Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2002, n. 13789
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Sentenza 7 febbraio 2002

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Nel procedimento di prevenzione il richiamo del comma sesto dell'art. 4 della legge 27.12.1956 n. 1423, che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili, agli artt. 636 e 637 del codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo cod.proc.pen.e dunque all'art. 678 (procedimento di sorveglianza), che a sua volta richiama l'art. 666 (procedimento di esecuzione). Ne consegue che, anche nel procedimento di prevenzione, il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno, con l'unico limite del rispetto del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2002, n. 13789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13789
    Data del deposito : 7 febbraio 2002

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