Sentenza 25 giugno 2010
Massime • 1
La violazione dell'ordine di intervento delle parti previsto, nel procedimento in camera di consiglio, dall'art. 127, comma terzo, cod. proc. pen., è sfornita di sanzione processuale, in quanto non priva l'indagato nè del diritto di intervento nè del diritto all'assistenza tecnica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2010, n. 27595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27595 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 25/06/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1015
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 17381/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC IO, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza in data 17 Marzo 2010 del Tribunale di Roma, che ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 3 Febbraio 2010 con cui nei confronti del ricorrente è stata disposta la misura della custodia in carcere in ordine al reato previsto dall'art. 416 c.p. ed a violazioni della disciplina in materia tributaria, di riciclaggio ed altro.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i Difensori, avv. Corso Piermaria e avv. Fiorella Antonio, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame presentata avverso l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Roma che aveva disposto nei confronti del Sig. IA la misura cautelare della custodia in carcere, attualmente modificata in quella della custodia domiciliare, per i reati contestatogli al capo 1 (associazione per delinquere), 2, 7 e 10 (frode fiscale mediante infedele dichiarazione IVA relativa agli anni 2003, 2005 e 2006).
Il Tribunale ha ritenuto che le censure mosse all'ordinanza cautelare non possano essere accolte, ne' con riferimento alla gravità del quadro indiziario ne' con riferimento alle esigenze cautelari. In particolare:
1. Con riferimento alla gravità degli indizi dei reati tributari il Tribunale prende le mosse dal ruolo di amministrazione svolto dal ricorrente con modalità particolarmente incise, concentrando sulla propria figura di presidente del CdA tutti i poteri di decisione (v. anche pag.
5. Una volta dimostrato (pag. 3) che le società "cartiere" erano prive di operatività e che le operazioni commerciali fittizie avevano comportato per FA S.p.a. poste passive per centinaia di milioni di Euro, e una volta argomentato (pagg. 3-4) che l'insieme delle operazioni finanziarie mette in luce la sottrazione di ingenti somme di denaro all'imposizione e ai circuiti leciti, la motivazione dell'ordinanza impugnata prende le mosse dalle irregolarità connesse alla "Operazione Phuncards", ben note ai vertici aziendali e anche per questo abbandonata, per evidenziare la necessaria consapevolezza dei vertici medesimi circa il carattere illecito della successiva "Operazione Traffico Telefonico".
Le dichiarazioni dei Sigg. CH CO e CH CA e il ruolo rivestito nell'operazione "Traffico Telefonico" dal Sig. TT, persona vicinissima al Sig. IA, sono considerate dal Tribunale elementi decisivi per escludere che l'odierno ricorrente potesse essere all'oscuro delle caratteristiche effettive dell'operazione.
In tale direzione depongono, infine, secondo il Tribunale, sia le dichiarazioni del Sen. Di OL, circa le relazioni che il Sig. CA aveva all'interno di FA e circa l'utilizzazione di conti esteri, sia le ammissioni rese dal Sig. DE, appartenente alla Divisione Wholesales di FA, circa l'impiego di conti bancari aperti in altri Paesi.
2. Afferma in conclusione il Tribunale che la partecipazione del ricorrente a ripetute operazioni illegali ne denota l'inserimento all'interno dell'associazione criminale che ha gestito le diverse fasi degli illeciti, dovendo lasciare al prosieguo delle indagini la definizione dell'entità di tale coinvolgimento (pag. 6).
3. Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza a pag. 7 afferma che la gravità e la durata dei fatti di reato esauriti e l'attualità delle attività di riciclaggio impongono di ritenere esistenti sia l'esigenza di tutelare la genuinità delle acquisizioni probatorie sia il pericolo di reiterazione dei reati, così giustificandosi il permanere della custodia in carcere.
Propone ricorso il Sig. IA tramite i propri Difensori. Con ampia e articolata impugnazione il Sig. IA:
a) censura le decisioni assunte dal Tribunale in data 17 marzo 2010 con riferimento alle questioni preliminari sollevate dalla SA;
b) censura la decisione nel merito della sussistenza dei gravi indizi di reato;
e) censura la decisione nel merito della sussistenza delle esigenze cautelari.
a) Le questioni preliminari concernono tre diversi profili:
1) la violazione dell'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. g) ed e), per avere i giudici del Tribunale di Roma omesso di astenersi ai sensi del citato art. 36 c.p.p., come, invece, avrebbero dovuto in quanto nella medesima composizione il Collegio aveva già esaminato in data 11 marzo 2010 e deciso le istanze di riesame presentate dai Sigg. TT e CO, persone operanti in FA e accusate di avere agito in concorso con lo stesso Sig. IA;
ciò è tanto vero che nei provvedimenti relativi a questi ultimi indagati sono presenti affermazioni che già comportano una valutazione diretta della posizione IA;
tali provvedimenti non erano conosciuti dalla SA al momento dell'udienza e ciò ha impedito la formulazione di una formale istanza di ricusazione;
2) violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5 per non essere stati estromessi dagli atti esaminabili quelli che il Pubblico Ministero ha depositato in limine litis senza che fossero a conoscenza della SA;
ciò il Tribunale ha fatto richiamando un precedente giurisprudenziale (sentenza n.4689 del 1999) che merita un ripensamento, dal momento che la legge prevede la trasmissione dei soli atti "a favore" dell'indagato, così escludendo la possibilità per l'accusa di allegare atti diversi da quelli che il Pubblico Ministero ha scelto di porre a fondamento dell'istanza di emissione della misura cautelare.
Avrebbero dovuto essere escluse dal materiale esaminabile le dichiarazioni CH e Di OL, che invece l'ordinanza impugnata utilizza alle pagine 5 e 6; 3) violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 141 c.p.p. e al diritto della SA all'ultima parola per avere il Tribunale respinto una specifica richiesta volta ad ottenere che il Difensore potesse prendere la parola dopo il Pubblico Ministero.
Tale soluzione configge con una interpretazione sistematica degli artt. 141 e 523 c.p.p., art. 273 c.p.p., comma 1, art. 495 c.p.p., comma 2, e, infine, dell'art. 127 c.p.p., comma 3 che prevede un ordine di intervento.
b) Quanto alle censure in ordine al difetto di esigenze cautelari dopo una premessa (pag. 12-13) circa la diversa impostazione adottata dal Tribunale rispetto alla motivazione dell'ordinanza cautelare, con il quarto motivo (pag.13 e seguenti) lamenta la genericità della motivazione fornita dal Tribunale, che non si sofferma sulle posizioni individuali fino al punto di porre a carico del ricorrente l'attualità di condotte di riciclaggio a lui non contestate. Con quinto motivo lamenta la natura meramente apparente della motivazione, che non si fonda su circostanze di fatto precise che contrastino con l'incensuratezza del ricorrente e con la sua volontaria presentazione alle autorità, elementi che avrebbero dovuto escludere in radice il permanere di esigenze cautelari effettive e ancora attuali.
Per quanto concerne il rischio di occultamento di prove, erroneamente si pone a carico dell'Ing. IA una condotta di occultamento della relazione di auditing della soc. Farrow: fu il ricorrente per primo a parlarne nel corso dell'interrogatorio del 13 marzo 2007, come riconosciuto nella richiesta di misura cautelare (pag. 1.750) e nella stessa misura cautelare (pagg. 1.48 1), così che non possono condividersi le argomentazioni in favore dell'occultamento esposte alle pagine 1.485-86: la relazione era nota fin dal 2007, proprio grazie alle dichiarazioni del ricorrente, ed aveva un contenuto favorevole ai manager di FA.
Sotto diverso profilo, erroneamente il Tribunale condivide l'impostazione secondo cui la società FA si identificherebbe con l'Ing. IA: si tratta di società quotata, con oltre 3.000 dipendenti e soci di capitale altrettanto importanti e presenti a livello gestionale dello stesso ricorrente.
Con sesto motivo lamenta la esistenza di una motivazione meramente apparente circa il pericolo di reiterazione delle condotte illecite. La assoluta genericità della motivazione nella parte in cui esclude che la misura degli arresti domiciliari sia sufficiente e la mancata valutazione della personalità dell'indagato, assorbita integralmente dal giudizio di gravità delle condotte;
tale impostazione, che tralascia del tutto di esaminare l'incensuratezza, la spontanea presentazione, l'assenza di coinvolgimento nei fatti di riciclaggio, le dimissioni dal CdA in data 16 marzo 2010.
c) Passando alle censure in tema di gravità del quadro indiziario, il ricorrente con settimo motivo lamenta l'esistenza di un travisamento del fatto e di violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis. In particolare, il fatto che quest'ultima disposizione richiami i dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 non può esimere il giudice del riesame di valutare la "gravità" del quadro indiziario secondo i parametri di "qualificata probabilità" e di "serietà e univocità" individuati dalla giurisprudenza.
Assumono, allora, rilevanza sia il fatto che le condotte di frode ritenute dal tribunale avrebbero ad oggetto la creazione di fondi neri mediante dichiarazioni infedeli, così travisando l'originaria imputazione, sia il fatto che risulta del tutto carente l'esame dell'elemento soggettivo del reato, a partire dalla consapevolezza del ricorrente circa la stessa esistenza della frode. A tal proposito non assumono alcun rilievo, contrariamente all'assunto del Tribunale, le e-mail acquisite e le dichiarazioni rese dai Sigg. CO, TT e CH (pagg. 4 e 5), che si concentrano sulle caratteristiche commerciali delle operazioni e nulla dicono circa l'esistenza di condotte fraudolente, così che mancano quei riscontri oggettivi, ex artt. 193 e 273 c.p.p., richiesti dalla giurisprudenza (Sezioni Unite, sentenza n. 36267 del 30 maggio 2006). A questo deve aggiungersi che il Sig. Di OL non ha mai accennato ad accordi che coinvolgano il vertice FA (i nomi da lui richiamati sono quelli di TO, DE, MI, TA e TE) e che il Sig. IS ha riferito di colloqui successivi alle prime indagini dalle quali emerge che il management FA conosceva l'esistenza delle operazioni commerciali ma non delle irregolarità sottostanti.
Con ottavo motivo si lamenta la modificazione dell'ipotesi di accusa operata dal Tribunale del riesame in modo illegittimo e contrario alle garanzie dell'indagato (Sez. Quarta, sentenza n. 24481 del 26 maggio 2009). Con nono motivo si contesta la assoluta illogicità della motivazione con riferimento all'esistenza del solo specifico di frode fiscale, omettendo del tutto l'ordinanza di considerare che la "frode carosello" ben può essere posta in essere senza che sia necessario il coinvolgimento dei vertici di tutte le società "inserite in un passaggio della ed. frode carosello".
Con decimo e ultimo motivo lamenta vizio di motivazione per illogicità e travisamento del fatto in ordine all'elemento soggettivo, avendo il Tribunale omesso di considerare che i pagamenti FA erano effettivi a fronte di operazioni effettive e che, dunque, non vi era alcuna consapevolezza delle frodi fiscali che altri hanno commesso.
Con memoria depositata il 9 giugno 2010 la SA ha proposto motivi nuovi, segnalando che il ricorrente si trova in stato di custodia presso il domicilio.
Con primo motivo si lamenta che la motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di inquinamento della prova sia solo apparente e non abbia preso in esame la documentazione prodotta dal ricorrente;
la motivazione risulterebbe caratterizzata da formule di stile e dall'assenza di riferimenti alla specifica posizione individuale, con utilizzazione impropria del rinvio "per relationem" alla misura cautelare.
In particolare l'ordinanza omette di motivare in ordine al contenuto della audit Farrow e all'assenza di qualsivoglia attività di occultamento da parte del ricorrente;
in secondo luogo l'ordinanza omette di motivare in ordine alla documentazione difensiva che dimostra come il capitale sociale fosse ripartito tra più azionisti di notevole rilievo e come l'ing. IA non possa essere considerato il "padrone" della società.
Con secondo motivo si lamenta altro profilo di omessa motivazione sulle ragioni per le quali non sono state accolte le ragioni esposte dalla SA e i documenti addotti a supporto dell'ipotesi che la frode fosse così ben congegnata da trarre in inganno i vertici aziendali, così che risulta del tutto contraddittorio che chi ha effettuato i controlli risulti estraneo alle indagini e chi a quei controlli si è affidato venga, invece, ritenuto responsabile della frode.
Lo stesso dicasi per il parere del prof. RO, risultato del tutto tranquillizzante e anch'esso ignorato dal Tribunale. Infine, l'ordinanza omette di rispondere alle osservazioni difensive circa la rilevanza a proprio favore delle dichiarazioni Di OL, TT, CH.
OSSERVA
1. La Corte ritiene manifestamente infondati i tre motivi di ricorso concernenti le questioni preliminari.
1.1 - Circa la mancata astensione dei giudici del collegio, la Corte richiama i costanti precedenti giurisprudenziali che sotto diversi profili hanno escluso che sussista un obbligo di astensione per il giudice del riesame che in precedente udienza camerale abbia esaminato una posizione processuale collegata a quella in valutazione ed escluso che sussistano ipotesi di nullità del procedimento. Sul punto si rinvia alla convincente motivazione della sentenza n. 47798 del 6 novembre-15 dicembre 2003, PG in proc. Gonnella, rv 228438, che esclude la esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 37 c.p.p., unica che possa dare luogo ad eventuali nullità successive (si vedano anche, sul piano sistematico, le decisioni della Sesta Sezione, n. 30403 del 19 maggio-13 luglio 2004, Giaccone, rv 230461, e n. 20203 del 22 aprile-13 maggio 2009, Gramendola, rv 234857; della prima Sezione, sentenza n. 28871 dell'11 giugno-15 luglio 2009, Cinà, rv 244311). 1.2 - Quanto alla utilizzabilità, da parte del Tribunale, del riesame di documenti che il Pubblico Ministero abbia prodotto successivamente alla trasmissione degli atti posti a sostegno della richiesta di misura, la Corte ritiene di condividere la giurisprudenza che esclude che l'espressa indicazione di legge per la trasmissione degli atti "a favore" dell'indagato comporti il divieto di trasmettere atti non favorevoli (Sezione Sesta penale, sentenza n. 20714 del 28 marzo-9 maggio 2003, Valiani, rv 225867). Mentre l'art. 309 c.p.p., comma 5 pone al Pubblico Ministero l'obbligo di trasmettere gli atti sopravvenuti che risultino favorevoli all'indagato (obbligo che costituisce espressione delle funzioni pubbliche del magistrato del pubblico ministero e della esigenza di corretta gestione del materiale probatorio), il successivo comma nono prevede che il tribunale decida "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza". Il complesso di tale disciplina è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso che non sia inibito al Pubblico Ministero introdurre avanti il tribunale del riesame elementi sopravvenuti anche di portata sfavorevole alla posizione dell'indagato. 1.3 - Quanto, infine, alla violazione di diritto di difesa in relazione all'ordine degli interventi della parti in corso di udienza, la Corte richiama il generale principio di tassatività delle nullità e rileva, quanto alla sussistenza del vizio invocato, che l'art. 127 c.p.p., comma 3 contiene l'indicazione delle parti che debbono esser sentite, ma non esprime un ordine di intervento sorretto da specifica sanzione processuale.
Ciò detto, la Corte rileva che effettivamente nel procedimento penale spetta di regola alla difesa concludere gli interventi, ma non può dimenticarsi che la procedura del riesame presenta carattere di specificità all'interno del sistema dei controlli sugli atti giudiziari;
la peculiarità del controllo su atti in tema di libertà caratterizzati da urgenza e provvisorietà ed i tempi ristretti dell'intera procedura sono alla base delle ragioni per cui, del tutto eccezionalmente, il Codice di rito consente alla parte di presentare l'istanza di riesame anche senza sorreggerla con specifici motivi e consente alle parti di addurre nuovi elementi in sede di udienza camerale.
Tali elementi non rendono extravagante l'ipotesi che il Tribunale possa chiedere alla difesa di illustrare in apertura di udienza la propria posizione ed i propri motivi, dando quindi la parola al pubblico ministero.
Tale ordine di intervento non priva l'indagato ne' del diritto di intervento ne' di quello di avere assistenza tecnica (art. 178 c.p.p., lett. c), con la conseguenza che, in assenza di esplicita previsione, esso non può dare origine ad alcuna sanzione processuale.
Rileva, poi, la Corte, che dal verbale di udienza non emerge che vi sia stata da parte della SA una richiesta di replica non accolta dal Tribunale, così che anche sotto questo profilo non si ravvisa nè in concreto ne' in astratto alcuna limitazione del concreto esercizio del diritto ad una difesa effettiva.
2. La complessità della vicenda e il contenuto, assai articolato, delle censure mosse dal ricorrente consigliano di prendere le mosse da alcune considerazioni di ordine generale.
A. Le ipotesi di accusa.
L'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 3 Febbraio 2010 ha ad oggetto 38 diversi capi di imputazione, che possono essere così sintetizzati:
- ipotesi di associazione per delinquere (capo 1);
- ipotesi di frode fiscale mediante dichiarazione IVA infedele supportata dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (capi 2, 7 e 10 per FA S.p.a.; capi 8 e 11 per CO LI SP S.p.a.);
- ipotesi di frode fiscale mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 3, 9,12);
- ipotesi di riciclaggio, ex art. 648 bis c.p. (capi 4, 5, 6,16, 36);
- ipotesi di riciclaggio transnazionale, ex art. 648 c.p. e L. n. 146 del 2006, art. 4 (capi 13, 18, 22, 25, 37 e 38);
- ipotesi di reimpiego di utilità di provenienza illecita, ex art.648 ter c.p. (capo 23);
- ipotesi di violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capi 14, 15, 17,19, 20);
- ipotesi di violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies aggravata ai sensi della L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 33);
- ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare corruzione, ex art. 319 c.p. (capo 21) e tentata concussione, ex artt. 56 e 517 c.p. (capo 24);
- ipotesi diverse, concernenti reati di falso, reati elettorali ed altro (capi da 26 a 32 e capo 34);
- ipotesi di voto di scambio aggravato, D.P.R. n. 361 del 1957, ex art. 96 così come modificato dalla L. n. 61 del 2004, art. 1, dalla
L. n. 459 del 2001, art. 18 in relazione alla L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 35). Si tratta di illeciti che hanno ad oggetto le condotte di 56 persone a vario titolo indagate, condotte per una parte consistente riferite all'attività di società italiane ed estere.
A parere del Giudice delle indagini preliminari sussistono in atti gravi indizi di commissione dei reati ipotizzati dalla pubblica accusa e tali reati ruotano per la massima parte attorno alla gestione di due società per azioni di primario rilievo, operanti nel settore delle comunicazioni: FA S.p.a. e CO LI SP S.p.a..
Tali società avrebbero presentato dichiarazioni Iva infedeli (relative per FA S.p.a. agli anni 2003, 2005 e 2006; relative per CO LI SP S.p.a. agli anni 2006 e 2006), con evasione di imposta dell'ordine di decine di milioni di Euro singolarmente.
I reati sarebbero stati commessi mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società, italiane ed estere, procedendo quindi a complesse operazioni finanziarie destinate ad assicurare agli indagati la disponibilità delle somme sottratte al Fisco;
di qui la contestazione delle diverse ipotesi di riciclaggio e di reimpiego di somme frutto di illecito.
Attorno a questo nucleo essenziale di illecito sono contestate altre ipotesi, alcune funzionali alla commissione dei reati di frode e riciclaggio, altre aventi diversa genesi e connesse per ragioni soggettive e probatorie ai reati principali.
Sussisterebbe, poi, per alcune delle ipotesi di reato (contestate ai Sigg. Pugliese, Mokbel, Di OL, e altri) l'aggravate prevista dalla L. n. 152 del 1991, art. 7 in quanto le condotte illecite sarebbero funzionali ad una associazione di stampo mafioso (conosciuta come "Clan Arena") di cui il Sig. Pugliese costituisce un esponente di primo piano.
A parere del Giudice delle indagini preliminari, l'esistenza di una organizzazione stabile e ramificata e la complessità degli artifici posti in essere nel tempo giustificano l'accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero di ravvisare anche l'ipotesi di reato ex art.416 c.p.. B. I fatti essenziali.
Ciò premesso, la Corte rileva che la ricostruzione dei fatti accolta dai Giudice delle indagini preliminari nell'ordinanza cautelare si articola attorno a due filoni principali che sono esaminati nella prima parte del provvedimento, alle pagine 220 e seguenti, e che vengono definiti come "Operazione Traffico Telefonico" e "Operazione Phuncards".
B.
1 - Le "frodi carosello".
Il cuore degli illeciti, secondo quanto affermato nell'ordinanza cautelare, è rappresentato dalla realizzazione di una lunga sequenza di violazioni tributarie operate secondo l'ormai noto meccanismo delle così dette "frodi carosello" (meccanismo illustrato in via generale alle pagine 220 e 221 e quindi ricostruito nella sua genesi alle pagine 225 e seguenti) e le correlate condotte di riciclaggio e di reimpiego delle somme illecitamente acquisite.
Nella sostanza, gli indagati avrebbero costituito in LI e in altri Paesi comunitari una serie di società di capitale destinate ad operare esclusivamente come strumenti per operazioni fittizie e così consentire, mediante la creazione di inesistenti crediti d'imposta, l'evasione dell'IVA per importi ingenti da parte delle società operative e la creazione di corrispondenti disponibilità di denaro non ufficiale.
In particolare, attraverso la cessione anticipata di traffico telefonico o di credito su carte prepagate utilizzabili per traffico Internet realizzata da società di comodo estere su società di comodo italiane (così realizzando un'operazione intracomunitaria esente da IVA) si creava la possibilità per queste ultime di cedere a loro volta e in modo fittizio i medesimi servizi alle società italiane operative, in primis BE S.p.a. (di seguito TW) e EC LI RK S.p.a. (di seguito TI), con operazioni che questa volta venivano gravata da IVA al 20%; infine, le due società provvedevano a vendere nuovamente i servizi alle medesime società fittizie estere che avevano dato avvio al meccanismo, potendo operare questa volta in esenzione di IVA.
Il risultato di quest'insieme di operazioni, irrilevante per le grandi aziende sul piano delle relazioni fra costi e ricavi, consisteva nella creazione di un indebito credito IVA a favore delle due principali società operative, con conseguente sostanziale evasione dell'imposta.
A fronte di questo credito, poi, veniva a determinarsi un debito IVA gravante su alcune delle società intermediarie per le operazioni eventualmente soggette a imposta, che veniva eluso mediante il mancato versamento degli importi dovuti e la "scomparsa" delle stesse società dal panorama nazionale.
Fulcro dell'intero compendio motivazionale risultano l'accertamento circa la non operatività delle società intermediarie, quali la I- GL e la IU, e la presenza delle medesime persone nelle compagini societarie a vario titolo coinvolte nelle operazioni commerciali.
Del complesso di tali operazioni si sarebbero dunque avvantaggiate, quali utilizzatrici finali, innanzitutto le società TW e TI. Ad esempio, a pag.877 dell'ordinanza, nell'esaminare la posizione del Sig. MI, si rileva che in un solo anno la società TI risulta avere ottenuto una "indebita IVA" di valore superiore a 297 milioni di Euro, e che su tale importo soltanto poco più di 72 milioni sono rientrati nella società sotto forma di "margine operativo", e cioè quale ricavo delle operazioni, mentre la restante somma di oltre 244 milioni di Euro è rimasta a disposizione della "organizzazione criminale" che l'ha trasferita all'estero.
Analoghe considerazioni sono esposte in altri passaggi dell'ordinanza e, con riferimento alla gestione FA, è sufficiente qui rinviare alla pagina 1478.
A tale proposito si afferma nell'ordinanza cautelare che importi consistenti sono rimasti nella disponibilità degli intermediari e di coloro che a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione degli illeciti, che, secondo l'ipotesi di accusa accolta dal Giudice delle indagini preliminari, avrebbero necessitato del concorso consapevole (e remunerato) di molti soggetti proprio a causa della complessità della frode e dell'articolazione del meccanismo su un numero elevato di società e di conti correnti bancari operanti in più Paesi, ivi compresi Paesi inclusi nella "black list" internazionale. Afferma il Giudice delle indagini preliminari che la dimensione delle operazioni oggetto dell'indagine nel suo complesso può essere compresa avendo riguardo al fatto che i movimenti di denaro relativi ai pagamenti effettuati da FS e TI ai fornitori di cui si è detto ammontano a complessivi 2.222.519.299,60 Euro (pag.229) e che l'importo della sola IVA evasa con le due operazioni illecite ammonta a 370 milioni di Euro (pag.1036).
Circa le finalità essenzialmente fiscali dell'intero impianto si rinvia alle dichiarazioni CA (nota n. 888 a pag. 1058). B.
2 - La rilevanza delle violazioni a livello comunitario. Se questa è la ricostruzione operata dal Giudice delle indagini preliminari, e confermata nel suo impianto dal tribunale del riesame, la Corte ritiene opportuno ricordare che le violazioni in tema di imposte, e in particolare di imposta sul valore aggiunto, non assumono rilevanza esclusivamente sul piano interno. Le frodi all'IVA hanno un immediato riflesso anche sul bilancio comunitario e costituiscono per questo oggetto di una specifica attenzione del Parlamento della Commissione.
Richiamati i principi fissati nella "Sesta Direttiva Iva" (Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388, con riguardo anche a quanto previsto in tema di obblighi per gli Stati membri dagli artt. 2 e 22) e nella disciplina parzialmente modificatrice introdotta con la Direttiva 28 Novembre 2006, n.2006/112 (sulla sostanziale inderogabilità degli obblighi per gli Stati membri si rinvia all'art.395 di tale direttiva), è qui sufficiente ricordare che la Commissione Europea, con comunicazione al Consiglio Ecofin in data 23 novembre 2007, ha concordato sulla gravita delle frodi in materia di Iva e sulla loro incidenza a livello comunitario, assumendo l'impegno a prevedere specifiche risposte sia in termini di adozione a livello statale di strumenti più efficaci, sia in termini di raccolta e scambio di informazioni e di collaborazione fra Stati, sia in termini di potenziamento degli interventi penali anche a livello transnazionale.
Queste indicazioni, unite al regime comunitario in materia di riciclaggio (con particolare riguardo alla Direttiva 2007/60/CE del 26 ottobre 2005 e alle indicazioni ivi contenute), mettono in evidenza come il presente procedimento si caratterizzi per violazioni che, se accertate, non esauriscono la propria offensività a livello nazionale, ma chiamano in causa le obbligazioni che l'LI ha assunto a livello internazionale e il pregiudizio che deriva dai fatti anche per il bilancio europeo.
B.
3 - La c.d. "Operazione Phuncards".
Ciò detto in via generale, la motivazione dell'ordinanza cautelare ha affrontato in maniera specifica i due diversi filoni di indagine oggetto delle contestazioni fiscali mosse agli indagati. Il riferimento è alla "Operazione Phuncards" (pag.230 e seguenti) e alla "Operazione Traffico Telefonico" (pag.260 e seguenti). La "Operazione Phuncards" ha come riferimento nazionale il solo gruppo di aziende che ruota attorno a TWEB S.p.a. e si riferisce ad una frode connotata dalla (fittizia) commercializzazione di schede prepagate che consentono all'acquirente di accedere per un arco temporale limitato a contenuti protetti dal diritto d'autore e depositati su siti internet ad opera dell'emittente della scheda. Ritiene il Giudice delle indagini preliminari che l'esistenza di gravissimi indizi di reato e la prova della assoluta fittizietà delle operazioni commerciali emergano dagli esiti delle indagini di polizia giudiziaria, dai risultati dell'attività di auditing effettuata dalla soc. KPMG dopo l'inizio della indagini su richiesta della stessa società FA S.p.a., dal contenuto delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria e dagli stessi magistrati requirenti.
Illustrate alle pagine 230 e seguenti, le circostanze di fatto che sorreggono la contestazione (v. pagine 237-240 sul ruolo specifico della S.p.a. FA) conducono, secondo il Giudice delle indagini preliminari, ad affermare con certezza la fittizietà delle operazioni commerciali sottostanti le fatturazioni. La documentata inesistenza (al momento dell'avvio delle operazioni) di alcune delle società statunitensi ed estere coinvolte nei contratti di servizio e nelle fatturazioni e la non operatività di altre società costituiscono un elemento indiziario fondamentale;
analoga rilevanza assume la circostanza che le stesse carte prepagate rinvenute risultano non conformi a quanto emergente dalla documentazione commerciale e contabile (v. pagine 252 e 253). Di qui la conclusione che l'unica ragione possibile delle operazioni fatturate era quella di lucrare sull'imposta mediante la partecipazione di FA S.p.a. al complessivo meccanismo. La conferma di tale conclusione viene rinvenuta, alle pagine 254 e seguenti dell'ordinanza, al termine dell'analisi della documentazione trovata nella disponibilità degli indagati (si veda pag. 256 con riferimento alla posizione FOCARELLI) e delle movimentazioni contabili.
Ed infatti, dal compendio probatorio emergerebbe documentalmente l'esistenza di operazioni contabili e di flussi "circolari", utilizzati in parte per perfezionare la frode fiscale e in parte per riciclare le somme illecitamente ottenute mediante tale frode (v. pag. 260 dell'ordinanza cautelare).
Infine, circa la consapevolezza diffusa all'interno della compagine FA della circostanza che le schede cedute da FA alla LBB Trading Ltd sarebbero state successivamente riesportate in un mercato non meglio precisato, si veda pag. 1040 dell'ordinanza cautelare, in particolare punto 11.
B.
4 - La c.d. "Operazione Traffico Telefonico".
L'operazione si caratterizza per l'adozione di un meccanismo di frode simile alla precedente, ma presenta un contenuto tecnico più complesso rispetto all'operazione Phumcards.
Ha, infatti, ad oggetto la commercializzazione di "servizi a valore aggiunto", tra cui i servizi VOIP (comunicazione telefonica su piattaforma Internet) di cui i clienti usufruiscono mediante traffico telefonico transnazionale che viene "aggregato" da alcuni operatori e quindi "trasportato" da altri operatori, che lo trasferiscono dai punti di aggregazione (nazionali o esteri) ai clienti situati nel territorio nazionale.
Il tutto avviene utilizzando specifici "archi di numerazione" telefonica, detti "a valore aggiunto" in quanto destinati esclusivamente ai servizi in questione (si tratta degli archi di numerazione definiti TUVALU e IRIDIUM).
La motivazione dell'ordinanza, muovendo da questi aspetti tecnici, ricostruisce (pag. 262 e seguenti) la "circolarità" delle operazioni che sono state realizzate coinvolgendo 5 diverse società italiane:
TW, TI, I-GLOBE S.r.l., PLANETARIUM S.r.L, TELEFOX INTERNATIONAL S.r.l. e plurime società estere (di diritto britannico, DIADEM e ACUMEN;
finlandese, ACCRUE TELEMEDIA: ed altre ancora). Tali operazioni vengono puntualmente esposte nei diversi aspetti (pag. 266 e seguenti) fino a concludere per la natura fittizia degli aspetti commerciali (pag. 279 e 280; si veda anche pag. 283 e seguenti in ordine all'assenza dell'autorizzazione richiesta dal D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 25) e per l'esistenza di una realtà economica difforme da quanto esposto nelle fatturazioni (pag. 280 e seguenti).
I soggetti giuridici e le persone fisiche coinvolte nelle operazioni sono elencati a pag. 272 e seguenti, esaminandosi la posizione FS a pag. 276 e seguenti ed a pag. 289 e seguenti, e la posizione TI a pag. 278 e 279 e a pag. 295 e seguenti (dove si esaminano, pag. 303 e ss, anche le anomalie rilevate dall'audit esterno e gli indicatori di piena consapevolezza degli illeciti da parte del management e della dirigenza tecnica;
si rinvia sul punto alle "conclusioni" esposte alle pagine 324-331 della motivazione).
C. Il rapporto tra reati fiscali e ipotesi di riciclaggio. Ritiene la Corte che alla ricostruzione dei fatti e delle relazioni cui si è fatto cenno debbano collegarsi in modo diretto le valutazioni che l'ordinanza esprime alle pagine 702 e seguenti circa la qualificazione giuridica e la sussistenza delle ipotesi di reato tributarie e di riciclaggio.
Appare evidente che nella ricostruzione effettuata dal Giudice delle indagini preliminari i due diversi profilo di illecito non rappresentano momenti separati e successivi, ma costituiscono gli aspetti necessariamente e intrinsecamente collegati del progetto criminoso. La realizzazione dei reati fiscali, per modalità, durata e entità dei profitti, non avrebbe avuto senso senza una chiara strategia per l'occultamento e il reinvestimento delle somme costituenti il profitto ottenuto.
Tale elemento assume un particolare significato anche ai fini delle misure cautelari emesse con l'ordinanza del 3 febbraio 2010, in quanto solo un esame complessivo del meccanismo di frode consente, a parere dei giudici di merito, di ravvisare i collegamenti stabili tra i soggetti giuridici e le persone fisiche coinvolte, e consente di attribuire un significato coerente alle esigenze cautelari che si collegano all'attualità delle condotte di riciclaggio e alle esigenze di tutela della prova e di prevenzione rispetto alla reiterazione di condotte illecite.
È alla luce di tali considerazioni che dovrà essere valutata la motivazione che il Tribunale ha offerto con riferimento al singolo indagato e alla rilevanza che le ipotesi di riciclaggio rivestono in concreto per la singola posizione processuale.
D. Il reato associativo.
L'analisi delle condotte e dei fatti che giustificano, sempre secondo i giudici di merito, l'esistenza di gravi indizi del reato associativo è presente in parti diverse della motivazione (si vedano, ad esempio, la ricostruzione delle indagini, pag. 343 e seguenti;
la ricostruzione delle "protezioni" offerte da alcuni pubblici ufficiali, pag. 353 e seguenti;
nonché quella dell'organizzazione riconducibile al Sig. Mokbel, pag. 393 e seguenti).
Un'analisi del rapporto fra il reato associativo e le illiceità fiscali è presente alle pagine 627 e seguenti della motivazione, assumendo a questo proposito un rilievo significativo anche il contenuto delle conversazioni intercettate e captate, riportate con ampi stralci.
Un'efficace sintesi del pensiero del Giudice delle indagini preliminari circa l'esistenza del sodalizio criminoso è reperibile a pag. 658 e nelle pagine immediatamente successive, dove si delineano i collegamenti personali, la finalizzazione e la preordinazione delle condotte, la permanenza nel tempo del legame tra i protagonisti della vicenda, la capacità del gruppo criminale di reagire allo svilupparsi delle indagini e di assumere contromisure volte a proteggere le persone ed occultare documenti e utilità. Altrettanto rilevanti devono ritenersi le considerazioni espresse alle pagine 717 e seguenti dell'ordinanza circa i legami fra l'organizzazione criminale e gli amministratori e dirigenti delle società TWEB e EC LI RK.
3. L'esame del ricorso.
Passando all'esame dei motivi concernenti l'esistenza di gravi indizi di reato, che la Corte ritiene di dover affrontare prima di quelli relativi alle esigenze cautelari, si osserva in via generale che la valutazione del quadro indiziario posto a carico del singolo indagato deve contenere, così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, un'analisi attenta e specifica degli elementi che lo riguardano direttamente e delle osservazioni introdotte negli atti difensivi.
Occorre, dunque, rifuggire da analisi complessive che omettano di prendere in esame i necessari elementi "individualizzanti". E, tuttavia, quando si è in presenza di vicende storicamente complesse e di illeciti che riguardano il concorso di condotte plurime e continue nel tempo non sarebbe corretto esaminare le condotte individuali senza collocarle all'interno del contesto fattuale ove trovano la propria ragione di essere.
In altri termini, le censure mosse dal ricorrente alla decisione del tribunale del riesame, censure che comportano una critica all'impostazione e alle conclusioni cui è giunto il Giudice delle indagini preliminari nel provvedimento confermato dal Tribunale di Roma, impongono che si faccia chiarezza da parte di questa Corte circa l'esistenza di un quadro indiziante coerente e solido in ordine alla esistenza delle frodi e di una struttura organizzata che le ha ideate e gestite.
Tale considerazione è tanto più importante in quanto la valutazione dell'elemento soggettivo degli illeciti contestati al ricorrente e della esistenza di esigenze cautelari non possono non trovare riferimento nelle caratteristiche delle operazioni fraudolente e nella modalità con cui le stesse sono state realizzate e i relativi proventi gestiti.
Su questo preliminare aspetto la Corte ritiene che non sussistano ragioni per censurare le valutazioni dei giudici di merito. Occorre ricordare che il giudizio di legittimità non ha come oggetto la rivalutazione del materiale probatorio al fine di verificare se alle conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato possano opporsi ipotesi alternative, bensì quello di verificare che la motivazione del provvedimento non risulti meramente apparente, non si fondi su elementi incoerenti col materiale probatorio e non sia incorsa in manifesti vizi logici che rendano l'intero ragionamento incapace di sostenere la decisione.
A tale proposito la Corte condivide il principio secondo cui la motivazione dell'ordinanza cautelare e quella dell'ordinanza di riesame possono integrarsi nel dare conto delle ragioni della concorde decisione (principio che opera a maggior ragione in presenza di vicende complesse), e può così escluso che nel caso in esame si versi in ipotesi di carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) così che possono richiamarsi i principi che la giurisprudenza ha fissato nel definire i confini del giudizio di legittimità e del relativo controllo sulla motivazione;
sul punto si rinvia alla decisione delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, HI (rv 203767) e quindi alla più recente giurisprudenza (si vedano la sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio-7 giugno 2006, n. 19584, Capri ed altra, rv 233773, rv 233774, rv 233775, e la sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo-20 aprile 2006, n. 14054, Strazzanti, rv 233454).
Venendo alle ricadute di tali principi nel caso in esame, si osserva che l'ampia motivazione dell'ordinanza cautelare affronta, in modo forse dispersivo, l'intera vicenda e riporta dettagliatamente gli elementi di fatto e le fonti di prova che sostengono il giudizio. Quanto al merito delle censure mosse dal ricorrente alla motivazione, la Corte osserva quanto segue.
Appare in primo luogo immune da vizi logici il ragionamento contenuto nell'ordinanza cautelare, e confermato in sede di riesame, secondo cui l'enorme flusso di denaro collegato alle operazioni commerciali:
a) aveva un'elevata incidenza sui bilanci delle due società operative, per quanto importanti fossero i volumi di affari dalle stesse dichiarati;
b) tale rilevanza ha certamente comportato che esso fosse oggetto di attenzione da parte degli organi tecnici e degli organi commerciali, amministrativi e gestionali delle società stesse;
c) ha comportato, altresì, che in condizioni normali esso sarebbe stato valutato in rapporto alle caratteristiche delle due società italiane minori (I-GL e IU) che, neppure in modo contemporaneo, hanno operato come fornitori e ricevuto ingenti somme di denaro a fronte di fatturazioni per decine e centinaia di milioni di Euro;
in altri termini, si è ritenuto che senza l'esistenza di vantaggi illeciti l'avvio e la prosecuzione di operazioni commerciali per decine di milioni di Euro non sarebbero mai state progettati e autorizzati dal management di aziende primarie avendo come interlocutore una società priva di competenze tecniche adeguate, priva di strutture commerciali solide e di una posizione rassicurante nel panorama internazionale.
A questo proposito la Corte ritiene non manifestamente illogico l'argomento, in più occasioni e sotto diversi profili richiamato dai giudici di merito, secondo cui le caratteristiche stesse delle società e degli accordi contrattuali contenevano elementi non rassicuranti circa la solidità e la regolarità delle operazioni nel loro complesso.
In tal senso depone la circostanza che le società contraenti non mostrassero una situazione di trasparenza in ordine ai reali titolari (basta ricordare, a titolo di esempio, che sia la C.M.C. S.r.l. sia la Ubique TLC LI Sri erano controllate da società anonime di diritto olandese e che la IU S.r.l. era controllata da una società anonima di diritto svizzero); depone, altresì, la circostanza che gli amministratori e gestori delle società interlocutrici di FA e CO LI SP non erano operatori affermati nel settore e, dunque, in grado di introdurre e gestire operazioni tecniche e commerciali di tali dimensioni. In altri termini, i giudici di merito hanno non illogicamente valutato che persone esperte del settore, come i vertici delle due società principali, fossero in possesso di tutte le conoscenze e le informazioni per valutare le (modeste o inesistenti) capacità e solidità dei propri interlocutori.
A ciò si aggiunga che l'ordinanza cautelare sottolinea in modo del tutto logico un ulteriore elemento fortemente indiziante: la cessazione del contratto con C.M.C, e il passaggio dell'impegno contrattuale alla soc. IU avviene agli inizi di settembre 2006, appena pochi giorni o poche settimane dopo che erano state effettuate da parte degli inquirenti attività mirate di perquisizione (pag. 1045, nota 873).
Del resto, appaiono significative sul punto anche le irregolarità dirette commesse da tali società (cfr. pag. 906).
Immune da vizi logici appare, poi, l'argomento che individua un indice significativo di irregolarità nelle caratteristiche proprie del traffico telefonico oggetto della frode posta in essere dalle due principali società.
Appare, infatti, irragionevole sul piano dell'ordinario andamento commerciale che un traffico così elevato risulti sproporzionato rispetto al bacino di utenza;
presenti un numero elevatissimo di casi in cui la durata delle transazioni telefoniche è assolutamente identico;
risulti avere flussi sostanzialmente simili dell'arco della giornata, non manifestando quelle oscillazioni e quei picchi che sono tipici della domanda nelle diverse ore del giorno (oltre a quanto già richiamato, si vedano sul punto le schede dedicate ai Sigg. CA e DE, nonché la nota 869 a pag. 1043).
Non appare, poi, viziato logicamente neppure il ragionamento esposto dai giudici di merito secondo cui una conferma della illiceità delle fatturazioni emerge dalle vicende delle altre società "minori", italiane ed estere.
Nella articolata motivazione dell'ordinanza cautelare si dà atto - senza che i le singole affermazioni vengano contestate dagli indagati - che alcune operazioni commerciali vennero avviate con società estere addirittura non esistenti al momento dei contratti;
che altre società non erano dotate di strutture operative;
che le società risultano in molti casi pacificamente amministrate da prestanome e che alcune hanno operato per un periodo di tempo limitato, secondo prassi che denotano situazioni di rischio quanto a solidità e correttezza aziendale e societaria.
Analoga conferma emerge, altresì, dalla gestione spregiudicata dei flussi di denaro, che utilizza gli strumenti tipici delle attività di riciclaggio e di reimpiego delle somme che hanno provenienza illecita e di cui si intende far perdere rapidamente le tracce. Queste considerazioni, che la Corte ritiene fondate su elementi di fatto emergenti dagli atti e supportate da un percorso logico non censurabile, sono state poste in dubbio davanti al tribunale del riesame e in sede di discussione davanti a questo Giudice con argomenti tecnici che riguardano la natura del traffico telefonico, le sue caratteristiche, la sua assoluta compatibilità con il contenuto delle attività proprie di un provider telefonico di prima grandezza, quali sono CO LI e FA.
Osserva sul punto la Corte che tali elementi, che peraltro attengono alla valutazione complessiva del materiale probatorio e, dunque, al "fatto", non appaiono in questa fase decisivi al fine di dimostrare la insussistenza dei presupposti dell'ipotesi di accusa;
ad esempio, sul piano logico non può certo dirsi privo di coerenza che i gestori di una società di telefonia decidano di introdurre percorsi e condotte illegali nell'ambito di operazioni in teoria lecite e comunque consone all'oggetto sociale e al contenuto delle attività commerciali (apparendo, piuttosto, assai meno logico che un progetto di frode possa avere luogo introducendo per la prima volta attività incoerenti con l'oggetto sociale e con le attività ordinarie, come dimostra la gestione della prima delle operazioni, "Phuncards", da parte di FA, che comportò l'adeguamento dell'oggetto sociale proprio per evitare pericolose incoerenze).
La Corte può limitarsi allora a considerare che non risulta affatto illogica l'affermazione dei giudici di merito secondo cui il Sig. IA avrebbe avuto una posizione quasi dominante all'interno dell'organizzazione di FA S.p.a..
Premesso che non spetta a questa Corte valutare le posizione degli altri soci di capitale che, nonostante il numero davvero rilevante di quote e la presenza negli organi di controllo, non sono stati destinatari di specifiche contestazioni, deve mettersi in evidenza che il ricorrente era socio di maggioranza nella soc. E-BISCOM, controllante di FA S.p.a. e quindi possessore di una quota molto rilevante delle azioni FA S.p.a. dopo la operazione di fusione;
a ciò si aggiungano le funzioni da lui ricoperte nel consiglio di amministrazione e nell'organizzazione operativa, così come emergono non solo nelle pagine dedicate alla posizione individuale, ma nell'intera ricostruzione della vicenda operata dal Giudice delle indagini preliminari e condivisa dal Tribunale di Roma. Muovendo da tale premessa, la Corte ritiene che l'ordinanza del Tribunale meriti conferma allorché opera la propria scelta tra le due ipotesi prospettate dalle parti.
Da un lato, la ipotesi dell'accusa, secondo la quale i vertici delle società FA e CO LI SP hanno accettato consapevolmente, nonostante fossero operatori in concorrenza tra loro, di intraprendere su input del Sig. CA un'operazione come quella denominata "traffico telefonico" (e anteriormente la sola FA aveva intrapreso, sempre su input del Sig. CA, altra operazione fiscalmente illecita) in quanto essa consentiva di accrescere il fatturato aziendale e offriva l'opportunità di una "frode carosello" in grado di portare vantaggi illeciti sia alla società, sotto forma di parziale rientro dell'Iva evasa grazie ai "margini operativi", sia alle singole persone coinvolte. Dall'altro lato, l'ipotesi della SA, secondo la quale alcuni dipendenti infedeli avrebbero intrattenuto accordi truffaldini col Sig. CA all'insaputa dei vertici aziendali. Ebbene, quanto si è detto nelle pagine che precedono impone di ritenere che allo stato degli atti debba trovare conferma la motivazione dell'ordinanza impugnata allorché conclude per l'esistenza di un quadro indiziario che impone di seguire la tesi della pubblica accusa.
Sul punto, non appare decisivo l'argomento difensivo, esposto in sede di discussione, secondo cui non potrebbero assurgere a rango di gravita gli stessi indizi che avevano condotto ad un'archiviazione della notizia di reato dopo l'interrogatorio reso dal Sig. IA nel marzo 2007.
La lettura dei provvedimenti di merito rende evidente che solo l'esito positivo di alcune rogatorie internazionali e gli elementi in tale contesto acquisiti hanno consentito di documentare la circolarità delle operazioni finanziarie e l'esistenza di ingenti somme dirottare all'estero mediante operazioni d i riciclaggio e reimpiego del denaro;
tali elementi di fatto costituiscono un tassello decisivo del quadro indiziario e hanno reso possibile una lettura ragionata degli elementi documentali e dichiarativi acquisiti anteriormente.
Il quadro indiziario così formatosi consente ai giudici di merito di attribuire specifico rilievo alle circostanze ricordate alle pagine 1479 e 1481 dell'ordinanza cautelare (la circostanza che fu proprio l'Ing. IA a disporre la ripresa dell'operazione Phuncards dopo che essa era stata "bocciata" dal controllo interno;
le dichiarazioni DO e la e-mail del Sig. TO destinata a pervenire al Sig. IA).
Tutto quanto si è detto priva di significato la diversa lettura che può darsi delle dichiarazioni rese dal ricorrente circa la audit Farrow. Osserva la Corte che sia i controlli interni sia il parere del Prof. RO (sul punto si rinvia a pag. 13 dell'allegato 7 alla memoria depositata il 9 giugno 2010) manifestano punti di perplessità e possibili soluzioni, così che può escludersi che tali documenti posseggano quella valenza liberatoria prospettata dal ricorrente, anche considerando che si tratta di valutazioni espresse sulla base della documentazione ufficiale e nella ignoranza del più vasto contesto che, come si è detto, non illogicamente il Giudice delle indagini preliminari e il Tribunale ritengono conosciuto da parte dal ricorrente.
Quanto si è fin qui esposto consente, infine, di escludere che sussista il vizio lamentato dal ricorrente con l'ottavo motivo del ricorso.
Ove si consideri che si versa in fase di indagini e che il presente giudizio opera all'interno della logica propria del controllo cautelare e non della fase di giudizio sulla responsabilità, ed ove si consideri che il Tribunale di Roma non ha agito quale organo di appello ma quale organo del riesame, nessuna violazione dei diritti dell'indagato può essere ravvisata per immutazione del fatto;
la contestazione cautelare mossa al Sig. IA con l'ordinanza cautelare contiene, infatti, tutti gli elementi e i profili che il Tribunale ha preso in esame nella propria decisione.
4. Ritiene, infine, al Corte che il ricorso non meriti accoglimento neppure con riferimento alla pretesa insussistenza di esigenze cautelari.
Tali esigenze, in primo luogo, debbono essere valutate con riferimento al momento dell'emissione della misura cautelare e del controllo operato dal Tribunale, esulando dalle competenze di questa Corte fatti ed elementi emersi successivamente.
Ebbene, avendo riguardo all'epoca del provvedimento impugnato, la Corte condivide l'analisi secondo cui il sistema delle "frodi carosello" si fonda sull'esistenza di una discrasia fra la realtà delle operazioni commerciali e delle transazioni economiche, da un lato, e la rappresentazione che di tale realtà viene offerta a livello documentale, fiscale, bancario.
Ciò che caratterizza le "frodi carosello" e le rende particolarmente rilevanti anche sul piano delle regole comunitarie è la circostanza che quella discrasia costituisce un elemento pensato e programmato fin dall'inizio della frode così che le falsità documentali e le dissimulazioni dell'effettiva movimentazione di denaro non costituiscono soltanto il contenuto proprio della condotta illecita, ma sono funzionali a perpetuare la frode nel tempo, ad ostacolare i controlli e le eventuali indagini, a sviare gli accertamenti, a favorire la non rintracciabilità delle somme di denaro illegalmente ottenute.
Queste caratteristiche non rilevano, dunque, ai soli fini del giudizio sulla commissione dei fatti e sulla consistenza del quadro probatorio (ad esempio considerando le condotte di frode e quelle di riciclaggio come due facce della medesima medaglia), ma assumono un obiettivo rilievo anche con riferimento alle esigenze cautelari e, in particolare, a quella di assicurare la genuina acquisizione delle prove.
Tale esigenza, infatti, deve commisurarsi con la complessità e la lunghezza degli accertamenti documentali e patrimoniali, che spesso, come nella indagine in esame, necessitano della collaborazione di soggetti ed autorità di altri Paesi.
A questo proposito va ricordato che gli autori delle frodi hanno individuato come sede delle società di comodo e dei soggetti finanziari, fiduciari e bancari alcuni Paesi inclusi nella "black list" internazionale a ragione del fatto che i regimi giuridici in essi vigenti non si caratterizzano certo per trasparenza, per adesione agli accordi internazionali, per collaborazione con le autorità inquirenti.
Venendo così alle censure mosse dal ricorrente, non appare corrispondere al vero che il giudizio di pericolosità che giustifica la misura cautelare venga dai giudici di merito fatto discendere dalla sola "gravità" del fatto, emergendo sia dal testo della misura sia dalla motivazione dell'ordinanza impugnata un'accurata analisi delle specifiche modalità dei fatti che depongono per la loro protrazione nel tempo e per la messa in atto di condotte di frode e di meccanismi di dissimulazione destinati ad operare nel tempo e probabilmente ancora in atto nella parte relativa alla gestione delle somme dei denaro sottratte alla imposizione fiscale. La Corte rileva che effettivamente il Tribunale non è stato del tutto puntuale nel rispondere alle osservazioni contenute nei motivi di riesame, e tuttavia le ragioni della decisione adottata appaiono chiaramente comprensibili all'interno della complessiva motivazione dell'ordinanza oggi impugnata.
Una volta collegate le condotte del Sig. IA al suo ruolo di vertice amministrativo e di decisivo socio di capitale di FA S.p.a. per l'intero arco temporale interessato dai fatti, appare pienamente comprensibile, e non manifestamente illogica, l'affermazione contenuta a pag. 7 dell'ordinanza circa la sussistenza di un concreto pericolo dell'inquinamento probatorio, e ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento all'esigenza di intervento volto a impedire la prosecuzione delle attività di riciclaggio e di gestione delle somme di denaro di provenienza illecita. Che tali esigenze, almeno nella prima fase di esecuzione delle misure, possano essere soddisfatte solo con la più grave misura custodiale è affermato in modo eccessivamente sintetica negli ultimi passaggi dell'ordinanza impugnata;
tuttavia, la Corte ritiene che tale conclusione trovi una adeguata motivazione nel complesso delle ragioni addotte dal Tribunale nelle pagine che precedono e che fanno riferimento alla peculiarità della posizione rivestita dal ricorrente nel'ambito delle due operazioni illecite e del complessivo disegno criminoso.
Per tali ragioni la Corte ritiene che, a differenza di altri indagati oggetto della medesima misura, l'ordinanza del Tribunale possa trovare conferma.
Tale conclusione opera, come si è detto, con riferimento alle valutazioni da compiersi nel momento in cui il Tribunale di Roma è stato interessato del controllo sulla misura cautelare, e cioè a pochi giorni dall'esecuzione della misura stessa.
In quella fase, infatti, la presentazione volontaria dell'indagato, rientrato per mettersi a disposizione delle autorità, non poteva considerarsi elemento in sè sufficiente per escludere la legittimità e proporzionalità della misura, proporzionalità che dovrà essere quindi, come sempre, rivalutata alla luce dei fatti successivi all'esecuzione delle numerose misure personali e della loro incidenza sul permanere delle esigenze cautelari. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 Giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010