Sentenza 11 luglio 2013
Massime • 1
Non è viziato da nullità il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per violazione del principio di pubblicità dell'udienza stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/ Italia), qualora il soggetto proposto non abbia richiesto, personalmente o tramite il difensore, che la trattazione del giudizio di merito si svolga in forma pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2013, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 11/07/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1197
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 15623/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL OB N. IL 10/11/1969;
ON CA N. IL 16/09/1970;
avverso il decreto n. 207/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette le conclusioni del PG Dott. Izzo G. che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. RA RO e NE NA con ricorsi autonomi proposti a mezzo del medesimo difensore fiduciario, nel caso della NE munito altresì di procura speciale, il primo quale proposto e la seconda quale terza interessata, propongono ricorso per Cassazione avverso il decreto con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato il provvedimento del 17 maggio 2011 con cui il Tribunale di Agrigento ha applicato nei confronti del RA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni, con la cauzione di Euro 3000,00 nonché disposto nei confronti dei ricorrenti la confisca di diverse utilità, beni mobili registrati, immobili, l'intero capitale di una società a r.l. e una ditta individuale, utilità tutte ritenute nella disponibilità materiale del proposto pur la dove formalmente nella titolarità o contitolarità della RA.
2. I due ricorsi, per quanto autonomi, sono di tenore assolutamente identico in ordine alla questione pregiudiziale in rito (il motivi sub 1 di entrambi i ricorsi coincide pedissequamente) afferente le modalità di trattazione del procedimento nonché rispetto ai temi afferenti la misura patrimoniale. Divergono i gravami, quanto alla misura patrimoniale, in ordine alla contestazione, sollevata esclusivamente con il motivo sub 2 del ricorso della NE, quanto alla proroga del termine di durata del sequestro di prevenzione;
solo il ricorso interposto dal RA tocca invece i temi della misura personale essendo il detto ricorrente l'unico colpito dalla citata misura.
3. In punto di rito, entrambe i ricorsi (motivi sub 1) adducono la nullità del decreto applicativo della misura di prevenzione per violazione dell'art. 185 c.p.p. in relazione all'art. 6 ED, art.117 Cost. ed all'art. 178 c.p.p., lett. c. Ancora per vizio di motivazione, illogica. I ricorrenti lamentano in particolare la mancata celebrazione del giudizio in pubblica udienza con conseguente violazione delle norme indicate in epigrafe.
4. Con il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse della NE si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla L. n. 576 del 1965, art. 2 ter, comma 4. La proroga sarebbe stata disposta non in ragione della complessità delle indagini bensì al solo fine di impedire la sopravvenuta inefficacia della misura cagionata dalla ingiustificata lentezza dell'incedere istruttorie.
5. Con il secondo motivo del ricorso RA (e terzo motivo del ricorso NE, prospettato in termini di assoluta identità), i ricorrenti deducono violazione di legge per l'insussistenza del necessario requisito della sproporzione tra le utilità confiscate ed il reddito e le attività economiche dei ricorrenti stessi. In particolare, si adduce che nella specie mancherebbe la dimostrazione, anche solo indiziaria, della sproporzione posta a fondamento del decreto, contraddetta dalle emergenze procedimentali. La Corte non avrebbe considerato il dato, supportato anche da una indagine tecnica di parte, in forza al quale il RA dal 1997, dapprima tramite la società di persone confiscata poi a mezzo la impresa individuale, avrebbe avuto un reddito medio annuo di circa Euro 20.000, con punte sino ai 50.000 Euro, tale da rendere certamente proporzionata l'acquisizione relativa ai due immobili (casa e appezzamento di terreno confiscati). Quanto agli investimenti aziendali, ancora, non vi sarebbe cenno alcuno al fatto che gli stessi dal 2000 risulterebbero effettuati mediante finanziamenti agevolati. Non viene data risposta poi all'incidenza sulla provvista del condono tombale effettuato, sul presupposto errato che le disponibilità da evasione fiscale sarebbero comunque fonti di provenienza illecita. Contraddittorio infine è il riferimento alla natura mafiosa della impresa del RA per avere la stessa operato grazie all'appoggio di esponenti mafiosi.
6. Con il terzo motivo del ricorso il RA lamenta violazione di legge in ordine al ritenuto giudizio di pericolosità sociale, reso in assenza del necessario riscontro del requisito relativo alla attualità della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito 8. Il motivo articolato sub 1 di entrambi i ricorsi è inammissibile per la manifesta infondatezza dell'assunto proposto. Questa Corte, nel dare attuazione alle sentenze della ED (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Riza c. Italia) e della Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 dei 2011), che hanno affermato il principio della pubblicità dell'udienza del procedimento di prevenzione svolto davanti ai giudici di merito, ha precisato che la violazione del principio della pubblicità dell'udienza sussiste solo qualora la parte chieda tale udienza e questa non venga concessa, sicché la mancata celebrazione pubblica dell'udienza non può determinare alcuna conseguenza qualora non risulti che l'interessato abbia formalmente richiesto che il giudizio sia tenuto in forma pubblica (per un recente arresto di questa sezione cfr Sez. 6, Sentenza n. 35788 del 10/07/2012 Rv. 253656 con i precedenti ivi puntualemnte richiamati).
Invero, tale principio deriva direttamente dalle sentenze della Corte costituzionale, in cui l'illegittimità della L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art.
2-ter è stata ritenuta sussistente
"nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica".
Nel caso in esame per quanto emerge dagli atti del processo, esaminati in ragione della natura del vizio prospettato non emerge che i ricorrenti abbiano mai fatto istanza in tal senso rivolta alla Corte di Appello e ancor prima al Tribunale. Con l'ulteriore evidenza che ove la doglianza si intenda riferita anche a tale grado di giudizio da ultimo evidenziato andrebbe altresì segnalata l'inammissibilità del rilievo, non formulato in occasione dell'appello.
8. Inammissibile deve ritenersi poi il motivo di ricorso formulato dalla difesa della NE legato alla motivazione resa in occasione della disposta proroga del termine di efficacia del sequestro che ebbe a precedere la confisca in contestazione. La relativa doglianza, infatti, non sollevata in appello non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, pena la evidenziata inammissibilità del gravame in parte qua.
9. In ordine ai motivi sollevati dai ricorrenti in punto al giudizio sulla sproporzione (sub 2 del ricorso del RA e sub 3 del ricorso NE) giova preliminarmente ribadire che in linea di principio, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 2, richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter,
comma 2 è ammesso soltanto per violazione di legge.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. e) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo - imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 - di provvedere con decreto motivato. Ne consegue che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità;
ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
9.1 Tanto premesso in linea di principio, è di tutta evidenza che, avuto riguardo al tenore della motivazione resa nella specie sul punto in discussione, la doglianza dei ricorrenti finisce inevitabilmente per impingere nell'inammissibilità legata alla proposizione di motivi non consentiti, sostanziandosi in aperte contestazioni di natura motiva dirette a contrastare la forza delle argomentazioni seguite nel valutare le emergenze puntualmente richiamate dalla Corte distrettuale a supporto della decisione assunta. Argomentazioni tramite le quali i Giudici dell'appello hanno preso in considerazione e sistematicamente smontato i rilievi difensivi dei ricorrenti, oggi reiterati in questa sede. - togliendo vigore al dato rappresentato dai redditi maturati negli anni 97/98, non considerati in primo grado e segnalati dal Consulente di parte, integralmente assorbiti dalle spese necessarie per il sostentamento del relativo nucleo familiare nel medesimo arco temporale tanto da non poter costituire spunto utile per le successive acquisizioni;
- riscontrato una puntuale e sistematica incompatibilità tra le disponibilità reddituali accertate e le acquisizioni oggetto prima di sequestro e poi di confisca;
- evidenziato la indifferenza del tema legato all'utilizzo di mutui e finanziamenti per i diversi acquisti in caso di accertata incompatibilità tra le rispettive rate, ove pagate, e i redditi di riferimento nel medesimo dato temporale;
- coerentemente dato peso ai redditi di impresa del RA limitatamente ai soli dati coincidenti con le quote di volta in volta distribuite dalle diverse imprese per come comprovate dalle rispettive scritture esaminate dal consulente d'ufficio, risultando le diverse disponibiiltà invocate, genericamente, dalla difesa, non documentate.
9.2 Escluso quindi che nella specie ci si trovi innanzi ad una motivazione assolutamente carente o meramente apparente nei termini sopra rassegnati, giova poi precisare ulteriormente, così da conclamare la palese infondatezza dei relativi assunti difensivi che:
- la questione legata alle disponilità finanziarie sottratte al fisco è priva di rilievo nella specie avendo la difesa omesso di precisare adeguatamente il peso di tale provvista finanziaria rispetto al complessivo valore emergente dai dati a disposizione dei Giudici del merito;
- la affermata distanza temporale tra l'emergere della pericolosità e il primo degli acquisti relativo alle utilità poi confiscate (la prima successiva ai secondi), prescindendo dal rilievo giuridico del tema, è contraddetta in fatto dalla motivazione impugnata (cfr pagina 18, ultimo capoverso) in ragione della riferita intraneità mafiosa del RA a far data dal 1996 (anno precedente il primo degli acquisti dei beni prima sequestrati e poi confiscati), intraneità corroborata indiziariamente dalle dichiarazioni dei collaboranti ivi puntualmente richiamate.
Da qui la inammfesibilità dei motivi in esame.
10. Non merita censura alcuna, infine, la valutazione resa dalla Corte distrettuale sul tema della attualità della pericolosità ascritta di RA, contestata dalla difesa di quest'ultimo con l'ultimo motivo di ricorso.
Il ricorrente, con sentenza passata in giudicato, è stato ritenuto intraneo alla famiglia mafiosa di Agrigento Villaseta con contestazione chiusa al febbraio del 2004. Definito in modo preciso il ruolo dello stesso all'interno della citata consorteria (in ragione della sua presenza nell'ambito del settore delle estorsioni gestito dal clan di riferimento), del tutto correttamente la Corte distrettuale non ha attribuito alcun rilievo al mero decorso del tempo quanto al dato legato alla attualità della pericolosità, incontrovertibilmente conclamata dalla sentenza sopra citata. E ciò in linea con il costante orientamento espresso da questa Corte (da ultimo cfr la sentenza n. 3809/13; e per un arresto di questa sezione vedi la Sentenza n. 499 del 21/11/2008) in forza al quale, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso o di disintegrazione dell'associazione o di recesso dall'associazione da parte dell'interessato; elementi dei quali occorre acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione, gli unici addotti dalla difesa del ricorrente.
Da qui la manifesta infondatezza anche di tale ultimo motivo. 11. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014