Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G .709/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
Tra
PER: la Sig.ra CF: (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv.to Avv. Stabilito Mariano Farriciello presso il cui studio in Gragnano (NA) alla via Dante Alighieri 16.,; elegge domicilio, giusta procura in atti;
Attore
E
in persona l. rapp.te p.t. , c.f. rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Aida Giannattasio presso il cuo studio in Salerno alla Via F.lli De Mattia n°6 elegge domicilio,giusta procura in atti
Convenuto
Nonché
C.F. ), in persona Controparte_2 C.F._2
l. rapp.te p.t. , rapp.ta e difesa dall'avvocatura municipale e nello specifico dagli avvocati Antonella Verde e Giuseppina Moccia
Controparte_2
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto della questione è l'introduzione della fase di merito avverso il avverso atto di pignoramento n. 321381/2023 effettuato da in CP_1 danno della sig.r per un importo di € 22.611,09 Parte_1
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa
, che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la questione attiene l'introduzione della fase di merito con riferimento avverso atto di pignoramento presso terzo, la domanda, alla luce delle risultanze istruttorie, non può essere accolta per difetto di giurisdizione .
Nello specifico, sussiste infatti la competenza del giudice tributario e non del giudice ordinario, poiché alla base della cartella opposta, vi sono IMU, TASI e TARU : ovvero tributi.
Oggetto delle doglianze di parte attrice , sono infatti aspetti inerenti il tributo , quindi inerenti un ambito che non riguarda la scrivente autorità.
Circostanza , questa esplicitamente riconosciuta anche da parte opponente, che non disconosce trattasi di tributi , alla base dell'opposizione. Il sindacato della scrivente autorità è limitato alla fase dell'esecuzione e può vertere su aspetti fase precedente laddove questi risultino essere connessi al proprio ambito.
Ebbene laddove si debba invece si sia chiamati a pronunziarsi sul merito della pretesa creditoria vantata che quindi non attiene in senso stretto l'esecuzione è indubbio che trattandosi di tributi la pronunzia debba essere demandata al Giudice Tributario. Del resto, per una piena valutazione dei fatti di causa, occorre anche pronunziarsi circa la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali, materia che compete al Giudice Tributario;
ne deriva il difetto di giurisdizione dell'autorità adita . Differente, se fosse impugnato un vizio inerente la fase esecutiva, nel qual caso si giustificherebbe un intervento del giudice ordinario.
Nello specifico , si ribadisce ancora una volta come il giudice dell'esecuzione , possa intervenire nella fase del pignoramento, vale a dire su fatti e circostanze che si sono manifestati dopo la notifica della cartella , una volta che sia stata avviata l'esecuzione . Ovvero anche elementi inerenti la legittimità formale del pignoramento , che per altro risulta regolarmente notificato.
Chiaro , si tratta di una sottile distinzione , ma condivisibile perché consente di delineare con chiarezza il confine tra la competenza del giudice tributario e quello ordinario.
Orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza a partire dalla
Suprema Corte di Cassazione , su tutti vedi Ordinanza n. 1394/2022, che ha sancito l'appartenenza della giurisdizione , al giudice Tributario, riguardo questioni inerenti l'ambito fiscale. Evidente come nella circostanza oggetto dell'opposizione siano tributi , di conseguenza sussiste la competenza del Giudice Tributario . Tuttavia l'accertata competenza del giudice tributario elimina , ogni possibile incertezza.
Inoltre si rende del tutto superfluo ed ininfluente , qualsiasi ulteriore valutazione e riflessione, circa le argomentazioni proposte da parte attrice e sulle difese delle controparti. L'accertato difetto di giurisdizione , ha infatti efficacia assorbente su ogni altra circostanza.
Opportuno precisare come in ogni caso risultino altresì provate per tabulas sia la legittimazione attiva che passiva di tutte le parti processuali e del resto non sono emersi dall'istruttoria processuali elementi che autorizzino ad avallare una carenza in tale ambito.
In tal senso non si ravvisano elementi che comprovino una carenza di legittimazione di una delle parti convenute.
Sussistono fondati motivi per compensare le spese .
PQM
Il Giudice di Pace dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in persona l. rapp.te p.t., circa Controparte_1
l'introduzione della fase di merito avverso atto di pignoramento n. 321381/2023 effettuato da in suo danno per un importo CP_1 Pt_1 di € 22.611,09., provvede come di seguito : 1 dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice adito ovvero del giudice ordinario , in favore del giudice tributario;
2. Fissa per la riassunzione innanzi la Commissione Tributaria competente territorialmente il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
3. Compensa le spese di lite tra le parti;
Torre Annunziata lì 7.3.2025
Il. G.U.
Dott.Domenico Dente Gattola