TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/11/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPINAZZOLA Parte_1 P.IVA_1 UR e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Fontana Angelica n 83031 Ariano Irpino AV ITALIA presso il difensore avv. SPINAZZOLA UR ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PAROLA elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato presso il difensore avv. PAROLA MICHELE CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo
Per parte convenuta: come da foglio di pc depositato telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha proposto tempestiva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1960/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 7/12/2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di oggi Parte_2 CP_1
la somma di € 37.906,62, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza delle
[...] fatture partitamente indicate in ricorso derivanti dal contratto di locazione a lungo termine di veicoli, concluso in data 6/11/2019. pagina 1 di 6 A fondamento dell'opposizione, ha contestato l'avversa pretesa creditoria Parte_1 deducendo l'insufficienza probatoria delle fatture di pagamento, contestando gli addebiti a titolo di
“chilometri extra al termine del noleggio” e “danni al termine del noleggio”. Ha poi dedotto che l'amministratore unico di parte opponente, , non aveva mai sottoscritto i documenti Controparte_2 allegati al ricorso monitorio, quali il contratto, i documenti dei veicoli e i verbali di restituzione dei mezzi, eccependone “l'inesistenza, l'invalidità, la nullità e l'illegittimità”.
Sulla di quanto sopra ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Pt_3 ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto, assumendo la CP_1 correttezza delle somme pretese, in forza delle previsioni contrattuali.
Fallito il tentativo di conciliazione per il rifiuto di parte opponente di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, ammessi i capitoli di prova nonché l'interrogatorio formale della legale rappresentante dell'opponente, stante la mancata presentazione di quest'ultima a rendere l'interpello senza giustificato motivo, la causa è stata rinviata per la decisione e all'esito di discussione orale è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 del Decreto Legislativo 28/2010, posto che la norma, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, non si applica alle controversie riguardanti i contratti di locazione di beni mobili (Tribunale di Bologna, sentenza n. 1050/2021).
Venendo al merito, è innanzitutto documentalmente provato che in data 6/11/2019
[...]
nella persona di qualificata come “legale rappresentante” della Parte_1 Parte_4 società, ha stipulato con un contratto di locazione a lungo termine, avente ad oggetto i veicoli Pt_2
Jeep Compass 2.0 targato FZ704KH e Toyota 1.8 Hybrid targato GM220RY (doc. 3 e 4 fascicolo monitorio). Risulta altresì dalla documentazione in atti che in data 11/5/2023 il veicolo targato
FZ704KH è stato consegnato all'incaricato di da parte di per Parte_5 Parte_6 [...]
evincendosi che il verbale di restituzione del veicolo, sottoscritto dal predetto Parte_1
, indica e descrive i danni subiti dal veicolo (doc. 5 fascicolo monitorio); risulta infine che in CP_2 data 23/11/2023 il veicolo targato GM220RY è stato riconsegnato a chiaramente evincendosi Pt_2 nel verbale di restituzione la sottoscrizione di (doc. 5 bis fascicolo monitorio). CP_2
Ciò posto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, incentrando le proprie difese sulla invalidità dei documenti versati in atti, in particolare con riguardo al contratto e annesse schede d'ordine dei veicoli e ai verbali di restituzione dei mezzi, poiché non sottoscritti dal legale rappresentante della società. pagina 2 di 6 La censura è infondata. Nella fattispecie, i documenti contrattuali disconosciuti (doc. 3 e 4) recano il timbro della nonché la sottoscrizione di indicata quale “legale Parte_1 Parte_4 rappresentante” della società. I testi escussi nel presente giudizio, e , Testimone_1 Parte_6 padre e figlio, nonché familiari conviventi della attuale legale rappresentante della opponente (doc. 1 parte opposta), , hanno qualificato la predetta quale dipendente della ALL- Controparte_2 Pt_4
IN International.
Parte opponente non ha mai contestato di non avere ricevuto ed utilizzato i veicoli Jeep Compass 2.0 e
Toyota sino alla fine del noleggio concordato, né di non aver corrisposto i canoni di locazione per tutta la durata del vincolo contrattuale;
inoltre il teste ha dichiarato in sede di escussione Parte_6 testimoniale “che la jeep bianca…[è] stata consegnata dalla nonché di aver Parte_1 sottoscritto il relativo verbale di riconsegna.
Alla luce di tali elementi il disconoscimento operato da è irrilevante in quanto non esclude la Pt_1 buona fede del terzo. Rilevante è invece la circostanza che il contratto di noleggio rechi il timbro della società e la sottoscrizione di persona ad essa riconducibile. Né l'opponente ha chiesto di provare che i veicoli siano stati utilizzati da o che sia stata la stessa ad effettuare i pagamenti dei Parte_4 canoni del noleggio in favore di Pt_2
La giurisprudenza della Suprema Corte individua i presupposti sui quali si fonda la fattispecie dell'apparenza colposa nei seguenti elementi: a) la ricorrenza di dati obiettivi che giustificano l'erroneo convincimento di chi invoca l'accertamento della situazione apparente;
b) l'erronea opinione del terzo non determinata da un suo atteggiamento contrario alla normale diligenza;
c) un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito (Cass. 9328/2015).
Nel caso in esame tali presupposti ricorrono, in quanto l'apposizione del timbro della con Pt_1 sottoscrizione di soggetto, qualificatosi come legale rappresentante, che operava per la società, circostanza che accreditava l'affidabilità della dichiarazione, costituisce elemento idoneo a giustificare la convinzione di il di rappresentanza Parte_7 Pt_8 Parte_9 rappresentante apparente.
[...]
Tanto chiarito l'opponente ha altresì dedotto l'inidoneità delle fatture a costituire piena prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto si osserva che, se è vero che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 20802/2011;
Cass. 5915/2011; Cass. 21599/2010) le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al pagina 3 di 6 decreto ingiuntivo, che costituisce un ordinario processo di cognizione, va altresì osservato che, per giurisprudenza di legittimità altrettanto pacifica, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Corollario di tali premesse è che la sentenza, che decide il giudizio, deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante), rigettando, conseguentemente, l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistevano al momento della proposizione del ricorso, ricorrono, tuttavia, in quello successivo della decisione (Cass. S.U. 26128/2010).
Ciò significa che, così come avviene in ogni giudizio di cognizione ordinaria, il debitore che intenda contrastare la domanda del creditore è tenuto a contestare specificamente le circostanze addotte a sostegno della stessa da quest'ultimo, e ad articolare compiutamente le proprie difese ed eccezioni, non potendo limitarsi a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, anche perché il contenuto dell'atto di opposizione è fondamentale nell'individuazione del thema decidendum.
L'applicazione di tali principi al caso in esame conduce inevitabilmente al rigetto dell'opposizione.
Orbene la pretesa creditoria azionata dall'opposto è fondata sulle seguenti fatture: 1) n. 81631 del
26/6/2023 pari a € 32.725,15 per addebito km extra noleggio, con riguardo alla Jeep;
2 n. 121072 del
30/9/2023 pari a € 5.181,47 per addebito danni di fine noleggio, con riguardo alla Jeep (doc. 6 fascicolo monitorio).
Per quanto riguarda tale seconda fattura, essa è stata emessa quale “addebito danni di fine noleggio KIT
TAPPETINI+RETROVISORE SX+PORTA ANT E POST SX+OSSATURA ANT SX+PORTA ANT
DX+TETTO INT+APPOGGIABRACCIO ANT CENT+CAPPELLIERA+FODERA SEDILE POST
+APPOGGIATESTA POST - 11/05/2023” (doc. 6 fascicolo monitorio).
Ebbene, tali danni risultano tutti evidenziati nel verbale di riconsegna del veicolo Jeep, verbale che al momento della riconsegna delle chiavi del veicolo all'incaricato di è stato sottoscritto da Parte_5
, evidentemente in rappresentanza della società. La sottoscrizione in calce al verbale Parte_6 da parte del medesimo, dopo che il documento era già stato compilato nella parte relativa ai danni (vedi dichiarazione dello stesso ) evidentemente rende irrilevante quanto dichiarato dal Parte_6 teste in ordine alla circostanza che “mi fu portata questa scheda compilata con quanto rilevato dagli pagina 4 di 6 addetti della non ricordo cosa, e io la firmai”. A fronte della sottoscrizione del verbale di Pt_5 riconsegna con dettagliata indicazione dei danni riportati dal veicolo stesso, peraltro di una sola pagina, non può ritenersi incolpevole la mancata conoscenza del suo contenuto da parte del sottoscrittore. Il predetto ha firmato il verbale e quindi deve ritenersi a conoscenza del suo contenuto, ovvero dei danni accertati e verbalizzati dagli incaricati di Torre.
Per quanto riguarda la prima fattura si osserva innanzitutto che l'art. 21.2 del contratto inter partes prevede che “al termine della Locazione, la determinazione della complessiva percorrenza chilometrica nel periodo di vigenza del Contratto sarà quella rilevata al momento della riconsegna del Veicolo dalla lettura finale della strumentazione di bordo. Ove il precitato rilevamento dovesse evidenziare una percorrenza superiore ovvero inferiore fino al 15%, provvederà a fatturare ovvero a stornare al Pt_2
Cliente un importo corrispondente ai chilometri effettivamente percorsi in eccesso i in difetto in conformità a quanto previsto contrattualmente. Ove il rilevamento dovesse evidenziare un'eccedenza di percorrenza superiore al 15% rispetto a quella contrattuale, comunicherà al Cliente, Pt_2 adeguatamente motivandolo, l'importo definitivo del conguaglio che gli sarà fatturato”.
Sotto il profilo del quantum, la scheda d'ordine indica il metodo di calcolo da applicarsi in caso di eccedenza kilometrica, prevedendo la moltiplicazione dei km rilevati in eccedenza con il coefficiente
0,267. Al momento della riconsegna sono stati accertati, nel contraddittorio delle parti per tutto quanto sopra esposto, i km percorsi dal veicolo e segnatamente indicati nel verbale di riconsegna.
Posta l'irrilevanza del disconoscimento per le ragioni sopra espresse e rilevato che l'opponente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni e di essere stata nel possesso dei beni sino alla loro restituzione, a fronte di tutta la richiamata documentazione, parte opponente non ha specificamente contestato il numero di km percorsi fino ad allora dal veicolo oggetto di locazione, né l'applicazione da parte dell'opposta di un coefficiente di moltiplicazione diverso da quello indicato in contratto.
Nemmeno ha specificamente contestato i costi di riparazione dei danni accertati ovvero proposto una sua quantificazione degli importi dovuti, limitandosi a una generica contestazione del quantum delle pretese.
Il credito dell'opposta deve pertanto ritenersi provato anche tenuto conto dell'assenza del legale rappresentante dell'impresa opponente all'udienza fissata per l'interrogatorio formale non sorretta da giustificato motivo di impedimento e pertanto valutabile quale ammissione dei fatti deferiti a interrogatorio ex art. 232 c.p.c. in ordine alle circostanze sopra indicate.
Alla luce di tutto quanto esposto, all'esito del giudizio il credito dell'opposta deve ritenersi provato sia nell'an che nel quantum e l'opposizione dovrà essere integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che andrà dichiarato definitivamente esecutivo. pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di ciascuna fase, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa, in forza del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1960/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 7/12/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 20 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPINAZZOLA Parte_1 P.IVA_1 UR e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Fontana Angelica n 83031 Ariano Irpino AV ITALIA presso il difensore avv. SPINAZZOLA UR ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PAROLA elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato presso il difensore avv. PAROLA MICHELE CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo
Per parte convenuta: come da foglio di pc depositato telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha proposto tempestiva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1960/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 7/12/2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di oggi Parte_2 CP_1
la somma di € 37.906,62, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza delle
[...] fatture partitamente indicate in ricorso derivanti dal contratto di locazione a lungo termine di veicoli, concluso in data 6/11/2019. pagina 1 di 6 A fondamento dell'opposizione, ha contestato l'avversa pretesa creditoria Parte_1 deducendo l'insufficienza probatoria delle fatture di pagamento, contestando gli addebiti a titolo di
“chilometri extra al termine del noleggio” e “danni al termine del noleggio”. Ha poi dedotto che l'amministratore unico di parte opponente, , non aveva mai sottoscritto i documenti Controparte_2 allegati al ricorso monitorio, quali il contratto, i documenti dei veicoli e i verbali di restituzione dei mezzi, eccependone “l'inesistenza, l'invalidità, la nullità e l'illegittimità”.
Sulla di quanto sopra ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Pt_3 ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto, assumendo la CP_1 correttezza delle somme pretese, in forza delle previsioni contrattuali.
Fallito il tentativo di conciliazione per il rifiuto di parte opponente di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, ammessi i capitoli di prova nonché l'interrogatorio formale della legale rappresentante dell'opponente, stante la mancata presentazione di quest'ultima a rendere l'interpello senza giustificato motivo, la causa è stata rinviata per la decisione e all'esito di discussione orale è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 del Decreto Legislativo 28/2010, posto che la norma, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, non si applica alle controversie riguardanti i contratti di locazione di beni mobili (Tribunale di Bologna, sentenza n. 1050/2021).
Venendo al merito, è innanzitutto documentalmente provato che in data 6/11/2019
[...]
nella persona di qualificata come “legale rappresentante” della Parte_1 Parte_4 società, ha stipulato con un contratto di locazione a lungo termine, avente ad oggetto i veicoli Pt_2
Jeep Compass 2.0 targato FZ704KH e Toyota 1.8 Hybrid targato GM220RY (doc. 3 e 4 fascicolo monitorio). Risulta altresì dalla documentazione in atti che in data 11/5/2023 il veicolo targato
FZ704KH è stato consegnato all'incaricato di da parte di per Parte_5 Parte_6 [...]
evincendosi che il verbale di restituzione del veicolo, sottoscritto dal predetto Parte_1
, indica e descrive i danni subiti dal veicolo (doc. 5 fascicolo monitorio); risulta infine che in CP_2 data 23/11/2023 il veicolo targato GM220RY è stato riconsegnato a chiaramente evincendosi Pt_2 nel verbale di restituzione la sottoscrizione di (doc. 5 bis fascicolo monitorio). CP_2
Ciò posto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, incentrando le proprie difese sulla invalidità dei documenti versati in atti, in particolare con riguardo al contratto e annesse schede d'ordine dei veicoli e ai verbali di restituzione dei mezzi, poiché non sottoscritti dal legale rappresentante della società. pagina 2 di 6 La censura è infondata. Nella fattispecie, i documenti contrattuali disconosciuti (doc. 3 e 4) recano il timbro della nonché la sottoscrizione di indicata quale “legale Parte_1 Parte_4 rappresentante” della società. I testi escussi nel presente giudizio, e , Testimone_1 Parte_6 padre e figlio, nonché familiari conviventi della attuale legale rappresentante della opponente (doc. 1 parte opposta), , hanno qualificato la predetta quale dipendente della ALL- Controparte_2 Pt_4
IN International.
Parte opponente non ha mai contestato di non avere ricevuto ed utilizzato i veicoli Jeep Compass 2.0 e
Toyota sino alla fine del noleggio concordato, né di non aver corrisposto i canoni di locazione per tutta la durata del vincolo contrattuale;
inoltre il teste ha dichiarato in sede di escussione Parte_6 testimoniale “che la jeep bianca…[è] stata consegnata dalla nonché di aver Parte_1 sottoscritto il relativo verbale di riconsegna.
Alla luce di tali elementi il disconoscimento operato da è irrilevante in quanto non esclude la Pt_1 buona fede del terzo. Rilevante è invece la circostanza che il contratto di noleggio rechi il timbro della società e la sottoscrizione di persona ad essa riconducibile. Né l'opponente ha chiesto di provare che i veicoli siano stati utilizzati da o che sia stata la stessa ad effettuare i pagamenti dei Parte_4 canoni del noleggio in favore di Pt_2
La giurisprudenza della Suprema Corte individua i presupposti sui quali si fonda la fattispecie dell'apparenza colposa nei seguenti elementi: a) la ricorrenza di dati obiettivi che giustificano l'erroneo convincimento di chi invoca l'accertamento della situazione apparente;
b) l'erronea opinione del terzo non determinata da un suo atteggiamento contrario alla normale diligenza;
c) un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito (Cass. 9328/2015).
Nel caso in esame tali presupposti ricorrono, in quanto l'apposizione del timbro della con Pt_1 sottoscrizione di soggetto, qualificatosi come legale rappresentante, che operava per la società, circostanza che accreditava l'affidabilità della dichiarazione, costituisce elemento idoneo a giustificare la convinzione di il di rappresentanza Parte_7 Pt_8 Parte_9 rappresentante apparente.
[...]
Tanto chiarito l'opponente ha altresì dedotto l'inidoneità delle fatture a costituire piena prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto si osserva che, se è vero che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 20802/2011;
Cass. 5915/2011; Cass. 21599/2010) le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al pagina 3 di 6 decreto ingiuntivo, che costituisce un ordinario processo di cognizione, va altresì osservato che, per giurisprudenza di legittimità altrettanto pacifica, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Corollario di tali premesse è che la sentenza, che decide il giudizio, deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante), rigettando, conseguentemente, l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistevano al momento della proposizione del ricorso, ricorrono, tuttavia, in quello successivo della decisione (Cass. S.U. 26128/2010).
Ciò significa che, così come avviene in ogni giudizio di cognizione ordinaria, il debitore che intenda contrastare la domanda del creditore è tenuto a contestare specificamente le circostanze addotte a sostegno della stessa da quest'ultimo, e ad articolare compiutamente le proprie difese ed eccezioni, non potendo limitarsi a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, anche perché il contenuto dell'atto di opposizione è fondamentale nell'individuazione del thema decidendum.
L'applicazione di tali principi al caso in esame conduce inevitabilmente al rigetto dell'opposizione.
Orbene la pretesa creditoria azionata dall'opposto è fondata sulle seguenti fatture: 1) n. 81631 del
26/6/2023 pari a € 32.725,15 per addebito km extra noleggio, con riguardo alla Jeep;
2 n. 121072 del
30/9/2023 pari a € 5.181,47 per addebito danni di fine noleggio, con riguardo alla Jeep (doc. 6 fascicolo monitorio).
Per quanto riguarda tale seconda fattura, essa è stata emessa quale “addebito danni di fine noleggio KIT
TAPPETINI+RETROVISORE SX+PORTA ANT E POST SX+OSSATURA ANT SX+PORTA ANT
DX+TETTO INT+APPOGGIABRACCIO ANT CENT+CAPPELLIERA+FODERA SEDILE POST
+APPOGGIATESTA POST - 11/05/2023” (doc. 6 fascicolo monitorio).
Ebbene, tali danni risultano tutti evidenziati nel verbale di riconsegna del veicolo Jeep, verbale che al momento della riconsegna delle chiavi del veicolo all'incaricato di è stato sottoscritto da Parte_5
, evidentemente in rappresentanza della società. La sottoscrizione in calce al verbale Parte_6 da parte del medesimo, dopo che il documento era già stato compilato nella parte relativa ai danni (vedi dichiarazione dello stesso ) evidentemente rende irrilevante quanto dichiarato dal Parte_6 teste in ordine alla circostanza che “mi fu portata questa scheda compilata con quanto rilevato dagli pagina 4 di 6 addetti della non ricordo cosa, e io la firmai”. A fronte della sottoscrizione del verbale di Pt_5 riconsegna con dettagliata indicazione dei danni riportati dal veicolo stesso, peraltro di una sola pagina, non può ritenersi incolpevole la mancata conoscenza del suo contenuto da parte del sottoscrittore. Il predetto ha firmato il verbale e quindi deve ritenersi a conoscenza del suo contenuto, ovvero dei danni accertati e verbalizzati dagli incaricati di Torre.
Per quanto riguarda la prima fattura si osserva innanzitutto che l'art. 21.2 del contratto inter partes prevede che “al termine della Locazione, la determinazione della complessiva percorrenza chilometrica nel periodo di vigenza del Contratto sarà quella rilevata al momento della riconsegna del Veicolo dalla lettura finale della strumentazione di bordo. Ove il precitato rilevamento dovesse evidenziare una percorrenza superiore ovvero inferiore fino al 15%, provvederà a fatturare ovvero a stornare al Pt_2
Cliente un importo corrispondente ai chilometri effettivamente percorsi in eccesso i in difetto in conformità a quanto previsto contrattualmente. Ove il rilevamento dovesse evidenziare un'eccedenza di percorrenza superiore al 15% rispetto a quella contrattuale, comunicherà al Cliente, Pt_2 adeguatamente motivandolo, l'importo definitivo del conguaglio che gli sarà fatturato”.
Sotto il profilo del quantum, la scheda d'ordine indica il metodo di calcolo da applicarsi in caso di eccedenza kilometrica, prevedendo la moltiplicazione dei km rilevati in eccedenza con il coefficiente
0,267. Al momento della riconsegna sono stati accertati, nel contraddittorio delle parti per tutto quanto sopra esposto, i km percorsi dal veicolo e segnatamente indicati nel verbale di riconsegna.
Posta l'irrilevanza del disconoscimento per le ragioni sopra espresse e rilevato che l'opponente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni e di essere stata nel possesso dei beni sino alla loro restituzione, a fronte di tutta la richiamata documentazione, parte opponente non ha specificamente contestato il numero di km percorsi fino ad allora dal veicolo oggetto di locazione, né l'applicazione da parte dell'opposta di un coefficiente di moltiplicazione diverso da quello indicato in contratto.
Nemmeno ha specificamente contestato i costi di riparazione dei danni accertati ovvero proposto una sua quantificazione degli importi dovuti, limitandosi a una generica contestazione del quantum delle pretese.
Il credito dell'opposta deve pertanto ritenersi provato anche tenuto conto dell'assenza del legale rappresentante dell'impresa opponente all'udienza fissata per l'interrogatorio formale non sorretta da giustificato motivo di impedimento e pertanto valutabile quale ammissione dei fatti deferiti a interrogatorio ex art. 232 c.p.c. in ordine alle circostanze sopra indicate.
Alla luce di tutto quanto esposto, all'esito del giudizio il credito dell'opposta deve ritenersi provato sia nell'an che nel quantum e l'opposizione dovrà essere integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che andrà dichiarato definitivamente esecutivo. pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di ciascuna fase, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa, in forza del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1960/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 7/12/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 20 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 6 di 6