TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8411 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro n. __________ Sent.
n. 17314/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Clara Ruggiero, all'odierna udienza del 18.11.2025, udita la discussione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17314/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniella Vallifuoco e Parte_1
Sergio TU, come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall' Avv. Fabrizio Niceforo come da procura generale in atti;
RESISTENTE Nonché INPS, CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento prestazioni di fatto rese in favore dell'Ente (art.2126 cc) MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio, premetteva: Parte_1 che era dipendente nel ruolo della Giunta Parte_2 ed in possesso del diploma di geometra;
2) che ai sensi della L. 219/1981, per la attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella Regione CP_1 detto Ente stipulava con professionisti, atti di convenzione acché, gli stessi, attuassero i compiti demandati dalla L.219/1981 richiamata.
3) che la suddetta norma regolamentava le procedure atte a consentire la ricostruzione nelle aree danneggiate dagli eventi sismici del 1980.
4) che In data 25/10/1983 la stipulava detta convenzione Controparte_1 con il ricorrente determinando in £ 1.000.000, il compenso mensile. 5) che al ricorrente era affidato il compito di "supporto tecnico alle Commissioni Provinciali di cui all'art.22 della L.219/1981".
6) che nello stesso atto era previsto che esso ricorrente avrebbe reso la prestazione nelle sedi che sarebbero state assegnate dal Presidente della Giunta Regionale e secondo le specifiche istruzioni dettate dal P.G.R. o da un suo delegato e, nel contempo era fatto divieto di assumere alcun incarico proveniente da imprese o da privati;
7) che il termine della convenzione era fissato al 26/04/1984.
8) che dalla data della sottoscrizione della convenzione il ricorrente procedeva a svolgere il proprio lavoro presso gli uffici del Genio Civile. Premettendo la normativa applicabile alla fattispecie, dettagliando il tipo di mansioni disimpegnate e descrivendo l' inquadramento ricevuto concludeva come segue: A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, in favore della CP_1
attività lavorativa di fatto ex art.2126 cc in regime di
[...] subordinazione per il periodo dal 25/10/1983 al 17/04/1990. B)Accertare e dichiarare consumata la omissione contributiva da parte della per il medesimo periodo, condannando la stessa alla Controparte_1 regolarizzazione dei contributi;
C) In subordine, in ipotesi di mancata regolarizzazione, accertare e dichiarare quanto richiesto innanzi lettera "B" e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 45.507,05 ovvero € 32.045,00 oltre interessi come innanzi. D) In via residuale accertare e dichiarare l'inadempimento consumato dalla convenuta nei sensi di cui innanzi nella parte espositiva e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 32.045,07 ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà equa con riferimento alla perdita di chance. E) In ogni caso, previo accertamento di quanto richiesto sub "A" e "B" condannare la , in ipotesi di mancata regolarizzazione, al Controparte_1 risarcimento del danno da quantificarsi allorché il ricorrente verrà posto in quiescenza.
Tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso C.U., spese forfettarie, CPA ed IVA da attribuirsi ai difensori anticipatari. Si costituiva la convenuta che eccepiva l' incompetenza per CP_1 territorio, il difetto di giurisdizione, la prescrizione e, nel merito, instava per il rigetto della domanda. Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva l' Inps restando contumace. All' odierna udienza, udita la discussione, la causa veniva decisa con sentenza telematica contestuale non ritenendo il giudicante necessaria alcuna attività istruttoria.
2 Va in primo luogo esaminata la eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta. CP_1
Va osservato sul punto che, avendo in questa sede il ricorrente chiarito di aver agito con domanda risarcitoria traente spunto non già dal rapporto di impiego pubblico pacificamente ancora in corso ma sulla base di un rapporto di dipendenza di natura privatistica insorto in epoca anteriore all' immissione nei ruoli della Giunta regionale, la competenza per territorio correttamente è stata radicata dinanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Preliminarmente, ancora, occorre evidenziare che la giurisdizione è del giudice ordinario.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, "la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e che, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice quanto, piuttosto, della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati" (cfr. ex multis Corte di Cassazione, SS.UU. 28 gennaio 2020 n. 1869; Cass.,
Sez. un., 20 novembre 2020, n. 26500).
In particolare, per le controversie che hanno ad oggetto il pubblico impiego privatizzato, trova applicazione l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che in applicazione dei principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, prevede che quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'Amministrazione presso cui resta la propria attività lavorativa, in
3 merito all'attribuzione del trattamento economico correlato ad una determinata qualifica o posizione professionale, laddove l'inadempimento si protragga oltre il limite temporale del 30 giugno 1998 si radicherà la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data. (Cass. SS.UU: n. 10915 del 19/05/2014) Nel caso di specie, il reinquadramento del ricorrente, da cui derivano le varie pretese azionate in giudizio dall'istante è stato operato con Decreto Dirigenziale n. 804 del 16.8.2011, quindi con un atto successivo al 30 giugno 1998, che fissa il limite temporale, ex art. 69, settimo comma, del d. lgs. 165 del 2001, tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario. In particolare, come precisato dalle sezioni unite della Cassazione “il diritto alla ricostruzione della carriera è un diritto unitario, che non può essere scomposto in segmenti, alcuni dei quali anteriori, altri posteriori al 30 giugno 1998” (Cass S.U. n. 11853/2016). Occorre, altresì, precisare che non è intervenuta alcuna prescrizione del diritto azionato dal ricorrente, poiché l'istante nel presente giudizio rivendica il risarcimento del danno da omessa contribuzione, dunque, in tal caso il termine di prescrizione decorre dalla data di messa in quiescenza, poiché è da questo momento che si concretizza il danno (Cass.20827/2013).
Pertanto, trovandosi il ancora in servizio, il termine di prescrizione Pt_1 decennale non è ancora decorso. Nel merito, giova precisare che, come emerge dai documenti versati in atti dalle parti, risulta provato che il ricorrente nel periodo compreso dal 25 ottobre 1983 al 17.4.1990 aveva prestato, in favore della , Controparte_1 attività lavorativa di fatto ex art.2126 cc in regime di subordinazione, a dispetto della formale sottoscrizione di una mera convenzione, poiché è pacifico e non contestato in maniera specifica dall' ente regionale che l'istante era tenuto ad osservare gli orari di ufficio, a registrare la propria presenza in appositi fogli presenza e doveva svolgere la propria attività lavorativa nei luoghi stabiliti dalla . Controparte_1
Inoltre, il ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni era obbligato ad osservare tutte le direttive impartite dai superiori, poiché non era dotato di alcuna autonomia decisionale. Dunque, alla luce di tale qualificazione, che appare univoca sulla scorta dei documenti in atti e delle circostanze pacifiche su evidenziate, il ricorrente non avrebbe potuto versare direttamente i contributi previdenziali, oppure effettuare "il versamento volontario", che è previsto per coloro che non hanno svolto alcuna attività nel periodo in cui si chiede il "versamento".
4 Occorre in proposito rilevare che l'art. 19 della legge regionale della CP_1
n. 1/2007, ad oggetto il reinquadramento del personale in servizio
[...] presso la Giunta regionale “che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, articolo 9, è inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge regionale n.l2/81, nella categoria C- ex sesta qualifica funzionale- con decorrenza 1 ottobre 1978 e nella categoria D -ex settima qualifica funzionale- con decorrenza 17 settembre 1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali del 17 marzo 1981, n. 12 e del 7 luglio 1981, n. 41” al comma
2 prevedeva che “in applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, articolo 3, comma 3, al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. l, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici.”, mentre il successivo quinto comma prevedeva che: “ Gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati.” Orbene, tale articolo è stato modificato dall'art.1, comma 194 della L.R. n.16/2014, che ha stabilito che il versamento dei contributi previdenziali nei casi evidenziati fosse di competenza della . Controparte_1
Dunque, nel caso di specie, la avrebbe dovuto adempiere Controparte_1 il proprio obbligo contrattuale attivando la procedura necessaria per consentire al ricorrente il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo dal 25 ottobre 1983 al 17 aprile 1990, in favore dell'
[...]
convenuto. CP_2
La violazione di tale obbligo ha cagionato al ricorrente un danno da quantificarsi in misura pari al mancato incremento del proprio trattamento pensionistico in nuce. In particolare, il ricorrente ha subito un danno da perdita della chance di poter conseguire, all' atto della risoluzione del rapporto di dipendenza ancora in corso, un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello relativo ai contributi versati per il normale rapporto di lavoro. Risulta dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento della e il danno ingiusto cagionato al ricorrente , il quale Controparte_1 avrebbe quasi sicuramente conseguito il vantaggio personale di ottenere un incremento pensionistico. Appaiono , infine , corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito alle somme a lui dovute dalla a titolo Controparte_1 di risarcimento per l'omesso versamento dei contributi previdenziali , in particolare, avendo lo stesso dedotto di agire per l' accertamento di un rapporto di fatto di natura privatistica, va accolto il secondo conteggio
5 eseguito sulla base della retribuzione effettiva di lire 1.000.000 mensili pattuita in sede di convenzione, per un danno quantificato in euro 32.045,07. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta lo svolgimento da parte del ricorrente ,nel periodo compreso dal 25.10.1983 al 17.4.1990, di una attività lavorativa di fatto ex art.2126 cc in regime di subordinazione presso la – Accerta e dichiara Controparte_1 consumata la omissione contributiva da parte della , per Controparte_1 il medesimo periodo, e per l'effetto condanna la stessa alla regolarizzazione contributiva nella misura di legge o, in mancanza, al pagamento della somma di € 32.045,07 in favore del ricorrente.
- Condanna altresì la al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in euro 4040,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione. Così deciso in data 18/11/2025. il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero
6
n. 17314/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Clara Ruggiero, all'odierna udienza del 18.11.2025, udita la discussione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17314/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniella Vallifuoco e Parte_1
Sergio TU, come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall' Avv. Fabrizio Niceforo come da procura generale in atti;
RESISTENTE Nonché INPS, CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento prestazioni di fatto rese in favore dell'Ente (art.2126 cc) MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio, premetteva: Parte_1 che era dipendente nel ruolo della Giunta Parte_2 ed in possesso del diploma di geometra;
2) che ai sensi della L. 219/1981, per la attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella Regione CP_1 detto Ente stipulava con professionisti, atti di convenzione acché, gli stessi, attuassero i compiti demandati dalla L.219/1981 richiamata.
3) che la suddetta norma regolamentava le procedure atte a consentire la ricostruzione nelle aree danneggiate dagli eventi sismici del 1980.
4) che In data 25/10/1983 la stipulava detta convenzione Controparte_1 con il ricorrente determinando in £ 1.000.000, il compenso mensile. 5) che al ricorrente era affidato il compito di "supporto tecnico alle Commissioni Provinciali di cui all'art.22 della L.219/1981".
6) che nello stesso atto era previsto che esso ricorrente avrebbe reso la prestazione nelle sedi che sarebbero state assegnate dal Presidente della Giunta Regionale e secondo le specifiche istruzioni dettate dal P.G.R. o da un suo delegato e, nel contempo era fatto divieto di assumere alcun incarico proveniente da imprese o da privati;
7) che il termine della convenzione era fissato al 26/04/1984.
8) che dalla data della sottoscrizione della convenzione il ricorrente procedeva a svolgere il proprio lavoro presso gli uffici del Genio Civile. Premettendo la normativa applicabile alla fattispecie, dettagliando il tipo di mansioni disimpegnate e descrivendo l' inquadramento ricevuto concludeva come segue: A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, in favore della CP_1
attività lavorativa di fatto ex art.2126 cc in regime di
[...] subordinazione per il periodo dal 25/10/1983 al 17/04/1990. B)Accertare e dichiarare consumata la omissione contributiva da parte della per il medesimo periodo, condannando la stessa alla Controparte_1 regolarizzazione dei contributi;
C) In subordine, in ipotesi di mancata regolarizzazione, accertare e dichiarare quanto richiesto innanzi lettera "B" e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 45.507,05 ovvero € 32.045,00 oltre interessi come innanzi. D) In via residuale accertare e dichiarare l'inadempimento consumato dalla convenuta nei sensi di cui innanzi nella parte espositiva e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 32.045,07 ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà equa con riferimento alla perdita di chance. E) In ogni caso, previo accertamento di quanto richiesto sub "A" e "B" condannare la , in ipotesi di mancata regolarizzazione, al Controparte_1 risarcimento del danno da quantificarsi allorché il ricorrente verrà posto in quiescenza.
Tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso C.U., spese forfettarie, CPA ed IVA da attribuirsi ai difensori anticipatari. Si costituiva la convenuta che eccepiva l' incompetenza per CP_1 territorio, il difetto di giurisdizione, la prescrizione e, nel merito, instava per il rigetto della domanda. Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva l' Inps restando contumace. All' odierna udienza, udita la discussione, la causa veniva decisa con sentenza telematica contestuale non ritenendo il giudicante necessaria alcuna attività istruttoria.
2 Va in primo luogo esaminata la eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta. CP_1
Va osservato sul punto che, avendo in questa sede il ricorrente chiarito di aver agito con domanda risarcitoria traente spunto non già dal rapporto di impiego pubblico pacificamente ancora in corso ma sulla base di un rapporto di dipendenza di natura privatistica insorto in epoca anteriore all' immissione nei ruoli della Giunta regionale, la competenza per territorio correttamente è stata radicata dinanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Preliminarmente, ancora, occorre evidenziare che la giurisdizione è del giudice ordinario.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, "la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e che, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice quanto, piuttosto, della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati" (cfr. ex multis Corte di Cassazione, SS.UU. 28 gennaio 2020 n. 1869; Cass.,
Sez. un., 20 novembre 2020, n. 26500).
In particolare, per le controversie che hanno ad oggetto il pubblico impiego privatizzato, trova applicazione l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che in applicazione dei principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, prevede che quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'Amministrazione presso cui resta la propria attività lavorativa, in
3 merito all'attribuzione del trattamento economico correlato ad una determinata qualifica o posizione professionale, laddove l'inadempimento si protragga oltre il limite temporale del 30 giugno 1998 si radicherà la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data. (Cass. SS.UU: n. 10915 del 19/05/2014) Nel caso di specie, il reinquadramento del ricorrente, da cui derivano le varie pretese azionate in giudizio dall'istante è stato operato con Decreto Dirigenziale n. 804 del 16.8.2011, quindi con un atto successivo al 30 giugno 1998, che fissa il limite temporale, ex art. 69, settimo comma, del d. lgs. 165 del 2001, tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario. In particolare, come precisato dalle sezioni unite della Cassazione “il diritto alla ricostruzione della carriera è un diritto unitario, che non può essere scomposto in segmenti, alcuni dei quali anteriori, altri posteriori al 30 giugno 1998” (Cass S.U. n. 11853/2016). Occorre, altresì, precisare che non è intervenuta alcuna prescrizione del diritto azionato dal ricorrente, poiché l'istante nel presente giudizio rivendica il risarcimento del danno da omessa contribuzione, dunque, in tal caso il termine di prescrizione decorre dalla data di messa in quiescenza, poiché è da questo momento che si concretizza il danno (Cass.20827/2013).
Pertanto, trovandosi il ancora in servizio, il termine di prescrizione Pt_1 decennale non è ancora decorso. Nel merito, giova precisare che, come emerge dai documenti versati in atti dalle parti, risulta provato che il ricorrente nel periodo compreso dal 25 ottobre 1983 al 17.4.1990 aveva prestato, in favore della , Controparte_1 attività lavorativa di fatto ex art.2126 cc in regime di subordinazione, a dispetto della formale sottoscrizione di una mera convenzione, poiché è pacifico e non contestato in maniera specifica dall' ente regionale che l'istante era tenuto ad osservare gli orari di ufficio, a registrare la propria presenza in appositi fogli presenza e doveva svolgere la propria attività lavorativa nei luoghi stabiliti dalla . Controparte_1
Inoltre, il ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni era obbligato ad osservare tutte le direttive impartite dai superiori, poiché non era dotato di alcuna autonomia decisionale. Dunque, alla luce di tale qualificazione, che appare univoca sulla scorta dei documenti in atti e delle circostanze pacifiche su evidenziate, il ricorrente non avrebbe potuto versare direttamente i contributi previdenziali, oppure effettuare "il versamento volontario", che è previsto per coloro che non hanno svolto alcuna attività nel periodo in cui si chiede il "versamento".
4 Occorre in proposito rilevare che l'art. 19 della legge regionale della CP_1
n. 1/2007, ad oggetto il reinquadramento del personale in servizio
[...] presso la Giunta regionale “che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, articolo 9, è inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge regionale n.l2/81, nella categoria C- ex sesta qualifica funzionale- con decorrenza 1 ottobre 1978 e nella categoria D -ex settima qualifica funzionale- con decorrenza 17 settembre 1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali del 17 marzo 1981, n. 12 e del 7 luglio 1981, n. 41” al comma
2 prevedeva che “in applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, articolo 3, comma 3, al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. l, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici.”, mentre il successivo quinto comma prevedeva che: “ Gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati.” Orbene, tale articolo è stato modificato dall'art.1, comma 194 della L.R. n.16/2014, che ha stabilito che il versamento dei contributi previdenziali nei casi evidenziati fosse di competenza della . Controparte_1
Dunque, nel caso di specie, la avrebbe dovuto adempiere Controparte_1 il proprio obbligo contrattuale attivando la procedura necessaria per consentire al ricorrente il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo dal 25 ottobre 1983 al 17 aprile 1990, in favore dell'
[...]
convenuto. CP_2
La violazione di tale obbligo ha cagionato al ricorrente un danno da quantificarsi in misura pari al mancato incremento del proprio trattamento pensionistico in nuce. In particolare, il ricorrente ha subito un danno da perdita della chance di poter conseguire, all' atto della risoluzione del rapporto di dipendenza ancora in corso, un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello relativo ai contributi versati per il normale rapporto di lavoro. Risulta dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento della e il danno ingiusto cagionato al ricorrente , il quale Controparte_1 avrebbe quasi sicuramente conseguito il vantaggio personale di ottenere un incremento pensionistico. Appaiono , infine , corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito alle somme a lui dovute dalla a titolo Controparte_1 di risarcimento per l'omesso versamento dei contributi previdenziali , in particolare, avendo lo stesso dedotto di agire per l' accertamento di un rapporto di fatto di natura privatistica, va accolto il secondo conteggio
5 eseguito sulla base della retribuzione effettiva di lire 1.000.000 mensili pattuita in sede di convenzione, per un danno quantificato in euro 32.045,07. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta lo svolgimento da parte del ricorrente ,nel periodo compreso dal 25.10.1983 al 17.4.1990, di una attività lavorativa di fatto ex art.2126 cc in regime di subordinazione presso la – Accerta e dichiara Controparte_1 consumata la omissione contributiva da parte della , per Controparte_1 il medesimo periodo, e per l'effetto condanna la stessa alla regolarizzazione contributiva nella misura di legge o, in mancanza, al pagamento della somma di € 32.045,07 in favore del ricorrente.
- Condanna altresì la al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in euro 4040,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione. Così deciso in data 18/11/2025. il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero
6