Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2004, n. 32849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32849 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI NA - Presidente - del 13/02/2004
Dott. DE TO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA ES Paolo - Consigliere - N. 259
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 3982/2003
ha pronunciato la seguente: 20261/2003
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS RR;
2) BE AB;
3) RD TO;
4) DE LI NI;
5) TA AS;
6) AL CL;
7) UC GI;
8) EO LO;
9) NI UR;
10) NE PA;
11) NE DO;
12) RS AS;
13) TR NA;
14) MA TO;
15) AL GI;
16) GO DO;
17) LA RO;
18) AB DO;
19) LL RO;
20) IP MM;
21) VI AR;
22) FO DO;
23) CO NI;
24) IO AR;
25) AN LE;
26) EL AB;
27) HI NA;
avverso la sentenza 13 marzo 2002 del Tribunale di Roma.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De
RO.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per De CA e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Uditi per gli imputati, gli avvocati Giovanni Cipollone, per
AS e RI IA, SE Maglio, per LI, Paolo Appella,
per IN, GI Di Noto, per TE, OL FI, per
AL nonché, in sostituzione dell'avvocato Rampioni, per
AZ, RO IÈ, per IO, LE OS Miele, per IC,
ND IA, per ES, LD EO, per UC,
CO AZ, per SA DO e per TI,
ES AT, per AR, SE PO, per TA, IM
ER per VI, LD M. ED per AN GU, RG
RI, per NT e, in sostituzione dell'avvocato LD Pannain,
per IC, UL NE, per ZI, G.A. ZI per
SI IM, IO AS per ON RO e EL RO.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza 13 marzo 2002 il Tribunale di Roma, in esito alla procedura prevista dall'art. 226 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 4 maggio
1999, n. 138, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione - previa concessione delle circostante attenuanti generiche prevalenti - nei confronti di alcuni ex studenti della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma (a quel che risulta, tutti pervenuti al conseguimento della laurea) vale a dire,
AS OR, LI IZ, IN RO, De CA
IO, TE IM, AL IO, IO GI,
AZ EL, ON RO, IC Paolo, ES GU, SI
IM, UC LI, EL RO, LI RG, SA
DO, AR ND, TA LD, TI ND,
RI IA, VI MA, AN GU, relativamente ai reati di concorso nella falsificazione, materialmente realizzata da dipendenti della facoltà di economia e commercio della Università
degli studi "La Sapienza", di verbali di esame, facendo apparire come sostenute le prove di esame di cui ai singoli capi di imputazione,
con indicazione, nei detti verbali e negli statini, dei nomi degli imputati, della data, della votazione riportata e degli argomenti trattati, apponendo le false firme dei membri della commissione esaminatrice e degli studenti, con relative false annotazioni e firme nei libretti universitari ed al centro elettronico dell'Università;
nonché in ordine al reato di corruzione propria antecedente per avere dato o promesso a dipendenti dell'Università somme di danaro per eseguire le falsificazioni degli atti sopra indicati;
ancora, in ordine al concorso nel reato di falso in atto pubblico con dipendenti dell'Università che avevano indotto i funzionari preposti alla segreteria della facoltà ed alla direzione amministrativa dell'Università, i professori componenti le commissioni di laurea ed il Rettore ad attestare falsamente nei verbali delle sedute di laurea e nel diploma di laurea che gli imputati avevano superato tutti gli esami prescritti. Con la stessa sentenza veniva dichiarata la falsità degli statini, dei verbali di esame, delle annotazioni e delle firme sui libretti universitari, delle annotazioni al centro elettronico dell'Università relativi agli esami indicati nelle imputazioni nonché dei diplomi di laurea;
disponeva, infine,
trasmettersi copia della decisione alla Direzione amministrativa dell'Università "La Sapienza" ed al Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti.
2. Con la medesima sentenza il Tribunale ha adottato un' identica pronuncia nei confronti di MB IO, LL MA, NT
LL, IC IZ e ZI NA.
Poiché, peraltro, gli imputati avevano proposto appello e non ricorso, qualificato poi come tale dalla Corte di appello di Roma, il relativo procedimento portante il n. 20261 del 2003 è stato riunito all'odierna udienza al procedimento n. 3982 del 2003.
3. Il Tribunale, dopo aver descritto la natura - sostanzialmente convenzionale - della procedura seguita, precisava che la facoltà
riconosciuta al giudice di accertare la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e di utilizzare il modello della loro comparazione con le aggravanti, comporta anticipate valutazioni su situazioni storiche attinenti alla gravita del fatto, all'elemento psicologico, alla personalità dell'imputato ed, in genere, a tutti gli elementi indicati nell'art. 133-bis c.p., che generalmente emergono e sono valutati all'esito del compiuto contraddittorio tra accusa e difesa. Secondo il giudice a quo, al sacrificio dello Stato
al normale svolgimento del processo fa da riscontro una rinuncia dell'imputato al diritto di difendersi al fine di conseguire una sentenza pienamente liberatoria.
Il Tribunale esclude poi che l'assenza di opposizione dell'imputato possa essere sottoposta a condizione di sorta e, più in particolare,
alla mancata applicazione del precetto dell'art. 537 c.p.p., sia perché non sarebbe rintracciabile qualsivoglia previsione legislativa sul punto sia perché l'eventuale natura vincolante di tale condizione dovrebbe determinare il giudice a denegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla luce della elevatissima intensità del dolo;
stigmatizzandosi, a tale ultimo riguardo, per un verso, come gli imputati abbiano compromesso l'affidamento sociale riposto nella genuinità degli atti concernenti il corso di laurea in un'Università statale e, per un altro verso,
pretendano - con l'apposizione della condizione sopra ricordata - di perpetuare la detta lesione, tanto da far conservare efficacia giuridica ad un diploma di laurea falso;
senza contare l'effetto di sleale concorrenza nel mondo del lavoro rispetto a chi ha interesse alla dichiarazione di falsità e la necessità di eliminare dalla circolazione un atto che arreca un vulnus irreparabile alla pubblica fede, oltre che l'esigenza di semplificazione nell'area dei rapporti fra giudizio penale e giudizio civile.
D' altro canto, prosegue il giudice a quo, nel caso di specie
"l'accordo delle parti finalizzato alla pronuncia di estinzione del reato si è innestato in un procedimento già in corso alla fase dibattimentale, ove non solo le prove erano state ammesse, ma era stata completata tutta l'acquisizione delle prove documentali e le prove testimoniali erano state parzialmente già acquisite". Si
aggiunge che l'art. 226 non comporta l'inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie, cosicché "l'istruttoria svolta ha evidenziato non pochi elementi probatori a carico degli imputati"
proprio con riferimento alla falsità degli atti e documenti acquisiti al fascicolo per il dibattimento come corpo di reato;
inoltre, "le sentenze acquisite ... hanno riguardato la stessa tipologia di falsificazioni di esami effettuati nello stesso momento storico ad opera, come organizzatori, degli stessi soggetti". Ancora,
assumerebbero decisivo rilievo le dichiarazioni degli ispettori Spena
e Zanghi, i quali hanno chiarito le modalità delle falsificazioni
(mancanza del verbale e dello statino di esame;
disconoscimento dello statino o del verbale ovvero di entrambi gli atti da parte dei docenti;
registrazioni informali effettuate dai professori Steve e
Murè; inesistenza della seduta di esame nella data indicata sul documento;
richiesta di certificati di ricognizione-esami da parte degli studenti nei periodi di realizzazione delle falsificazioni;
domande per sostenere gli esami che al centro elettronico risultavano già registrati come sostenuti prima della data delle domande stesse;
denunce di smarrimento o furto del libretto e conseguente richiesta e rilascio del duplicato riportante annotazioni falsificate degli esami da parte del segretario;
mancata presentazione o restituzione del libretto al momento della laurea;
richiesta di duplicato che veniva falsificato nelle annotazioni;
sottoscrizioni sugli statini o sui verbali difformi da quelle usuali dell'imputato; rinvenimento di dodici domande di esame nell'abitazione di un' impiegata addetta alla conservazione dei fascicoli e dei curricula dei laureandi;
sottrazione dall'archivio dell'università subito dopo l'inizio dell'inchiesta della documentazione riguardante gli inquisiti),
nonché le dichiarazioni confessorie del ET.
4. Ora ricorrono per Cassazione tutti gli imputati sopra ricordati.
a) Si è dedotto, anzi tutto, da parte di un ricorrente (De
CA), violazione dell'art. 178, lettera c, c.p.p. per mancata partecipazione al processo dell'imputato e del difensore. Si precisa,
più in particolare, che all'udienza del 12 maggio 1999 il Tribunale
aveva disposto, a seguito di impedimento del difensore, "lo stralcio per il De CA, rinviando il processo al 24 maggio"; sennonché
nessuna comunicazione della data del differimento era stata data ne'
al De CA ne' al difensore;
all'udienza del 24 maggio si era svolto il processo principale nel quale non poteva ritenersi incluso
- per effetto del provvedimento di separazione - quello previamente
"stralciato"; un dato peraltro risultante dal verbale della successiva udienza del 29 maggio (sempre concernente il solo procedimento principale); con la conseguenza che, del tutto illegittimamente, all'udienza del 29 novembre 2000 è stata disposta la riunione del processo a carico di De CA IO".
b) Taluni ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 525 e
511 c.p.p. con riferimento anche all'ordinanza dibattimentale con la quale si è proceduto alla rinnovazione degli atti del dibattimento mediante semplice lettura di quelli già compiuti;
e ciò nonostante l'opposizione della difesa che aveva espressamente richiesto la rinnovazione effettiva degli atti, in conseguenza del mutamento dell'organo collegiale (LI, TE, ON, EL),
denegata solo perché, a giudizio del Tribunale, non motivata. Oltre
tutto, alcuni atti già dichiarati inutilizzabili dallo stesso
Tribunale con ordinanza 6 novembre 1996 che ha disposto
"l'acquisizione dei verbali di ispezione effettuati dalla PG con i relativi allegati, con esclusione ai fini della loro utilizzabilità
di ogni valutazione nel merito delle considerazioni effettuate",
sarebbero stati ritenuti utilizzabili in conseguenza dell'adozione della procedura di cui all'art. 226 del decreto legislativo n. 51 del
1998 (AL).
c) Pressoché tutti i ricorrenti denunciano l'illegittimità della dichiarazione di falsità degli statini e dei verbali di esame, delle annotazioni e delle firme sui libretti universitari, delle annotazioni al centro elettronico dell'Università, nonché dei diplomi di laurea degli studenti elencati nei capi di imputazione.
Si deduce che, non essendo stata completata l'istruttoria dibattimentale, manca la stessa base giuridica per le dichiarazioni di falsità, pronunciate ricorrendo a mere proposizioni congetturali.
Tanto più che nessuna perizia tecnica risulta eseguita, non si è
proceduto ad assumere le deposizioni dei professori universitari interessati (SA, TI, TA, AR). Facendosi
ricorso esclusivamente alle dichiarazioni degli ispettori Spena e
Zanghi, esaminati l'uno il 22 giugno 1997, l'altro il 12 maggio 1999
che avrebbero - stando la sentenza impugnata - chiarito le modalità
delle falsificazioni (secondo taluni le dichiarazioni sarebbero state rese solo de relato: VI); gli atti dell'istruttoria dibattimentale interrotta in forza della particolare procedura prevista dalla norma adesso ricordata non possono designarsi come elementi dimostrativi dell'esistenza di un fatto (AS, IC,
AR, UC: gli ultimi tre avevano richiesto l'applicazione dell'art. 226 solo subordinatamente alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.); altri ricorrenti insistono sulla inutilizzabilità degli atti in quanto assunti da un diverso collegio e non rinnovati (LI); in più, la motivazione della decisione censurata avrebbe omesso qualsiasi verifica in ordine a ciascuna posizione processuale, pervenendo in tal modo ad una dichiarazione di falsità priva di ogni specificità (AS, LI, AL,
AZ, IC, ES, SI, LI, AN, VI);
riferendosi, per giunta, secondo taluni degli impugnanti, a dichiarazioni che nulla hanno a che vedere con la posizione dell'interessato; si stigmatizza anche la rilevanza probatoria assegnata alle dichiarazioni rese in altro processo dagli imputati
ET (v. ricorso AL) e MM;
non mancandosi di richiamare la giurisprudenza di questa Corte a proposito della dichiarazione di falsità pronunciata all'esito della procedura patteggiata, la cui legittimità resta comunque condizionata all'effettivo e concreto accertamento dell'immutatio veri (LI,
AL, SA, TI, AN); evocando pure (IN,
ON, EL, ma sostanzialmente anche TE, AL,
ES, SI, AR) una decisione della V Sezione della Corte di
Cassazione, ovvero, altre statuizioni rese dai giudici di legittimità, le quali hanno statuito che, in tema di estinzione del reato, la declaratoria di falsità documentale, dovendo essere adeguatamente motivata, va adottata solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano la acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale e che,
conseguentemente, una simile dichiarazione non può essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, ne' in ordine alla sussistenza del fatto, ne' in ordine alla colpevolezza dell'imputato ed ha annullato la statuizione di falsità documentale con riferimento ad imputati per i quali era stata applicata, nella fase di merito, la causa estintiva (Sez. 5^, 15 dicembre 1999,
ET); altri imputati, ancora, deducono di aver manifestato il proprio consenso alla definizione del procedimento alla stregua del disposto dell'art. 226 del decreto legislativo n. 51 del 1998,
subordinandolo all'omessa dichiarazione di falsità, così da inferirne che non avendo operato la condizione la richiesta doveva intendersi come opposizione (IN, SI); si lamenta, poi, che si siano ricavate le prove delle falsità dal fatto che gli organizzatori sono già stati giudicati colpevoli in altro procedimento per fatti analoghi e gli stessi sono anche giudicati nel procedimento ora al vaglio della Corte (TE). In sostanza si sarebbe pervenuti alla dichiarazione di falsità senza verificare la non rispondenza al vero degli atti o dei documenti (AL) e non considerando la natura meramente deflattiva della procedura in esame che non può comportare accertamenti diversi da quelli rilevanti ai fini della dichiarazione di estinzione del reato (AL,
IC). Il tutto in contrasto con altra decisione resa dalla 4^
Sezione dello stesso Tribunale (AZ). Senza contare l'illogicità
dell'argomento adottato dal giudice a quo, secondo cui la pretesa degli imputati di non vedere dichiarata la falsità degli atti deve essere considerata inaccettabile perché, qualora fosse stata accolta, il giudice avrebbe dovuto negare le attenuanti generiche a causa della rilevantissima intensità del dolo (ES, VI).
5. Il ricorso del De CA è infondato.
Risulta dagli atti che al difensore del De CA, avv. Dean, è
stato dato avviso della fissazione dell'udienza del 29 novembre 2000
(nel corso della quale è stata disposta la riunione), mentre nessun avviso spettava all'imputato, dichiarato contumace. Con la conseguenza che correttamente il Tribunale ha applicato l'art. 226
del decreto legislativo n. 51 del 1998.
6. Pure privi di fondamento sono i ricorsi incentrati sulla dedotta violazione degli artt. 511 e 525 c.p.p..
Come si è esposto in narrativa, i ricorrenti hanno definito il procedimento seguendo la procedura di cui all'art. 226 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, a norma del quale "Nei
procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p., il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il Pubblico Ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere. È da notare, però, che con l'art. 8 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138, le parole "nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti" sono state sostituite - dando così effettivo valore significante al precetto del 1998, altrimenti dotato di una valenza assolutamente esorbitante, ma per difetto, gli intenti della stessa legge delegata - con le parole "nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto".
La disposizione in parola appare dettata dalla specifica funzione di favorire al massimo, in vista della riforma, l'accelerazione dei procedimenti, utilizzando un modello analogo a quello previsto da strumenti "convenzionali" quale quello contemplato, non soltanto dall'art. 444 e seguenti c.p.p., ma soprattutto dall'art. 469 dello stesso codice, che sembra assumere la maggiore rilevanza analogica rispetto alla procedura regolamentata dalla disposizione in esame.
Nella sostanza, la verifica del giudice - tenuto a delibare circa la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 226 del decreto legislativo sopra ricordato assume proiezioni morfologiche che coincidono con l'astrattezza - se e sempreché lo strumento convenzionale abbia possibilità di accesso - profilandosi l'accertamento preliminare alla dichiarazione di estinzione del reato collegato esclusivamente ad una delibazione basata su un summatim conoscere formulata in via puramente ipotetica. Una verifica che assume una rilevanza davvero esponenziale solo considerando che una simile delibazione può essere adottata al dibattimento, dopo l'eventuale compimento di un' istruttoria dibattimentale, secondo il modello, del resto, realizzatosi nel caso di specie.
Lo spazio riservato alle parti appare, dunque, assolutamente illimitato, ferma restando la delibazione "preliminare" demandata al giudice che condiziona lo stesso accesso alla procedura. La verifica della sussistenza dei presupposti per il proscioglimento in conseguenza dell'effettuato raffronto tra l'imputazione ed il rapporto di comparazione fra le circostanze resta relegata, dunque,
in un ambito di tipo cartolare - il che presupporrebbe comunque un implicito accertamento dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p. - derivando dalla mancata opposizione delle parti l'esito del procedimento secondo le modalità prescritte dall'art. 226.
Ciò pure a prescindere da un giudizio di merito, necessariamente immancabile, altrimenti svincolandosi la complessiva procedura
"convenzionale" dal regime sostanziale quale risultante dal precetto di cui all'art. 157, 3 c.p., che presuppone un accertamento di merito circa la sussistenza del fatto;
la peculiarità della previsione normativa utilizzata non può trascurare la natura intertemporale del precetto di cui all'art. 226 del decreto legislativo n. 51 del 1998,
implicante una disciplina derogatoria che - come si desume anche dalle norme che immediatamente la precedono - richiede comunque una definizione del processo allo stato degli atti in virtù di una verifica preliminare la parte dello stesso giudice, arbitro delle modalità di definizione del procedimento secondo uno schema normativo vincolato che ha al suo vertice la disciplina - da ricollegare alla disposizione dell'art. 133 c.p. - derivante dal regime della comparazione tra circostanze. Tutto ciò presuppone, nei casi in cui il processo sia pervenuto alla fase del dibattimento e,
per di più, quando l'istruttoria dibattimentale sia, come nel caso di specie, in corso, l'ineludibile amputazione delle acquisizioni probatorie, profilandosi la decisione emessa all'esito del procedimento così "bloccato", come decisione in ipotesi di responsabilità, resa possibile solo dal sottostante regime convenzionale, da cui deriva anche la rinuncia al gravame di merito.
Sembra evidente, poi, che l'accesso ad una simile procedura, il cui epilogo resta condizionato al mancato dissenso delle parti, comporta necessariamente la preclusione a far valere eccezioni già disattese,
siano o no i relativi provvedimenti stati denunciati.
Venendo, più specificamente, alle censure che denunciano violazione degli artt. 525 e 511 c.p.p., in relazione alle ordinanze dibattimentali che hanno respinto l'opposizione alla mera lettura degli atti di acquisizione probatoria nonostante il mutamento del collegio giudicante, un dato ritenuto dai ricorrenti - sia pure ora per allora, e non sempre evocando gli specifici provvedimenti reiettivi delle eccezioni proposte - particolarmente significante perché la dichiarazione di falsità sarebbe stata pronunciata sulla base di parziali acquisizioni dibattimentali, comunque inutilizzabili, le argomentazioni introdotte devono ritenersi prive di giuridica consistenza.
Come è noto, le Sezioni unite di questa Corte Suprema hanno avuto occasione di statuire che in caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti (Sez. un. 15
gennaio 1999, Iannasso;
cfr. anche le decisioni costituzionali n. 7
del 1994 n. 17 e n. 99 del 1996).
Hanno in proposito osservato le Sezioni Unite che l'art. 511 c.p.p.
assegna alla lettura una funzione integrativa dell'escussione della prova orale che sia stata ammessa su richiesta delle parti. Cosicché
se, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, si deve ritenere che, non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove, il giudice possa d' ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali. Precisandosi che tali dichiarazioni assumono la medesima valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio. Ed infatti, l'ultimo inciso dell'art. 511, comma 2 ("a meno che l'esame non abbia luogo")
postula che l'esame non si compia o per volontà delle parti,
espressamente manifestata ovvero implicita nella mancata richiesta di riaudizione del dichiarante, o per sopravvenuta impossibilità della riaudizione. Resta perciò da escludere (all'infuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 190-bis c.p.p.) che quando l'ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p abbia il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente,
alla quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del dichiarante. Una simile interpretazione, hanno concluso le Sezioni
unite - confortata, per desunzione a contrario, dalla speciale disciplina prevista in tema di incompatibilità dei magistrati - è
imposta dal carattere eccezionale delle norme che, deviando dai principi di oralità e immediatezza del processo, derogano al generale divieto di lettura (art. 514 c.p.p.) dei verbali delle dichiarazioni non raccolte dal giudice stesso che deve deliberare.
Ne deriva, a corollario - nonostante il lessico utilizzato dal massimo organo di nomofilachia - una conseguenza assolutamente decisiva per i riverberi che essa proietta sulla problematica apertasi nel procedimento ora al vaglio di questa Corte, ove peraltro, l'opposizione alla lettura è stata avanzata soltanto da taluni dei ricorrenti, alcuni dei quali, oltre tutto, non hanno neppure provveduto a formulare un apposito motivo di ricorso sul punto. Che, cioè, la disciplina scrutinata delinea una sorta di inutilizzabilità relativa, condizionata alla mancata iniziativa della parte interessata al recupero del contraddittorio, così quasi da prospettare come principio generale l'utilizzazione delle dichiarazioni assunte prima del mutamento del giudice monocratico o del collegio giudicante, principio operante alla condizione che la parte non provveda a richiedere la citazione dei soggetti precedentemente assunti.
Se, dunque, l'inutilizzabilità derivante dalla mancata rinnovazione della prova, in quanto conseguente alla richiesta della parte (che vi abbia interesse) è, per sua natura, relativa, ne consegue che la parte può rinunciare a tale rinnovazione o non richiedendola o successivamente utilizzando - come si è verificato nel caso di specie - una procedura incompatibile con l'esercizio pieno del diritto alla prova, proprio alla stregua del regime di inutilizzabilità relativa che contrassegna la disciplina delineata dalla sopra ricordata decisione delle Sezioni unite.
6. Fondate sono, invece, le censure con le quali si denuncia la illegittimità della statuizione che ha dichiarato la falsità degli statini, dei verbali di esami, delle annotazioni e delle firme sui libretti universitari, delle annotazioni al centro elettronico dell'Università relativi agli esami indicati nelle imputazioni nonché dei diplomi di laurea.
6.1. Va premesso che nel regime del codice del 1930, la giurisprudenza era pacifica nel senso che la statuizione accessoria sulla falsità documentale preveduta dall'art. 480, benché sia svincolata dall'accertamento del reato, tanto da accedere anche alla pronuncia di proscioglimento, non si sottrae in ogni caso all'accertamento della falsità; precisandosi che, nei casi di proscioglimento la detta statuizione è meramente eventuale, con la conseguenza che il giudice non può dichiarare la falsità del documento se le risultanze non consentono di formulare un giudizio di certezza in ordine alla falsità (Sez. 3^, 20 aprile 1966,
Sanginesi). Più in particolare, con riferimento alla causa estintiva del reato applicata a norma dell'art. 152, comma 1, c.p.p., non si è
mancato di rimarcare come l'immediatezza dell'applicazione della causa estintiva se è conciliabile con la dichiarazione di falsità
preveduta dagli artt. 380 e 480 dell'abrogato codice di rito, è
subordinata alla condizione che la mancanza di genuinità del documento risulti manifesta da prove precostituite e non contestate,
sì che non occorra alcuna valutazione critica di elementi controversi e che non vi siano terzi interessati (Sez. 3^, 20 aprile
1966, Sanginesi;
Sez. 5^, 25 novembre 1969, Baratta;
Sez. 5^, 1
aprile 1981, Ventura;
Sez. 5^, 11 giugno 1982, Marullo;
Sez. 2^, 18
maggio 1982, Di Santo;
Sez. 5^, 2 febbraio 1983, Alessi;
Sez. 6^, 2
ottobre 1984, Pellegrinetti). In ogni caso subordinandosi la legittimità della dichiarazione sopra ricordata all'adempimento del dovere di una specifica motivazione (Sez. 5^, 2 febbraio 1983,
Marullo).
6.2. Il quadro normativo non sembra di molto modificato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
La Relazione al progetto preliminare (pag. 270) si è limitata a segnalare come l'espressione "atto pubblico" ripresa dal (pre)vigente art. 480, è equivoca perché assimila l'atto al documento, mentre il riferimento alle scritture private potrebbe risultare inadeguato rispetto alla realtà tesa verso forme di documentazione diverse dalla scrittura.
La giurisprudenza ha così reiterato la linea interpretativa in base alla quale la falsità di un documento accertata nel corso del giudizio deve essere dichiarata nel dispositivo ai sensi dell'art. 537 c.p.p.; precisando che la ratio cui si ispira la norma adesso ricordata è l'eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla fede pubblica, nonché l'esigenza di economia processuale nell'ambito dei rapporti tra giudizio penale e civile, per cui l'unica eccezione alla doverosità della declaratoria di falsità è data esclusivamente, secondo quanto espressamente dispone il secondo comma della norma predetta,
dall'eventualità che rimangano pregiudicati gli interessi di terzi estranei al processo (Sez. 5^, 14 ottobre 1998, Cunsolo). Se tale dichiarazione costituisce una conseguenza necessaria dell'accertamento della non rispondenza al vero di atti o di documenti, i provvedimenti ed. riparatori (cancellazione totale o parziale, ripristinazione, rinnovazione, riforma), volti a realizzare la restitutio in pristinum dell'atto o del documento su cui è caduta la falsificazione, hanno invece carattere soltanto eventuale e non possono essere adottati, ai sensi del comma 2 dell'art. 537 c.p.p.,
se pregiudizievoli degli interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento;
con la conseguenza, sul piano della legittimazione all'impugnazione, che l'imputato non ha interesse concreto ed attuale a far valere, in luogo dei terzi estranei al processo, i vizi che eventualmente inficiano i predetti provvedimenti riparatori (Sez. un., 27 ottobre 1999, Fraccari). Sempre ribadendosi che la declaratoria di falsità documentale, dovendo essere adeguatamente motivata, va emessa solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano la acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale e che essa, dunque, non può essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, ne' in ordine alla sussistenza del fatto, ne' in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. 5^, 15 dicembre 1999,
ET).
6.3. Quel che, peraltro, sembra assumere una significazione esponenziale nel nuovo assetto codicistico è il rapporto tra accesso a riti differenziati di deflazione di dibattimento e, più in particolare, come possa coniugarsi la dichiarazione di falsità con la sentenza che applichi la pena su richiesta delle parti. Un modello procedimentale, quello previsto dall'art. 444 e seguenti c.p.p.
davvero designante ai fini della soluzione delle questioni sottoposte ora all'esame di questa Corte, considerato che l'ambito dei poteri decisori in tema di patteggiamento è certamente più ristretto rispetto a quello previsto dall'art. 226 del decreto legislativo n.
51 del 1998, e contrassegnato da un summatim conoscere consistentemente più accentuato (salva l'ipotesi prevista dall'art. 448, comma 1, ultima parte) rispetto alla procedura intertemporale,
la quale può essere instaurata anche al termine del dibattimento.
6.4. Questa Corte aveva pressoché costantemente statuito che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice è tenuto a dichiarare la falsità di atti o documenti accertata nel corso del giudizio (Sez. 5^, 22 aprile 1998, Chessa;
Sez. 5^, 9 marzo 1993, Di Russo;
Sez. 6^, 4 luglio 1992, Cinque;
Sez.
6^, 4 luglio 1992, Cognoli;
Sez. 6^, 4 luglio 1992, Lucaferri),
trattandosi di sentenza equiparata a una sentenza di condanna, e ciò
indipendentemente dalle pattuizioni delle parti (Sez. 5^, 26 aprile
1999, Marciante;
Sez. 5^, 13 febbraio 1996, Strali) e dal riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato (Sez. 5^,
23 giugno 1998, Di Sarno;
Sez. 5^, 19 marzo 1992, Galoppo). Un simile orientamento interpretativo poneva però problemi di compatibilità
con la giurisprudenza delle Sezioni unite penali, secondo cui la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. non è una vera e propria sentenza di condanna (Sez. un., 8 maggio 1996, Di Leo;
Sez.
un., 25 marzo 1998, Giangrasso), comportando un accertamento solo implicito della responsabilità penale dell'imputato (Sez. un., 27
marzo 1992, Di Benedetto). Anzi, secondo una più radicale enunciazione, prescindendo dall'accertamento giudiziale del reato e dalla affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. un., 26
febbraio 1997, Bahrouni). Decisivi, dunque, i riverberi sulla questione sottoposta ora al vaglio della Corte per l'insussistenza dell'accertamento del reato, oggetto del procedimento, e,
conseguentemente, la mancanza del presupposto posto a base della declaratoria ex art. 537 c.p.p..
Le stesse Sezioni unite, però, avevano talvolta ritenuto non incompatibili con la sentenza di patteggiamento statuizioni accessorie implicanti una valutazione del fatto (cfr. Sez. un., 27
maggio 1998, Bosio). In presenza di un virtuale contrago giurisprudenziale e di profonde e motivate perplessità da parte di gran parte della dottrina, attenta a rimarcare come il patteggiamento rappresenti comunque un giudizio allo stato degli atti, un modello del tutto incompatibile con la pronuncia di cui all'art. 537 c.p.p.
che postula una pronuncia - sia di condanna sia di proscioglimento -
che accerti la falsità del documento, le Sezioni unite hanno enunciato il principio di diritto in base al quale con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del comma 1 dell'art. 537 c.p.p., l'accertata falsità di atti o di documenti, precisando che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità
dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione "allo stato degli atti" - della non rispondenza al vero dell'atto o del documento (Sez. un., 27 ottobre
1999, Fraccari).
6.5. Allo stato della giurisprudenza di questa Corte, può, dunque,
ritenersi incontrastata la possibilità di dichiarare la falsità di documenti anche in conseguenza di una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, se e sempreché al summatim conoscere che designa una simile procedura faccia da riscontro l'avvenuto accertamento della falsità che il giudice è - come per ogni altra statuizione - tenuto a motivare, così da consentire il sindacato sulle sue statuizioni accessorie.
7. Poste tali premesse, ritiene il Collegio, penetrando davvero in medias res, che, pur in presenza di una decisione di proscioglimento adottata senza una compiuta istruzione dibattimentale, il giudice a quo abbia limitato la necessaria verifica dei presupposti per la dichiarazione di falsità dei documenti indicati nel dispositivo della sentenza impugnata (nonostante, come si vedrà fra poco,
l'evocazione di acquisizioni probatorie apparentemente designanti) ad osservazioni di ordine generale ed astratto, omettendo una puntuale motivazione circa la ricorrenza delle specifiche condizioni per l'applicazione dell'art. 537 c.p.p. Per di più, è pervenuto all'adozione di una simile pronuncia sulla base di argomentazioni giuridiche erronee (proprio alla stregua dei tracciati giurisprudenziali sopra rammentati) e di notazioni sociologiche assolutamente inconferenti.
Sotto tutti i profili adesso ricordati non pare corretta, anzi tutto,
la giustapposizione, in termini di "rischio", tra mancata opposizione al proscioglimento e dichiarazione di falsità; quasi che alla
"rinuncia al diritto di difesa" debba seguire, come ineluttabile contropartita l'applicazione dell'art. 537 c.p.p..
Se, pertanto, può convenirsi con il giudice a quo circa la natura necessariamente incondizionata della accettazione del rito (in termini, ovviamente, di mancata opposizione), deve decisamente contestarsi che l'applicazione dell'art. 537 c.p.p. possa sfuggire ai necessari canoni interpretativi previsti per la dichiarazione di falsità. Al contrario, proprio la sussistenza di una decisione di proscioglimento rilevante, in termini di responsabilità, nei limiti indicati dall'art. 129, comma 2, c.p.p., in forza del summatim conoscere conseguente all'amputazione dell'istruttoria dibattimentale e, dunque, la mancata decisione sul merito dell'azione principale,
impone che l'accertamento dei presupposti per la statuizione accessoria sia formulato in termini di assoluta certezza;
conformemente, del resto, alla tipologia di decisione di mero accertamento che caratterizza la pronuncia ex art. 537 c.p.p., senza che possano assumere rilievo alcuno l'abdicazione da parte dell'imputato ad una sentenza di merito e l'accettazione della definizione del processo allo stato degli atti.
Basta ricordare, in proposito, il precetto dell'art. 578 c.p.p., che attribuisce una cognitio plena al giudice penale in vista della decisione sull'azione civile in caso di amnistia o prescrizione,
subordinandola, peraltro, alla condanna in primo grado o, comunque,
ad una "doppia conforme"; una disposizione da leggersi, per quanto riferita al giudice dell'impugnazione, in termini di rigorosa eccezionalità, ma - al contempo - significante sotto il profilo della necessaria osservanza delle sequenze necessarie per la decisione sull'azione civile in caso di estinzione del reato.
7.3. La motivazione della sentenza ora al vaglio di questa Corte,
lungi dal prendere in esame la posizione di ciascuno dei soggetti qui ricorrenti, ha fatto generico riferimento alle "sentenze acquisite,
che hanno riguardato le stesse tipologie di falsificazione di esami effettuate nel medesimo momento storico ad opera, come organizzatori,
degli stessi soggetti all'interno della facoltà di economia e commercio", nonché dalle deposizioni degli ispettori Spena e Zanghi
circa le modalità di falsificazione dei documenti di cui è stata dichiarata la falsità. Il tutto senza che venga chiarita la posizione di ognuno degli imputati nei confronti dei quali è stato cumulativamente applicato l'art. 537 c.p.p., solo perché accomunati in un modello astratto di (ipotetica) responsabilità con riferimento alla realizzazione dell'immutatio veri. Quasi che - come questa Corte
ha avuto occasione di rammentare, decidendo su ricorsi aventi ad oggetto, ma sulla base di una diversa tipologia di cognizione, fatti della stessa specie di quelli ora al vaglio del Collegio, sempre concernenti la facoltà di economia e commercio dell'Università "La
Sapienza" - in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione la declaratoria di falsità ideologica dei verbali e del diploma di laurea costituisca un' automatica conseguenza della intervenuta declaratoria di prescrizione;
puntualizzandosi come la declaratoria di falsità, pur in presenza dell'applicazione della prescrizione, va emessa solo se le risultanze processuali siano univoche e certe. E ciò perché tale declaratoria deve essere adeguatamente motivata e non può esser fatta meccanicamente conseguire quale inevitabile effetto della predetta causa estintiva,
la cui applicazione nulla sta a significare ne' in ordine alla sussistenza del fatto, ne' in ordine alla colpevolezza dell'imputato.
Ed ha concluso nel senso che, a prescindere dalla estinzione del reato, perché possa farsi luogo alla declaratoria di falsità
documentale, essa deve essere rimasta positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano la acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. Se, dunque, nella fase di merito, non sono stati raccolti, elementi certi in base ai quali affermare la falsità
ideologica del diploma di laurea e del relativo verbale, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di falsità documentale (Sez. 5^, 15 dicembre 1999,
ET).
7.4. Ad una simile rigorosa statuizione ritiene il Collegio di non poter aderire.
L'art. 537, comma 3, infatti - recependo un' interpretazione giurisprudenziale formatasi nella vigenza dell'abrogato codice di rito - consente ora espressamente l'autonoma impugnazione della pronuncia sulla falsità, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione. Poiché, pertanto,
visto anche il mezzo di gravame utilizzabile allorché venga introdotta la procedura prevista dal più volte ricordato art. 226
del decreto legislativo n. 51 del 1998, pressoché tutti i ricorrenti
(ivi compresi coloro che hanno proposto appello, poi qualificato come ricorso dalla Corte territoriale) finiscono - con specifico riferimento alla dichiarazione di falsità - per denunciare mancanza e manifesta illogicità della motivazione, si rende necessaria una nuova deliberazione che si uniformi alle linee interpretative tracciate da questa Corte Suprema. Una statuizione, cioè,
sull'azione accessoria, che, oltre ad esprimersi in termini di certezza sulla falsità dei documenti oggetto della pronuncia ex art. 537 c.p.p., prenda in esame, sulla base degli atti utilizzabili alla stregua delle considerazioni sopra svolte, le posizioni di ciascuno degli imputati. Secondo un modulo necessitato, in presenza di ricorsi tutti incentrati sul tessuto argomentativo della decisione denunciata e che non consente l'epilogo della vicenda ora al vaglio di questa
Corte attraverso soluzioni diverse, considerata la competenza esclusiva attribuita in subiecta materia al giudice penale.
7.4. La decisione, del resto, non autorizza alternative nel giudizio di legittimità. Per un verso, infatti, la legge non prevede strumenti che tendano a risolvere le (solo apparenti) antinomie derivanti dalla statuizione del giudice investito della cognizione del reato (in una logica assolutamente antitetica a quella corrispondente all'accertamento della responsabilità), che presuppone comunque, in tema di falso, proprio l'accertamento della falsità dell'atto o del documento;
per un altro verso, la soppressione dell'incidente di falso ha relegato i compiti di accertamento della falsità ad un ruolo meramente incidentale (cfr.
art. 241 c.p.p.) al di fuori dell'orbita dell'art. 537 c.p.p..
D' altro canto, la necessità di tutela della certezza pubblica non può essere perseguita utilizzando lo strumento (che, peraltro - sul piano delle garanzie - apparirebbe il più idoneo ad assicurare l'accertamento della falsità in assenza di una decisione di merito sulla responsabilità, nessuna legittimazione essendo attribuita al
Pubblico Ministero in tema di querela di falso proposta in via principale. Il tutto senza che possa affermarsi il compito di accertare la falsità del documento in sede di autotutela dell'autorità amministrativa - il fine, forse, perseguito dalla decisione sopra ricordata - sia per la competenza per funzione attribuita al giudice penale sia perché l'esercizio di un simile potere può rimanere condizionato dalle scelte dell'amministrazione e senza che possano profilarsi soggettività legittimate ad attivare procedure dirette - nell'ambito di vicende rilevanti esclusivamente sul piano del possibile giuridico - a conformare l'amministrazione al potere-dovere di procedere e di provvedere. In tal modo facendo venir meno pure la possibilità di una tutela in via giurisdizionale amministrativa.
8. Poiché nel caso di specie il ricorso consegue non ad una libera scelta dell'interessato ma ad una disposizione normativa, l'art. 226
del decreto legislativo n. 55 del 1998, l'annullamento va disposto con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Roma, non potendo qui trovare applicazione il precetto dell'art. 569, comma 4, riferibile alla sola ipotesi di ricorso per saltum, quale delineato da detto articolo nel suo integrale contesto. È evidente, poi, che, quale che sia la decisione sulla falsità pronunciata all'esito del giudizio di rinvio, l'eventuale impugnazione resterà condizionata dalle sequenze della procedura introdotta, cosicché l'unico mezzo di impugnazione esperibile sarà il ricorso per cassazione.
9. In forza dell'art. 587 c.p.p., l'impugnazione degli imputati si estende anche al ricorrente non impugnante sullo specifico punto concernente la falsità; la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata anche nei confronti del De CA con rinvio, per nuovo giudizio, circa l'applicabilità dell'art. 537 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di De CA IO. Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla dichiarazione di falsità degli atti e documenti indicati in dispositivo nei confronti di tutti ricorrenti e, per l'estensione dell'impugnazione, anche nei confronti del De
CA. Rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione del
Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004