Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10740 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
LA CORTE 1 07-40/01 REPUBBLICA ITALI A LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SCRUITEDI SEZIONE SECONDA CIVILE PAYAGGED ESERCitic MODALITA | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 8859/99 Dott. CO CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. 23358 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 3669 -Rel. Consigliere Ud. 11/05/01 Dott. Umberto GOLDONI Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente conia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA bell sul ricorso proposto da:
0-3 AGO 2001 LO ZZ SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27 int. 1, presso lo studio || dell'avvocato CIOCIOLA ROBERTO, che lo difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato GENOVESI SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente OF454633
contro
NICOLA, DALL'AGLIO elettivamente domiciliato in ROMA 35, VIA TARO presso lo studio dell'Avv. MAZZONI CLAUDIO che lo difende unitamente all'Avvocato BARZONI 2001 CESARE, giusta delega in atti;
-- controricorrente 819 -1- avverso la sentenza n. 677/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 07/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Roberto CIOCIOLA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito L'Avvocato Enzo PARINI, per delega dell'avv. Mazzoni C. depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 23.1.1991, NI DAAglio premesso: che era proprietario di uno stradello, adducente dalla via Interna di Cogozzo di Viadana al terreno di proprietà di CO LO NI, stradello gravato da servitù di passaggio carraio a favore del compendio di pertinenza del detto LO Rozzini;
che, nel negozio impositivo della servitù di passo, era stabilito che il transito doveva avvenire con mezzi agricoli o, quantomeno, con veicoli rientranti nella normale utilizzazione del fondo dominante (ove fino al 1972 era sita una casa di civile abitazione con annesso appezzamento agricolo); che, nell'anno 1972, il LO NI, ottenuta la necessaria concessione edilizia, aveva realizzato sul suo fondo un capannone ad uso laboratorio per ey la produzione di scatole di cartone;
che, dall'epoca di inizio di detta attività, il LO NI si era servito dello stradello di accesso di proprietà di esso deducente per il transito dei suoi automezzi nonché di quelli dei clienti e fornitori, nonché per il passaggio delle autovettura dei figli, i quali avevano innalzato alcuni capannoni nel terreno confinante;
che siffatte innovazioni erano tali da sostanziare un non consentito aggravamento delle condizioni del fondo dominante, con conseguente necessità di ottenere giudizialmente la cessazione dei comportamenti illegittimi del confinante;
che, inoltre, il LO NI, venuto a conoscenza dell'intenzione di esso esponente di installare un cancello all'imbocco del più volte menzionato stradello (cancello concretante un'opera tale da non pregiudicare il regolare esercizio del passaggio, stante la programmata consegna delle chiavi al proprietario del fondo dominante), aveva manifestato il suo inappropriato dissenso, dando inizio ad iniziative giudiziali ex artt. 1171 e 688 cpc;
tanto premesso l'attore conveniva davanti al Tribunale di Mantova il LO NI per sentir dichiarare che l'immobile di pertinenza di quest'ultimo era favorito da servitù attiva di passaggio sullo stradello di proprietà del deducente (come sopra descritto) “da esercitarsi in relazione all'originaria destinazione del fondo dominante e senza alcun aggravio per il fondo servente", con conseguente divieto al convenuto "di accedere alla via pubblica o di recedere" dalla stessa, con i suoi automezzi e con quelli dei figli, clienti e fornitori, allo scopo di raggiungere il capannone destinato ad attività commerciale;
nonché per sentir dichiarare legittima l'installazione di un cancello all'imbocco dello stradello vodagionale in esame, con consegna delle chiavi al LO NI. Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto delle avverse pretese, eccependo che, nella specie, non era ravvisabile l'aggravamento del transito هر lamentato da controparte, in quanto, sullo stradello in questione, si era costituita sin dall'origine una servitù di passo carraio (non limitata all'esercizio sul fondo dominante di una mera attività agricola), servitù rimasta immutata nel tempo. Assumeva, inoltre, il LO NI che la servitù era da reputare, comunque, acquisita a favore del compendio di esso convenuto per intervenuta usucapione ventennale, dovendosi computare il termine dal momento in cui la servitù ridetta era stata effettivamente esercitata, e non dalla data di costruzione del capannone ad uso laboratorio successivamente realizzato. Ribadiva il LO NI la sua opposizione alla installazione del cennato cancello e, in via riconvenzionale, instava per la condanna del DAAglio alla rimozione di talune opere illegittimamente eseguite e tali da comportare un più difficoltoso esercizio del passaggio sullo stradello assoggettato a servitù. 2 Il Tribunale adito, con sentenza in data 27.1.94, rilevava che in base agli elementi acquisiti, mentre non si era compiuto il termine utile per l'usucapione, la modalità di esercizio della servitù, ampliata concretamente dal convenuto in relazione alla necessità del fondo attualmente destinato allo svolgimento di una attività produttiva, non era da considerarsi corrispondente al titolo ed al possesso originario, per cui si poneva in contrasto con gli artt. 1065 e 1067/1 c.c., nella misura in cui superava i limiti di un passaggio pedonale e/o esercitato con uso quotidiano di autovetture dei proprietari del fondo dominante e dei loro ospiti con uso saltuario di furgoni e piccoli autocarri per il trasporto di cose utili per la casa e per la coltivazione dell'orto e del giardino;
che, inoltre, era da ritenere conforme alla acclarata estensione del diritto, la pretesa dell'attore di porre all'inizio del vicolo un cancello, alla condizione che fosse predisposto, oltre ہو al normale meccanismo di apertura manuale, un meccanismo di apertura automatica comandabile a distanza, ed alla ulteriore condizione che fosse installato, sulla parte rivolta verso la strada, un impianto di comunicazione vocale a distanza (citofono), il tutto a spese ed oneri manutentivi gravanti sul proprietario del fondo servente;
che, infine, la riconvenzionale dispiegata dal convenuto era da considerarsi infondata, mancando la prova che le opere realizzate dall'attore nell'ambito dello stradello fossero limitative del diritto di passo spettante alla controparte nella estensione ritenuta legittima. Disponeva, pertanto, il Tribunale in conformità, ponendo le spese di lite a carico del convenuto. Avverso questa decisione proponeva appello il LO NI e ne chiedeva la riforma. Il DAAglio, costituitosi, instava per una declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'impugnazione. Interponeva, altresì, appello incidentale in 3 punto oneri ed incombenti accessori alla installazione del cancello all'imbocco dello stradello vodagionale. Con sentenza in data 28.10.98/7.12.98, la Corte di appello di Brescia accoglieva in parte l'appello incidentale e rigettava quello principale, regolando le spese. Osservava la Corte territoriale che nel rogito 3.10.1971 notaio Chizzini viene puntualizzato che il piccolo compendio compravenduto è gravato da "servitù passiva di passaggio carraio a favore delle ragioni LO NI...", ma nulla è specificato circa la situazione degli enti immobiliari interessati nonché circa la estensione del diritto di passo e le modalità di esercizio del transito in rapporto allo stato del fondo dominante. Inoltre, il compendio immobiliare del LO NI, a beneficio del quale era ہو prevista, pacificamente, la servitù di passaggio carraio sul confinante viottolo di pertinenza del DAAglio, era costituito da una “casa di abitazione con terreno annesso" (rogito notaio Cucchiari 2 giugno 1971). La originaria destinazione commerciale - produttiva del fondo dominante, adombrata dal LO NI per supportare il suo assunto inteso a mantenere ferme le ampie modalità di esercizio della servitù di passo sottese alla attuale presenza in sito di un capannone per la fabbricazione di scatole, non aveva trovato una tranquillante conferma nei dati probatori, documentali e testimoniali, raccolti nel corso istruttorio della procedura. Risultava pertanto, nella specie, non già un possesso originario di un diritto di transito sullo stradello ragguagliabile a quello attualmente esercitato, ma solo un possesso conforme alle esigenze di passaggio di veicoli adibiti ad usi abitativi, agricoli e di modestissimo artigianato. Sotto il profilo della prospettata usucapione, il requisito della apparenza, voluto dall'art. 1061 c.c. ai fini della configurabilità di questa forma di acquisto a titolo originario, era ricollegabile solo alla installazione, sul 4 fondo dominante, del capannone determinativo dell'insorgere di un complesso produttivo di natura sostanzialmente diversa ed innovativa, richiedente, quindi, un utilizzo dello stradello di accesso al compendio del tutto diverso e più ampio rispetto all'epoca pregressa. Sennonchè, la realizzazione di tale capannone si colloca, pacificamente, nell'anno 1972, mentre la citazione introduttiva del giudizio di primo grado risale al 23.1.1991, con conseguente mancato perfezionamento del termine ventennale richiesto dalla normativa regolante la materia. Quanto, ancora, all'installazione del cancello, occorreva considerare che, attesa anche la estensione della servitù concretamente esercitata in forza del titolo, non poteva essere denegato al DAAglio il diritto di chiudere il ہو proprio fondo (art.1064 comma 2 c.c), purchè venissero attivati tutti gli accorgimenti necessari per lasciare al titolare del passaggio sufficientemente comode possibilità di transito. Ora, tali accorgimenti risultavano previsti in sentenza, per cui il capo decisorio sul punto emesso andava confermato, salva una lieve modifica correlata all'impugnativa incidentale avanzata dall'appellato e relativa all'installazione del citofono, ritenuta esulante dai diritti del titolare del fondo dominante. Insisteva, da ultimo, il LO NI nella pregressa domanda intesa alla condanna del DAAglio a rimuovere alcune opere eseguite nello stradello assoggettato a servitù (marciapiede lungo il fronte dello stabile dell'appellato nonché due paracarri sistemati contro gli spigoli esterni dei pilastri delimitanti l'accesso allo stradello). Tali opere a detta del LO - andavano a restringere la sezione del viottolo e, rendevano, quindi, NI più gravoso l'esercizio della servitù, anche quella “di semplice passo carraio in relazione ad esigenze abitative”. Da tanto insorgeva la necessità della instata rimozione. 5 Anche la doglianza relativa alla rimozione di opere eseguite lungo lo stradello non poteva trovare accoglimento in quanto in ragione della larghezza dello stradello (m. 4,78), l'ipotizzato, modestissimo restringimento del piano viabile destinato al transito pedonale e veicolare, era tale da non impedire (e neppure da rendere disagevole) il passaggio in sito anche di automezzi di una certa consistenza dimensionale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi ed illustrato anche con memoria, il LO NI;
resiste con controricorso NI DAAglio. Motivi della decisione му Con i primi due motivi di ricorso (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
violazione degli artt. 115 cpc e 2697, 1065, 1066, 1028, 1061, 1158 e 1159 c.c., in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc), che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della evidente interconnessione esistente tra gli stessi, il ricorrente in buona sostanza lamenta per un verso il malgoverno delle risultanze probatorie da parte dei giudici del merito e, per contro, una pretesa inversione dell'onere della prova, nonché violazione delle norme di legge vigenti in materia di servitù. Secondo il ricorrente infatti, sarebbe stata pienamente provata l'utilizzazione del proprio fondo (dominante) ai fini produttivi indicati, oltre che a quelli di civile abitazione ed agricoli;
per contro, la pratica d'uso in corso dell'anno precedente la citazione sarebbe stata nello stesso senso, donde la piena conseguenza della valenza di tale elemento;
infine, quanto all'usucapione, l'apparenza sarebbe costituita dagli stabilimenti destinati ad 9 usi produttivi, di cui la costruzione del capannone (nel 1972) sarebbe stata solo una evoluzione. му dille I motivi in esame tengono conto in modo modesto motivazione adottata al riguardo dalla Corte di appello bresciana, atteso che il punto di partenza del ragionamento su cui si basa la sentenza impugnata è quello del titolo e della qualificazione che ne deriva alla servitù. Incontestato è infatti il dato secondo cui tale servitù fu costituita per titolo;
altrettanto incontestabile è che la formula adoperata al riguardo nulla specificasse circa la situazione degli enti immobiliari interessati, nonché circa la estensione del diritto di passo e le modalità di esercizio del transito in rapporto allo stato del fondo dominante. Ciò posto, la Corte di merito ha posto in risalto che il compendio immobiliare costituente il fondo dominante era descritto come "casa di abitazione con terreno annesso" donde la legittima conclusione secondo cui in relazione a tali esigenze doveva intendersi costituita la servitù. Ma, correttamente, la Corte territoriale ha fatto riferimento altresì al disposto dell'art. 1065 c.c., specificando che il possesso, quale esercitato di fatto, può valere quale criterio di interpretazione delle disposizioni contenute nel 2.gilo. Per vero, per un verso non appare confacente il richiamo, operato in ricorso, all'art. 1066 c.c., che attiene alla tutela possessoria della servitù (cfr. Cass.26.4.1984, n.2628; arg. ex Cass.15.7.1995, n.7751) e, per altro verso, appare conforme ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass.2.11.1994, n.8996) il criterio seguito nella sentenza impugnata e riferito all'art. 1065 c.c.. Ciò posto, la Corte bresciana non ha pretermesso le risultanze probatorie attinenti ad una pregressa (rispetto al 10972) attività produttiva che si svolgeva sul terreno LO - NI ma, con valutazione di fatto, motivata 7 congruamente in relazione alle contenute dimensioni dell'attività artigianale in precedenza esercitata, ha escluso che tanto potesse integrare una ry situazione di fatto tale da risultare compatibile con la natura agricola e abitativa del fondo. Tale apprezzamento di fatto non è censurabile in questa sede, atteso che, come già rilevato, la motivazione addotta appare sufficiente;
ed esso, nei suoi sviluppi logici, rende coerente la conclusione secondo cui solo la costruzione del capannone (nel 1972) avrebbe dato apparenza al diverso uso che della servitù fin lì esercitata si intendeva fare, donde la reiezione della domanda di usucapione per mancato decorso del termine. Conclusivamente, è l'esame del titolo, effettuato in ragione di tutti i criteri ہر interpretativi utili al fine, che ha ispirato la decisione della Corte territoriale, che appare immune da vizi sia tecnici che logici;
donde la reiezione di tali due motivi di ricorso. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 1067, 2° c, c.c., nonché contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, nn.3 $ cpc), il LO NI svolge più censure. Si duole infatti della apposizione di un cancello, da parte del DAAglio, dell'esonero di costui dall'apposizione di un impianto citofonico, nonché му execurione della apposizione di opere atte a rendere quanto mai disagevole l'esercizio della servitù. Le tre doglianze vanno esaminate nell'ottica delle conclusioni raggiunte relativamente all'esame dei motivi precedentemente esaminati e alle considerazioni relative. Va in primo luogo ricordato che l'esistenza di una servitù, pur comportando la restrizione della facoltà di godimento del fondo servente, non impedisce al suo proprietario, pur se il fondo è gravato da servitù di passo, di operare 8 la chiusura del fondo stesso, purchè dalla chiusura non derivino restrizioni al contenuto della servitù e si adottino mezzi idonei ad assicurare al titolare di essi la libera esplicazione del proprio diritto, sia pure con un minimo e trascurabile disagio (v. Cass.14.3.1997, n.22673; Can. 18.2.2000, n. .1825). Ciò posto, considerati i limiti che sono stati riconosciuti alla servitù di passaggio in argomento, ben può ritenersi che la apposizione del cancello rientri nelle facoltà del proprietario del fondo servente e ciò in ragione della consegna delle chiavi e apertura automatica comandabile a distanza. Quanto poi all'esclusione del citofono, sempre tenuti presenti i limiti della servitù in parola, la stessa appare conseguente a quanto al riguardo ritenuto, ry proprio per le caratteristiche insite in tale valutazione;
né può sottacersi che relativamente alla concreta esigenza di tutela del proprietario del fondo dominante al riguardo, si scivola verso una valutazione di fatto che attinge alla discrezionalità del giudice di merito nella scelta dei sistemi ritenuti idonei nel caso concreto, con la conseguenza che la censura appare improponibile in sede di legittimità ove attenga alla entità dei disagi che ne derivano, ferma la libera esplicazione del diritto di passo, che nella specie appare assicurata.Can. 1.8.1945, 4.8436). Infine, la valutazione del giudice del merito circa la incidenza sulla libera esercitabilità in concreto della servitù delle opere che il LO NI lamenta investe senza dubbio un accertamento di fatto, che motivato in base alla larghezza dello stradello, non appare suscettibile di impugnazione in sede di legittimità, proprio in ragione della discrezionalità insita in tal genere di valutazioni, che non attingono se non a connotazioni di puro merito, come tali insindacabili in questa sede. Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in L.1721,50% di cui L.
1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 11.5.2001 Il Presidente ропти Il Consigliere estensore Mentorta platonin IL CANCELLIERE C1 CO Catania 109T 250.000 456T 60000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3. AGO 2001 TOT. 310000 Roma IL CANCELLIT Fidlived Valania UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat OTT 20014 45385 vorato 5.010.000 al n. trecentodi.olmalla (lire Dotsa Respons 10 DE