Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, la norma di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 - secondo la quale il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale - si applica soltanto all'ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo.
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- 2. Risarcimento del triplo della pensione sociale se reddito è instabileAccesso limitatoCarmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1999, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN BILE - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR NI, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore RE LU, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO VILLANI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato STEFANO SANTARELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
YD ADRIATICO SPA, con sede in Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA V.CORTESE 176, presso lo studio dell'avvocato FONNESU GIOVANNI BATTISTA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GRISAFI DOMENICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AN EL, CO IO, CO DR, CO AN, RG LD;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 03011/97 proposto da:
CO IO, CO LE, CO AN, RG LD CO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DELL'UNITÀ 24, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO ROMANO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO ARZILLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AR NI IN PR NQ GENITRICE ESERCENTE LA POTESTÀ SUL MINORE CO AN YD ADRIATICO SPA, AN EL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3706/95 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 24/10/95 e depositata il 14/12/95 (R.G. 4433/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Gabriele PAFUNDI (per delega Avv. L. VILLANI);
udito l'Avvocato Massimo ARZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito della morte, avvenuta il 1^.
5.1989 in un sinistro stradale, di LU RE, la vedova ST NE, in proprio e quale legale rappresentante del figlio LU, i genitori AN RE ed ME NO, ed i fratelli IO ed SS RE convenivano davanti al Tribunale di Roma LD AN, quale responsabile dell'incidente nella misura di 2/3 accertata in sede penale, a la S.p.a. Lloyd Adriatico, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.
2. Il tribunale, con sentenza del 5.7.1993, condannava in solido i convenuti a pagare alla vedova, in proprio, la somma di L46.800.000; alla predetta, nella qualità, la somma di L. 112.630.000; ai genitori la somma di L. 31.150.000 ciascuno;
ai fratelli la somma di L. 28.450.000 ciascuno;
con gli interessi dal 2.5.1989 al saldo.
3. Proponevano appello la S.p.a. Lloyd Adriatico, la AN e gli attori.
4. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14.12.1995, non notificata, accoglieva parzialmente l'appello dell'assicuratore;
rigettava gli altri.
5. Avverso tale sentenza ST NE, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 22.1.1997, affidato a due motivi, al quali ha resistito con controricorso la S.p.a. Lloyd Adriatico.
AN RE, ME NO, IO RE ed SS RE hanno proposto, con il loro controricorso, ricorso incidentale, con atto notificato il 28.2.1997, affidandolo a tre motivi. MOTIVI DELLA, DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n.1101/97
2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1223, 2043, 2056 c.c.; legge n.39 del 1987; art. 4 r.d. n.1403 del 1922), nonché insufficienza o carenza di motivazione su punto decisivo, la ricorrente svolge due censure:
a) deduce che la corte d'appello, nel liquidare il danno patrimoniale futuro da lucro cessante subito dalla vedova ha erroneamente fatto applicazione, al fini della determinazione del reddito del coniuge defunto, del criterio del triplo della pensione sociale, sul rilievo che non era stata fornita prova del reddito effettivo, senza considerare le potenzialità reddituali future, in relazione alle condizioni personali della vittima, che svolgeva attività di rappresentante ed aveva intrapreso una attività di ristoratore;
b) rileva ancora che la corte d'appello ha applicato uno scarto tra vita fisica e vita lavorativa del 20%, senza considerare che l'attività di lavoro autonomo svolta dalla vittima era tale da assicurare una sostanziale coincidenza tra vita fisica e vita lavorativa.
2.1. Entrambi i profili di censura sono fondati, nel limiti di seguito precisati.
2.1.1. Ha ritenuto la corte d'appello, nel respingere il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla NE in proprio e nella qualità, che correttamente il tribunale aveva fatto riferimento, per la liquidazione del risarcimento, in difetto di prova sul reddito effettivo, al reddito figurativo di cui all'art. 4, comma 33, della legge n.39 del 1977.
Osserva il Collegio che la corte d'appello non ha considerato che la domanda era stata proposta sia contro l'assicuratore, mediante azione diretta, sia contro il danneggiante.
Ora, questa S.C. ha più volte affermato che, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, la norma di cui all'art. 4 del decreto legge n. 857 del 1976, convertito nella legge n.39 del 1977, si applica soltanto all'ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo (sent. n. 2428/81; n. 1084/82; n. 2280/88; n. 5672/90). Consegue che, per quanto concerne la domanda risarcitoria proposta dai danneggiati contro il danneggiante, non poteva trovare applicazione il criterio del reddito figurativo previsto dal terzo comma della suindicata disposizione.
Il giudice del merito, al fini di una liquidazione del danno che non poteva che essere equitativa, avrebbe quindi dovuto valutare ogni elemento utile al fine di accertare il reddito della vittima, sia nella sua attuale consistenza, sia nelle sue potenzialità future, poiché anche dei vantaggi di queste i superstiti venivano ad essere privati, tenendo conto delle condizioni personali e familiari, del livello degli studi compiuti e delle attività che svolgeva o che in procinto di svolgere, considerandone anche il presumibile sviluppo. Al riguardo era stato dedotto, con l'atto di appello, che la vittima si era da poco costituita una autonoma famiglia, alle cui esigenze provvedeva in via esclusiva con le proprie disponibilità economiche;
che era diplomato;
che, oltre all'attività di rappresentante alla quale era dedito, stava per intraprendere, unitamente ad altra persona, una attività commerciale. La valutazione delle suddette circostanze, sicuramente sintomatiche ai fini dell'accertamento di una attuale titolarità di reddito e concretamente significanti ai fini della valutazione prognostica di più ampie potenzialità reddituali future, è stata del tutto trascurata dalla corte d'appello, sicché la motivazione della sentenza risulta carente su tale punto decisivo e va pertanto cassata.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria proposta con azione diretta nel confronti del l'assicuratore, la ricorrente non ha invece ragione di dolersi dell'adozione, da parte della corte d'appello, del criterio del reddito figurativo, previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legge n.857 del 1976, convertito nella legge n.39 del 1977,
Secondo la più recente giurisprudenza di questa S.C., tale criterio non vale ad ovviare il difetto di prova del reddito da lavoro dipendente o autonomo, alla stregua dei primi due commi dell'art. 4 (che prevedono specifici mezzi di prova), ma è applicabile soltanto con riferimento alle ipotesi in cui si debba considerare un reddito diverso da quello di lavoro (sent. n. 5669/94;
n.6074/95; n.8817/96).
La corte d'appello, ignorando il richiamato indirizzo giurisprudenziale, è quindi incorsa in errore, ma a vantaggio del danneggiato, poiché l'esito negativo della prova del reddito di lavoro autonomo della vittima dell'incidente, che si affermava esistente, avrebbe potuto condurre al rigetto della domanda nel confronti dell'assicuratore.
2.1.2. Venendo all'esame del secondo profilo di censura, va rilevato che la motivazione dell'impugnata sentenza risulta carente nella parte in cui ha determinato nella percentuale del 20% lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Occorre invero considerare che la percentuale di scarto tra vita fisica e vita lavorativa è per sua natura variabile, in quanto si ricollega anche alla situazione particolare di ciascun soggetto ed al tipo di lavoro dal medesimo svolto (sent. n. 4642/95). In particolare, deve tenersi conto che nelle attività nelle quali non prevale l'impiego della forza fisica detta percentuale deve ritenersi inferiore rispetto a quelle che siffatto impiego richiedano (v. sent. n. 815/78, relativa all'attività professionale). Nella specie, era stata dedotta la qualità di lavoratore autonomo della vittima (quale rappresentante e prossimo esercente di attività commerciale), ma la corte d'appello non ha svolto alcuna specifica indagine al fine di adeguare alla suddetta condizione la percentuale di scarto tra vita fisica e vita lavorativa. L'impugnata sentenza va pertanto cassata anche su tale punto.
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (art. 2043 c.c.; art. 32 Cost.) e difetto di motivazione, la ricorrente deduce che erroneamente la corte d'appello avrebbe negato il risarcimento del danno biologico richiesto dalla vedova sia iure hereditario sia iure proprio. Sostiene al riguardo:
a) che anche l'evento morte integra danno biologico, quale lesione estrema dell'integrità psico-fisica della vittima, e che il relativo diritto al risarcimento si trasmette agli credi;
b) che, comunque, doveva essere riconosciuto il danno biologico subito dalla vedova in conseguenza del trauma neuropsichico in lei determinato dalla morte del marito.
3.1. Il motivo va disatteso sotto entrambi i profili di censura 3.1.l. Quanto al danno biologico sofferto dalla vittima a causa della morte, fatto valere iure hereditario, la corte d'appello ne ha esclusa la risarcibilità, sul rilievo che, nel caso in esame, l'illecito aveva causato pressoché senza soluzione di continuità la cessazione della vita della vittima.
E la pronuncia risulta corretta.
Questa S.C. ha invero avuto modo di statuire che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la denunciata mancanza di tutela privatistica dei diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria, ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questo fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere (sent. n. 1704/97, n. 3592/97; n. 4991/96; n. 10628/95).
3.1.2. Per quanto concerne, invece, il danno biologico direttamente sofferto quale conseguenza della morte del congiunto, va rilevato che trattasi di domanda nuova.
Nell'appello incidentale a suo tempo proposto l'attuale ricorrente aveva infatti censurato la sentenza di primo grado soltanto sotto il profilo del mancato riconoscimento del danno biologico da morte, azionato iure hereditario.
Ricorso n.3011/97
4. Il ricorso incidentale è proposto dai genitori e dai fratelli della vittima dell'incidente, a tutela delle rispettive pretese risarcitorie, contro il responsabile civile e l'assicuratore.
4.1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
L'impugnata sentenza è stata infatti pubblicata il 14.12.1995, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 28.2.1997, e quindi, pur considerando il periodo di sospensione di cui alla legge n. 742 del 1969, oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Nè risulta invocabile l'art. 334 c.p.c., atteso che tale disposizione consente l'impugnazione incidentale tardiva soltanto alle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione ed a quelle chiamate ad integrare il contraddittorio nel caso di l'impugnazione relativa a cause inscindibili.
Nessuna delle suindicate ipotesi è tuttavia ravvisabile nella specie, poiché il ricorso principale è stato proposto contro altre parti, e non si verte in tema di cause inscindibili in ragione della autonomia delle pretese risarcitorie rispettivamente azionate dalla ricorrente principale e dai ricorrenti incidentali.
4.2. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
5. In conclusione, l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione relativamente al ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17.11.1998
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999