, acquisire, come nella specie, su richiesta del pubblico ministero, elementi di giudizio sopravvenuti, con la sola prescrizione, in tal caso, del rispetto del contraddittorio, che è valore di garanzia ineludibile anche nel procedimento di prevenzione. Nemmeno è applicabile, in sede di prevenzione, l'art. 528 del codice di rito - che disciplina le condizioni tassative di sospensione della deliberazione - trattandosi di procedimento, per sua natura, svincolato dal rigore formale e dalla precisa scansione che caratterizza il giudizio ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2008, n. 18176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18176 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 25/01/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 81
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 12773/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 26.3.2007 da:
avv. prof. BARGI Alfredo, difensore di RO NC, nato a [...] il [...];
avverso il decreto emesso il 9 marzo 2007 dalla Corte di Appello di Salerno;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale in sede, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Letta la memoria difensiva depositatali 19.9.2007 nell'interesse del AT.
OSSERVA
1. - Con decreto del 21 luglio 2005, il Tribunale di Salerno applicava a AT NC la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni tre con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza (Scafati) ed al versamento della somma di Euro 8.000,00 a titolo di cauzione in favore della Cassa delle Ammende. Pronunciando sul gravame proposto dal difensore del proposto, la Corte di Appello di Salerno, con il decreto indicato in epigrafe, ha confermato l'impugnato provvedimento, con ulteriori statuizioni di legge.
Avverso tale decisione, il difensore del AT ha proposto ricorso per cassazione, prospettando le ragioni di censura di seguito indicate.
2. - Il primo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione della legge in ordine alla mancata dichiarazione di nullità dell'udienza del 7 gennaio 2005 del giudizio di primo grado per la denunciata violazione del combinato disposto degli artt 524, 525, 526 c.p.p. e del conseguente decreto, in quanto fondato su atti acquisiti in udienza palesemente inutilizzabili;
nonché omessa motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). Deduce, in proposito, che all'udienza camerale dell'8.10.2004 le parti avevano rassegnato le conclusioni ed il Tribunale si era riservata la decisione;
in modo del tutto anomalo, a distanza di mesi, aveva poi fissato altra udienza per il successivo 7 gennaio 2005, su richiesta del PM, al solo scopo di consentire all'organo dell'accusa di depositare ulteriori elementi indiziali a carico del prevenuto. Alla nuova udienza la difesa aveva tempestivamente eccepito l'irritualità della nuova convocazione delle parti, ai sensi delle menzionate disposizioni processuali oltreché dell'art 528 c.p.p., tenuto conto altresì che l'interruzione della deliberazione era avvenuta al di fuori dei casi tassativi previsti da tale ultima disposizione. La motivazione resa sul punto dalla Corte di merito non era pertinente, giacché non era stata denunciata la violazione del contraddittorio, quanto l'inosservanza delle regole processuali che attengono alla fase della deliberazione della decisione.
Il secondo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi della L. n. 675 del 1967, artt. 1 e 2 nonché difetto di motivazione in ordine agli specifici motivi di impugnazione e di memorie dibattimentali in punto di assenza di attualità di pericolosità; nonché omessa valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione alla violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 2 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), sul rilievo che la pericolosità era stata ritenuta attuale nonostante fosse venuto meno il presupposto dell'esistenza di un sodalizio mafioso, dopo la disgregazione del clan Alfieri, di cui il AT era ritenuto partecipe e che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizi RC AG, RO IO ed LO MA non erano specifiche e si riferivano alla vita pregressa del AT, con riferimento alla ritenuta sua appartenenza al disciolto sodalizio criminoso ed inoltre, raccolte nell'ambito del processo a carico di PO EN (peraltro poi assolto) erano state acquisite in modo surrettizio, nei termini denunciati con il primo motivo di ricorso. 2. - Le censure sono entrambe prive di fondamento.
Lo è la prima, relativa alla questione di rito, risultando ineccepibili le motivazioni in forza delle quali i giudici di appello hanno rigettato identica eccezione sollevata in sede di gravame, considerando, esattamente, che il procedimento di prevenzione, per sua natura, è svincolato dal rigore formale e dalla precisa scansione di fasi che caratterizza il giudizio ordinario. In particolare, non è prescritto che la deliberazione segua immediatamente la discussione, potendo il Collegio, secondo prassi ricorrente, riservare la decisione e provvedervi in un momento successivo, previa informale convocazione dei suoi componenti. È ben possibile, come accaduto nel caso di specie, che, su richiesta del PM, vengano poi acquisiti elementi di giudizio sopravvenuti, con la sola prescrizione del rispetto del contraddittorio, che è valore di garanzia ineludibile, di rilevanza costituzionale, operante anche nel procedimento di prevenzione. Valore che, nel caso di specie, era stato rispettato, in quanto il Tribunale, pur dopo la riserva della decisione, aveva disposto nuova udienza proprio per offrire al contraddittorio i nuovi elementi di valutazione dedotti dal PM, la cui produzione non avrebbe potuto ritenersi inibita da alcuna preclusione, a parte poi il rilievo dei giudici di appello secondo cui tali elementi avrebbe potuto, ad ogni modo, essere prodotti ed acquisiti nell'eventuale fase di appello. Alla stregua di tali considerazioni, non è pertinente il richiamo all'art. 528 c.p.p., per inferirne l'insussistenza nel caso di specie delle tassative condizioni in presenza delle quali può essere sospesa, in quanto si tratta di norma dettata per il procedimento ordinario, caratterizzato, come si è detto, da una rigorosa successione di fasi distinte, contraddistinte da precise formalità (quali la chiusura del dibattimento, ai sensi dell'art. 524 c.p.p. e l'immediata deliberazione della sentenza dopo l'anzidetta formalità). Infondata è anche la doglianza relativa alla sussistenza di valida e pertinente giustificazione in ordine alla pericolosità sociale del proposto e, segnatamente, alla sua attualità.
Non è, infatti, condivisibile il rilievo secondo cui il giudice di merito si sia sottratto all'obbligo motivazionale, omettendo di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della reclamata misura di prevenzione. Il pertinente giudizio di pericolosità sociale è stato, infatti, adeguatamente motivato sulla base degli elementi di giudizio specificamente enunciati nel provvedimento impugnato, il cui spessore significativo non è suscettibile di apprezzamento in questa sede di legittimità. Nè è mancata l'indicazione dei motivi per i quali quella pericolosità avrebbe dovuto ritenersi attuale, nonostante la disgregazione dell'originario sodalizio delinquenziale, essendosi prudentemente valutate le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che evidenziavano come il AT, assieme ad altri irriducibili, perpetuasse nella zona d'influenza ad attuare i moduli comportamentali proprio dell'originaria appartenenza in nuove aggregazioni delinquenziali scaturite dall'originario ceppo malavitoso e mantenendo così il controllo sulle attività illecite in atto in Scafati e zone viciniori.
3. - Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2008