Sentenza 7 febbraio 2002
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione il richiamo del comma sesto dell'art. 4 della legge 27.12.1956 n. 1423, che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili, agli artt. 636 e 637 del codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo cod.proc.pen.e dunque all'art. 678 (procedimento di sorveglianza), che a sua volta richiama l'art. 666 (procedimento di esecuzione). Ne consegue che, anche nel procedimento di prevenzione, il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno, con l'unico limite del rispetto del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2002, n. 13789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13789 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASINI CARLO - Presidente - del 07/02/2002
1. Dott. PROVIDENTI FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI - Consigliere - N. 408
3. Dott. SICA GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTELLA MARIO - Consigliere - N. 036938/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AF IO PI N. IL 06/01/1952
avverso DECRETO del 21/07/2000 CORTE APPELLO di MESSINA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI
lette le conclusioni del P.G. in sede che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge Osserva
Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Messina ha confermato l'analogo provvedimento del 21 luglio/1 agosto 2000, con il quale è stata applicata a RI IO AF la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni cinque, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
In questa sede il difensore espone quattro motivi di impugnazione. Il ricorso non merita accoglimento.
1^. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lett. a) e b), c.p.p. in relazione all'art. 525, comma 2, c.p.p. per essere stato il decreto del tribunale 21 luglio 2000 deliberato da giudici diversi da quelli operanti nelle precedenti udienze. La dedotta violazione non sussiste.
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto di affermare che, attesa la natura cautelare del giudizio di prevenzione, che ha carattere peculiare e si svolge in camera di consiglio, deve ritenersi senz'altro consentita la diversa composizione collegiale tra udienza e l'altra, risolvendosi ciò in una garanzia di assoluta imparzialità del giudice nei confronti dei soggetti proposti. Si è anche chiarito che siffatta evenienza non tange i principi di cui agli artt. 176, lett. a e 525 c.p.p., applicabili alla formazione della volontà collegiale nel giudizio susseguente a pubblico dibattimentale (Sez. 2^, 6 aprile 2000, De Carlo). Non ignora questo collegio che vi sono anteriori decisioni di segno contrario, ma, avuto riguardo alla vicenda processuale "de qua", non è il caso di approfondire il tema, essendo pertinenti e senz'altro condivisibili le annotazioni e considerazioni contenute nella requisitoria scritta del P.G., di seguito riportate: "È pur vero che il procedimento di prevenzione di cui trattasi si è svolto nel primo grado di giudizio in più udienze nell'arco di tempo di oltre due anni, ma è altrettanto vero che le udienze utili ai fini del rispetto del principio dell'immutabilità del giudice, sono quella del 4.11.1998 e quelle del 17.11.1999, 26.1.2000, 15.3.2000, 17.5.2000, 21.7.2000, allorché il collegio giudicante era nella medesima composizione. Nell'udienza 4.11.1998 fu disposta la quasi totalità delle integrazioni istruttorie. Le udienze intermedie (21.4.1999, 23.6.1999, 23.9.1999) si esaurirono sostanzialmente in richieste accolte di mero rinvio vuoi per impedimenti vari vuoi perché i documenti chiesti e gli accertamenti disposti all'udienza del 4.11.1998 non erano stati compiuti. Per quanto concerne la residuale attività istruttoria compiuta nelle richiamate udienze intermedie, va detto che la stessa è stata ratificata e fatta propria dal collegio decidente nelle udienze 17.11.1999 e seguenti".
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, lett. a), b), c) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 4, comma 6, L. n.1423/56 e 125, comma 3, c.p.p..
Deduce la difesa che la misura di prevenzione non è stata applicata per i contenuti ed i motivi della proposta, insignificanti e superficiali quanto inconsistenti, bensì sulla base delle successive acquisizioni disposte dal tribunale, estranee alla medesima proposta, e inutilizzabili, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., in relazione all'art. 4, comma 6, legge cit.. Questa disposizione, infatti, non consente di attribuire ai tribunali poteri autonomi di acquisizione, ex ufficio, di ulteriori elementi estranei alla proposta, limitandosi a prescrivere che il tribunale deve provvedere entro il termine (ancorché ordinatorio) di trenta giorni dalla proposta (nella specie non rispettato), osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 637 del codice di proc.pen., norme queste ultime che sono abrogate per effetto del codice processuale vigente. L'assunto non può essere condiviso.
Il comma 6 dell'art. 4 L.n. 1423/56 richiama, per il procedimento di prevenzione dinanzi al tribunale, le disposizioni, in quanto applicabili, degli artt. 636 e 637 c.p.p., con riferimento, ovviamente, al cod. proc. pen. del 1930 allora vigente. Con entrata in vigore (24 ottobre 1989) del nuovo codice di rito, l'art. 208 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 276, nel coordinare la corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del nuovo codice e di quello abrogato, ha disposto che il richiamo nelle leggi e nei decreti ad istituti o disposizioni del codice abrogato va ora riferito agli istituti o alle disposizioni del nuovo c.p.p. che disciplinano la corrispondente materia.
Ne segue che il riferimento, quanto all'art. 4, comma 6, in scrutinio, deve essere fatto all'art. 678 c.p.p. vigente, che a sua volta richiama l'art. 666 dello stesso codice. E il quinto comma di quest'ultima disposizione consente al giudice di "chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno".
L'unico limite è costituito dal rispetto del contraddittorio, nella specie pienamente osservato, dal momento che il proposto è stato messo in condizione di difendersi e si è effettivamente difeso in ordine a tutti gli elementi, anche quelli desunti dalle disposte ed acquisite informazioni, attribuitigli con la pronuncia giurisdizionale.
Tali informazioni, pertanto, erano validamente acquisibili e utilizzabili, diversamente dal dedotto.
Sterile è, poi, il rilievo che quelle informazioni riguardavano anche notizie di stampa, illegittimamente vagliate alla stregua di informative di reato, poiché il ricorso, tra l'altro, omette di indicare quali siano stati gli elementi desunti dagli articoli di stampa e valutati dai giudici del merito ai fini della decisione. Inutile, infine, il riferimento al mancato rispetto del cennato termine di trenta giorni, atteso il carattere meramente ordinatorio e non perentorio del medesimo.
3. Il terzo motivo di gravame esplicita violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 3^ Cost.
nonché agli artt. 1^, commi 1, 2 e 3, e 2, commi 3, 4 e 6 L.N. 1423 del 1956. Secondo la difesa la corte di merito ha fatto propri gli argomenti enunciati nel decreto emesso dal tribunale, cui ha rinviato per "relationem" rifiutando una doverosa motivazione e limitandosi ad indicare gli elementi di accusa senza minimamente far cenno alle articolate ragioni esposte dalla difesa, eccetto la presa d'atto che il AF è domiciliato nel comune di origine, ove è impegnato nella professione di avvocato.
Sono stati oggetto di valutazione negativa - si assume - asserite frequentazioni con taluni soggetti, per più ragioni da ritenersi prive di qualsiasi efficace incidenza.
Si menzionano fatti gravissimi, sforniti tuttavia di apprezzabile fumus che, senza rinuncia alla logica, deve sostenere l'applicazione di misure di prevenzione: eventi comunque remoti, vulnerati in radice da comportamenti attuali del tutto leciti, riconosciuti al AF, quale lo svolgimento della professione di avvocato. Ne risulta violato il principio inderogabile che una misura di prevenzione non deve essere applicata in assenza di concreti elementi e nella dimostrata riconducibilità di evocati comportamenti trasgressivi ad epoche remote.
In definitiva, malgrado una isolata esternazione del famigerato LA, verosimilmente "imbeccato", la prova che il AF abbia avuto contiguità attuali o anche pregresse con circuiti criminali deve ritenersi fallita: conclusione alla quale la corte di merito avrebbe dovuto pervenire sol che avesse apprezzato il fatto sintomatico, emergente dagli atti, che, se fosse stato davvero coinvolto in azioni illecite, il proposto non avrebbe avuto l'abilità di mimetizzarsi e di celare l'asserita duttilità criminosa;
non senza, infine, considerare il dato che in nessuna parte del provvedimento impugnato risulta ipotizzato un tenore di vita non corrispondente alla capacità reddituale dell'interessato e al suo ceto sociale.
Rileva la Corte che tali argomentazioni non possono trovare utile ingresso in questa sede di legittimità.
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4, decimo comma, della legge cit. n. 1423/56, richiamato dall'art.
3 - ter, secondo comma della legge n. 575/65; ne consegue che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di legittimità non si identifica con quello proprio del motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., ma ha una estensione più circoscritta, non potendo evidentemente farsi coincidere la violazione di legge con l'illogicità manifesta della motivazione. Pertanto, ne deriva che, oltre ai casi di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 l. 1423/56, col ricorso per cassazione contro i decreti emessi in materia di misure di prevenzione la motivazione deve ritenersi censurabile soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logica, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Cass. 703/2000, rv 215556;
544/1999, rv. 212.946; 2181/1999, rv 213852; 5525/97, rv 209129). Nella specie il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione corretta e correlata alle risultanze in atti, valutate nel quadro di principi normativi esattamente interpretati ed applicati e legate da stretto nesso logico-deduttivo con il conclusivo giudizio che addebita al AF di avere, per tantissimi anni e anche di recente, mantenuto ad altissimi livelli costanti collegamenti con la delinquenza organizzata.
Invero, le doglianze che il difensore torna qui a proporre attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione delle emergenze acquisite (le precedenti condanna per detenzione e porto d'armi e per illecita detenzione di sostanze stupefacenti;
la sicura frequentazione con elementi notoriamente appartenenti alla delinquenza organizzata "barcellonese", facenti capo, da ultimo, a IU OT;
i rapporti strettissimi e confidenziali con quest'ultimo e la piena adesione alla sua cosca, riferiti da UR LA e risultanti da intercettazioni telefoniche e ambientali;
i rapporti pure intercorsi con TO PA, concordemente riferiti in diversi procedimenti da più persone, ecc...) che sono indubbiamente pertinenti ai fini della valutazione della personalità del soggetto e dell'attualità della sua pericolosità, anche se risalenti (da ultimo, Cass. 6521/98 rv. 209526) e, siccome attestanti l'inserimento in associazione criminali di indubbio spessore, giustificano la disposta durata quinquennale della misura.
Di contro i dedotti vizi di motivazione si traducono nella prospettazione di una "lettura" alternativa delle medesime risultanze, rispetto a quella fatta propria dal giudice del merito con argomentazioni esenti, come detto, da ogni vizio di sorta.
4. Con l'ultimo motivo si invoca declaratoria di regresso del provvedimento impugnato alla fase successiva alla pronuncia del decreto di secondo grado, per violazione dell'art. 178, comma 1^, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 96 e 107 c.p.p., conseguita al fatto che si è inibito al AF di allontanarsi dal comune di residenza per recarsi nello studio del nuovo difensore di fiducia, nominato in sostituzione dei precedenti.
Lo stesso estensore del ricorso evidenza "la singolarità" d'una siffatta richiesta, posto che non implica la nullità del provvedimento impugnato. Ed è il caso di aggiungere che nulla impediva al nuovo difensore di raggiungere l'assistito nel suo vicino luogo di residenza onde assicurare quel dialogo ritenuto necessario per coltivare utilmente il ricorso per cassazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Conseguenziale è il carico delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002